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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ER, Presidente
LM ER MI, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 361/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 45801 CONCESSIONI GOVERNATIVE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 669/2025 depositato il
23/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: in primis chiede rinvio dell'udienza al fine di produrre quanto sopra dichiarato;
nel merito della controversia chiede accogliersi il ricorso.
Resistente: l'Ufficio, in ordine alla richiesta di controparte di rinvio, si rimette alla decisione della Corte;
nel merito chiede respingersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato il provvedimento di rigetto della istanza di rimborso relativa alla imposta di registro di € 110.496,00 versata dalla società in sede di registrazione degli atti di rinnovo delle concessioni demaniali marittime n. 08, 03, 06, 02, 019, 11/2033.
A sostegno del ricorso, essa ha dedotto la sussistenza dei presupposti normativi per il chiesto rimborso, stante l'asserita scadenza della concessione in data 31.12.2023.
Ha chiesto pertanto la condanna dell'Amministrazione al rimborso della maggiore imposta di registro versata, pari a € 84.997,00, oltre accessori di legge. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 4.12.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
3. Con l'unico motivo di gravame, variamente articolato, la ricorrente deduce che, all'esito di varie procedure di infrazione aperte dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia, e in attuazione della pronuncia della
Corte di Giustizia UE, che con sentenza 20.4.2023 (causa C-348/22) ha ribadito l'obbligo di gara nelle aggiudicazioni delle concessioni: “… è quindi stata promulgata la legge n. 118 del 05/08/2022 che ha annullato la proroga inizialmente concessa al 31/12/2033, stabilendo la nuova scadenza della concessione al 31/12/2023. Alla luce di tale ricostruzione l'atto di concessione di cui trattasi è ormai privo di qualsivoglia efficacia a seguito della legge n. 118/2022 che ha retrodatato il termine di scadenza dal 2033 al 2023” (cfr. ricorso, pp. 2-3).
L'assunto è giuridicamente errato.
4. L'art. 1 comma 1 lett. h) d.l. n. 131/24 ha riscritto l'art. 3 l. n. 118/22 nei termini seguenti:
“Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
a. le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive …”.
5. Due sono pertanto gli elementi che emergono da tale previsione normativa:
a) la durata delle concessioni demaniali marittime è prorogata ex lege sino al 30.9.2027; b) la proroga opera ipso iure, vale a dire senza adempimenti di alcun tipo da parte né del concessionario, né dell'Amministrazione.
In claris non fit interpretatio.
6. Consegue a tale novella normativa che eventuali atti di rinnovo da parte dell'Amministrazione assumono valenza meramente ricognitiva, discendendo la proroga sino al 31.12.2027 direttamente dalla legge.
Tale circostanza è peraltro nota al Comune concedente, che con comunicazione del 10.2.2023 – versata in atti dalla ricorrente – afferma che la cessazione del rapporto concessorio avverrà al 31.12.2023, “salvo differimento del termine ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 118/2022”. Differimento che vi è stato ad opera del cennato art. 1 comma 1 lett. h) d.l. n. 131/24, che ha prorogato ipso iure la durata delle concessioni demaniali marittime sino al 31.12.2027.
7. Il rinnovo automatico della concessione è peraltro circostanza implicitamente – ma inequivocamente – riconosciuta dalla stessa ricorrente, la quale non risulta né aver restituito i beni oggetto della concessione demaniale, né richiesto al Comune la restituzione del canone concessorio, come invece avrebbe dovuto, in presenza di un rapporto che essa asserisce essere esaurito prima della sua naturale scadenza.
7. Detto in altri termini, è evidente l'intrinseca e insanabile contraddittorietà della condotta della ricorrente, la quale da un lato è tuttora legalmente immessa nel possesso dei beni oggetto della concessione demaniale
(non avendo provato il contrario), e ciò sull'evidente presupposto della prosecuzione del rapporto concessorio, e sotto altro profilo pretende la restituzione dell'imposta di registro, sul presupposto – di tenore eguale e contrario – della sua anticipata cessazione al 31.12.2023.
Tale condotta costituisce pertanto espressione di un non consentito venire contra factum proprium, che evidenzia l'inconsistenza giuridica dell'assunto posto dalla ricorrente a base della domanda restitutoria azionata nel presente giudizio.
8. Per tali ragioni, la domanda restitutoria proposta dalla ricorrente in relazione al periodo sino al 31.12.2027
è infondata, e va pertanto rigettata.
9. Venendo ora all'analoga domanda proposta dalla ricorrente con riferimento al segmento temporale successivo al 31.12.2027, reputa la Corte che la relativa lesione che radica l'interesse ad agire (art. 100 c.
p.c.) non sia attuale, non potendo evidentemente la ricorrente richiedere in questa sede un'imposta che è legalmente dovuta sino al 31.12.2027 (stante il suddetto rinnovo automatico delle concessioni demaniali sino a tale data), e che solo oltre tale data potrebbe risultare indebita.
Per tali ragioni, in assenza di lesione attuale e concreta, la domanda di rimborso dell'imposta di registro relativa al periodo successivo al 31.12.2027 va dichiarata inammissibile, per difetto di interesse ad agire da parte della ricorrente.
10. Conclusivamente:
- il ricorso va rigettato, in relazione alla domanda di restituzione dell'imposta di registro proposta sino al
31.12.2027;
- il ricorso va invece dichiarato inammissibile, in relazione alla domanda di restituzione dell'imposta di registro proposta oltre il 31.12.2027.
11. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in parte rigetta il ricorso, e in parte lo dichiara inammissibile, nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite. Venezia, 4.12.2025. Il Giudice est. Roberto M. Palmieri Il Presidente Roberto
TO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ER, Presidente
LM ER MI, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 361/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 45801 CONCESSIONI GOVERNATIVE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 669/2025 depositato il
23/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: in primis chiede rinvio dell'udienza al fine di produrre quanto sopra dichiarato;
nel merito della controversia chiede accogliersi il ricorso.
Resistente: l'Ufficio, in ordine alla richiesta di controparte di rinvio, si rimette alla decisione della Corte;
nel merito chiede respingersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato il provvedimento di rigetto della istanza di rimborso relativa alla imposta di registro di € 110.496,00 versata dalla società in sede di registrazione degli atti di rinnovo delle concessioni demaniali marittime n. 08, 03, 06, 02, 019, 11/2033.
A sostegno del ricorso, essa ha dedotto la sussistenza dei presupposti normativi per il chiesto rimborso, stante l'asserita scadenza della concessione in data 31.12.2023.
Ha chiesto pertanto la condanna dell'Amministrazione al rimborso della maggiore imposta di registro versata, pari a € 84.997,00, oltre accessori di legge. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 4.12.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
3. Con l'unico motivo di gravame, variamente articolato, la ricorrente deduce che, all'esito di varie procedure di infrazione aperte dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia, e in attuazione della pronuncia della
Corte di Giustizia UE, che con sentenza 20.4.2023 (causa C-348/22) ha ribadito l'obbligo di gara nelle aggiudicazioni delle concessioni: “… è quindi stata promulgata la legge n. 118 del 05/08/2022 che ha annullato la proroga inizialmente concessa al 31/12/2033, stabilendo la nuova scadenza della concessione al 31/12/2023. Alla luce di tale ricostruzione l'atto di concessione di cui trattasi è ormai privo di qualsivoglia efficacia a seguito della legge n. 118/2022 che ha retrodatato il termine di scadenza dal 2033 al 2023” (cfr. ricorso, pp. 2-3).
L'assunto è giuridicamente errato.
4. L'art. 1 comma 1 lett. h) d.l. n. 131/24 ha riscritto l'art. 3 l. n. 118/22 nei termini seguenti:
“Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
a. le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive …”.
5. Due sono pertanto gli elementi che emergono da tale previsione normativa:
a) la durata delle concessioni demaniali marittime è prorogata ex lege sino al 30.9.2027; b) la proroga opera ipso iure, vale a dire senza adempimenti di alcun tipo da parte né del concessionario, né dell'Amministrazione.
In claris non fit interpretatio.
6. Consegue a tale novella normativa che eventuali atti di rinnovo da parte dell'Amministrazione assumono valenza meramente ricognitiva, discendendo la proroga sino al 31.12.2027 direttamente dalla legge.
Tale circostanza è peraltro nota al Comune concedente, che con comunicazione del 10.2.2023 – versata in atti dalla ricorrente – afferma che la cessazione del rapporto concessorio avverrà al 31.12.2023, “salvo differimento del termine ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 118/2022”. Differimento che vi è stato ad opera del cennato art. 1 comma 1 lett. h) d.l. n. 131/24, che ha prorogato ipso iure la durata delle concessioni demaniali marittime sino al 31.12.2027.
7. Il rinnovo automatico della concessione è peraltro circostanza implicitamente – ma inequivocamente – riconosciuta dalla stessa ricorrente, la quale non risulta né aver restituito i beni oggetto della concessione demaniale, né richiesto al Comune la restituzione del canone concessorio, come invece avrebbe dovuto, in presenza di un rapporto che essa asserisce essere esaurito prima della sua naturale scadenza.
7. Detto in altri termini, è evidente l'intrinseca e insanabile contraddittorietà della condotta della ricorrente, la quale da un lato è tuttora legalmente immessa nel possesso dei beni oggetto della concessione demaniale
(non avendo provato il contrario), e ciò sull'evidente presupposto della prosecuzione del rapporto concessorio, e sotto altro profilo pretende la restituzione dell'imposta di registro, sul presupposto – di tenore eguale e contrario – della sua anticipata cessazione al 31.12.2023.
Tale condotta costituisce pertanto espressione di un non consentito venire contra factum proprium, che evidenzia l'inconsistenza giuridica dell'assunto posto dalla ricorrente a base della domanda restitutoria azionata nel presente giudizio.
8. Per tali ragioni, la domanda restitutoria proposta dalla ricorrente in relazione al periodo sino al 31.12.2027
è infondata, e va pertanto rigettata.
9. Venendo ora all'analoga domanda proposta dalla ricorrente con riferimento al segmento temporale successivo al 31.12.2027, reputa la Corte che la relativa lesione che radica l'interesse ad agire (art. 100 c.
p.c.) non sia attuale, non potendo evidentemente la ricorrente richiedere in questa sede un'imposta che è legalmente dovuta sino al 31.12.2027 (stante il suddetto rinnovo automatico delle concessioni demaniali sino a tale data), e che solo oltre tale data potrebbe risultare indebita.
Per tali ragioni, in assenza di lesione attuale e concreta, la domanda di rimborso dell'imposta di registro relativa al periodo successivo al 31.12.2027 va dichiarata inammissibile, per difetto di interesse ad agire da parte della ricorrente.
10. Conclusivamente:
- il ricorso va rigettato, in relazione alla domanda di restituzione dell'imposta di registro proposta sino al
31.12.2027;
- il ricorso va invece dichiarato inammissibile, in relazione alla domanda di restituzione dell'imposta di registro proposta oltre il 31.12.2027.
11. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in parte rigetta il ricorso, e in parte lo dichiara inammissibile, nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite. Venezia, 4.12.2025. Il Giudice est. Roberto M. Palmieri Il Presidente Roberto
TO