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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/12/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3104/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3104 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e promossa: da
in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Parte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Di Giuseppe ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Nicolò a Tordino, alla via C. Colombo n. 274, giusta procura in calce all'atto di citazione attore contro titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in Giulianova, Controparte_1 alla via Parini, pal. E, int. 3, presso lo studio dell'avv. Fulvia Cristofari, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: Lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 17.12.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.10.2021 in qualità di Parte_1 esercente la potestà genitoriale sulla minore conveniva in giudizio Persona_1 [...]
titolare dell'omonima ditta, per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità CP_1 del convenuto nella causazione del sinistro subito dalla minore in data 20.07.2017 e, per l'effetto, condannarlo ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati nella somma di € 84.894,75 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese.
A fondamento della domanda l'attore allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 20.07.2017, alle ore 00:30 circa, in località Giulianova – Lungomare Zara, la minore accedeva alla struttura ricreativa di proprietà della ditta individuale Persona_1
EL CO, in particolare al tappeto elastico, comunemente denominato “salterello”;
- che, mentre la predetta minore si avvicinava all'uscita di tale struttura, cadeva a terra a causa dalla presenza di tracce di acqua (brina e/o condensa);
- che, a seguito dell'occorso, la minore riportava le lesioni descritte in atti, refertate dal locale Pronto Soccorso, ove veniva trasportata a seguito di intervento del 118;
- che il sinistro era riconducibile alla responsabilità di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta, quale custode del parco giochi, ai sensi dell'art. 2050 c.c., per non aver adottato tutte le misure idonee ad evitare la verificazione dell'evento di danno, ovvero, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per non aver adempiuto all'onere di custodire e vigilare il bene dal quale era scaturito il pregiudizio, ovvero, infine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver omesso di mantenere il tappeto elastico in condizioni idonee ad un uso sicuro.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare, parte convenuta contestava la ricostruzione e la dinamica dell'incidente così come prospettata dalla parte attrice, la quale, nell'atto di citazione, sosteneva che la minore fosse caduta a causa di tracce di acqua, mentre nella richiesta di risarcimento danni del 29.05.2019 ricollegava la caduta alla presenza di una lacerazione e/o fessura sul tappeto elastico;
parte convenuta eccepiva, altresì, la carenza di prova della pagina 2 di 7 sussistenza del nesso eziologico tra l'attività asseritamente qualificata come pericolosa e l'evento dannoso occorso alla minore.
La causa, istruita a mezzo di prova orale, senza espletamento di c.t.u. medico-legale, giungeva all'udienza del 17.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
***
In via preliminare, deve essere ribadita l'irrilevanza ai fini del decidere della richiesta c.t.u. medico-legale; del resto, parte attrice non ha allegato elementi ulteriori rispetto a quelli già prospettati nel corso del giudizio idonei a giustificare una diversa statuizione.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni seguito esposte.
Osserva il Tribunale che, nonostante il tappeto elastico del tipo di quello per cui è causa possa sicuramente rappresentare occasione di condotte scorrette e dannose per i minori che lo utilizzino, in giudizio non sono state offerte prove della concreta pericolosità intrinseca dello stesso né la presenza di elementi idonei ad alterarne la regolare modalità di utilizzo.
Peraltro, il compendio istruttorio, sebbene consenta di affermare con certezza che la minore abbia subito la frattura del femore durante l'utilizzo di un tappeto elastico installato presso la struttura gestita dal convenuto, non permette, però, di ricostruire in termini sufficientemente univoci la effettiva dinamica del sinistro.
In primo luogo, la descrizione della dinamica allegata dalla stessa parte attrice non è chiara nell'individuare il luogo e le modalità della caduta, laddove, nell'atto di citazione, da un lato, si afferma che “il tappeto elastico reso viscido e scivoloso dalla presenza di tracce di acqua (brina e/o condensa) determinava l'infortunio della bambina” e, dall'altro, si indica che mentre la minore “si avvicinava all'uscita, cadeva rovinosamente”.
In secondo luogo, tale dinamica non è stata adeguatamente confermata dai testimoni escussi.
pagina 3 di 7 La teste , presente sul luogo dell'occorso, ha affermato che una bambina di Tes_1 corporatura robusta, indicata come sorella della minore danneggiata, “entrava sul tappeto della sorella ed iniziava a saltare insieme alla stessa”, precisando: “mi trovavo sulla porta di ingresso al gioco ed invitavo le bambine ad uscire e le richiamavo a non saltare insieme sullo stesso tappeto e, in quel momento, vedevo la minore cadere in maniera scomposta a seguito del salto della sorella”.
La teste zia della minore, anch'essa presente al momento del Testimone_2 sinistro, nel confermare la presenza di un'altra bambina, che non era sorella della danneggiata, e negando il suo ingresso sul tappetto utilizzato da quest'ultima, dichiarava:
“al termine del tempo consentito mia IP si prestava ad uscire dal tappeto Per_1 elastico…mia IP cadeva mentre stava uscendo dal proprio tappeto elastico perché era umido, però non stava saltando…la più grande stava già uscendo e anche stava Per_1 uscendo dai giochi quando è scivolata sul tappeto elastico”.
Non è chiaro, quindi, se la minore sia stata attinta dal salto della bambina che si trovava in sua compagnia, che ne avrebbe compromesso l'equilibrio, oppure se la caduta sia avvenuta sul tappetto stesso o nel momento in cui la stava uscendo dal gioco. Per_1
Neppure risulta dimostrata l'allegazione di parte attrice secondo cui il tappeto si presentava scivoloso a causa dell'umidità.
La teste , interrogata sul punto, ha dichiarato: “mentre tenevo ferma la Tes_1 bambina in attesa dei soccorsi, controllavo il tappeto elastico che mi appariva privo di umidità e/o condensa nonché integro;
…i tappeti per quanto a mia memoria non sono mai bagnati o umidi per la loro stessa conformazione, a volte tracce di umidità sono presenti sul corridoio da cui si accede ai vari tappeti e sulle griglie poste al di fuori dell'attrazione
e provvediamo ad asciugarli”; del pari, la teste ha rammentato di aver Tes_3 controllato personalmente il tappeto e di averlo trovato “integro e privo di tracce di umidità
e condensa”, precisando: “Non ricordo che fosse bagnato”.
Tali risultanze non possono considerarsi smentite dalle dichiarazioni della teste
[...]
la quale, sentita sulla circostanza delle condizioni del tappeto, dapprima ha Tes_2 affermato “è vero, ricordo che il tappeto era proprio bagnato”, per poi dichiarare, in risposta alle domande formulate a prova contraria sulla verifica della presenza di tracce di umidità effettuate dalla e dalla , “finché sono stata sul posto ci siamo Tes_1 Tes_3
pagina 4 di 7 tutti premurati di soccorrere la bambina, appena arrivata l'ambulanza sono salita anche io
e sono andata all'ospedale quindi non so se l'abbiano fatto dopo”.
Deve essere, quindi, disattesa la deduzione di parte attrice, secondo cui la presenza di umidità sul tappeto ne avrebbe alterato la regolare modalità di utilizzo, rendendone rischioso l'uso, non evitabile neppure con la massima attenzione da parte dell'utenza, atteso che sono astrattamente ipotizzabili, con pari grado di verosimiglianza, ulteriori e diverse ricostruzioni causali dell'accaduto, tra cui un non corretto utilizzo del gioco da parte della giovane utente.
Nella specie, il difetto di qualsiasi evidenza circa il meccanismo eziologico della lesione, lascia dubbia la stessa sussistenza di un nesso causale, piuttosto che meramente occasionale, tra la cosa in custodia della convenuta e l'evento dannoso subito dalla Per_1
Né parte attrice ha allegato o dimostrato un'eventuale inadeguatezza, non conformità normativa, non omologazione e/o cattiva manutenzione del tappeto elastico (cfr. documentazione in atti e dichiarazioni teste . Tes_4
Le evidenziate carenze istruttorie non consentono di istituire, anche solo con sufficiente grado di probabilità, un nesso causale tra le condizioni del tappeto elastico e l'evento dannoso, il quale può essere derivato, con non minore grado di probabilità, anche da un uso incongruo del gioco da parte dell'utente rimasto infortunato (nesso causale che sarebbe stato onere dell'attore provare secondo tutte le diverse forme di responsabilità della convenuta da esso prospettate alternativamente) né di affermare, anche solo in via presuntiva, che la regolare modalità di utilizzo del tappeto fosse stata alterata dalla presenza di umidità.
Tali circostanze sarebbero state suscettibili di assumere significativa rilevanza solo all'esito della dimostrazione del nesso eziologico tra la cosa pericolosa e il danno, ai fini della prospettata applicabilità alternativa dell'art. 2050 c.c. e dell'art. 2043 c.c., ma irrilevanti ai fini della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.
Rileva, poi, il Tribunale che, anche volendo desumere, dal sicuro rapporto di occasionalità tra l'uso del tappeto elastico e l'infortunio occorso all'utente, la sussistenza di un nesso eziologico tra tale manufatto e l'evento dannoso, tale nesso – già di per sé labile - dovrebbe ritenersi recessivo rispetto a quello ravvisabile tra la condotta colposa degli adulti che accompagnavano la minore e quanto accaduto alla stessa.
pagina 5 di 7 Si osserva, infatti, che dalle risultanze documentali (doc. 4 fascicolo convenuto) e da quelle rinvenienti dalla prova orale (cfr. dichiarazioni testi e ) emerge Tes_1 Tes_3 la presenza, sul luogo del sinistro, di cartelli recanti segnalazioni relativi ai rischi e/o pericoli nell'uso del tappeto elastico.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha da tempo chiarito che l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi (cui può essere sussunta la fattispecie che ci occupa), a meno che non risulti provato che le stesse siano difettose, non si connota, di per sé, per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono una qualche vigilanza da parte degli adulti (cfr. Cass. 18167/2014).
A tal proposito deve osservarsi che, nei confronti dei genitori che accompagnano il proprio figlio in un parco giochi, finanche se a pagamento, permane il dovere di sorveglianza sul minore, salva l'ipotesi in cui il gestore delle suddette strutture assuma espressamente l'obbligo di sorveglianza del minore stesso. Ciò in quanto ipotizzare un obbligo di vigilanza con riguardo a ciascun singolo bambino che fruisca dei giochi, significherebbe porre a carico dell'esercente l'attività una obbligazione del tutto squilibrata e non riconducibile all'obbligazione di messa a disposizione assunta con il pagamento del prezzo, residuando, quindi, a carico dei genitori, la partecipazione, il coinvolgimento ed il controllo da esercitarsi sul minore.
In altri termini, un adulto che accompagna un bambino, consentendo l'utilizzo di un manufatto suscettibile, se utilizzato in modo incongruo, di provocare danni agli utenti, deve avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell'altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata, l'esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare.
Nel caso in esame, è emerso come la minore non fosse accompagnata da un adulto che potesse sorvegliarle durante il gioco;
la teste , la quale ha Testimone_5 rammentato di essere accorsa subito dopo la caduta, ha precisato di non aver visto adulti accompagnatori (cfr. verbale di udienza del 17.9.2024). Circostanze analoghe ha riferito la teste , la quale ha affermato che “non c'erano genitori e/o accompagnatori adulti Tes_1 mentre richiamavo le bambine” e che “dentro al tappeto eravamo io e a Tes_5 soccorrere la bimba infortunata;
preciso che dicevo alla grande di andare a chiamare i parenti di ” (cfr. verbale di udienza del 3.10.2023). La stessa teste , indicata Per_1 Tes_2
pagina 6 di 7 da parte attrice, ha affermato “ho dato io i soldi a mia IP e poi è andata lei alla cassa a pagare”.
In conclusione, anche volendo aderire alla ricostruzione di fatto proposta da parte attrice, diretta ad attribuire all'omessa custodia o manutenzione del gioco l'alterazione della regolare modalità di utilizzo dello stesso, nell'esplicito consenso della zia all'utilizzo da parte della minore del tappeto elastico, desumibile dalla dazione di denaro per accedere al gioco, sarebbe ravvisabile una condotta colposa tale da interrompere ed elidere l'eventuale nesso causale tra le condizioni del manufatto e l'evento medesimo. Ciò che escluderebbe comunque qualsiasi responsabilità del convenuto.
Al rigetto della domanda di parte attrice segue la condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base ai valori minimi di cui al
D.M. 55/2014, in ragione della complessità ed entità delle questioni trattate, nonché dell'attività defensionale in concreto svolta, in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n. r.g. 3104/2021, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna l'attrice a corrispondere al convenuto a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, 18.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3104 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e promossa: da
in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Parte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Di Giuseppe ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Nicolò a Tordino, alla via C. Colombo n. 274, giusta procura in calce all'atto di citazione attore contro titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in Giulianova, Controparte_1 alla via Parini, pal. E, int. 3, presso lo studio dell'avv. Fulvia Cristofari, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuto
OGGETTO: Lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 17.12.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.10.2021 in qualità di Parte_1 esercente la potestà genitoriale sulla minore conveniva in giudizio Persona_1 [...]
titolare dell'omonima ditta, per ivi sentir accertare e dichiarare la responsabilità CP_1 del convenuto nella causazione del sinistro subito dalla minore in data 20.07.2017 e, per l'effetto, condannarlo ai sensi degli artt. 2043, 2050 e 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati nella somma di € 84.894,75 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese.
A fondamento della domanda l'attore allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che, in data 20.07.2017, alle ore 00:30 circa, in località Giulianova – Lungomare Zara, la minore accedeva alla struttura ricreativa di proprietà della ditta individuale Persona_1
EL CO, in particolare al tappeto elastico, comunemente denominato “salterello”;
- che, mentre la predetta minore si avvicinava all'uscita di tale struttura, cadeva a terra a causa dalla presenza di tracce di acqua (brina e/o condensa);
- che, a seguito dell'occorso, la minore riportava le lesioni descritte in atti, refertate dal locale Pronto Soccorso, ove veniva trasportata a seguito di intervento del 118;
- che il sinistro era riconducibile alla responsabilità di titolare Controparte_1 dell'omonima ditta, quale custode del parco giochi, ai sensi dell'art. 2050 c.c., per non aver adottato tutte le misure idonee ad evitare la verificazione dell'evento di danno, ovvero, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per non aver adempiuto all'onere di custodire e vigilare il bene dal quale era scaturito il pregiudizio, ovvero, infine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver omesso di mantenere il tappeto elastico in condizioni idonee ad un uso sicuro.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
In particolare, parte convenuta contestava la ricostruzione e la dinamica dell'incidente così come prospettata dalla parte attrice, la quale, nell'atto di citazione, sosteneva che la minore fosse caduta a causa di tracce di acqua, mentre nella richiesta di risarcimento danni del 29.05.2019 ricollegava la caduta alla presenza di una lacerazione e/o fessura sul tappeto elastico;
parte convenuta eccepiva, altresì, la carenza di prova della pagina 2 di 7 sussistenza del nesso eziologico tra l'attività asseritamente qualificata come pericolosa e l'evento dannoso occorso alla minore.
La causa, istruita a mezzo di prova orale, senza espletamento di c.t.u. medico-legale, giungeva all'udienza del 17.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
***
In via preliminare, deve essere ribadita l'irrilevanza ai fini del decidere della richiesta c.t.u. medico-legale; del resto, parte attrice non ha allegato elementi ulteriori rispetto a quelli già prospettati nel corso del giudizio idonei a giustificare una diversa statuizione.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per le ragioni seguito esposte.
Osserva il Tribunale che, nonostante il tappeto elastico del tipo di quello per cui è causa possa sicuramente rappresentare occasione di condotte scorrette e dannose per i minori che lo utilizzino, in giudizio non sono state offerte prove della concreta pericolosità intrinseca dello stesso né la presenza di elementi idonei ad alterarne la regolare modalità di utilizzo.
Peraltro, il compendio istruttorio, sebbene consenta di affermare con certezza che la minore abbia subito la frattura del femore durante l'utilizzo di un tappeto elastico installato presso la struttura gestita dal convenuto, non permette, però, di ricostruire in termini sufficientemente univoci la effettiva dinamica del sinistro.
In primo luogo, la descrizione della dinamica allegata dalla stessa parte attrice non è chiara nell'individuare il luogo e le modalità della caduta, laddove, nell'atto di citazione, da un lato, si afferma che “il tappeto elastico reso viscido e scivoloso dalla presenza di tracce di acqua (brina e/o condensa) determinava l'infortunio della bambina” e, dall'altro, si indica che mentre la minore “si avvicinava all'uscita, cadeva rovinosamente”.
In secondo luogo, tale dinamica non è stata adeguatamente confermata dai testimoni escussi.
pagina 3 di 7 La teste , presente sul luogo dell'occorso, ha affermato che una bambina di Tes_1 corporatura robusta, indicata come sorella della minore danneggiata, “entrava sul tappeto della sorella ed iniziava a saltare insieme alla stessa”, precisando: “mi trovavo sulla porta di ingresso al gioco ed invitavo le bambine ad uscire e le richiamavo a non saltare insieme sullo stesso tappeto e, in quel momento, vedevo la minore cadere in maniera scomposta a seguito del salto della sorella”.
La teste zia della minore, anch'essa presente al momento del Testimone_2 sinistro, nel confermare la presenza di un'altra bambina, che non era sorella della danneggiata, e negando il suo ingresso sul tappetto utilizzato da quest'ultima, dichiarava:
“al termine del tempo consentito mia IP si prestava ad uscire dal tappeto Per_1 elastico…mia IP cadeva mentre stava uscendo dal proprio tappeto elastico perché era umido, però non stava saltando…la più grande stava già uscendo e anche stava Per_1 uscendo dai giochi quando è scivolata sul tappeto elastico”.
Non è chiaro, quindi, se la minore sia stata attinta dal salto della bambina che si trovava in sua compagnia, che ne avrebbe compromesso l'equilibrio, oppure se la caduta sia avvenuta sul tappetto stesso o nel momento in cui la stava uscendo dal gioco. Per_1
Neppure risulta dimostrata l'allegazione di parte attrice secondo cui il tappeto si presentava scivoloso a causa dell'umidità.
La teste , interrogata sul punto, ha dichiarato: “mentre tenevo ferma la Tes_1 bambina in attesa dei soccorsi, controllavo il tappeto elastico che mi appariva privo di umidità e/o condensa nonché integro;
…i tappeti per quanto a mia memoria non sono mai bagnati o umidi per la loro stessa conformazione, a volte tracce di umidità sono presenti sul corridoio da cui si accede ai vari tappeti e sulle griglie poste al di fuori dell'attrazione
e provvediamo ad asciugarli”; del pari, la teste ha rammentato di aver Tes_3 controllato personalmente il tappeto e di averlo trovato “integro e privo di tracce di umidità
e condensa”, precisando: “Non ricordo che fosse bagnato”.
Tali risultanze non possono considerarsi smentite dalle dichiarazioni della teste
[...]
la quale, sentita sulla circostanza delle condizioni del tappeto, dapprima ha Tes_2 affermato “è vero, ricordo che il tappeto era proprio bagnato”, per poi dichiarare, in risposta alle domande formulate a prova contraria sulla verifica della presenza di tracce di umidità effettuate dalla e dalla , “finché sono stata sul posto ci siamo Tes_1 Tes_3
pagina 4 di 7 tutti premurati di soccorrere la bambina, appena arrivata l'ambulanza sono salita anche io
e sono andata all'ospedale quindi non so se l'abbiano fatto dopo”.
Deve essere, quindi, disattesa la deduzione di parte attrice, secondo cui la presenza di umidità sul tappeto ne avrebbe alterato la regolare modalità di utilizzo, rendendone rischioso l'uso, non evitabile neppure con la massima attenzione da parte dell'utenza, atteso che sono astrattamente ipotizzabili, con pari grado di verosimiglianza, ulteriori e diverse ricostruzioni causali dell'accaduto, tra cui un non corretto utilizzo del gioco da parte della giovane utente.
Nella specie, il difetto di qualsiasi evidenza circa il meccanismo eziologico della lesione, lascia dubbia la stessa sussistenza di un nesso causale, piuttosto che meramente occasionale, tra la cosa in custodia della convenuta e l'evento dannoso subito dalla Per_1
Né parte attrice ha allegato o dimostrato un'eventuale inadeguatezza, non conformità normativa, non omologazione e/o cattiva manutenzione del tappeto elastico (cfr. documentazione in atti e dichiarazioni teste . Tes_4
Le evidenziate carenze istruttorie non consentono di istituire, anche solo con sufficiente grado di probabilità, un nesso causale tra le condizioni del tappeto elastico e l'evento dannoso, il quale può essere derivato, con non minore grado di probabilità, anche da un uso incongruo del gioco da parte dell'utente rimasto infortunato (nesso causale che sarebbe stato onere dell'attore provare secondo tutte le diverse forme di responsabilità della convenuta da esso prospettate alternativamente) né di affermare, anche solo in via presuntiva, che la regolare modalità di utilizzo del tappeto fosse stata alterata dalla presenza di umidità.
Tali circostanze sarebbero state suscettibili di assumere significativa rilevanza solo all'esito della dimostrazione del nesso eziologico tra la cosa pericolosa e il danno, ai fini della prospettata applicabilità alternativa dell'art. 2050 c.c. e dell'art. 2043 c.c., ma irrilevanti ai fini della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.
Rileva, poi, il Tribunale che, anche volendo desumere, dal sicuro rapporto di occasionalità tra l'uso del tappeto elastico e l'infortunio occorso all'utente, la sussistenza di un nesso eziologico tra tale manufatto e l'evento dannoso, tale nesso – già di per sé labile - dovrebbe ritenersi recessivo rispetto a quello ravvisabile tra la condotta colposa degli adulti che accompagnavano la minore e quanto accaduto alla stessa.
pagina 5 di 7 Si osserva, infatti, che dalle risultanze documentali (doc. 4 fascicolo convenuto) e da quelle rinvenienti dalla prova orale (cfr. dichiarazioni testi e ) emerge Tes_1 Tes_3 la presenza, sul luogo del sinistro, di cartelli recanti segnalazioni relativi ai rischi e/o pericoli nell'uso del tappeto elastico.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha da tempo chiarito che l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi (cui può essere sussunta la fattispecie che ci occupa), a meno che non risulti provato che le stesse siano difettose, non si connota, di per sé, per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono una qualche vigilanza da parte degli adulti (cfr. Cass. 18167/2014).
A tal proposito deve osservarsi che, nei confronti dei genitori che accompagnano il proprio figlio in un parco giochi, finanche se a pagamento, permane il dovere di sorveglianza sul minore, salva l'ipotesi in cui il gestore delle suddette strutture assuma espressamente l'obbligo di sorveglianza del minore stesso. Ciò in quanto ipotizzare un obbligo di vigilanza con riguardo a ciascun singolo bambino che fruisca dei giochi, significherebbe porre a carico dell'esercente l'attività una obbligazione del tutto squilibrata e non riconducibile all'obbligazione di messa a disposizione assunta con il pagamento del prezzo, residuando, quindi, a carico dei genitori, la partecipazione, il coinvolgimento ed il controllo da esercitarsi sul minore.
In altri termini, un adulto che accompagna un bambino, consentendo l'utilizzo di un manufatto suscettibile, se utilizzato in modo incongruo, di provocare danni agli utenti, deve avere ben presenti i rischi che ciò comporta, non potendo poi invocare come fonte dell'altrui responsabilità, una volta che la caduta dannosa si è verificata, l'esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto doverosamente a calcolare.
Nel caso in esame, è emerso come la minore non fosse accompagnata da un adulto che potesse sorvegliarle durante il gioco;
la teste , la quale ha Testimone_5 rammentato di essere accorsa subito dopo la caduta, ha precisato di non aver visto adulti accompagnatori (cfr. verbale di udienza del 17.9.2024). Circostanze analoghe ha riferito la teste , la quale ha affermato che “non c'erano genitori e/o accompagnatori adulti Tes_1 mentre richiamavo le bambine” e che “dentro al tappeto eravamo io e a Tes_5 soccorrere la bimba infortunata;
preciso che dicevo alla grande di andare a chiamare i parenti di ” (cfr. verbale di udienza del 3.10.2023). La stessa teste , indicata Per_1 Tes_2
pagina 6 di 7 da parte attrice, ha affermato “ho dato io i soldi a mia IP e poi è andata lei alla cassa a pagare”.
In conclusione, anche volendo aderire alla ricostruzione di fatto proposta da parte attrice, diretta ad attribuire all'omessa custodia o manutenzione del gioco l'alterazione della regolare modalità di utilizzo dello stesso, nell'esplicito consenso della zia all'utilizzo da parte della minore del tappeto elastico, desumibile dalla dazione di denaro per accedere al gioco, sarebbe ravvisabile una condotta colposa tale da interrompere ed elidere l'eventuale nesso causale tra le condizioni del manufatto e l'evento medesimo. Ciò che escluderebbe comunque qualsiasi responsabilità del convenuto.
Al rigetto della domanda di parte attrice segue la condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base ai valori minimi di cui al
D.M. 55/2014, in ragione della complessità ed entità delle questioni trattate, nonché dell'attività defensionale in concreto svolta, in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n. r.g. 3104/2021, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna l'attrice a corrispondere al convenuto a titolo di rimborso delle spese di giudizio, la somma di euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, 18.12.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7