Art. 50. ((I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenti agli esami finali e devono rimettere entro 120 giorni dalla chiusura dei corsi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico dei singoli corsi))
Articolo 49Articolo 51
Articolo 50 della Legge 29 aprile 1949, n. 264
Versione
6 giugno 1949
6 giugno 1949
>
Versione
15 marzo 1970
15 marzo 1970
Altri contenuti
- Cass. pen., sez. I, sentenza 30/08/2023, n. 36216
- Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2003, n. 20953
- Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2013, n. 33283
- Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2012, n. 10721
- TAR Lecce, sez. II, sentenza 23/02/2022, n. 317
- Trib. Cosenza, sentenza 18/03/2025, n. 551
- Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1970, n. 750
- Articolo 21 della Legge 8 aprile 1976, n. 278