Art. 50. ((I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenti agli esami finali e devono rimettere entro 120 giorni dalla chiusura dei corsi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico dei singoli corsi))
Versione
6 giugno 1949
6 giugno 1949
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Versione
15 marzo 1970
15 marzo 1970