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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/11/2025, n. 5583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5583 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 6541/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Sezione Immigrazione, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6541/2023
PROMOSSA DA
, NATA IN ARGENTINA IN DATA 2.12.1942, C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
NATA IN ARGENTINA IN DATA 8.8.1964, C.F. , Parte_2 C.F._2 Parte_3
NATA IN ARGENTINA IN DATA 23.4.1966, C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
NATO IN ARGENTINA IN DATA 20.1.1972, C.F. E NATA IN C.F._4 Parte_5
ARGENTINA IN DATA 11.10.2000, C.F. C.F._5
TUTTI RAPPRESENTATI E DIFESI DALL'AVV. OM AR IE
RICORRENTI
CONTRO
(CF: ) IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., RAPPRESENTATO E DIFESO Controparte_1 P.IVA_1
DALL' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CATANIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: all'udienza del 15/04/2025 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies comma 1 c.p.c. gli odierni ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di Persona_1
nato in Italia a [...] in data [...].
[...]
Nel ricorso si rappresenta che l'avo italiano nato in [...] genitori Persona_1
italiani, in data 02.02.1899 ha contratto matrimonio a NT con , di Parte_6
nazionalità italiana. Dalla loro unione è nata, in data 23.07.1907, a cui Persona_2
veniva trasferita la cittadinanza italiana in quando l'ascendente mai volontariamente aveva rinunciato alla cittadinanza italiana o aveva acquistato quella argentina, come da certificato negativo di naturalizzazione del 12.08.2021 (all. al ricorso). in data Persona_2
20.09.1945 nella provincia di Buenos AI (Argentina), contraeva matrimonio con Persona_3
cittadino argentino e dalla loro unione in data 02.12.1942 nasceva a Buenos AI (Argentina)
, odierna ricorrente;
in data 10.01.1963 a Buenos Parte_1 Parte_1
AI ha sposato e dalla loro unione sono nati a Buenos AI tre figli: Persona_4
in data 08.08.1964, in data 23.4.1966, e Parte_2 Parte_3
in data 20.1.1972, tutti odierni ricorrenti. in data Parte_4 Parte_3
10.10.2000 ha dato alla luce la figlia naturale anche lei ricorrente in questo Parte_5
procedimento.
Da quanto sopra esposto deriva che tutti i ricorrenti sono discendenti in linea diretta iure sanguinis di la quale, contraendo matrimonio con un cittadino argentino Persona_2
nel 1945, ha perso la cittadinanza ai sensi della legislazione all'epoca vigente.
Col ricorso si chiede di accertare e dichiarare che i ricorrenti sono tutti cittadini italiani, in quanto discendenti da cittadino italiano. A sostegno della domanda sono stati prodotti i seguenti documenti muniti di Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja:
1. Certificato negativo di naturalizzazione di in lingua originale e Persona_1
con relativa traduzione italiana, completo di Apostille, rilasciato in data 12.08.2021;
2. Estratto dell'atto di nascita di e di matrimonio con Persona_1 Parte_6
rilasciati dal Comune di NT;
[...]
3. Certificato di nascita di e di matrimonio con , in lingua Persona_2 Persona_3
originale e con relativa traduzione italiana, completo di Apostille;
4. Certificato di nascita di e di matrimonio con Parte_1 Persona_4
sia in lingua originale che con relativa traduzione italiana, completo di Apostille;
5. Certificato di nascita di in lingua originale e con relativa traduzione Parte_2
italiana, completo di Apostille;
6. Certificato di nascita di in lingua originale, con relativa traduzione Parte_3
italiana e completo di Apostille;
7. Certificato di nascita di sia in lingua originale che con relativa traduzione Parte_4
italiana, completo di Apostille;
8. Certificato di nascita di sia in lingua originale che con relativa traduzione Parte_5
italiana, completo di Apostille.
Il ricorso è stato notificato al a mezzo pec da parte attrice ai sensi della legge 93/1994 e CP_1
il resistente si è costituito in giudizio in data 28.10.2024 mediante il deposito di comparsa di costituzione e risposta, con la quale non si contesta la domanda.
All'udienza del 14 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
____
Preliminarmente, considerando che figlia dell'avo italiano Persona_2 Per_1
, ha perso la cittadinanza italiana ai sensi della legislazione vigente all'epoca del suo
[...]
matrimonio con cittadino straniero, va ritenuta l'ammissibilità della domanda giudiziale relativa al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Invero, sebbene il riconoscimento dello status civitatis spetti al , e il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del Controparte_1
relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a richiedere il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui risiede sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani, deve rammentarsi che prima dell'entrata in vigore della L n. 91/92, la legge del 13 giugno 1912 n. 555, ora abrogata, disponeva, all'art. 1, che la cittadinanza poteva essere trasmessa solo per via paterna (“E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”). Inoltre, l'art. 10 comma 3 statuiva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne che si fossero sposate con un cittadino straniero e dal cui matrimonio avessero ottenuto la cittadinanza dello Stato estero.
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma terzo della legge 13 giugno 1912 n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
con sentenza n. 30 del 1983, inoltre, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, e dell'art. 2 comma 2, nella parte in cui collega al riconoscimento paterno l'effetto automatico dell'acquisto della cittadinanza del padre e la perdita di quella della madre, nonché dell'art. 1 n. 2 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui collega l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale. L'amministrazione ritiene applicabile tale interpretazione unicamente con riferimento alle donne italiane che abbiano trasmesso la cittadinanza dopo il 1 gennaio 1948 e non anche a quelle che abbiano avuto i figli prima di tale data e che dunque al momento del parto avevano perduto automaticamente la cittadinanza ai sensi della legge precedentemente in vigore, considerando irricevibile la relativa domanda.
È, pertanto, ammissibile il ricorso alla tutela giurisdizionale, sussistendo l'interesse ad agire.
Nel merito, si osserva che la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. In particolare, la Corte, ha chiarito che, pur essendo condivisibile il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. U. n. 4466 del 25/02/2009) e che, pertanto,
“deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che abbia perduto tale cittadinanza ex art. 10 a causa del matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 1948 con cittadino straniero”.
La sentenza SS.UU. n. 25317 del 24/08/2022, chiarisce che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12894 del 11/05/2023) ha infine affermato che “L'art. 11
n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
"ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”.
Ciò premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
Invero, l'avo cittadino italiano, secondo quanto si deduce e si documenta nel ricorso, è
[...]
mai naturalizzatosi argentino (v. certificato negativo di naturalizzazione Persona_1
allegato del 12.08.2021) che, pertanto, ha trasmesso la cittadinanza italiana, iure sanguinis, alla figlia la quale l'avrebbe però perduta, secondo la legge n. 555/1912, a Persona_2
causa del matrimonio celebrato il 20.09.1945 in Argentina con cittadino argentino. Tuttavia, in forza delle pronunzie della Corte Costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del
1983, citate), che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, la cittadinanza iure sanguinis deve ritenersi trasmessa a tutti i discendenti dell'avo italiano.
Nulla è stato eccepito da controparte in ordine ad eventuali fattispecie interruttive.
Pertanto, devono essere accolte le domande avanzate, dichiarando , Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei
[...] Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
____
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della condotta processuale del , che non ha CP_1
contestato la fondatezza nel merito della domanda giudiziale, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, visto l'art. 281 decies e ss. c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6541/2023 R.G.:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Catania il 19/11/2025.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, Sezione Immigrazione, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossella Vittorini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6541/2023
PROMOSSA DA
, NATA IN ARGENTINA IN DATA 2.12.1942, C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
NATA IN ARGENTINA IN DATA 8.8.1964, C.F. , Parte_2 C.F._2 Parte_3
NATA IN ARGENTINA IN DATA 23.4.1966, C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
NATO IN ARGENTINA IN DATA 20.1.1972, C.F. E NATA IN C.F._4 Parte_5
ARGENTINA IN DATA 11.10.2000, C.F. C.F._5
TUTTI RAPPRESENTATI E DIFESI DALL'AVV. OM AR IE
RICORRENTI
CONTRO
(CF: ) IN PERSONA DEL MINISTRO P.T., RAPPRESENTATO E DIFESO Controparte_1 P.IVA_1
DALL' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CATANIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: all'udienza del 15/04/2025 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies comma 1 c.p.c. gli odierni ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di Persona_1
nato in Italia a [...] in data [...].
[...]
Nel ricorso si rappresenta che l'avo italiano nato in [...] genitori Persona_1
italiani, in data 02.02.1899 ha contratto matrimonio a NT con , di Parte_6
nazionalità italiana. Dalla loro unione è nata, in data 23.07.1907, a cui Persona_2
veniva trasferita la cittadinanza italiana in quando l'ascendente mai volontariamente aveva rinunciato alla cittadinanza italiana o aveva acquistato quella argentina, come da certificato negativo di naturalizzazione del 12.08.2021 (all. al ricorso). in data Persona_2
20.09.1945 nella provincia di Buenos AI (Argentina), contraeva matrimonio con Persona_3
cittadino argentino e dalla loro unione in data 02.12.1942 nasceva a Buenos AI (Argentina)
, odierna ricorrente;
in data 10.01.1963 a Buenos Parte_1 Parte_1
AI ha sposato e dalla loro unione sono nati a Buenos AI tre figli: Persona_4
in data 08.08.1964, in data 23.4.1966, e Parte_2 Parte_3
in data 20.1.1972, tutti odierni ricorrenti. in data Parte_4 Parte_3
10.10.2000 ha dato alla luce la figlia naturale anche lei ricorrente in questo Parte_5
procedimento.
Da quanto sopra esposto deriva che tutti i ricorrenti sono discendenti in linea diretta iure sanguinis di la quale, contraendo matrimonio con un cittadino argentino Persona_2
nel 1945, ha perso la cittadinanza ai sensi della legislazione all'epoca vigente.
Col ricorso si chiede di accertare e dichiarare che i ricorrenti sono tutti cittadini italiani, in quanto discendenti da cittadino italiano. A sostegno della domanda sono stati prodotti i seguenti documenti muniti di Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja:
1. Certificato negativo di naturalizzazione di in lingua originale e Persona_1
con relativa traduzione italiana, completo di Apostille, rilasciato in data 12.08.2021;
2. Estratto dell'atto di nascita di e di matrimonio con Persona_1 Parte_6
rilasciati dal Comune di NT;
[...]
3. Certificato di nascita di e di matrimonio con , in lingua Persona_2 Persona_3
originale e con relativa traduzione italiana, completo di Apostille;
4. Certificato di nascita di e di matrimonio con Parte_1 Persona_4
sia in lingua originale che con relativa traduzione italiana, completo di Apostille;
5. Certificato di nascita di in lingua originale e con relativa traduzione Parte_2
italiana, completo di Apostille;
6. Certificato di nascita di in lingua originale, con relativa traduzione Parte_3
italiana e completo di Apostille;
7. Certificato di nascita di sia in lingua originale che con relativa traduzione Parte_4
italiana, completo di Apostille;
8. Certificato di nascita di sia in lingua originale che con relativa traduzione Parte_5
italiana, completo di Apostille.
Il ricorso è stato notificato al a mezzo pec da parte attrice ai sensi della legge 93/1994 e CP_1
il resistente si è costituito in giudizio in data 28.10.2024 mediante il deposito di comparsa di costituzione e risposta, con la quale non si contesta la domanda.
All'udienza del 14 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
____
Preliminarmente, considerando che figlia dell'avo italiano Persona_2 Per_1
, ha perso la cittadinanza italiana ai sensi della legislazione vigente all'epoca del suo
[...]
matrimonio con cittadino straniero, va ritenuta l'ammissibilità della domanda giudiziale relativa al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Invero, sebbene il riconoscimento dello status civitatis spetti al , e il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del Controparte_1
relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a richiedere il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui risiede sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani, deve rammentarsi che prima dell'entrata in vigore della L n. 91/92, la legge del 13 giugno 1912 n. 555, ora abrogata, disponeva, all'art. 1, che la cittadinanza poteva essere trasmessa solo per via paterna (“E' cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”). Inoltre, l'art. 10 comma 3 statuiva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne che si fossero sposate con un cittadino straniero e dal cui matrimonio avessero ottenuto la cittadinanza dello Stato estero.
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma terzo della legge 13 giugno 1912 n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
con sentenza n. 30 del 1983, inoltre, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, e dell'art. 2 comma 2, nella parte in cui collega al riconoscimento paterno l'effetto automatico dell'acquisto della cittadinanza del padre e la perdita di quella della madre, nonché dell'art. 1 n. 2 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui collega l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale. L'amministrazione ritiene applicabile tale interpretazione unicamente con riferimento alle donne italiane che abbiano trasmesso la cittadinanza dopo il 1 gennaio 1948 e non anche a quelle che abbiano avuto i figli prima di tale data e che dunque al momento del parto avevano perduto automaticamente la cittadinanza ai sensi della legge precedentemente in vigore, considerando irricevibile la relativa domanda.
È, pertanto, ammissibile il ricorso alla tutela giurisdizionale, sussistendo l'interesse ad agire.
Nel merito, si osserva che la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. In particolare, la Corte, ha chiarito che, pur essendo condivisibile il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. U. n. 4466 del 25/02/2009) e che, pertanto,
“deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che abbia perduto tale cittadinanza ex art. 10 a causa del matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 1948 con cittadino straniero”.
La sentenza SS.UU. n. 25317 del 24/08/2022, chiarisce che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12894 del 11/05/2023) ha infine affermato che “L'art. 11
n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
"ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”.
Ciò premesso, nel caso di specie la domanda è fondata.
Invero, l'avo cittadino italiano, secondo quanto si deduce e si documenta nel ricorso, è
[...]
mai naturalizzatosi argentino (v. certificato negativo di naturalizzazione Persona_1
allegato del 12.08.2021) che, pertanto, ha trasmesso la cittadinanza italiana, iure sanguinis, alla figlia la quale l'avrebbe però perduta, secondo la legge n. 555/1912, a Persona_2
causa del matrimonio celebrato il 20.09.1945 in Argentina con cittadino argentino. Tuttavia, in forza delle pronunzie della Corte Costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del
1983, citate), che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, la cittadinanza iure sanguinis deve ritenersi trasmessa a tutti i discendenti dell'avo italiano.
Nulla è stato eccepito da controparte in ordine ad eventuali fattispecie interruttive.
Pertanto, devono essere accolte le domande avanzate, dichiarando , Parte_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei
[...] Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
____
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della condotta processuale del , che non ha CP_1
contestato la fondatezza nel merito della domanda giudiziale, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione.
PQM
Il Giudice unico, dott.ssa Rossella Vittorini, visto l'art. 281 decies e ss. c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6541/2023 R.G.:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Catania il 19/11/2025.
--------------------------------------------------------------------------------- Il Giudice
----------------------------------------------------- Dott.ssa Rossella Vittorini