Art. 2.
Per l'assistenza amministrativa e tecnica di cui al precedente articolo 1, puo' essere utilizzato, dal 1 luglio 1960, personale statale e personale da assumere, a tale specifico scopo, mediante appositi contratti di diritto privato a tempo determinato.
Il Ministero degli affari esteri provvede direttamente alla destinazione in Somalia del personale dei propri ruoli.
L'altro personale di ruolo dello Stato da destinare in Somalia e' collocato nella posizione di comando a disposizione del Ministero degli affari esteri con provvedimento dell'Amministrazione dalla quale il personale stesso dipende di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con quello per il tesoro.
Tutte le spese relative al trattamento dovuto a qualsiasi titolo al personale destinato all'assistenza di cui al precedente articolo 1 gravare sugli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo medesimo.
Per l'assistenza amministrativa e tecnica di cui al precedente articolo 1, puo' essere utilizzato, dal 1 luglio 1960, personale statale e personale da assumere, a tale specifico scopo, mediante appositi contratti di diritto privato a tempo determinato.
Il Ministero degli affari esteri provvede direttamente alla destinazione in Somalia del personale dei propri ruoli.
L'altro personale di ruolo dello Stato da destinare in Somalia e' collocato nella posizione di comando a disposizione del Ministero degli affari esteri con provvedimento dell'Amministrazione dalla quale il personale stesso dipende di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con quello per il tesoro.
Tutte le spese relative al trattamento dovuto a qualsiasi titolo al personale destinato all'assistenza di cui al precedente articolo 1 gravare sugli stanziamenti di bilancio di cui all'articolo medesimo.