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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/12/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott.ssa Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1359/2025 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.01.1986, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Panzella;
e
(C.F: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.10.1965, rappresentato e difeso dall'Avv. Mija Dusseldori;
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Assegna la dimora coniugale ubicata nel Comune di Ladispoli (RM) in Via Nino Bixio n. 23, di proprietà esclusiva del marito, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla moglie nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Si precisa che gli arredi della casa di famiglia sono stati comperati insieme dai coniugi e la moglie, nel caso sposterà la sua residenza in altra abitazione, è autorizzata ad asportare i mobili da lei acquistati in modo esclusivo. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 3. I due figli minori e estano affidati ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna sita in Ladispoli (RM) alla via Nino Bixio 23 con la precisazione che l'immobile è di proprietà del marito;
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre, compatibilmente con gli impegni dei figli e nel rispetto del piano genitoriale, potrà vedere e tenere con se i figli nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì e/o sabato sino alla domenica sera e/o all'ingresso a scuola del lunedì mattina. Il diritto di visita all'interno dell'abitazione di residenza dovrà essere concordato con la madre. Vacanze ed altri giorni “speciali”. Quanto alle festività e ai compleanni dei figli, i genitori concordano che e Persona_1 Persona_2 laddove possibile, trascorreranno la loro festa insieme ad entrambi i genitori tutto salvo diverso accordo tra le parti e nell'esclusivo interesse dei minori. Per quanto riguarda le feste e le vacanze i genitori ritengono opportuno che, se possibile, e trascorreranno il maggior tempo Persona_1 Persona_2 possibile con il padre in quanto genitore io accordo tra le parti e nel rispetto del piano genitoriale. Durante le vacanze natalizie la madre/il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
Nel periodo estivo i figli trascorreranno con il padre tre settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno. Per il compleanno dei genitori e la Festa della Mamma e del Papà i genitori concordano che, a prescindere dal giorno settimanale in cui cadono le suddette ricorrenze genitoriali, i figli trascorreranno con il festeggiato/la festeggiata l'intera giornata e/o almeno uno dei due pasti della giornata. Ove lo desidereranno i minori potranno dormire presso l'abitazione di residenza del padre previa comunicazione per messaggio alla madre;
5. Stabilire che il Sig. CP_1
verserà a tramite accredito in c/c sul conto a
[...] Parte_1
[...] attivo presso Unicredit S.p.A., entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 400,00 mensili per i due figli, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'assegno unico sarà gestito dalla madre esclusivamente nell'interesse dei minori;
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo i parametri del protocollo di intesa tra il Tribunale di Roma ed il Coa di Roma che si allega e che deve essere considerato parte integrante del presente accordo.
7. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica dell'emananda omologa e/o sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ladispoli (RM) perché provveda ex lege;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 8. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il sig continuerà a provvedere al pagamento delle utenze domestiche di Controparte_1 elettricità e gas d proprietà ma assegnata alla moglie. Tutte le utenze domestiche vengono pagate tramite rid bancario appoggiato sul suo conto corrente bancario. Il sig. CP_1 continuerà a pagare anche il riscaldamento dell'abitazione, mentre l'acqua viene pagata tramit condominiali e sarà a carico della moglie così come le spese ordinarie condominiali. Le spese del condominio pregresse saranno saldate dal marito.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. Entrambi i coniugi dichiarano che ogni viaggio all'estero, sia con la madre sia con il padre, dovrà essere concordato e autorizzato con l'altro coniuge in considerazione della minore età dei figli. La madre è favorevole a che i figli conoscano il mondo anche con il padre ma, in virtù del loro stato di minori, si oppone ai viaggi nel continente africano a causa dell'instabilità politica del continente e dei pericoli che possono manifestarsi alla loro sicurezza. Rimette la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio come da separata ordinanza Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 21.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott.ssa Gianluca GELSO Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1359/2025 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.01.1986, rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Panzella;
e
(C.F: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.10.1965, rappresentato e difeso dall'Avv. Mija Dusseldori;
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Assegna la dimora coniugale ubicata nel Comune di Ladispoli (RM) in Via Nino Bixio n. 23, di proprietà esclusiva del marito, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla moglie nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Si precisa che gli arredi della casa di famiglia sono stati comperati insieme dai coniugi e la moglie, nel caso sposterà la sua residenza in altra abitazione, è autorizzata ad asportare i mobili da lei acquistati in modo esclusivo. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 3. I due figli minori e estano affidati ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli restano collocati prevalentemente presso la dimora materna sita in Ladispoli (RM) alla via Nino Bixio 23 con la precisazione che l'immobile è di proprietà del marito;
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre, compatibilmente con gli impegni dei figli e nel rispetto del piano genitoriale, potrà vedere e tenere con se i figli nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì e/o sabato sino alla domenica sera e/o all'ingresso a scuola del lunedì mattina. Il diritto di visita all'interno dell'abitazione di residenza dovrà essere concordato con la madre. Vacanze ed altri giorni “speciali”. Quanto alle festività e ai compleanni dei figli, i genitori concordano che e Persona_1 Persona_2 laddove possibile, trascorreranno la loro festa insieme ad entrambi i genitori tutto salvo diverso accordo tra le parti e nell'esclusivo interesse dei minori. Per quanto riguarda le feste e le vacanze i genitori ritengono opportuno che, se possibile, e trascorreranno il maggior tempo Persona_1 Persona_2 possibile con il padre in quanto genitore io accordo tra le parti e nel rispetto del piano genitoriale. Durante le vacanze natalizie la madre/il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
Nel periodo estivo i figli trascorreranno con il padre tre settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 giugno di ogni anno. Per il compleanno dei genitori e la Festa della Mamma e del Papà i genitori concordano che, a prescindere dal giorno settimanale in cui cadono le suddette ricorrenze genitoriali, i figli trascorreranno con il festeggiato/la festeggiata l'intera giornata e/o almeno uno dei due pasti della giornata. Ove lo desidereranno i minori potranno dormire presso l'abitazione di residenza del padre previa comunicazione per messaggio alla madre;
5. Stabilire che il Sig. CP_1
verserà a tramite accredito in c/c sul conto a
[...] Parte_1
[...] attivo presso Unicredit S.p.A., entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 400,00 mensili per i due figli, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'assegno unico sarà gestito dalla madre esclusivamente nell'interesse dei minori;
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo i parametri del protocollo di intesa tra il Tribunale di Roma ed il Coa di Roma che si allega e che deve essere considerato parte integrante del presente accordo.
7. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica dell'emananda omologa e/o sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ladispoli (RM) perché provveda ex lege;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 8. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il sig continuerà a provvedere al pagamento delle utenze domestiche di Controparte_1 elettricità e gas d proprietà ma assegnata alla moglie. Tutte le utenze domestiche vengono pagate tramite rid bancario appoggiato sul suo conto corrente bancario. Il sig. CP_1 continuerà a pagare anche il riscaldamento dell'abitazione, mentre l'acqua viene pagata tramit condominiali e sarà a carico della moglie così come le spese ordinarie condominiali. Le spese del condominio pregresse saranno saldate dal marito.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. Entrambi i coniugi dichiarano che ogni viaggio all'estero, sia con la madre sia con il padre, dovrà essere concordato e autorizzato con l'altro coniuge in considerazione della minore età dei figli. La madre è favorevole a che i figli conoscano il mondo anche con il padre ma, in virtù del loro stato di minori, si oppone ai viaggi nel continente africano a causa dell'instabilità politica del continente e dei pericoli che possono manifestarsi alla loro sicurezza. Rimette la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio come da separata ordinanza Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 21.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone