Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 773.
(Donazione a piu' donatari).
La donazione fatta congiuntamente a favore di piu' donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volonta'.
E' valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non puo' o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.
(Donazione a piu' donatari).
La donazione fatta congiuntamente a favore di piu' donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volonta'.
E' valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non puo' o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.
Commentari • 14
- 1. Il fenomeno dell’accrescimento nell’ambito del diritto successorioElena Ficociello · https://www.iusinitinere.it/ · 124.446014
[…] BIANCA, Diritto civile,Vol. 2.2, Le successioni, V Ed., Giuffrè editore, Milano. [6]Sul punto, si v, l'art. 773 c.c., in tema di donazione e l'art. 1874 c.c., in tema di rendita vitalizia.
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Giurisprudenza • 14
- 1. Commissione Tributaria Provinciale Teramo, sez. II, sentenza 20/04/2011, n. 118Provvedimento: […] La tesi difensiva ha sostenuto che, se pur nell'atto di donazione ex art 773 c.c., erano presenti più soggetti beneficiari, la donazione essendo avvenuta prò indiviso a favore dei tutti i donatali, senza che il donante avesse individuato i beni da donare singolarmente ai vari soggetti, aveva natura di atto complesso, anche se successivamente i riceventi avevano preceduto alla divisione del compendio, con relativo pagamento dell'imposta. […]Leggi di più...
- atto di donazione pro indiviso a favore di più donatari·
- accertamento imposte indirette·
- tassazione di un unico atto·
- determinazione base imponibile·
- imposta di registro