Decreto cautelare 13 novembre 2025
Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 18/12/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02128/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01821/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1821 del 2025, proposto da
Laboratorio Analisi Cliniche Gravagnuolo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Donato Cicenia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Fiorillo e Claudia Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
nei confronti
"Biomedica" di ZA RO, AN IN & C. - S.a.s., non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
a) della deliberazione del Direttore Generale - DDG - dell'ASL Salerno n. 1428 del 29.9.2025 recante “DGRC n.757/2024 - Macroarea Assistenza specialistica ambulatoriale ADEMPIMENTI”, in uno a tutti i suoi allegati costituiti da: <<All. 1 - Indicatori All. B Tracciato di rilevazione anno 2024>>; <<All. 2 - Premialità diabetologia>>; <<All. 3 - Premialità branche a visita>>; <<All. 4 - Premialità cardiologia>>; <<All. 5 - Premialità radiologia>>; <<All. 6 - Premialità Medicina Nucleare>>; <<All. 7 - Premialità radioterapia>>>; <<All. 8 - Premialità laboratori>>; <<All. 9 - Premialità FKT>>;
b) della DDG dell'ASL Salerno n.1609 del 29.10.2025 recante <<Rettifica delibera n.1428 del 29.9.2025>>, in uno a tutti i suoi allegati costituiti da: <<All. 1 - Indicatori All. B Tracciato di rilevazione anno 2024>>; <<Premialità Medicina Nucleare>>;
c) della DDG dell'ASL Salerno n.1610 del 30.10.2025 recante <<Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture private accreditate eroganti prestazioni di specialistica ambulatoriale per la branca di Cardiologia, Branche a Visita, Patologia Clinica, Radiodiagnostica, Medicina Nucleare, Radioterapia, Diabetologia, FKT - Esercizio 2024 e in via provvisoria Esercizio 2025>>, in uno a tutti i suoi allegati costituiti da: <<All. 1 AD>>; <<All. 2 BV>>; <<All. 3 CA>>; <<All. 4 MN>>; <<All. 5 RAD>>; <<All. 6 LAB>>; <<All. 7 RT>>; <<All. 8 FKT>>;
d) della nota dell'ASL Salerno prot. n. ASLSA-0149051-2025 del 9.7.2025;
e) della nota dell'ASL Salerno prot. n. ASLSA-0171764 del 11.8.2025;
f) della nota dell'ASL Salerno con la quale ha invitato il centro ricorrente a stipulare il contratto per il giorno 13.11.2025;
g) del Decreto Dirigenziale Regione Campania n.26 del 22.10.2025, mai notificato;
h) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguenziale comunque lesivo dei diritti della ricorrente, ivi compresi tutti i provvedimenti richiamati nelle impugnate DDDDGG dell’A.S.L. di Salerno n.1428/2025, n.1609/2025 e n.1610/2025, ove e se lesivi;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere n. 19 punti di premialità e del diritto ad ottenere l'incremento del 5% del tetto di struttura attribuito;
e per la conseguente condanna dell’amministrazione resistente all'attribuzione di n. 19 punti di premialità e il diritto ad ottenere l'incremento del 5% del tetto di struttura attribuito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. LL LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Va premesso che con l’impugnata delibera n. 1428 del 29.9.2025 l’A.S.L. ha preso “ atto delle tabelle riferite alla determinazione delle premialità anno 2023 – anno 2024 ed anno 2025 di cui alla D.G.R.C. 757/2024 e ss.mm.ii ” allegate alla stessa.
Nella tabella rubricata “ Punteggio INDICATORI di PERFORMANCE ANNO 2024 ” allegata a tale delibera il centro ricorrente, accreditato per la branca laboratorio di analisi (patologia clinica), ha riportato un punteggio pari a 0, 0 ed 1 rispettivamente per gli indicatori C4 (numero dipendenti / totale addetti), C6 e C9.
Nella tabella rubricata “ LABORATORIO punteggio negli INDICATORI di PERFORMANCE ANNO 2024 e TOTALE variazioni da applicare sul TETTO 2025 ” allegata a tale delibera la società ricorrente (codice NSIS 040115) ha riportato un punteggio complessivo pari a 13 punti ed è stata collocata nel c.d. terzo gruppo, vale a dire quello che ha subito un abbattimento del 5%.
In effetti, va precisato che come da DGRC n. 215/2022 (e successive modifiche ed integrazioni) con il passaggio all’impostazione dei tetti di struttura è stato introdotto un meccanismo di “premialità / penalizzazione” che comporta una variabilità del budget individuale da un anno all’altro (nell’ottica di garantire la concorrenzialità).
In sintesi, come esposto nell’allegato B alla DGRC n. 215/2002 si segue un procedimento che per ciascuna struttura parte da un valore teorico massimo, per poi determinare il tetto di spesa storico, il tetto di spesa base e, infine, il tetto di spesa struttura. Tale ultimo valore viene ottenuto incrementando o decrementando (o lasciando inalterato) il tetto di spesa base in funzione del punteggio conseguito dalla singola struttura privata accreditata sulla base di una serie di parametri di valutazione (tra cui quelli la cui concreta applicazione è stata contestata nel presente giudizio).
L’esito di tale meccanismo nell’ambito dell’impugnata delibera n. 1428 del 29.9.2025 ha portato a suddividere le strutture accreditate in tre gruppi, di cui quelle ricomprese nel primo godono di un incremento del 5% del tetto di spesa base, quelle ricomprese nel secondo vedono inalterato il predetto valore e quelle ricomprese nel terzo (in cui si è collocata l’odierna ricorrente) subiscono una decurtazione del 5% del tetto di spesa base.
Con la delibera n. 1609 del 29.10.2025 l’A.S.L. di Salerno ha provveduto a rettificare la delibera n. 1428/2025 “ mediante la sostituzione dell’Allegato 1 “Tabella degli indicatori di Performance anno 2024” ”, in quanto “ non erano stati valorizzati i dovuti punteggi sull’indicatore B.3 (invio referti al FSE) a tre strutture, come invece indicato nella colonna “Valore dell’indicatore B.3 SI/ NO” ed alle conseguenti ricadute di tale errore sull’ Allegato 6 “Premialità Medicina Nucleare” così come sopra specificato ”, confermando per il resto integralmente la deliberazione n. 1428/2025.
Con la delibera n. 1610 del 30.10.2025 l’A.S.L. di Salerno ha poi definito “ il volume massimo delle prestazioni ed il correlato limite di spesa definitivo per l’esercizio 2024 e provvisorio per l’esercizio 2025 da attribuire alle singole strutture private accreditate per la branca di Patologia Clinica, Cardiologia, Radiodiagnostica, Radioterapia, Diabetologia, Branche a Visita, Medicina Nucleare ed FKT secondo gli schemi allegati alla presente delibera e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ”.
Quanto al centro ricorrente nell’ambito della tabella dedicata al budget definitivo 2024 / budget provvisorio 2025 è stata indicata una variazione del budget pari ad € - 10.071,00.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 13.11.2025 e depositato in pari data) la società ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:
in primo luogo, con l’impugnata delibera n. 1428/2025 l’A.S.L. avrebbe violato quanto previsto dalla DGRC n. 215/2022 e disatteso le richieste di correzione formulate dalla ricorrente;
più nel dettaglio, la società ricorrente si sarebbe vista illegittimamente attribuiti n. 13 punti totali invece che n. 19 punti totali ai quali aspirava, con conseguente collocazione della stessa nel terzo gruppo e decurtazione del 5%, mentre alla stessa sarebbe spettato di essere collocata nel primo gruppo e di ottenere un incremento del 5%;
la ricorrente ha contestato i suddetti punteggi che le sono stati attribuiti in relazione agli indicatori C4 (numero dipendenti), C6 e C9, per non essere stati gli stessi motivati nonostante le richieste della ricorrente;
inoltre, l’A.S.L. avrebbe contraddittoriamente prima sollecitato gli operatori privati accreditati a segnalare eventuali errori di attribuzione dei punteggi, salvo poi successivamente totalmente ignorare le osservazioni formulate dal laboratorio ricorrente, con conseguente violazione del principio del contraddittorio procedimentale, del principio di leale collaborazione tra privati ed amministrazione ed ingiustizia e disparità di trattamento;
con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ha censurato la delibera n. 1610/2025 per non aver applicato alla ricorrente l’incremento del 5% ed aver recepito quanto indicato nella delibera n. 1428/2025, con la conseguenza della decurtazione del 7% del budget ai danni della ricorrente, senza motivare e svolgere una corretta istruttoria;
sarebbe stato altresì leso il legittimo affidamento della ricorrente, la quale avrebbe confidato nella revisione del punteggio attribuito, alla luce dell’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa regionale e delle istanze di correzione presentate;
infine, con il terzo motivo di ricorso la ricorrente ha ulteriormente censurato la carenza di motivazione degli atti impugnati, nonché il difetto di istruttoria, deducendo che dalla lettura degli atti impugnati non sarebbe possibile ricostruire il percorso logico – giuridico seguito dall’A.S.L..
3. Con decreto monocratico n. 490/2025 (pubblicato in data 13.11.2025) il Presidente di Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche “ sospendendo l’efficacia dell’impugnata intimazione (cfr., in termini, T.A.R. Salerno, decreto presidenziale n. 497 del 18.12.2024 e ordinanza cautelare n. 25 del 5.1.2025) fino alla decisione collegiale della domanda cautelare in esito alla camera di consiglio del 9.12.2025 ”, ritenendo sussistente “ un caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della prima camera di consiglio utile ”.
4. Si è costituita l’A.S.L. ed ha dedotto:
- l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso ad almeno un controinteressato effettivo;
- l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire in ragione della mancata sottoscrizione del contratto, con conseguente effetto sospensivo dell’accreditamento della struttura;
- l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione di atti e provvedimenti presupposti;
- l’infondatezza nel merito del ricorso.
5. Proposta domanda cautelare, all’udienza camerale del 9.12.2025 il giudizio è stato rinviato per consentire alla struttura ricorrente di replicare all’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’A.S.L..
Nella camera di consiglio del 16.12.2025 sono stati sentiti i difensori presenti come da verbale ed il Collegio ha dato avviso ex art. 60 c.p.a. che la controversia si prestava a una definizione con sentenza in forma semplificata.
6. Tanto premesso, in accoglimento della relativa eccezione avanzata dall’A.S.L. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione dell'omessa notifica dello stesso ad almeno un controinteressato effettivo, così come imposto a pena di decadenza dall'art. 41, comma 2, c.p.a..
Questo Collegio condivide e fa proprio l’orientamento richiamato dal Consiglio di Stato in numerose pronunce secondo cui “ in sede di impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico, riveste la posizione di controinteressato, ai fini della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, il concorrente meglio collocato in graduatoria il quale è destinato a ricevere pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso, in quanto titolare di un interesse uguale e contrario a quello dedotto in ricorso (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 13 marzo 2023, n. 2574).
… Per univoco orientamento della giurisprudenza amministrativa, “la qualifica di controinteressato, a cui il ricorso deve essere notificato, deve essere riconosciuta non a chi abbia un interesse, anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato, bensì soltanto a chi riceva un vantaggio diretto e immediato dal provvedimento" (cfr., Cons. Stato sez. IV, 28 giugno 2022, n. 5374; Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 771), mentre non può essere così qualificato il soggetto la cui posizione sia incisa solo in modo indiretto e riflesso, e tantomeno chi non può subire alcuna sorta di pregiudizio (Cons. Stato, Sez. IV, 02/02/2023, n. 1150) ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 2 aprile 2024, n. 3006; v. più di recente anche Consiglio di Stato, VI Sez., 17 giugno 2025, n. 5269).
Tali principi risultano applicabili alla presente controversia nella quale viene in rilievo pur sempre una graduatoria (per quanto dalla stessa scaturiscano soltanto gli effetti sopra descritti in tema di variazioni del tetto di spesa di struttura).
In effetti, in sede di impugnazione degli atti suddetti e, in particolare, della tabella rubricata “ punteggio negli INDICATORI di PERFORMANCE ANNO 2024 e TOTALE variazioni da applicare sul TETTO 2025 ” la struttura ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso ad almeno un soggetto che la precede in graduatoria e con punteggio ricompreso tra n. 13 e 19 punti, che potrebbe essere effettivamente pregiudicato in caso di accoglimento del gravame a causa del deteriore collocamento nella graduatoria suddetta.
Tuttavia, la ricorrente ha notificato il ricorso unicamente alla struttura accreditata “Biomedica”.
Per la verità, dalla lettura della tabella predetta risulta quanto segue: la “Biomedica” alla quale è stato notificato il ricorso (con codice NSIS 600301) ha riportato un punteggio indicatori di performance pari a -6 punti e si è classificata in posizione deteriore rispetto alla ricorrente ed a notevole distanza dalla stessa; in particolare, la ricorrente risulta collocata in trentunesima posizione e la “Biomedica” è cinquantesima (in penultima posizione); entrambe le strutture sono situate all’interno del terzo gruppo.
Alla luce del contenuto del ricorso le censure svolte dalla ricorrente sono volte non già alla caducazione dell’intero sistema degli indicatori di performance , bensì piuttosto a censurare il punteggio concretamente attribuito alla ricorrente, la sua collocazione nel terzo gruppo e la conseguente decurtazione del 5%.
Da quanto precede deriva che l’eventuale accoglimento del ricorso non sarebbe suscettibile in alcun modo di pregiudicare la posizione della “Biomedica”.
Va aggiunto che non sussistono poi i presupposti per concedere alla ricorrente ex art. 37 c.p.a. la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, risultando l’identificazione delle strutture accreditate collocate nella graduatoria della premialità agevole alla luce dell’indicazione della denominazione di ciascuna struttura e dell’utilizzo degli univoci codici NSIS e pure tenuto conto della posizione qualificata della ricorrente (struttura accreditata operante da anni nel settore).
In conclusione, il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
7. Le spese vanno compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU US, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
LL LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL LI | LU US |
IL SEGRETARIO