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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1085 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza collegiale del 18 novembre 2025 tra
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, C.F._2 dall'Avv. Maurizio Condorelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Carmiano
Appellanti
e
(CF e P.I. ), in persona del L.R., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, giusta mandato allegato all'atto introduttivo di primo grado in atti, dall'Avv. Anna Albano e dall'avv. Bruno Invida, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Veglie appellata
*******
Preliminarmente la Corte dà atto che la presente sentenza è redatta, ai sensi dell'art. dell'art. 281 sexies c.p.c., con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
**********
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ordinanza n. 7325/2024, emessa in data 17.5.2024, nel procedimento n. 5875/2023 RG, il Tribunale di Lecce, dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace di Lecce, compensando le spese di lite, in ragione della novità legislativa introdotta dalla cd “Riforma Cartabia” ai criteri di competenza per valore (che modificando l'art. 7 cpc ha elevato fino a € 10.000 la competenza del Giudice di Pace per le cause relative a beni mobili, ivi inclusa quindi la domanda risarcitoria oggetto di lite, proposta da
[...] per la somma di € 5160,00). Controparte_1
2. Con atto di citazione notificato il 12.12.2024 e Parte_1 Parte_2 hanno interposto appello avverso detta ordinanza censurando l'errore di giudizio del tribunale in ordine alla compensazione delle spese di lite.
3. si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 44 cpc, dovendo la sentenza essere gravata unicamente da ricorso per regolamento di competenza, e nel merito la sua infondatezza.
4. Alla udienza del 3.6.2025 il Cons. Istruttore, vista la eccezione preliminare, riteneva di poter procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., alla definizione del giudizio, sicché, fatte precisare dalle parti le conclusioni all'udienza del 17.6.2024, fissava per la discussione innanzi al Collegio l'udienza collegiale del 18.11.2025, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte.
5. Quindi, alla udienza del 18.11.2025 le parti depositavano ex art. 127 ter cpc note in sostituzione della udienza e la Corte decideva, riservando, a mente dell'art. 281 sexies cpc., di depositare la sentenza nei successivi 30 gg.
*******
6. Il Collegio rileva, preliminarmente che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato, è infondata. 6.1- Ed infatti, se pure la ordinanza impugnata – che ha valore di sentenza, perché comunque definisce il giudizio - verte unicamente sulla questione di competenza, sicché, a prescindere dalla forma del provvedimento, contenendo una vera e propria decisione sulla questione concernente la propria competenza, sarebbe impugnabile unicamente con il regolamento di competenza, tuttavia non è precluso in sede di appello di esaminare nel merito l'impugnazione proposta, essendo questa specificatamente rivolta solo contro il capo della pronuncia appellata che concerne il regolamento delle spese del processo di primo grado. Gli appellanti infatti hanno nell'atto di appello espressamente circoscritto la propria impugnazione al solo capo della sentenza che compensava le spese processuali, chiedendo la riforma di detta sentenza soltanto in parte qua. Va detto che il giudice, se pure declina la propria competenza per valore, a favore di quella del giudice di pace, chiudendo il processo davanti a sé, è tenuto comunque a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente. 6.2- La corte di legittimità - Cass. n. 1039 del 1996, e da ultimo anche Cass. n. 1848 del 2022 - prevede che la sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese possa essere impugnata
2 unicamente con l'istanza di regolamento, per quanto riguarda la questione relativa alla competenza, e invece nei modi ordinari relativamente alla pronuncia sulle spese, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento. Recentissima poi Cassaz. 13483/2025 secondo cui “ La sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese può essere impugnata unicamente con l'istanza di regolamento per quanto riguarda la questione relativa alla competenza e nei modi ordinari relativamente alla pronuncia sulle spese, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento” ed ancora “Il giudice che si dichiari incompetente ha l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé, la cui omissione va impugnata con l'appello in via ordinaria, dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto” ( vedi anche Cassazione civile sez. VI, 19/11/2015, n.23727) Ciò comporta che gli appellanti ben potevano agire in appello solo per censurare il regime delle spese deducendo – come hanno fatto - che la compensazione operata in primo grado non si giustificava ex art. 92 cpc. L'impugnazione è pertanto ammissibile.
7. La stessa, tuttavia, è infondata nel merito. Giova chiarire, in proposito, che, anche se le parti sono state inviate dal consigliere istruttore a precisare le conclusioni solo in ordine alla eccezione preliminare, apparendo la decisione di essa idonea, ove fondata, a dirimere la lite, tanto non preclude in ogni caso al Collegio – superata detta eccezione – di procedere alla disamina nel merito della controversa. In caso di rimessione della causa a sentenza per la decisione di una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito, infatti il collegio è investito del potere di decisione dell'intera controversia (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/08/2020, n.17450). 7.1.- Ed invero. Parte appellante lamenta che il tribunale non poteva compensare le spese di lite del giudizio, perché la ragione addotta, ossia la “novità legislativa” relativa ai criteri di competenza per valore, introdotta dalla cd “Riforma Cartabia”, non rientra fra le ipotesi che ex art. 92 cpc giustificherebbero, oltre alla reciproca soccombenza, la compensazione delle spese, tenuto conto che non vi era stata adesione della controparte alla eccezione di incompetenza.
7.2. Tale assunto non è condiviso dalla Corte. In disparte la assoluta inconferenza, ai fini che qui interessano, del rilievo in ordine alla mancata adesione di alla eccezione di Controparte_1 incompetenza per valore proposta da controparte, perché l'adesione all'eccezione di incompetenza avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sia sulla competenza, sia sulle spese processuali, la censura non ha pregio, posto che il tribunale ha correttamente inteso dare rilevo ad un evento ( le modifiche legislative ai limiti di competenza per valore
) che poteva giustificare comunque una integrale compensazione delle spese di lite del giudizio, che peraltro non aveva impegnato le parti in alcuna attività difensiva rilevante. 7-3 - In generale, le spese del processo devono essere poste a carico del soccombente. La condanna di una parte alle spese del giudizio, infatti, deve essere rapportata alla sua soccombenza sulle questioni oggetto di lite, sulla base di un tipico rapporto causa – effetto. Nella specie, effettivamente, ricorre una totale soccombenza dell'attore in primo grado, in relazione alla eccezione di incompetenza, che il tribunale ha accolto, tuttavia l'art. 92 c.p.c. consente la compensazione delle spese processuali, anche se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, purché esplicitamente indicate nella motivazione, dovendo avere rilievo in tale ottica particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia.
3 Il richiamo alla modifica legislativa in vigore appena cinque mesi prima della introduzione del giudizio, se pure non è sussumibile in uno dei motivi per i quali, oltre alla reciproca soccombenza, la compensazione è espressamente consentita ex art. 92 cpc (<< assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti>>), tuttavia integra comunque una ragione peculiare che pure consente di operare lo stesso la compensazione integrale delle spese di lite. Effettivamente sono ravvisabili, a parere del Collegio, nella specie, le "gravi ed eccezionali ragioni" - che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese di lite, e di cui il primo giudice ha dato adeguata e convincente motivazione, considerati i tutti molteplici dubbi interpretativi ed operativi connessi alla entrata in vigore della riforma Cartabia, avvenuta appena cinque mesi prima dell'introduzione del giudizio.
8. Alla luce di tanto, il gravame è privo di pregio e va dunque rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
, con atto di citazione notificato il 12.12.2024, nei confronti di Parte_2 [...]
avverso l'ordinanza n. 7325/2024, emessa in data 17.5.2024, nel Controparte_1 procedimento n. 5875/2023 RG del Tribunale di Lecce così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata società, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
4
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1085 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza collegiale del 18 novembre 2025 tra
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi, giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello, C.F._2 dall'Avv. Maurizio Condorelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Carmiano
Appellanti
e
(CF e P.I. ), in persona del L.R., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, giusta mandato allegato all'atto introduttivo di primo grado in atti, dall'Avv. Anna Albano e dall'avv. Bruno Invida, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Veglie appellata
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Preliminarmente la Corte dà atto che la presente sentenza è redatta, ai sensi dell'art. dell'art. 281 sexies c.p.c., con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ordinanza n. 7325/2024, emessa in data 17.5.2024, nel procedimento n. 5875/2023 RG, il Tribunale di Lecce, dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace di Lecce, compensando le spese di lite, in ragione della novità legislativa introdotta dalla cd “Riforma Cartabia” ai criteri di competenza per valore (che modificando l'art. 7 cpc ha elevato fino a € 10.000 la competenza del Giudice di Pace per le cause relative a beni mobili, ivi inclusa quindi la domanda risarcitoria oggetto di lite, proposta da
[...] per la somma di € 5160,00). Controparte_1
2. Con atto di citazione notificato il 12.12.2024 e Parte_1 Parte_2 hanno interposto appello avverso detta ordinanza censurando l'errore di giudizio del tribunale in ordine alla compensazione delle spese di lite.
3. si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 44 cpc, dovendo la sentenza essere gravata unicamente da ricorso per regolamento di competenza, e nel merito la sua infondatezza.
4. Alla udienza del 3.6.2025 il Cons. Istruttore, vista la eccezione preliminare, riteneva di poter procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., alla definizione del giudizio, sicché, fatte precisare dalle parti le conclusioni all'udienza del 17.6.2024, fissava per la discussione innanzi al Collegio l'udienza collegiale del 18.11.2025, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte.
5. Quindi, alla udienza del 18.11.2025 le parti depositavano ex art. 127 ter cpc note in sostituzione della udienza e la Corte decideva, riservando, a mente dell'art. 281 sexies cpc., di depositare la sentenza nei successivi 30 gg.
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6. Il Collegio rileva, preliminarmente che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato, è infondata. 6.1- Ed infatti, se pure la ordinanza impugnata – che ha valore di sentenza, perché comunque definisce il giudizio - verte unicamente sulla questione di competenza, sicché, a prescindere dalla forma del provvedimento, contenendo una vera e propria decisione sulla questione concernente la propria competenza, sarebbe impugnabile unicamente con il regolamento di competenza, tuttavia non è precluso in sede di appello di esaminare nel merito l'impugnazione proposta, essendo questa specificatamente rivolta solo contro il capo della pronuncia appellata che concerne il regolamento delle spese del processo di primo grado. Gli appellanti infatti hanno nell'atto di appello espressamente circoscritto la propria impugnazione al solo capo della sentenza che compensava le spese processuali, chiedendo la riforma di detta sentenza soltanto in parte qua. Va detto che il giudice, se pure declina la propria competenza per valore, a favore di quella del giudice di pace, chiudendo il processo davanti a sé, è tenuto comunque a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente. 6.2- La corte di legittimità - Cass. n. 1039 del 1996, e da ultimo anche Cass. n. 1848 del 2022 - prevede che la sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese possa essere impugnata
2 unicamente con l'istanza di regolamento, per quanto riguarda la questione relativa alla competenza, e invece nei modi ordinari relativamente alla pronuncia sulle spese, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento. Recentissima poi Cassaz. 13483/2025 secondo cui “ La sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese può essere impugnata unicamente con l'istanza di regolamento per quanto riguarda la questione relativa alla competenza e nei modi ordinari relativamente alla pronuncia sulle spese, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento” ed ancora “Il giudice che si dichiari incompetente ha l'obbligo di provvedere sulle spese del processo che chiude davanti a sé, la cui omissione va impugnata con l'appello in via ordinaria, dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto” ( vedi anche Cassazione civile sez. VI, 19/11/2015, n.23727) Ciò comporta che gli appellanti ben potevano agire in appello solo per censurare il regime delle spese deducendo – come hanno fatto - che la compensazione operata in primo grado non si giustificava ex art. 92 cpc. L'impugnazione è pertanto ammissibile.
7. La stessa, tuttavia, è infondata nel merito. Giova chiarire, in proposito, che, anche se le parti sono state inviate dal consigliere istruttore a precisare le conclusioni solo in ordine alla eccezione preliminare, apparendo la decisione di essa idonea, ove fondata, a dirimere la lite, tanto non preclude in ogni caso al Collegio – superata detta eccezione – di procedere alla disamina nel merito della controversa. In caso di rimessione della causa a sentenza per la decisione di una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito, infatti il collegio è investito del potere di decisione dell'intera controversia (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/08/2020, n.17450). 7.1.- Ed invero. Parte appellante lamenta che il tribunale non poteva compensare le spese di lite del giudizio, perché la ragione addotta, ossia la “novità legislativa” relativa ai criteri di competenza per valore, introdotta dalla cd “Riforma Cartabia”, non rientra fra le ipotesi che ex art. 92 cpc giustificherebbero, oltre alla reciproca soccombenza, la compensazione delle spese, tenuto conto che non vi era stata adesione della controparte alla eccezione di incompetenza.
7.2. Tale assunto non è condiviso dalla Corte. In disparte la assoluta inconferenza, ai fini che qui interessano, del rilievo in ordine alla mancata adesione di alla eccezione di Controparte_1 incompetenza per valore proposta da controparte, perché l'adesione all'eccezione di incompetenza avrebbe comportato, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sia sulla competenza, sia sulle spese processuali, la censura non ha pregio, posto che il tribunale ha correttamente inteso dare rilevo ad un evento ( le modifiche legislative ai limiti di competenza per valore
) che poteva giustificare comunque una integrale compensazione delle spese di lite del giudizio, che peraltro non aveva impegnato le parti in alcuna attività difensiva rilevante. 7-3 - In generale, le spese del processo devono essere poste a carico del soccombente. La condanna di una parte alle spese del giudizio, infatti, deve essere rapportata alla sua soccombenza sulle questioni oggetto di lite, sulla base di un tipico rapporto causa – effetto. Nella specie, effettivamente, ricorre una totale soccombenza dell'attore in primo grado, in relazione alla eccezione di incompetenza, che il tribunale ha accolto, tuttavia l'art. 92 c.p.c. consente la compensazione delle spese processuali, anche se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, purché esplicitamente indicate nella motivazione, dovendo avere rilievo in tale ottica particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia.
3 Il richiamo alla modifica legislativa in vigore appena cinque mesi prima della introduzione del giudizio, se pure non è sussumibile in uno dei motivi per i quali, oltre alla reciproca soccombenza, la compensazione è espressamente consentita ex art. 92 cpc (<< assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti>>), tuttavia integra comunque una ragione peculiare che pure consente di operare lo stesso la compensazione integrale delle spese di lite. Effettivamente sono ravvisabili, a parere del Collegio, nella specie, le "gravi ed eccezionali ragioni" - che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese di lite, e di cui il primo giudice ha dato adeguata e convincente motivazione, considerati i tutti molteplici dubbi interpretativi ed operativi connessi alla entrata in vigore della riforma Cartabia, avvenuta appena cinque mesi prima dell'introduzione del giudizio.
8. Alla luce di tanto, il gravame è privo di pregio e va dunque rigettato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1
, con atto di citazione notificato il 12.12.2024, nei confronti di Parte_2 [...]
avverso l'ordinanza n. 7325/2024, emessa in data 17.5.2024, nel Controparte_1 procedimento n. 5875/2023 RG del Tribunale di Lecce così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata società, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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