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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/09/2025, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7236 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Serafina Aceto PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7236/2025
avente per oggetto: revoca interdizione promossa da:
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
RICORRENTE
Contro
Parte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente
Revocarsi l'interdizione di con ogni consequenziale provvedimento a norma di legge;
Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.04.2025 il PM in sede chiedeva a questo Tribunale la revoca pagina 1 di 4 dell'interdizione disposta con sentenza n.3607/2017del Tribunale di Torino in data 26.06.2017 nei confronti di , allegando l'attuale situazione di buon compenso clinico del disturbo Parte_1 schizoaffettivo da cui è affetta ed il superamento della condizione che aveva determinato la limitazione della sua capacità, e reputando come maggiormente adeguata alla sua condizione l'adozione della misura dell'amministrazione di sostegno.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti.
Il G.I. procedeva all'esame della persona interdicenda.
Con decreto del 23.06.2025 il Giudice visto il verbale dell'udienza celebratasi innanzi al GOT, visto l'art. 127 ter c.p.c., assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale, contenenti le conclusioni delle parti;
Acquisiti gli atti richiesti, il PM ricorrente e la parte costituita precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Con sentenza n.3607/2017del Tribunale di Torino veniva disposta l'interdizione di , in Parte_1 ragione della patologia psichica che le veniva diagnosticata (disturbo schizofrenico di personalità).
Le relazioni mediche e sociali in atti danno atto dei progressivi interventi posti in essere a fini riabilitativi e a sostegno della progressiva autonomizzazione della paziente. In particolare, secondo quanto rilevato dal CTU in capo alla SI.ra , grazie alla terapia, non sussistono i requisiti che ne avevano Parte_1 determinato l'interdizione e la SI.ra pertanto non è, in atto, considerarsi incapace di intendere e Pt_1 di volere.
I Servizi hanno in particolare sottolineato come l'attuale condizione patologica sia caratterizzata da un sufficiente compenso e di discreta compliance grazie alla terapia psicofarmacologica prescritta, pur sussistendo tuttavia SInificativi deficit nel funzionamento globale con sostanziale isolamento sociale e SInificative difficoltà in ambito relazionale.
L'istanza di revoca dell'interdizione e di apertura di un' amministrazione di sostegno a favore della SI.ra
è stata formulata dal Giudice Tutelare che ha trasmesso gli atti alla Procura per l'avvio di un eventuale procedura per la nomina di un amministratore di sostegno.
Interrogata nel corso dell'udienza ex art. 714 c.p.c., la SI.ra è parsa rispondere in modo Parte_1 adeguato alle domande che le venivano poste, ha dimostrato di essere orientata nello spazio e nel tempo pagina 2 di 4 e, per quanto è stato possibile constatare, di conoscere sufficientemente il valore del denaro, nonché in linea generale, la propria situazione patrimoniale e di vita.
Alla luce della documentazione prodotta acquisita sul consenso del P.M., e, in particolare, della relazione psichiatrica effettuata su richiesta del Giudice tutelare a firma del dr. (il quale ha esaminato Per_1 la paziente e vagliato la documentazione medica ad essa relativa), è emersa la permanenza del disturbo schizoaffettivo in capo alla SInora;
lo psichiatra ha concluso rappresentando come predetto disturbo non vada, in atto a compromettere in toto le sue abilità, ma lasci integra diverse capacità, come quella di determinarsi in modo sufficientemente consapevole in merito al luogo in cui vivere e a con chi vivere, in merito alla possibilità di intraprendere relazioni sentimentali, in merito all'eventuale frequenza di corsi di studio, in merito alla ricerca di un occupazione ecc.
In particolare, il perito ha rilevato come la stessa abbia capacità di giudizio oltre che in merito alle proprie modalità di vita ed alla gestione del quotidiano, anche in merito alla propria collocazione abitativa, mostrando di riconoscere il valore delle spese spicciole della quotidianità e del denaro;
Nel caso di specie, alla luce delle risultanze in atti, il Collegio ritiene che l'amministrazione di sostegno
- per la duttilità che contraddistingue tale strumento di tutela – sia senz'altro strumento di protezione più idoneo a supportare e tutelare la SI.ra Sul punto, si rammenta infatti come costituisca principio Pt_1 condiviso in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, deve considerare che, rispetto all'interdizione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle eSIenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cassazione civile, sez. I, 22/04/2009, n. 9628, conf. Cassazione civile, sez. I,
12/06/2006, n. 13584).
Risulta infatti affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle eSIenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore (Cassazione civile, sez. I, 11/09/2015, n. 17962).
Per tali motivi, ritiene il Tribunale che debba essere accolta la domanda di revoca dell'interdizione promossa dalla parte ricorrente, provvedendosi con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c., così come modificato dall'art. 6 legge n. 6/2004, per la nomina di un amministratore di sostegno.
Nulla a provvedere sulle spese di lite, per le quali troverà applicazione l'art. 145 del DPR 115/2002. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: revoca l'interdizione di nata a [...] il [...], residente in [...], Corso Parte_1
Traiano 40.
provvede con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c.; spese di lite come per legge a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115;
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5.9.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Serafina Aceto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Serafina Aceto PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7236/2025
avente per oggetto: revoca interdizione promossa da:
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
RICORRENTE
Contro
Parte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il PM ricorrente
Revocarsi l'interdizione di con ogni consequenziale provvedimento a norma di legge;
Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.04.2025 il PM in sede chiedeva a questo Tribunale la revoca pagina 1 di 4 dell'interdizione disposta con sentenza n.3607/2017del Tribunale di Torino in data 26.06.2017 nei confronti di , allegando l'attuale situazione di buon compenso clinico del disturbo Parte_1 schizoaffettivo da cui è affetta ed il superamento della condizione che aveva determinato la limitazione della sua capacità, e reputando come maggiormente adeguata alla sua condizione l'adozione della misura dell'amministrazione di sostegno.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti.
Il G.I. procedeva all'esame della persona interdicenda.
Con decreto del 23.06.2025 il Giudice visto il verbale dell'udienza celebratasi innanzi al GOT, visto l'art. 127 ter c.p.c., assegnava alle parti termine perentorio per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale, contenenti le conclusioni delle parti;
Acquisiti gli atti richiesti, il PM ricorrente e la parte costituita precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.
Con sentenza n.3607/2017del Tribunale di Torino veniva disposta l'interdizione di , in Parte_1 ragione della patologia psichica che le veniva diagnosticata (disturbo schizofrenico di personalità).
Le relazioni mediche e sociali in atti danno atto dei progressivi interventi posti in essere a fini riabilitativi e a sostegno della progressiva autonomizzazione della paziente. In particolare, secondo quanto rilevato dal CTU in capo alla SI.ra , grazie alla terapia, non sussistono i requisiti che ne avevano Parte_1 determinato l'interdizione e la SI.ra pertanto non è, in atto, considerarsi incapace di intendere e Pt_1 di volere.
I Servizi hanno in particolare sottolineato come l'attuale condizione patologica sia caratterizzata da un sufficiente compenso e di discreta compliance grazie alla terapia psicofarmacologica prescritta, pur sussistendo tuttavia SInificativi deficit nel funzionamento globale con sostanziale isolamento sociale e SInificative difficoltà in ambito relazionale.
L'istanza di revoca dell'interdizione e di apertura di un' amministrazione di sostegno a favore della SI.ra
è stata formulata dal Giudice Tutelare che ha trasmesso gli atti alla Procura per l'avvio di un eventuale procedura per la nomina di un amministratore di sostegno.
Interrogata nel corso dell'udienza ex art. 714 c.p.c., la SI.ra è parsa rispondere in modo Parte_1 adeguato alle domande che le venivano poste, ha dimostrato di essere orientata nello spazio e nel tempo pagina 2 di 4 e, per quanto è stato possibile constatare, di conoscere sufficientemente il valore del denaro, nonché in linea generale, la propria situazione patrimoniale e di vita.
Alla luce della documentazione prodotta acquisita sul consenso del P.M., e, in particolare, della relazione psichiatrica effettuata su richiesta del Giudice tutelare a firma del dr. (il quale ha esaminato Per_1 la paziente e vagliato la documentazione medica ad essa relativa), è emersa la permanenza del disturbo schizoaffettivo in capo alla SInora;
lo psichiatra ha concluso rappresentando come predetto disturbo non vada, in atto a compromettere in toto le sue abilità, ma lasci integra diverse capacità, come quella di determinarsi in modo sufficientemente consapevole in merito al luogo in cui vivere e a con chi vivere, in merito alla possibilità di intraprendere relazioni sentimentali, in merito all'eventuale frequenza di corsi di studio, in merito alla ricerca di un occupazione ecc.
In particolare, il perito ha rilevato come la stessa abbia capacità di giudizio oltre che in merito alle proprie modalità di vita ed alla gestione del quotidiano, anche in merito alla propria collocazione abitativa, mostrando di riconoscere il valore delle spese spicciole della quotidianità e del denaro;
Nel caso di specie, alla luce delle risultanze in atti, il Collegio ritiene che l'amministrazione di sostegno
- per la duttilità che contraddistingue tale strumento di tutela – sia senz'altro strumento di protezione più idoneo a supportare e tutelare la SI.ra Sul punto, si rammenta infatti come costituisca principio Pt_1 condiviso in giurisprudenza quello secondo cui il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, deve considerare che, rispetto all'interdizione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle eSIenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (Cassazione civile, sez. I, 22/04/2009, n. 9628, conf. Cassazione civile, sez. I,
12/06/2006, n. 13584).
Risulta infatti affidato al giudice tutelare il compito di conformare i poteri dell'amministratore e le limitazioni da imporre alla capacità del beneficiario in funzione delle eSIenze di protezione della persona e di gestione dei suoi interessi patrimoniali, ricorrendo eventualmente all'ausilio di esperti e qualificati professionisti del settore (Cassazione civile, sez. I, 11/09/2015, n. 17962).
Per tali motivi, ritiene il Tribunale che debba essere accolta la domanda di revoca dell'interdizione promossa dalla parte ricorrente, provvedendosi con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c., così come modificato dall'art. 6 legge n. 6/2004, per la nomina di un amministratore di sostegno.
Nulla a provvedere sulle spese di lite, per le quali troverà applicazione l'art. 145 del DPR 115/2002. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede: revoca l'interdizione di nata a [...] il [...], residente in [...], Corso Parte_1
Traiano 40.
provvede con separata ordinanza alla trasmissione del procedimento al G.T. ai sensi dell'art. 418 c.c.; spese di lite come per legge a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115;
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5.9.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Serafina Aceto
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