Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 73
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza e nullità della notifica della cartella per mancata notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento prodromico sia stato regolarmente notificato al contribuente, come documentato dalla Regione Basilicata. Pertanto, la contestazione relativa alla mancata notifica dell'avviso prodromico è infondata.

  • Rigettato
    Prescrizione triennale del tributo

    La Corte ha ritenuto che la questione della prescrizione sia preclusa in quanto l'avviso di accertamento prodromico è stato notificato e non impugnato dal contribuente, cristallizzando così il debito tributario.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dei termini di conteggio di sanzioni ed interessi

    La Corte ha ritenuto che la contestazione relativa alla mancata indicazione dei termini di calcolo di sanzioni ed interessi sia assorbita dal rigetto delle altre eccezioni, in quanto l'atto prodromico è stato regolarmente notificato e non impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 73
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza
    Numero : 73
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo