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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2024, n. 45276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45276 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DI TO, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 18/03/2024 del Tribunale di Bari, Sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SO DE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bari ha confermato quella emessa il 7 febbraio 2024 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, che applicava a TO DI la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di partecipazione - dal marzo 2016 all'attualità - al clan Parisi-Palermiti operante nel quartiere Japigia di Bari. In particolare, si contesta al ricorrente di essere stato affiliato - Penale Sent. Sez. 6 Num. 45276 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 15/10/2024 con il ruolo di "terza-sgarro" - a NI LE per poi transitare, a seguito della collaborazione con la giustizia di quest'ultimo, nel gruppo guidato da Eugenio Palermiti, occupandosi prevalentemente di spaccio di sostanze stupefacenti. Il compendio indiziario si fonda sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NI LE, NI RM e AN AT, tutti concordi nel qualificare il ricorrente intraneo al sodalizio con un attivo ruolo nell'ambito del narcotraffico, fedelissimo di LE;
esse sono corroborate da intercettazioni e da altre emergenze indiziarie valutate con riguardo al capo 2 (reati fine per i quali non è stata ritenta la sussistenza di gravi indizi, ma in relazione ai quali elementi fattuali hanno una valenza). Il Collegio della cautela ha ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori riscontrate dall'attività di spaccio svolta, segnalando che l'indagato è stato attinto anche da ordinanza custodiale per il reato di associazione a fini di spaccio di stupefacente (e reati fine) nell'ambito del sodalizio Parisi-Palermiti, aggravata dal metodo mafioso. Riteneva inoltre la piena consapevolezza della gestione in capo all'associazione dell'attività di spaccio come dimostrato dal "libro-mastro" sequestrato a casa di ME e di cui discutono due apicali della consorteria (LE e RI) in una conversazione intercettata 1'8 maggio 2018. Ancora, il Tribunale ha valorizzato la reprimenda inflitta da IE a DI (emersa da un dialogo intercettato fra il primo e RI) là dove gli ricorda che ogni azione delittuosa deve essere effettuata nel rispetto delle regole dettate dai vertici. Ad ulteriore riscontro si pongono anche numerosi controlli con soggetti sodali dal gruppo. A ciò si aggiungono i dialoghi captati nel dicembre 2022, quando DI ebbe una controversia relativa ai costi dei lavori di ristrutturazione del Bed & Breakfast dallo stesso gestito. Secondo il Tribunale, a prescindere dalla questione civilistica, ciò che rileva è quanto emerge dalle dichiarazioni di UT (esecutore dei lavori) e della collaboratrice Chiapperini, sui quali, come si evince dai dialoghi intercettati, l'indagato ha esercitato forza di intimidazione evocando la sua appartenenza al clan Parisi. A sostegno della doppia presunzione relativa alle esigenze cautelari il Tribunale rappresentava che lo stesso ha trascorso lunghi periodi di detenzione domiciliare con autorizzazione a recarsi altrove mantenendo quindi la possibilità di avere contatti con l'associazione. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione l'indagato, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla partecipazione dell'indagato al sodalizio di stampo mafioso. Sostene il ricorrente che la motivazione è assertiva e contraddittoria, dal momento che lo stesso LE ha affermato che l'indagato era affiliato a lui e si occupava dello spaccio al minuto di cocaina. Ebbene, l'attività di spaccio di DI si è conclusa con il 2 suo arresto nel 2019 e con la successiva collaborazione con la giustizia di LE, non risultando ascritte all'indagato condotte successive di compravendita di stupefacenti. Non vi è prova di una successiva affiliazione di DI a Palermiti, affermata dal Tribunale. Quanto all'unico precedente per spaccio, lo stesso DI aveva a suo tempo reso importanti dichiarazioni chiarendo di essersi determinato a compiere il delitto a causa del fallimento della concessionaria di automobili che gestiva. Vengono valorizzati dati "neutri", quali la controversia civilistica tra l'indagato e l'incaricato della ristrutturazione del suo Bed & Breakfast e l'ordinanza custodiale emessa per una diversa ipotesi ex art. 74 d.P.R. 309/1990 La difesa sottolinea, inoltre, come il Tribunale ometta qualsiasi valutazione in merito alla sussistenza, in capo a DI, dell'aggravante della disponibilità delle armi. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato. 2. L'affiliazione dell'indagato è stata ritenuta sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NI LE, NI RM e AN AT, che il Tribunale ha sottolineato come concordi nel qualificare il ricorrente intraneo al sodalizio con un attivo ruolo nell'ambito del narcotraffico, fedelissimo di LE;
a ciò si aggiungono le intercettazioni e altre emergenze indiziarie valutate con riguardo al capo 2 (reati fine per i quali non è stata ritenta la sussistenza di gravi indizi, ma in relazione ai quali elementi fattuali hanno una valenza, come i ripetuti incontri con altri sodali). Va quindi ricordato che la giurisprudenza di legittimità richiede, in ossequio al principio costituzionale di offensività, che la cd. "affiliazione" abbia carattere di serietà ed effettività, così da poterla considerare espressione di un patto reciprocamente vincolante e di una offerta permanente di contribuzione al sodalizio (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). La serietà ed effettività dell'affiliazione non comportano necessariamente la partecipazione a specifici reati fine, posto che, altrimenti, se ne richiederebbe parimenti la presenza, ancora una volta in palese contrasto con l'espressa previsione della legge che la esclude. Tanto meno tale realizzazione di reati fine può richiedersi in sede di valutazione della gravità indiziaria della partecipazione associativa, che consiste invero in un giudizio di qualificata probabilità di attribuzione del delitto anche in base allo sviluppo prevedibile delle indagini. Quanto alla effettività della affiliazione il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori riscontrate dall'attività di spaccio svolta (richiamando anche la diversa 3 ordinanza custodiale per il reato di associazione a fini di spaccio di stupefacente e reati fine nell'ambito del sodalizio Parisi-Palermiti, aggravata dal metodo mafioso). Si è dato conto del "libro-mastro" sequestrato a casa di ME e di cui discutono due apicali della consorteria (LE e RI) in una conversazione intercettata 1'8 maggio 2018. È stata altresì valorizzata la reprimenda inflitta da IE a DI (emersa da un dialogo intercettato fra il primo e RI) là dove gli ricorda che ogni azione delittuosa deve essere effettuata nel rispetto delle regole dettate dai vertici. 3. Deve rilevarsi inoltre che la circoscrizione temporale che nel ricorso si pretende limitata al 2019 non si confronta adeguatamente con le indicazioni del provvedimento impugnato circa la prosecuzione delle condotte partecipative, là dove l'ordinanza rimarca la rivendicazione della sua partecipazione (e della conseguente protezione che da ciò deriva) anche nel 2022, desumendola in modo logico da conversazioni intercettate il cui contenuto, congruo rispetto alle conclusioni assunte, è parimenti riportato dal Tribunale del riesame. Si dà atto, infatti, delle dichiarazioni di UT (esecutore dei lavori di ristrutturazione del Bed & Breakfast dell'indagato) e della collaboratrice Chiapperini, sui quali, come si evince dai dialoghi intercettati, DI ha esercitato forza di intimidazione evocando la sua appartenenza al clan Parisi. Ciò che la difesa sbrigativamente definisce una controversia di natura civilistica è viceversa una vicenda da cui emergono gravi elementi indiziari a sostegno della consapevolezza partecipativa dell'indagato (allorché evoca "amici e parenti" e si rivolge a UT dicendogli "ogni cantiere che tu c'hai verrò io e qualche amico mio! ...andremo sopra i tuoi cantieri e sfonderemo tutto", "noi siamo gente che 30 anni di carcere ciascuno"). 4. Manifestamente infondata, oltre che espressa in modo del tutto generico, è anche la censura relativa all'aggravante dell'uso delle armi, che peraltro neppure era stata dedotta davanti al Tribunale. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010). Nel caso di specie, quantomeno il profilo di ignoranza colposa è da ritenersi adeguatamente supportato - nell'ambito di tale contesto delinquenziale - dalla notoria disponibilità di strumenti del genere per la realizzazione degli scopi associativi, essendosi realizzati numerosi sequestri ed essendo stati realizzati gravi crimini che ne hanno comportato l'utilizzo. 4 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis della norma citata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/10/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SO DE, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Bari ha confermato quella emessa il 7 febbraio 2024 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Bari, che applicava a TO DI la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di partecipazione - dal marzo 2016 all'attualità - al clan Parisi-Palermiti operante nel quartiere Japigia di Bari. In particolare, si contesta al ricorrente di essere stato affiliato - Penale Sent. Sez. 6 Num. 45276 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 15/10/2024 con il ruolo di "terza-sgarro" - a NI LE per poi transitare, a seguito della collaborazione con la giustizia di quest'ultimo, nel gruppo guidato da Eugenio Palermiti, occupandosi prevalentemente di spaccio di sostanze stupefacenti. Il compendio indiziario si fonda sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NI LE, NI RM e AN AT, tutti concordi nel qualificare il ricorrente intraneo al sodalizio con un attivo ruolo nell'ambito del narcotraffico, fedelissimo di LE;
esse sono corroborate da intercettazioni e da altre emergenze indiziarie valutate con riguardo al capo 2 (reati fine per i quali non è stata ritenta la sussistenza di gravi indizi, ma in relazione ai quali elementi fattuali hanno una valenza). Il Collegio della cautela ha ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori riscontrate dall'attività di spaccio svolta, segnalando che l'indagato è stato attinto anche da ordinanza custodiale per il reato di associazione a fini di spaccio di stupefacente (e reati fine) nell'ambito del sodalizio Parisi-Palermiti, aggravata dal metodo mafioso. Riteneva inoltre la piena consapevolezza della gestione in capo all'associazione dell'attività di spaccio come dimostrato dal "libro-mastro" sequestrato a casa di ME e di cui discutono due apicali della consorteria (LE e RI) in una conversazione intercettata 1'8 maggio 2018. Ancora, il Tribunale ha valorizzato la reprimenda inflitta da IE a DI (emersa da un dialogo intercettato fra il primo e RI) là dove gli ricorda che ogni azione delittuosa deve essere effettuata nel rispetto delle regole dettate dai vertici. Ad ulteriore riscontro si pongono anche numerosi controlli con soggetti sodali dal gruppo. A ciò si aggiungono i dialoghi captati nel dicembre 2022, quando DI ebbe una controversia relativa ai costi dei lavori di ristrutturazione del Bed & Breakfast dallo stesso gestito. Secondo il Tribunale, a prescindere dalla questione civilistica, ciò che rileva è quanto emerge dalle dichiarazioni di UT (esecutore dei lavori) e della collaboratrice Chiapperini, sui quali, come si evince dai dialoghi intercettati, l'indagato ha esercitato forza di intimidazione evocando la sua appartenenza al clan Parisi. A sostegno della doppia presunzione relativa alle esigenze cautelari il Tribunale rappresentava che lo stesso ha trascorso lunghi periodi di detenzione domiciliare con autorizzazione a recarsi altrove mantenendo quindi la possibilità di avere contatti con l'associazione. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione l'indagato, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla partecipazione dell'indagato al sodalizio di stampo mafioso. Sostene il ricorrente che la motivazione è assertiva e contraddittoria, dal momento che lo stesso LE ha affermato che l'indagato era affiliato a lui e si occupava dello spaccio al minuto di cocaina. Ebbene, l'attività di spaccio di DI si è conclusa con il 2 suo arresto nel 2019 e con la successiva collaborazione con la giustizia di LE, non risultando ascritte all'indagato condotte successive di compravendita di stupefacenti. Non vi è prova di una successiva affiliazione di DI a Palermiti, affermata dal Tribunale. Quanto all'unico precedente per spaccio, lo stesso DI aveva a suo tempo reso importanti dichiarazioni chiarendo di essersi determinato a compiere il delitto a causa del fallimento della concessionaria di automobili che gestiva. Vengono valorizzati dati "neutri", quali la controversia civilistica tra l'indagato e l'incaricato della ristrutturazione del suo Bed & Breakfast e l'ordinanza custodiale emessa per una diversa ipotesi ex art. 74 d.P.R. 309/1990 La difesa sottolinea, inoltre, come il Tribunale ometta qualsiasi valutazione in merito alla sussistenza, in capo a DI, dell'aggravante della disponibilità delle armi. 3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è generico e, comunque, manifestamente infondato. 2. L'affiliazione dell'indagato è stata ritenuta sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NI LE, NI RM e AN AT, che il Tribunale ha sottolineato come concordi nel qualificare il ricorrente intraneo al sodalizio con un attivo ruolo nell'ambito del narcotraffico, fedelissimo di LE;
a ciò si aggiungono le intercettazioni e altre emergenze indiziarie valutate con riguardo al capo 2 (reati fine per i quali non è stata ritenta la sussistenza di gravi indizi, ma in relazione ai quali elementi fattuali hanno una valenza, come i ripetuti incontri con altri sodali). Va quindi ricordato che la giurisprudenza di legittimità richiede, in ossequio al principio costituzionale di offensività, che la cd. "affiliazione" abbia carattere di serietà ed effettività, così da poterla considerare espressione di un patto reciprocamente vincolante e di una offerta permanente di contribuzione al sodalizio (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). La serietà ed effettività dell'affiliazione non comportano necessariamente la partecipazione a specifici reati fine, posto che, altrimenti, se ne richiederebbe parimenti la presenza, ancora una volta in palese contrasto con l'espressa previsione della legge che la esclude. Tanto meno tale realizzazione di reati fine può richiedersi in sede di valutazione della gravità indiziaria della partecipazione associativa, che consiste invero in un giudizio di qualificata probabilità di attribuzione del delitto anche in base allo sviluppo prevedibile delle indagini. Quanto alla effettività della affiliazione il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori riscontrate dall'attività di spaccio svolta (richiamando anche la diversa 3 ordinanza custodiale per il reato di associazione a fini di spaccio di stupefacente e reati fine nell'ambito del sodalizio Parisi-Palermiti, aggravata dal metodo mafioso). Si è dato conto del "libro-mastro" sequestrato a casa di ME e di cui discutono due apicali della consorteria (LE e RI) in una conversazione intercettata 1'8 maggio 2018. È stata altresì valorizzata la reprimenda inflitta da IE a DI (emersa da un dialogo intercettato fra il primo e RI) là dove gli ricorda che ogni azione delittuosa deve essere effettuata nel rispetto delle regole dettate dai vertici. 3. Deve rilevarsi inoltre che la circoscrizione temporale che nel ricorso si pretende limitata al 2019 non si confronta adeguatamente con le indicazioni del provvedimento impugnato circa la prosecuzione delle condotte partecipative, là dove l'ordinanza rimarca la rivendicazione della sua partecipazione (e della conseguente protezione che da ciò deriva) anche nel 2022, desumendola in modo logico da conversazioni intercettate il cui contenuto, congruo rispetto alle conclusioni assunte, è parimenti riportato dal Tribunale del riesame. Si dà atto, infatti, delle dichiarazioni di UT (esecutore dei lavori di ristrutturazione del Bed & Breakfast dell'indagato) e della collaboratrice Chiapperini, sui quali, come si evince dai dialoghi intercettati, DI ha esercitato forza di intimidazione evocando la sua appartenenza al clan Parisi. Ciò che la difesa sbrigativamente definisce una controversia di natura civilistica è viceversa una vicenda da cui emergono gravi elementi indiziari a sostegno della consapevolezza partecipativa dell'indagato (allorché evoca "amici e parenti" e si rivolge a UT dicendogli "ogni cantiere che tu c'hai verrò io e qualche amico mio! ...andremo sopra i tuoi cantieri e sfonderemo tutto", "noi siamo gente che 30 anni di carcere ciascuno"). 4. Manifestamente infondata, oltre che espressa in modo del tutto generico, è anche la censura relativa all'aggravante dell'uso delle armi, che peraltro neppure era stata dedotta davanti al Tribunale. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010). Nel caso di specie, quantomeno il profilo di ignoranza colposa è da ritenersi adeguatamente supportato - nell'ambito di tale contesto delinquenziale - dalla notoria disponibilità di strumenti del genere per la realizzazione degli scopi associativi, essendosi realizzati numerosi sequestri ed essendo stati realizzati gravi crimini che ne hanno comportato l'utilizzo. 4 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 6. L'attuale stato cautelare cui è sottoposto il ricorrente impone, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., la trasmissione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui al comma 1-bis della norma citata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/10/2024.