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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 4850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4850 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14316/2023 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (avv. GERACI Parte_1
MARIA);
-parte attrice-
CONTRO
PUBBLICO MINISTERO PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA ;
-parte convenuta-
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
convenuta contumace
Oggetto: Mutamento di sesso
Conclusioni: vedi note di trattazione scritta per l'udienza cartolare dell'08/09/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1
allegato di essere nato con caratteri biologici e anatomici di tipo maschile, ma di avere vissuto sin da tenera età la propria identità psico-sessuale come femminile, avendo una naturale inclinazione ad assumere comportamenti da donna e manifestando di riconoscersi nel nome di Per_1
Parte attrice ha dedotto di essersi trasferita per ragioni di lavoro a Parigi e di avere contratto matrimonio con la sig.ra matrimonio Controparte_2
durato solo qualche anno e dal quale non sarebbero nati figli.
Ha rappresentato altresì di avere intrapreso, proprio durante il matrimonio, nel 2018, un percorso psicologico con la D.ssa acquisendo finalmente Parte_2
consapevolezza del suo essere donna;
nel 2019, poi, si sarebbe affidato ad un team pluridisciplinare del servizio nazionale pubblico francese per il proprio percorso di transizione.
Una volta accertata la “disforia di genere e salute mentale” presso l'Ospedale Sainte
Anne, GHT Parigi Psichiatria e Neuroscienze, a seguito di valutazione endocrina e metabolica, avrebbe intrapreso nel 2019 apposita terapia ormonale, ancora oggi in atto.
Nel vedere progressivamente il proprio corpo mutare e divenendo impellente l'esigenza di transizione, avrebbe iniziato l'epilazione laser altresì sottoponendosi, nel 2020, a due interventi per la riduzione del pomo di Adamo.
Nel 2021 parte attrice ha effettuato l'intervento di mastoplastica, con applicazione di protesi al petto mentre, mentre nel marzo del 2022, l'intervento di vaginoplastica [cfr. documentazione in atti].
Alla luce di ciò ed in linea con il dettato costituzionale, parte ricorrente ha dedotto di avere interesse a tutelare il proprio diritto alla salute ed alla integrità psicofisica mediante la rettifica negli atti civili del sesso anagrafico e del nome ivi indicato da
“ ” a “ . Pt_1 Per_1
Il Pubblico Ministero è stato regolarmente citato in giudizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, e dell'art. 31 del D. Lgs. N.
150/2011 ed ha espresso parere favorevole.
L'atto introduttivo del presente giudizio è stato altresì notificato alla convenuta
, avendo attrice, comunque, riferito di avere già Controparte_2
firmato le carte per il divorzio.
❖❖❖ Orbene, ritiene il Tribunale che considerata la documentazione prodotta, la domanda diretta ad ottenere la rettifica degli atti dello stato civile appare meritevole di accoglimento. Invero, nel corso dell'audizione personale condotta dal Giudice delegato, parte attrice ha rappresentato con chiarezza la propria immutabile volontà di assumere le vesti femminili e di avere nel tempo acquisito la piena consapevolezza ed accettazione delle conseguenze irreversibili degli interventi cui la stessa si è sottoposta [vedi verbale di udienza del 6 maggio 2025].
In particolare la stessa ha precisato: “Io fin dall'adolescenza, verso i dodici, tredici anni piangevo di notte, vivevo in una città chiusa come Palermo dove non c'era questa conoscenza del percorso di transizione;
poi crescendo ho cominciato a prenderne consapevolezza. Ormai
l'unica cosa che faccio è la terapia ormonale e dovrò farla per tutta la vita;
ho fatto la vaginoplastica e mastoplastica additiva, raschiamento pomo d'Adamo e l'operazione alle corde vocali in Francia”[cfr. verbale udienza cit.].
Dalla documentazione e dalle dichiarazioni della stessa parte attrice emerge poi come, in conseguenza dei trattamenti e degli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere femminile effettuati, la stessa abbia registrato una crescente integrazione dell'immagine di sé, con conseguente miglioramento del proprio stato psicologico, originariamente connotato da sofferenza e disagio profondi e da un atteggiamento di isolamento sociale e oggi caratterizzato dal progressivo consolidamento della propria identità di genere, dalla graduale accettazione del proprio vissuto e dal superamento del senso di inadeguatezza.
In definitiva, alla luce della documentazione medica prodotta, deve ritenersi che non sussista alcuna artificiosità nella espressione femminile e che non sussistano alterazioni psichiatriche che abbiano indotto parte attrice a modificare i propri caratteri sessuali, dovendosi, viceversa, ritenere che la decisione assunta di sottoporsi ad intervento chirurgico di correzione del sesso sia stata corrispondente ad una effettiva e valida necessità psicologica, consistente nella necessità di un adeguamento del proprio aspetto esteriore alla propria identità psicologica femminile.
In conclusione, secondo le diagnosi disponibili, parte attrice non appare inficiata da disturbi psichiatrici mentre dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto femminile provoca grandi difficoltà nella vita di relazione della medesima, arrecandole un profondo disagio.
Deve osservarsi, poi, che l'evidenza degli elementi fin qui esaminati rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20/07/2015, n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessata, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalla documentazione medica prodotta.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, com'è noto, in materia è intervenuta la Corte di Cassazione, che con la pronuncia n. 15138/2015, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa
“quando risulti necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere.
Ed ancora la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 13/07/2017, ha affermato che “L'interpretazione costituzionalmente conforme della legge n. 164/1982 consente di escludere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia condizionata dal requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso, non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere”.
Invero, nel caso in esame, la tasformazione è ormai irreveribile, avendo parte attrice già realizzato interventi di chirurgia di riassegnazione del genere.
Alla luce delle superiori considerazioni e della documnetazione prodotta va, quindi, autorizzata la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psicofisica di parte attrice. Va dunque ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte attrice del nome “ ”, in luogo del nome Parte_3
“ ”. Parte_1
La natura del giudizio legittima la non ripetibilità delle spese di causa anticipate da parte attrice, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando:
- accerta il diritto di , nata a [...] il [...] Parte_1
ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, in luogo del sesso maschile enunciato nell'atto di nascita;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di rettificare l'atto di nascita di parte attrice (atto n. 1056, P.I, S. A, dell'anno 1992), nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestatario, il nome “ Pt_1
” debba, invece, leggersi ed intendersi “ ” e
[...] Parte_3
laddove si legga, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura “maschile”, debba leggersi ed intendersi invece quella “femminile”;
- lascia a carico di parte attrice le spese dalla medesima sostenute per il giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adepimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del
Tribunale, in data 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14316/2023 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (avv. GERACI Parte_1
MARIA);
-parte attrice-
CONTRO
PUBBLICO MINISTERO PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA ;
-parte convenuta-
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
convenuta contumace
Oggetto: Mutamento di sesso
Conclusioni: vedi note di trattazione scritta per l'udienza cartolare dell'08/09/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha Parte_1
allegato di essere nato con caratteri biologici e anatomici di tipo maschile, ma di avere vissuto sin da tenera età la propria identità psico-sessuale come femminile, avendo una naturale inclinazione ad assumere comportamenti da donna e manifestando di riconoscersi nel nome di Per_1
Parte attrice ha dedotto di essersi trasferita per ragioni di lavoro a Parigi e di avere contratto matrimonio con la sig.ra matrimonio Controparte_2
durato solo qualche anno e dal quale non sarebbero nati figli.
Ha rappresentato altresì di avere intrapreso, proprio durante il matrimonio, nel 2018, un percorso psicologico con la D.ssa acquisendo finalmente Parte_2
consapevolezza del suo essere donna;
nel 2019, poi, si sarebbe affidato ad un team pluridisciplinare del servizio nazionale pubblico francese per il proprio percorso di transizione.
Una volta accertata la “disforia di genere e salute mentale” presso l'Ospedale Sainte
Anne, GHT Parigi Psichiatria e Neuroscienze, a seguito di valutazione endocrina e metabolica, avrebbe intrapreso nel 2019 apposita terapia ormonale, ancora oggi in atto.
Nel vedere progressivamente il proprio corpo mutare e divenendo impellente l'esigenza di transizione, avrebbe iniziato l'epilazione laser altresì sottoponendosi, nel 2020, a due interventi per la riduzione del pomo di Adamo.
Nel 2021 parte attrice ha effettuato l'intervento di mastoplastica, con applicazione di protesi al petto mentre, mentre nel marzo del 2022, l'intervento di vaginoplastica [cfr. documentazione in atti].
Alla luce di ciò ed in linea con il dettato costituzionale, parte ricorrente ha dedotto di avere interesse a tutelare il proprio diritto alla salute ed alla integrità psicofisica mediante la rettifica negli atti civili del sesso anagrafico e del nome ivi indicato da
“ ” a “ . Pt_1 Per_1
Il Pubblico Ministero è stato regolarmente citato in giudizio ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, e dell'art. 31 del D. Lgs. N.
150/2011 ed ha espresso parere favorevole.
L'atto introduttivo del presente giudizio è stato altresì notificato alla convenuta
, avendo attrice, comunque, riferito di avere già Controparte_2
firmato le carte per il divorzio.
❖❖❖ Orbene, ritiene il Tribunale che considerata la documentazione prodotta, la domanda diretta ad ottenere la rettifica degli atti dello stato civile appare meritevole di accoglimento. Invero, nel corso dell'audizione personale condotta dal Giudice delegato, parte attrice ha rappresentato con chiarezza la propria immutabile volontà di assumere le vesti femminili e di avere nel tempo acquisito la piena consapevolezza ed accettazione delle conseguenze irreversibili degli interventi cui la stessa si è sottoposta [vedi verbale di udienza del 6 maggio 2025].
In particolare la stessa ha precisato: “Io fin dall'adolescenza, verso i dodici, tredici anni piangevo di notte, vivevo in una città chiusa come Palermo dove non c'era questa conoscenza del percorso di transizione;
poi crescendo ho cominciato a prenderne consapevolezza. Ormai
l'unica cosa che faccio è la terapia ormonale e dovrò farla per tutta la vita;
ho fatto la vaginoplastica e mastoplastica additiva, raschiamento pomo d'Adamo e l'operazione alle corde vocali in Francia”[cfr. verbale udienza cit.].
Dalla documentazione e dalle dichiarazioni della stessa parte attrice emerge poi come, in conseguenza dei trattamenti e degli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere femminile effettuati, la stessa abbia registrato una crescente integrazione dell'immagine di sé, con conseguente miglioramento del proprio stato psicologico, originariamente connotato da sofferenza e disagio profondi e da un atteggiamento di isolamento sociale e oggi caratterizzato dal progressivo consolidamento della propria identità di genere, dalla graduale accettazione del proprio vissuto e dal superamento del senso di inadeguatezza.
In definitiva, alla luce della documentazione medica prodotta, deve ritenersi che non sussista alcuna artificiosità nella espressione femminile e che non sussistano alterazioni psichiatriche che abbiano indotto parte attrice a modificare i propri caratteri sessuali, dovendosi, viceversa, ritenere che la decisione assunta di sottoporsi ad intervento chirurgico di correzione del sesso sia stata corrispondente ad una effettiva e valida necessità psicologica, consistente nella necessità di un adeguamento del proprio aspetto esteriore alla propria identità psicologica femminile.
In conclusione, secondo le diagnosi disponibili, parte attrice non appare inficiata da disturbi psichiatrici mentre dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici maschili a fronte di un aspetto femminile provoca grandi difficoltà nella vita di relazione della medesima, arrecandole un profondo disagio.
Deve osservarsi, poi, che l'evidenza degli elementi fin qui esaminati rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20/07/2015, n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessata, posto che l'irreversibilità del mutamento sessuale può dedursi dalla documentazione medica prodotta.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, com'è noto, in materia è intervenuta la Corte di Cassazione, che con la pronuncia n. 15138/2015, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa
“quando risulti necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere.
Ed ancora la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180 del 13/07/2017, ha affermato che “L'interpretazione costituzionalmente conforme della legge n. 164/1982 consente di escludere che la rettificazione di attribuzione di sesso sia condizionata dal requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso, non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere”.
Invero, nel caso in esame, la tasformazione è ormai irreveribile, avendo parte attrice già realizzato interventi di chirurgia di riassegnazione del genere.
Alla luce delle superiori considerazioni e della documnetazione prodotta va, quindi, autorizzata la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psicofisica di parte attrice. Va dunque ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte attrice del nome “ ”, in luogo del nome Parte_3
“ ”. Parte_1
La natura del giudizio legittima la non ripetibilità delle spese di causa anticipate da parte attrice, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando:
- accerta il diritto di , nata a [...] il [...] Parte_1
ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, in luogo del sesso maschile enunciato nell'atto di nascita;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo di rettificare l'atto di nascita di parte attrice (atto n. 1056, P.I, S. A, dell'anno 1992), nel senso che laddove, in ogni occorrenza, si legge, quale generalità dell'intestatario, il nome “ Pt_1
” debba, invece, leggersi ed intendersi “ ” e
[...] Parte_3
laddove si legga, quanto al sesso dell'intestatario la dicitura “maschile”, debba leggersi ed intendersi invece quella “femminile”;
- lascia a carico di parte attrice le spese dalla medesima sostenute per il giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adepimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del
Tribunale, in data 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.