CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALMA AMERIGO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 276/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Basilicata
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220250002661591000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a questa CGTP, il contribuente impugnava la cartella di pagamento - num.
09220250002661591000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della riscossione– prov. di Potenza, su richiesta della Regione Basilicata – Tassa Automobilistica Regionale Ente Impositore Nominativo_1 e Fiscalità Regionale.
Con tale atto si contestava il mancato pagamento della tassa automobilistica, con riferimento all'anno 2020, relativamente alla vettura avente targa Targa_1, di proprietà del ricorrente, e, con la quale si richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 152,03.
In particolare, il contribuente eccepiva la inesistenza e nullità derivata della notifica della precitata cartella di pagamento perché non preceduta dalla notifica del prodromico avviso di accertamento;
la intervenuta maturazione triennale del termine di prescrizione del tributo;
la mancata indicazione dei termini di conteggio di sanzioni ed interessi. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'ADE che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva la chiamata in causa della Regione Basilicata;
si opponeva alla eccezione di decadenza e prescrizione.
La Regione Basilicata si costituiva concludendo per il rigetto del ricorso e depositava documentazione comprovante la notifica dell'atto impositivo prodromico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Preliminarmente, il Giudice ritiene non più necessario procedere alla chiamata in causa della Regione
Basilicata per la integrazione del contraddittorio in ipotesi di litisconsortio necessario poiché l'ADE ha già autonomamente provveduto alla vocatio in ius della Regione con la notifica del ricorso introduttivo e della propria comparsa di costituzione, invocandone l'intervento in giudizio (cfr pag. pag. 4 ed al. N. 2). L'Ente
Regionale si è costituito in giudizio con atto di intervento volontario in data 6.2.26.
La Regione Basilicata, in effetti, si è costituita in giudizio e debitamente ha documentato di avere provveduto alla regolare notifica del prodromico avviso di accertamento n. 062912169213 del 4.4.23, notificato l'11.5.23 con racc. A/R n. 20102610230086159, secondo quanto riportato nel corpo della cartella di pagamento impugnata e come da documentazione allegata in atti.
In effetti, il contribuente ha dedotto di non avere ricevuto la notifica di tale atto prodromico che, in realtà, risulta notificato in data 11.5.23 proprio a mani dell'odierno ricorrente, circostanza provata dalla Regione con esibizione della relativa documentazione.
Ne discende la preclusione in questa sede di ogni questione giuridica e fattuale afferente la cristallizzazione del debito tributario per mancata impugnazione del prodromico atto impositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti delle resistenti che si liquidano in euro 800 ciascuna, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALMA AMERIGO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 276/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Basilicata
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220250002661591000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a questa CGTP, il contribuente impugnava la cartella di pagamento - num.
09220250002661591000 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della riscossione– prov. di Potenza, su richiesta della Regione Basilicata – Tassa Automobilistica Regionale Ente Impositore Nominativo_1 e Fiscalità Regionale.
Con tale atto si contestava il mancato pagamento della tassa automobilistica, con riferimento all'anno 2020, relativamente alla vettura avente targa Targa_1, di proprietà del ricorrente, e, con la quale si richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 152,03.
In particolare, il contribuente eccepiva la inesistenza e nullità derivata della notifica della precitata cartella di pagamento perché non preceduta dalla notifica del prodromico avviso di accertamento;
la intervenuta maturazione triennale del termine di prescrizione del tributo;
la mancata indicazione dei termini di conteggio di sanzioni ed interessi. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'ADE che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva la chiamata in causa della Regione Basilicata;
si opponeva alla eccezione di decadenza e prescrizione.
La Regione Basilicata si costituiva concludendo per il rigetto del ricorso e depositava documentazione comprovante la notifica dell'atto impositivo prodromico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Preliminarmente, il Giudice ritiene non più necessario procedere alla chiamata in causa della Regione
Basilicata per la integrazione del contraddittorio in ipotesi di litisconsortio necessario poiché l'ADE ha già autonomamente provveduto alla vocatio in ius della Regione con la notifica del ricorso introduttivo e della propria comparsa di costituzione, invocandone l'intervento in giudizio (cfr pag. pag. 4 ed al. N. 2). L'Ente
Regionale si è costituito in giudizio con atto di intervento volontario in data 6.2.26.
La Regione Basilicata, in effetti, si è costituita in giudizio e debitamente ha documentato di avere provveduto alla regolare notifica del prodromico avviso di accertamento n. 062912169213 del 4.4.23, notificato l'11.5.23 con racc. A/R n. 20102610230086159, secondo quanto riportato nel corpo della cartella di pagamento impugnata e come da documentazione allegata in atti.
In effetti, il contribuente ha dedotto di non avere ricevuto la notifica di tale atto prodromico che, in realtà, risulta notificato in data 11.5.23 proprio a mani dell'odierno ricorrente, circostanza provata dalla Regione con esibizione della relativa documentazione.
Ne discende la preclusione in questa sede di ogni questione giuridica e fattuale afferente la cristallizzazione del debito tributario per mancata impugnazione del prodromico atto impositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti delle resistenti che si liquidano in euro 800 ciascuna, oltre accessori di legge, se dovuti.