Articolo 773 del Codice civile
Articolo 738Articolo 740
Versione
19 aprile 1942
Art. 773.

(Donazione a piu' donatari).

La donazione fatta congiuntamente a favore di piu' donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volonta'.

E' valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non puo' o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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