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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 360/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Relatore
LI AN, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 867/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031T00842 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031T00842 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. TY7031T00842/2024, notificato a mezzo pec il
05.03.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate - AdE ha accertato, per l'anno 2019, un maggior reddito imponibile di € 68.106,00 e, conseguentemente, preteso il pagamento della complessiva somma di
€ 37.191,11, di cui € 16.345,00 a titolo di Ires, € 2.344,00 a titolo di Irap, € 18.502,11 per sanzioni pecuniarie, oltre interessi.
Si è costituita l'AdE.
Il 05.02.2026 la ricorrente ha depositato memoria.
All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con la dichiarazione modello Unico/2017, presentata per l'anno d'imposta 2016, la Società ricorrente ha rateizzato una sopravvenienza – ex art. 88, comma 3 del TUIR – pari all'importo di € 111.854,00, come si evince dal quadro RF, rigo 35, della citata dichiarazione, dalla quale deriva una quota costante da sottoporre a tassazione, per l'anno in esame, pari a € 22.370,80 (gli anni interessati sono quelli dal 2016 al 2020).
Per l'anno d'imposta 2017 la Società ha poi rateizzato un'ulteriore sopravvenienza – ex art. 88, comma 3 del TUIR – pari a € 228.674,00, come si evince dal quadro RF, rigo 35, del mod. Unico/2018 (redditi 2017), dalla quale deriva una quota costante da sottoporre a tassazione, per l'anno in esame, pari a € 45.734,80
(gli anni interessati sono quelli dal 2017 al 2021).
Per il 2019, però oggetto di accertamento, la Società ha omesso di dichiarare le quote in questione, pari all'importo complessivo di € 68.105,60 (€ 22.370,80 + € 45.734,80).
Per cui, con l'atto impugnato, l'Agenzia ha proceduto al recupero di tale somma, imponibile ai fini IRES e IRAP.
La ricorrente, dopo aver premesso che, “in effetti, nell'anno 2019…non ha indicato detti componenti positivi nel quadro RF della dichiarazione dei redditi perché gli stessi hanno partecipato alla formazione del reddito mediante l'imputazione diretta a conto economico”, contesta l'avviso sotto diversi profili.
2) In primo luogo, viene fatto valere un “difetto di sottoscrizione”, perché nell'avviso “non vi è sottoscrizione del legale rappresentante dell'Ufficio, né di altro soggetto legittimato, all'uopo abilitato e validamente delegato, essendovi soltanto il nome del funzionario Dott. Nominativo_1, la dicitura firmato digitalmente e il mero richiamo ad un'asserita delega non allegata”.
Il motivo è infondato, perché l'Agenzia ha depositato l'atto di conferimento delle deleghe di firma n. 01/2025 prot. 4573 del 16/01/2025, con il quale il dr. Nominativo_1, Nominativo_2, è stato delegato a firmare, fra l'altro, gli avvisi di accertamento “sino all'importo di € 150.000,00 riferito alle maggiori imposte complessivamente accertate/accertabili/definibili”.
3.1) Con un 2° motivo, viene dedotta la violazione dell'art.163 del D.P.R. 917/86, secondo cui “la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”, perché “l'Ufficio, riprendendo a tassazione i contributi già imputati a conto economico e, quindi, che hanno concorso alla determinazione del reddito, ha palesemente violato il precetto normativo contenuto nella suindicata norma”.
3.2) L'avviso sarebbe poi “illegittimo per difetto assoluto di motivazione”, perché:
- “in particolare, per quanto concerne i presupposti di fatto, non viene spiegato il motivo per cui la documentazione contabile prodotta dalla società ricorrente non è stata ritenuta idonea a dimostrare la avvenuta contabilizzazione dei contributi percepiti negli anni 2018 e 2019”;
- “per quanto concerne la mancata indicazione delle ragioni giuridiche, a pag.2 dell'atto impugnato si legge che lo stesso è stato emesso ai sensi dell'art.39 del D.P.R.600/73, ma detta norma disciplina diverse tipologie di accertamento e, quindi, mancando la indicazione della metodologia adottata, la ricorrente non è messa in condizioni di poter valutare la sussistenza dei presupposti di legge a fondamento della pretesa avanzata”.
3.3) Ancora, l'avviso sarebbe illegittimo “per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo”, che in questo caso “non può ritenersi regolarmente instaurato, perché l'Amministrazione finanziaria non ha esplicitato le ragioni per cui la documentazione prodotta dalla società ricorrente non è stata ritenute idonea a dimostrare la avvenuta partecipazione al reddito dei contributi percepiti nell'anno 2018 e nell'anno 2019”, visto che “dai documenti consegnati all'Ufficio era possibile riscontrare il percepimento dei contributi (estratti di conto corrente), la contabilizzazione degli stessi (schede contabili) e la partecipazione dei predetti contributi alla formazione del reddito (bilancio di esercizio)”.
3.4) Poi la ricorrente contesta l'avviso anche nel merito, perché, premettendo che “la pretesa erariale avanzata con l'atto impugnato ha ad oggetto una plusvalenza di € 68.106,00 (di cui € 22.370,80, relativa alla quota di contributi ricevuti nell'anno 2016 pari ad € 111.854,00, ed € 45.734,80, relativa alla quota di contributi ricevuti nell'anno 2017 pari ad € 228.674,00), asseritamente non sottoposta a tassazione in quanto non indicata nel quadro RF della dichiarazione dei redditi fra le variazioni in aumento del reddito”, la ricorrente afferma che “tutti i contributi percepiti dalla società sono stati regolarmente tassati”, perché:
a) “per quanto concerne i contributi dell'anno 2016, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, gli stessi non hanno concorso pro quota alla formazione del reddito dell'anno 2016 e nemmeno a quello dell'anno
2017, bensì sono stati imputati integralmente (ossia per il totale importo di € 111.854,00) nell'anno 2018 (cfr. bilancio di esercizio 2018 e relativa scheda contabile)”;
b) “per quanto concerne i contributi percepiti nell'anno 2017, pari ad € 228.674,00, la quota di 1/5, pari ad
€ 45.734,80, è stata regolarmente imputata a conto economico (cfr. bilancio di esercizio 2018 e relativa scheda contabile)”;
c) “inoltre, come si evince dai documenti contabili allegati, nell'anno 2019, hanno concorso alla formazione del reddito anche i contributi percepiti nel medesimo anno pari ad € 372.130,50, attraverso l'imputazione a conto economico della quota di un 1/5, pari ad € 74.426,10 (cfr. bilancio di esercizio 2018 e relativa scheda contabile)”.
Pertanto, conclude la ricorrente, “nell'anno 2019 sono stati imputati a conto economico contributi per complessivi € 138.164,43 e, quindi, alcuna ulteriore plusvalenza doveva essere indicata nel quadro RF della dichiarazione dei redditi”, tant'è che “l'utile risultante dal bilancio di esercizio dell'anno 2019, pari ad
€ 7.833,00, corrisponde con l'utile indicato nel rigo RF4 della dichiarazione dei redditi”.
4) Poiché sono fra loro strettamente collegati, i descritti motivi possono essere esaminati congiuntamente, per essere rigettati.
Nella memoria di costituzione l'Agenzia ha spiegato, non contestata, che dopo la notifica dello schema d'atto,
e visto che la Società aveva rappresentato che la mancata indicazione delle quote nel quadro RF delle dichiarazioni era dovuta alla circostanza che le stesse erano state “rilevate direttamente in contabilità quale componente di positivo che ha concorso alla formazione del reddito dell'anno”, aveva notificato alla Società una nota con la quale chiedeva la produzione di specifica documentazione dalla quale verificare tale circostanza.
In particolare, l'Agenzia chiedeva la documentazione attestante i contributi percepiti negli anni 2018 e nel
2019 e, in particolare, il decreto di assegnazione degli stessi e la contabile dell'incasso.
Al fine di verificare l'asserita contabilizzazione delle quote non dichiarate, chiedeva anche la produzione di documentazione relativa alle quote dei contributi percepiti negli anni precedenti al 2018 e il 2019, in ordine ai quali veniva esercitata l'opzione di cui al comma 3 dell'art. 88, comma 3, lett. b), nonché il libro giornale e tutte le schede contabili relative.
In risposta, la Società non produceva nessun documento ufficiale relativo ai contributi percepiti, e quindi nessun decreto di assegnazione, ma solo un prospetto con l'indicazione dei contributi percepiti nel 2018,
2019 e 2020.
Non veniva prodotta nessuna contabile di incasso, ma, per il 2018, solo estratti conto – rispettivamente al
30/03/2018, 29/06/2018, 28/09/2018 e 31/12/2018 – del conto n. 05/000000539 aperto presso la Banca_1 BCC dei Castelli e degli Iblei Mazzarino, ed anche estratto conto al 31/12/2018 di un altro conto corrente aperto presso la Banca_1 di Ragusa.
Analogamente, per il 2019 la Società produceva estratto conto al 29/03/2019, 28/06/2019, 30/09/2019 e
31/12/2019 del conto n. 05/000000539.
Il Collegio ritiene che sia rilevante la circostanza, opportunamente valorizzata dall'Agenzia, che i bonifici ricevuti dalla ricorrente dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Agea hanno un codice e un riferimento domanda, ma, non essendo stata prodotta la documentazione ufficiale relativa agli stessi, non era (e non
è) possibile abbinare il bonifico alla relativa domanda.
Analogamente, nessuna idonea documentazione veniva fornita con riferimento alle quote dei contributi percepiti antecedentemente al 2018 e 2019 in ordine ai quali è stata esercitata l'opzione ex art. 88 comma
3 lett b).
Pertanto, il Collegio ritiene che abbia ragione l'Agenzia nell'affermare che la produzione degli estratti conto relativi unicamente al 2018 e al 2019 non è sufficiente a provare i contributi percepiti.
Nell'ultima memoria, la ricorrente riepiloga la documentazione prodotta all'Ufficio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento:
a) primo invio: bilancio di esercizio 2018 e il mastrino del conto contributi in conto capitale dell'anno 2018;
b) secondo invio: mastrini completi anni 2015-2017, mastrino contributi Società_1, mastrino contributi Agea 2019, prospetto incassi Agea anni 2018, 2019, 2020; estratti di conto corrente anni 2018 e 2019, dal quale poter verificare l'incasso dei contributi Società_1 e la corrispondenza con le indicazioni riportate nei documenti contabili.
La ricorrente ammette che “l'unica documentazione mancante è il decreto di assegnazione dei contributi
Società_1, di cui la ricorrente non aveva la disponibilità…”.
Ora, è vero come precisato dalla ricorrente, che, in ogni caso, il decreto Società_1 “non dimostrava la avvenuta contabilizzazione e conseguente partecipazione al reddito dei detti contributi”, ma avrebbe consentito l'abbinamento di ogni erogazione alla percezione sui conti correnti. Fermo restando che quelli forniti dalla ricorrente sono meri prospetti (e "schede contabili") da essa creati, e
“copia dei mastrini”, privi di qualsiasi valore ufficiale, che quindi non soltanto non possono assurgere comunque al rango di prova, ma, in ogni caso, non consentono la verifica che l'Agenzia aveva il potere- dovere di compiere, soprattutto al fine di verificare se quelle somme sono state effettivamente sottoposte a tassazione.
Infatti, vista la mancata produzione della documentazione richiesta, l'Agenzia non ha potuto verificare l'importo dei contributi percepiti nel 2016 e nel 2017, confluiti poi, secondo la ricorrente, nel conto economico del bilancio del 31/12/2018.
Solo dall'esame della relativa documentazione si sarebbe potuto verificare se e in che misura gli importi percepiti fossero stati oggetto di tassazione.
Quindi, non è vero che “non sono state esplicate le ragioni per cui i documenti prodotti nella fase istruttoria non fossero sufficienti e/o idonei”.
Oltretutto, è appena il caso di rilevare che la ricorrente ben avrebbe potuto (e dovuto), almeno in questa sede, visto che la circostanza era stata oggetto di specifica contestazione, produrre i suddetti decreti di concessione dei contributi.
Ciò perché, come rilevato dall'Agenzia nella memoria di costituzione, “i bonifici ricevuti dalla ricorrente dall'Società_1 hanno un codice e un riferimento domanda, ma non essendo stata prodotta la documentazione ufficiale relativa agli stessi, non era possibile abbinare il bonifico alla relativa domanda”.
Non è vero, come affermato dalla ricorrente nella sua ultima memoria, che “tale motivazione, non espressa, ab origine, nella parte motiva dell'avviso di accertamento, rappresenta una integrazione della motivazione espressamente vietata per legge”, perché nell'avviso è esplicitato che la Società, “nella relativa risposta…non ha prodotto tutta la documentazione richiesta né ha fornito idonea evidenza documentale della contabilizzazione e della tassazione delle quote di cui trattasi”.
In sostanza, la Società non ha provato che tutti i contributi Società_1 percepiti sono stati tassati.
5) Per quanto riguarda infine le sanzioni, la cui irrogazione sarebbe illegittima “in quanto assolutamente immotivata”, perché l'art. 16, c.2, D.Lgs. n. 472/97 imporrebbe “di motivare, a pena di nullità, i provvedimenti irrogativi”, per cui “la circostanza…che l'Ufficio si avvalga del procedimento di irrogazione immediata non lo esime, comunque, dal motivare l'atto”, è sufficiente richiamare la (pacifica) giurisprudenza, dalla quale non c'è motivo di discostarsi, secondo cui “l'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione della sanzione collegata al tributo, imposto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. 18.12.97 n. 472, opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato e non contestualmente e unitamente all'atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest'ultimo caso, viene assolto per relationem se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., 22/05/2024 n. 14259).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, alle tariffe massime per la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.572,80, oltre accessori. Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Dauno Trebastoni dr. AT RZ
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRZI' SALVATORE, Presidente
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Relatore
LI AN, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 867/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031T00842 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031T00842 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. TY7031T00842/2024, notificato a mezzo pec il
05.03.2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate - AdE ha accertato, per l'anno 2019, un maggior reddito imponibile di € 68.106,00 e, conseguentemente, preteso il pagamento della complessiva somma di
€ 37.191,11, di cui € 16.345,00 a titolo di Ires, € 2.344,00 a titolo di Irap, € 18.502,11 per sanzioni pecuniarie, oltre interessi.
Si è costituita l'AdE.
Il 05.02.2026 la ricorrente ha depositato memoria.
All'udienza del 16.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con la dichiarazione modello Unico/2017, presentata per l'anno d'imposta 2016, la Società ricorrente ha rateizzato una sopravvenienza – ex art. 88, comma 3 del TUIR – pari all'importo di € 111.854,00, come si evince dal quadro RF, rigo 35, della citata dichiarazione, dalla quale deriva una quota costante da sottoporre a tassazione, per l'anno in esame, pari a € 22.370,80 (gli anni interessati sono quelli dal 2016 al 2020).
Per l'anno d'imposta 2017 la Società ha poi rateizzato un'ulteriore sopravvenienza – ex art. 88, comma 3 del TUIR – pari a € 228.674,00, come si evince dal quadro RF, rigo 35, del mod. Unico/2018 (redditi 2017), dalla quale deriva una quota costante da sottoporre a tassazione, per l'anno in esame, pari a € 45.734,80
(gli anni interessati sono quelli dal 2017 al 2021).
Per il 2019, però oggetto di accertamento, la Società ha omesso di dichiarare le quote in questione, pari all'importo complessivo di € 68.105,60 (€ 22.370,80 + € 45.734,80).
Per cui, con l'atto impugnato, l'Agenzia ha proceduto al recupero di tale somma, imponibile ai fini IRES e IRAP.
La ricorrente, dopo aver premesso che, “in effetti, nell'anno 2019…non ha indicato detti componenti positivi nel quadro RF della dichiarazione dei redditi perché gli stessi hanno partecipato alla formazione del reddito mediante l'imputazione diretta a conto economico”, contesta l'avviso sotto diversi profili.
2) In primo luogo, viene fatto valere un “difetto di sottoscrizione”, perché nell'avviso “non vi è sottoscrizione del legale rappresentante dell'Ufficio, né di altro soggetto legittimato, all'uopo abilitato e validamente delegato, essendovi soltanto il nome del funzionario Dott. Nominativo_1, la dicitura firmato digitalmente e il mero richiamo ad un'asserita delega non allegata”.
Il motivo è infondato, perché l'Agenzia ha depositato l'atto di conferimento delle deleghe di firma n. 01/2025 prot. 4573 del 16/01/2025, con il quale il dr. Nominativo_1, Nominativo_2, è stato delegato a firmare, fra l'altro, gli avvisi di accertamento “sino all'importo di € 150.000,00 riferito alle maggiori imposte complessivamente accertate/accertabili/definibili”.
3.1) Con un 2° motivo, viene dedotta la violazione dell'art.163 del D.P.R. 917/86, secondo cui “la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”, perché “l'Ufficio, riprendendo a tassazione i contributi già imputati a conto economico e, quindi, che hanno concorso alla determinazione del reddito, ha palesemente violato il precetto normativo contenuto nella suindicata norma”.
3.2) L'avviso sarebbe poi “illegittimo per difetto assoluto di motivazione”, perché:
- “in particolare, per quanto concerne i presupposti di fatto, non viene spiegato il motivo per cui la documentazione contabile prodotta dalla società ricorrente non è stata ritenuta idonea a dimostrare la avvenuta contabilizzazione dei contributi percepiti negli anni 2018 e 2019”;
- “per quanto concerne la mancata indicazione delle ragioni giuridiche, a pag.2 dell'atto impugnato si legge che lo stesso è stato emesso ai sensi dell'art.39 del D.P.R.600/73, ma detta norma disciplina diverse tipologie di accertamento e, quindi, mancando la indicazione della metodologia adottata, la ricorrente non è messa in condizioni di poter valutare la sussistenza dei presupposti di legge a fondamento della pretesa avanzata”.
3.3) Ancora, l'avviso sarebbe illegittimo “per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo”, che in questo caso “non può ritenersi regolarmente instaurato, perché l'Amministrazione finanziaria non ha esplicitato le ragioni per cui la documentazione prodotta dalla società ricorrente non è stata ritenute idonea a dimostrare la avvenuta partecipazione al reddito dei contributi percepiti nell'anno 2018 e nell'anno 2019”, visto che “dai documenti consegnati all'Ufficio era possibile riscontrare il percepimento dei contributi (estratti di conto corrente), la contabilizzazione degli stessi (schede contabili) e la partecipazione dei predetti contributi alla formazione del reddito (bilancio di esercizio)”.
3.4) Poi la ricorrente contesta l'avviso anche nel merito, perché, premettendo che “la pretesa erariale avanzata con l'atto impugnato ha ad oggetto una plusvalenza di € 68.106,00 (di cui € 22.370,80, relativa alla quota di contributi ricevuti nell'anno 2016 pari ad € 111.854,00, ed € 45.734,80, relativa alla quota di contributi ricevuti nell'anno 2017 pari ad € 228.674,00), asseritamente non sottoposta a tassazione in quanto non indicata nel quadro RF della dichiarazione dei redditi fra le variazioni in aumento del reddito”, la ricorrente afferma che “tutti i contributi percepiti dalla società sono stati regolarmente tassati”, perché:
a) “per quanto concerne i contributi dell'anno 2016, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, gli stessi non hanno concorso pro quota alla formazione del reddito dell'anno 2016 e nemmeno a quello dell'anno
2017, bensì sono stati imputati integralmente (ossia per il totale importo di € 111.854,00) nell'anno 2018 (cfr. bilancio di esercizio 2018 e relativa scheda contabile)”;
b) “per quanto concerne i contributi percepiti nell'anno 2017, pari ad € 228.674,00, la quota di 1/5, pari ad
€ 45.734,80, è stata regolarmente imputata a conto economico (cfr. bilancio di esercizio 2018 e relativa scheda contabile)”;
c) “inoltre, come si evince dai documenti contabili allegati, nell'anno 2019, hanno concorso alla formazione del reddito anche i contributi percepiti nel medesimo anno pari ad € 372.130,50, attraverso l'imputazione a conto economico della quota di un 1/5, pari ad € 74.426,10 (cfr. bilancio di esercizio 2018 e relativa scheda contabile)”.
Pertanto, conclude la ricorrente, “nell'anno 2019 sono stati imputati a conto economico contributi per complessivi € 138.164,43 e, quindi, alcuna ulteriore plusvalenza doveva essere indicata nel quadro RF della dichiarazione dei redditi”, tant'è che “l'utile risultante dal bilancio di esercizio dell'anno 2019, pari ad
€ 7.833,00, corrisponde con l'utile indicato nel rigo RF4 della dichiarazione dei redditi”.
4) Poiché sono fra loro strettamente collegati, i descritti motivi possono essere esaminati congiuntamente, per essere rigettati.
Nella memoria di costituzione l'Agenzia ha spiegato, non contestata, che dopo la notifica dello schema d'atto,
e visto che la Società aveva rappresentato che la mancata indicazione delle quote nel quadro RF delle dichiarazioni era dovuta alla circostanza che le stesse erano state “rilevate direttamente in contabilità quale componente di positivo che ha concorso alla formazione del reddito dell'anno”, aveva notificato alla Società una nota con la quale chiedeva la produzione di specifica documentazione dalla quale verificare tale circostanza.
In particolare, l'Agenzia chiedeva la documentazione attestante i contributi percepiti negli anni 2018 e nel
2019 e, in particolare, il decreto di assegnazione degli stessi e la contabile dell'incasso.
Al fine di verificare l'asserita contabilizzazione delle quote non dichiarate, chiedeva anche la produzione di documentazione relativa alle quote dei contributi percepiti negli anni precedenti al 2018 e il 2019, in ordine ai quali veniva esercitata l'opzione di cui al comma 3 dell'art. 88, comma 3, lett. b), nonché il libro giornale e tutte le schede contabili relative.
In risposta, la Società non produceva nessun documento ufficiale relativo ai contributi percepiti, e quindi nessun decreto di assegnazione, ma solo un prospetto con l'indicazione dei contributi percepiti nel 2018,
2019 e 2020.
Non veniva prodotta nessuna contabile di incasso, ma, per il 2018, solo estratti conto – rispettivamente al
30/03/2018, 29/06/2018, 28/09/2018 e 31/12/2018 – del conto n. 05/000000539 aperto presso la Banca_1 BCC dei Castelli e degli Iblei Mazzarino, ed anche estratto conto al 31/12/2018 di un altro conto corrente aperto presso la Banca_1 di Ragusa.
Analogamente, per il 2019 la Società produceva estratto conto al 29/03/2019, 28/06/2019, 30/09/2019 e
31/12/2019 del conto n. 05/000000539.
Il Collegio ritiene che sia rilevante la circostanza, opportunamente valorizzata dall'Agenzia, che i bonifici ricevuti dalla ricorrente dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Agea hanno un codice e un riferimento domanda, ma, non essendo stata prodotta la documentazione ufficiale relativa agli stessi, non era (e non
è) possibile abbinare il bonifico alla relativa domanda.
Analogamente, nessuna idonea documentazione veniva fornita con riferimento alle quote dei contributi percepiti antecedentemente al 2018 e 2019 in ordine ai quali è stata esercitata l'opzione ex art. 88 comma
3 lett b).
Pertanto, il Collegio ritiene che abbia ragione l'Agenzia nell'affermare che la produzione degli estratti conto relativi unicamente al 2018 e al 2019 non è sufficiente a provare i contributi percepiti.
Nell'ultima memoria, la ricorrente riepiloga la documentazione prodotta all'Ufficio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento:
a) primo invio: bilancio di esercizio 2018 e il mastrino del conto contributi in conto capitale dell'anno 2018;
b) secondo invio: mastrini completi anni 2015-2017, mastrino contributi Società_1, mastrino contributi Agea 2019, prospetto incassi Agea anni 2018, 2019, 2020; estratti di conto corrente anni 2018 e 2019, dal quale poter verificare l'incasso dei contributi Società_1 e la corrispondenza con le indicazioni riportate nei documenti contabili.
La ricorrente ammette che “l'unica documentazione mancante è il decreto di assegnazione dei contributi
Società_1, di cui la ricorrente non aveva la disponibilità…”.
Ora, è vero come precisato dalla ricorrente, che, in ogni caso, il decreto Società_1 “non dimostrava la avvenuta contabilizzazione e conseguente partecipazione al reddito dei detti contributi”, ma avrebbe consentito l'abbinamento di ogni erogazione alla percezione sui conti correnti. Fermo restando che quelli forniti dalla ricorrente sono meri prospetti (e "schede contabili") da essa creati, e
“copia dei mastrini”, privi di qualsiasi valore ufficiale, che quindi non soltanto non possono assurgere comunque al rango di prova, ma, in ogni caso, non consentono la verifica che l'Agenzia aveva il potere- dovere di compiere, soprattutto al fine di verificare se quelle somme sono state effettivamente sottoposte a tassazione.
Infatti, vista la mancata produzione della documentazione richiesta, l'Agenzia non ha potuto verificare l'importo dei contributi percepiti nel 2016 e nel 2017, confluiti poi, secondo la ricorrente, nel conto economico del bilancio del 31/12/2018.
Solo dall'esame della relativa documentazione si sarebbe potuto verificare se e in che misura gli importi percepiti fossero stati oggetto di tassazione.
Quindi, non è vero che “non sono state esplicate le ragioni per cui i documenti prodotti nella fase istruttoria non fossero sufficienti e/o idonei”.
Oltretutto, è appena il caso di rilevare che la ricorrente ben avrebbe potuto (e dovuto), almeno in questa sede, visto che la circostanza era stata oggetto di specifica contestazione, produrre i suddetti decreti di concessione dei contributi.
Ciò perché, come rilevato dall'Agenzia nella memoria di costituzione, “i bonifici ricevuti dalla ricorrente dall'Società_1 hanno un codice e un riferimento domanda, ma non essendo stata prodotta la documentazione ufficiale relativa agli stessi, non era possibile abbinare il bonifico alla relativa domanda”.
Non è vero, come affermato dalla ricorrente nella sua ultima memoria, che “tale motivazione, non espressa, ab origine, nella parte motiva dell'avviso di accertamento, rappresenta una integrazione della motivazione espressamente vietata per legge”, perché nell'avviso è esplicitato che la Società, “nella relativa risposta…non ha prodotto tutta la documentazione richiesta né ha fornito idonea evidenza documentale della contabilizzazione e della tassazione delle quote di cui trattasi”.
In sostanza, la Società non ha provato che tutti i contributi Società_1 percepiti sono stati tassati.
5) Per quanto riguarda infine le sanzioni, la cui irrogazione sarebbe illegittima “in quanto assolutamente immotivata”, perché l'art. 16, c.2, D.Lgs. n. 472/97 imporrebbe “di motivare, a pena di nullità, i provvedimenti irrogativi”, per cui “la circostanza…che l'Ufficio si avvalga del procedimento di irrogazione immediata non lo esime, comunque, dal motivare l'atto”, è sufficiente richiamare la (pacifica) giurisprudenza, dalla quale non c'è motivo di discostarsi, secondo cui “l'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione della sanzione collegata al tributo, imposto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. 18.12.97 n. 472, opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato e non contestualmente e unitamente all'atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest'ultimo caso, viene assolto per relationem se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., 22/05/2024 n. 14259).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, alle tariffe massime per la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione I rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 3.572,80, oltre accessori. Così deciso a Siracusa, il 16.02.2026.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Dauno Trebastoni dr. AT RZ