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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/02/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1679 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nata il [...] a [...]-Brasile; nato il Parte_1 Persona_1
06/12/1973 a Porto Alegre-Brasile; nato il [...] a [...] – Parte_2
Brasile, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_2
nato il [...] a [...]-Brasile; nata il [...] a [...] Parte_3
Brasile; nato il [...] a [...]-Brasile, elettivamente domiciliati Parte_4
presso lo studio del difensore avv. Luigi Colombino del Foro di Torino in c.so Monte Cucco nr.
119, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del pro tempore (C.F. ), domiciliato e Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
difeso ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro. Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status Controparte_1
di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadina italiana, esponendo che
1 l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
I ricorrenti deducono di essere discendenti di (alias Persona_3 Persona_4
, , cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano (doc. 2), nato il
[...] Persona_5
04/05/1843 a Civita (CS), Italia (doc. 1). contrasse matrimonio il Persona_3
25/11/1871 ad Alessandria del Carretto (CS), Italia, con (doc. 3), e dalla Persona_6
loro unione nacque il 08/09/1890 a Encruzilhada do Sul, Brasile (doc. 4). Persona_7
contrasse matrimonio il 28/01/1914 a Porto Alegre, Brasile, con Persona_7 [...]
(doc. 5), e dalla loro unione nacque il 19/01/1919 a Montenegro, Persona_8 Persona_9
Brasile (doc. 6). contrasse matrimonio il 23/05/1942 a Porto Alegre, Brasile, con Persona_9 [...]
(doc. 7), e dalla loro unione nacquero il 21/08/1944 (doc. 8) e Per_10 Parte_1 [...]
il 10/06/1947 (doc. 14). Parte_4
contrasse matrimonio il 07/02/1970 a Porto Alegre, Brasile, con Parte_1 Persona_11
(doc. 9), assumendo il nome di Dalla loro unione nacquero
[...] Parte_1 [...]
il 06/12/1973 a Porto Alegre, Brasile (doc. 10) e il Persona_1 Parte_2
05/09/1976 a Florianopolis, Brasile (doc. 11). contrasse matrimonio il 18/11/2009 a Sao Casemiro do Taboao, Brasile, con Parte_2
(doc. 12), e dalla loro unione nacque il 31/10/2011 a Persona_12 Persona_2
Curitiba, Brasile (doc. 13). contrasse matrimonio il 28/04/1973 a Porto Alegre, Brasile (doc. 16), con Parte_4
nata il [...] a [...], Brasile (doc. 15), che dopo la Persona_13
celebrazione delle nozze assunse il nome di Parte_3
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 03 febbraio 2025 - svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti - la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
****
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Dai documenti
2 prodotti risulta che l'avo italiano non era mai stata naturalizzato cittadina brasiliano e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948.
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912,
n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi
3 automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di loro avo italiano Persona_3
e per discendenza diretta derivante da Persona_7
Per quanto concerne la posizione di alla stessa spetta il riconoscimento Parte_3
della cittadinanza italiana per via del matrimonio contratto con un cittadino italiano in data precedente all'entrata in vigore della Legge 123/1983. Invero, a partire dal 27.04.1983 (data di entrata in vigore della L. del 21.04.1983) è venuto meno l'acquisto automatico della cittadinanza per comunicazione (iure matrimonii). Antecedentemente a tale data, la legge vigente in materia di matrimonio (Legge n. 555/1912, articolo 10, secondo comma) stabiliva che “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana” senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status. Per i matrimoni contratti successivamente al 1983 è invece richiesta, per il riconoscimento della cittadinanza per comunicazione (iure matrimonii), una preliminare valutazione amministrativa: infatti, oltre all'accertamento dei presupposti per proporre la domanda, ai sensi degli artt. 1 e 2 L. 21.04.1983 attualmente trasfusi negli artt. 5 e 6 della L.
5.02.1992 n. 91 (esistenza di un vincolo matrimoniale valido e il decorso di un determinato lasso di tempo dopo la celebrazione delle nozze), è demandata
4 dall'autorità amministrativa un'ulteriore verifica relativa all'insussistenza di condanne penali in capo al richiedente o di ragioni di sicurezza dello Stato che precludano l'acquisto della cittadinanza.
Nella specie, come detto, il matrimonio è stato contratto in data antecedente al 1983, sicché la domanda di riconoscimento della cittadinanza è fondata.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_1
costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 20.03.2025
La Giudice
Dott.ssa Chiara Fiamingo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1679 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
nata il [...] a [...]-Brasile; nato il Parte_1 Persona_1
06/12/1973 a Porto Alegre-Brasile; nato il [...] a [...] – Parte_2
Brasile, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Persona_2
nato il [...] a [...]-Brasile; nata il [...] a [...] Parte_3
Brasile; nato il [...] a [...]-Brasile, elettivamente domiciliati Parte_4
presso lo studio del difensore avv. Luigi Colombino del Foro di Torino in c.so Monte Cucco nr.
119, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del pro tempore (C.F. ), domiciliato e Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
difeso ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro. Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status Controparte_1
di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadina italiana, esponendo che
1 l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
I ricorrenti deducono di essere discendenti di (alias Persona_3 Persona_4
, , cittadino italiano mai naturalizzatosi brasiliano (doc. 2), nato il
[...] Persona_5
04/05/1843 a Civita (CS), Italia (doc. 1). contrasse matrimonio il Persona_3
25/11/1871 ad Alessandria del Carretto (CS), Italia, con (doc. 3), e dalla Persona_6
loro unione nacque il 08/09/1890 a Encruzilhada do Sul, Brasile (doc. 4). Persona_7
contrasse matrimonio il 28/01/1914 a Porto Alegre, Brasile, con Persona_7 [...]
(doc. 5), e dalla loro unione nacque il 19/01/1919 a Montenegro, Persona_8 Persona_9
Brasile (doc. 6). contrasse matrimonio il 23/05/1942 a Porto Alegre, Brasile, con Persona_9 [...]
(doc. 7), e dalla loro unione nacquero il 21/08/1944 (doc. 8) e Per_10 Parte_1 [...]
il 10/06/1947 (doc. 14). Parte_4
contrasse matrimonio il 07/02/1970 a Porto Alegre, Brasile, con Parte_1 Persona_11
(doc. 9), assumendo il nome di Dalla loro unione nacquero
[...] Parte_1 [...]
il 06/12/1973 a Porto Alegre, Brasile (doc. 10) e il Persona_1 Parte_2
05/09/1976 a Florianopolis, Brasile (doc. 11). contrasse matrimonio il 18/11/2009 a Sao Casemiro do Taboao, Brasile, con Parte_2
(doc. 12), e dalla loro unione nacque il 31/10/2011 a Persona_12 Persona_2
Curitiba, Brasile (doc. 13). contrasse matrimonio il 28/04/1973 a Porto Alegre, Brasile (doc. 16), con Parte_4
nata il [...] a [...], Brasile (doc. 15), che dopo la Persona_13
celebrazione delle nozze assunse il nome di Parte_3
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1
cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 03 febbraio 2025 - svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti - la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
****
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Dai documenti
2 prodotti risulta che l'avo italiano non era mai stata naturalizzato cittadina brasiliano e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948.
La trasmissione jure sanguinis era infatti all'epoca prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, ed inoltre l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Va, pertanto, richiamato l'insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del
28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912,
n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art.10 della Legge n. 555 del
1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948 e precisando che “sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi
3 automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati” (v. sent. Sez. Un. cit.).
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di loro avo italiano Persona_3
e per discendenza diretta derivante da Persona_7
Per quanto concerne la posizione di alla stessa spetta il riconoscimento Parte_3
della cittadinanza italiana per via del matrimonio contratto con un cittadino italiano in data precedente all'entrata in vigore della Legge 123/1983. Invero, a partire dal 27.04.1983 (data di entrata in vigore della L. del 21.04.1983) è venuto meno l'acquisto automatico della cittadinanza per comunicazione (iure matrimonii). Antecedentemente a tale data, la legge vigente in materia di matrimonio (Legge n. 555/1912, articolo 10, secondo comma) stabiliva che “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana” senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status. Per i matrimoni contratti successivamente al 1983 è invece richiesta, per il riconoscimento della cittadinanza per comunicazione (iure matrimonii), una preliminare valutazione amministrativa: infatti, oltre all'accertamento dei presupposti per proporre la domanda, ai sensi degli artt. 1 e 2 L. 21.04.1983 attualmente trasfusi negli artt. 5 e 6 della L.
5.02.1992 n. 91 (esistenza di un vincolo matrimoniale valido e il decorso di un determinato lasso di tempo dopo la celebrazione delle nozze), è demandata
4 dall'autorità amministrativa un'ulteriore verifica relativa all'insussistenza di condanne penali in capo al richiedente o di ragioni di sicurezza dello Stato che precludano l'acquisto della cittadinanza.
Nella specie, come detto, il matrimonio è stato contratto in data antecedente al 1983, sicché la domanda di riconoscimento della cittadinanza è fondata.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_1
costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 20.03.2025
La Giudice
Dott.ssa Chiara Fiamingo
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