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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 5196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5196 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice dott. Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 133/2025 R.G. avente ad OGGETTO: ripetizione di indebito
TRA
cf. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Armando M. Biondi, come da procura in atti RICORRENTE
CONTRO
- in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 4.01.2025, l'istante in epigrafe ha agito per l'accertamento negativo del credito vantato dall' con provvedimento del CP_1
22.09.2021, avente ad oggetto la ripetizione dell'importo di euro 6.440,82 pagato sulla prestazione di indennità di disoccupazione n. 2020/941038, erogata nel periodo dal 25.01.2020 al 29.04.2021 e ritenuta non spettante “per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”. Ha dedotto l'illegittimità della pretesa dell'ente, generica nella motivazione e in ogni caso del tutto infondata, atteso che ella dopo la chiusura del rapporto di lavoro domestico part-time cod. n. 9910085498193035, non siglava altri CP_1 rapporti di lavoro;
in punto di diritto, ha invocato la sua buona fede ed i limiti alla ripetibilità dell'indebito pensionistico previsti dall' art. 52 L 88/1989.
1 Tanto premesso ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli per sentire
“dichiarare l'illegittimità del provvedimento di recupero delle prestazioni versate in quanto privo di ogni elemento idoneo a consentire al pensionato un controllo sulla correttezza dell'azione di recupero;
Dichiarare legittime le somme percepite dal ricorrente, pertanto non ripetibili;
Dichiarare in via subordinata in ogni caso non ripetibili le somme perché percepite in buona fede;
Ordinare all' la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto in esecuzione CP_1 del provvedimento impugnato”; con vittoria di spese ed attribuzione. L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda rilevandone CP_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese legali. Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata alla odierna udienza, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** ** Il ricorso è fondato e deve essere accolto. È documentato che l' , con comunicazione del 22.09.2021, ha chiesto la CP_1 ripetizione delle somme indebitamente erogate in favore della ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione, per il periodo dal 25.02.2020 al 29.04.2021. La difesa dell' ha evidenziato in memoria che al 24.01.2020, ossia al CP_1 momento della presentazione della domanda di disoccupazione relativa al rapporto di lavoro intercorso con , cessato in data 30.11.2019, Persona_1 la ricorrente aveva ancora in essere altro rapporto di lavoro alle dipendenze di
(con decorrenza dal 28.07.2010 e cessazione al 15.10.2020); Persona_2
Ha quindi precisato che l'indebito è scaturito dalla decadenza ex tunc della prestazione, secondo quanto previsto dalla circolare n. 94 del CP_1
12.05.2025, punto 2.10.1.3, a mente della quale “Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito CP_1 annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, di percepire la Naspi, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno”.
2 Nella prospettazione dell'ente, dunque, l'indebito è originato dalla mancata comunicazione da parte dell'istante dei redditi derivanti da altro rapporto di lavoro, già in essere al momento della presentazione della domanda, omissione per la quale l' ha invocato la “decadenza ex tunc” dalla prestazione: dal CP_1 mancato adempimento dell'onere formale gravante in capo all'accipiens deriverebbe il diritto dell a ripetere indietro quanto complessivamente CP_1 percepito dall'utente sin dall'inizio della fruizione della prestazione (cfr. relazione istruttoria in atti). La tesi dell non convince. CP_1
L'art. 1 del D.Lgs. n. 22/2015 (rubricato “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpI”) prevede che “1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015”. Gli artt. 9 e 10 del D. Lgs. cit. disciplinano i rapporti tra la NASpI e le (eventuali) ulteriori attività lavorative, fonti di reddito, svolte dal beneficiario della prestazione previdenziale in parola. In particolare, l'art. 9 del D. Lgs. cit. (rubricato “Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato”) disciplina ai commi 1 e 2 le ipotesi in cui, nel periodo di fruizione della indennità di disoccupazione, il lavoratore inizi un nuovo rapporto di lavoro “
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. 2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che CP_1
3 il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. […]”. Al comma 3 la norma disciplina l'ipotesi, diversa, in cui il lavoratore sia già titolare di più rapporti di lavoro subordinato e formuli domanda di NaspI per la cessazione di uno soltanto di questi:
3. Il lavoratore titolare di due o piu' rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo CP_1 previsto . Il successivo art. 11 D. Lgs. n. 22/2015 disciplina l'ipotesi della “Decadenza” invocata dall' : “1. Ferme restando le misure conseguenti CP_1 all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attivita' lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita', salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.” La norma appare chiara nel ricollegare l'effetto di decadenza dalla prestazione al mancato adempimento all'onere di comunicazione dei redditi derivanti da altra attività lavorativa subordinata limitatamente alle ipotesi di attività lavorativa
4 (subordinata o autonoma) che sia “sopraggiunta” durante il periodo di fruizione della NaspI (una “nuova” attività, come inequivocabilmente intende la parola
“inizio”); rimangono escluse, invece, dalla previsione della norma le ipotesi, come quella in esame, in cui il lavoratore al momento della presentazione della domanda di disoccupazione relativa al rapporto di lavoro già cessato, aveva già (e ancora) in essere un altro rapporto di lavoro, precedentemente instaurato. Appare comprensibile che l'onere di comunicazione formale sia valorizzato, ai fini delle conseguenze in termini di perdita della indennità, nelle ipotesi di circostanze nuove sopravvenute (nuovo reddito) che devono essere tempestivamente portate a conoscenza dell'Istituto; e non quando la situazione reddituale dell'istante permanga invariata e compatibile con la misura di sostegno per tutto il periodo di fruizione. Nel caso in esame, la ricorrente ha provato di essere stata, nel periodo dedotto, in possesso dei requisiti per godere dell'indennità di disoccupazione, avendo documentato ( cfr. certificato della Agenzia delle Entrate in atti) la presenza di redditi inferiori al limite di euro 4.800, fissato ratione temporis dall'art. 10 d.lgs. n. 22/2015, in combinato disposto con la circolare n. 20 del 10.02.2020, CP_1 quale soglia reddituale al di sopra della quale non può essere riconosciuto il diritto alla NASpI. Tale circostanza, del resto, non è contestata dall . CP_1
Ne deriva che, illegittimamente l , ritenuta erroneamente la decadenza ex CP_1 tunc dalla prestazione, poneva in recupero l'intera somma erogata a titolo di NaspI. In conclusione, in accoglimento del ricorso, va dichiarata l'irripetibilità delle somme di cui alla nota del 22.09.2021. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'irripetibilità dell'importo di € 6.440,82 cui alla comunicazione CP_1 del 22.09.2021 e condanna l' alla restituzione delle somme a tale titolo CP_1 trattenute;
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1865,00 CP_1 oltre spese forfettarie e Iva e Cpa come per legge, con attribuzione. Si comunichi Napoli, 27.06.2025 IL GIUDICE Dott. Gabriella Gagliardi
5
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice dott. Gabriella Gagliardi, all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 133/2025 R.G. avente ad OGGETTO: ripetizione di indebito
TRA
cf. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Armando M. Biondi, come da procura in atti RICORRENTE
CONTRO
- in persona del Presidente Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 4.01.2025, l'istante in epigrafe ha agito per l'accertamento negativo del credito vantato dall' con provvedimento del CP_1
22.09.2021, avente ad oggetto la ripetizione dell'importo di euro 6.440,82 pagato sulla prestazione di indennità di disoccupazione n. 2020/941038, erogata nel periodo dal 25.01.2020 al 29.04.2021 e ritenuta non spettante “per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge”. Ha dedotto l'illegittimità della pretesa dell'ente, generica nella motivazione e in ogni caso del tutto infondata, atteso che ella dopo la chiusura del rapporto di lavoro domestico part-time cod. n. 9910085498193035, non siglava altri CP_1 rapporti di lavoro;
in punto di diritto, ha invocato la sua buona fede ed i limiti alla ripetibilità dell'indebito pensionistico previsti dall' art. 52 L 88/1989.
1 Tanto premesso ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli per sentire
“dichiarare l'illegittimità del provvedimento di recupero delle prestazioni versate in quanto privo di ogni elemento idoneo a consentire al pensionato un controllo sulla correttezza dell'azione di recupero;
Dichiarare legittime le somme percepite dal ricorrente, pertanto non ripetibili;
Dichiarare in via subordinata in ogni caso non ripetibili le somme perché percepite in buona fede;
Ordinare all' la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto in esecuzione CP_1 del provvedimento impugnato”; con vittoria di spese ed attribuzione. L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda rilevandone CP_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese legali. Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata alla odierna udienza, quindi il giudice assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte in sostituzione della udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); scaduto il termine, letti gli atti e le note depositate, la causa era decisa con la presente sentenza, depositata nei termini di legge.
** ** Il ricorso è fondato e deve essere accolto. È documentato che l' , con comunicazione del 22.09.2021, ha chiesto la CP_1 ripetizione delle somme indebitamente erogate in favore della ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione, per il periodo dal 25.02.2020 al 29.04.2021. La difesa dell' ha evidenziato in memoria che al 24.01.2020, ossia al CP_1 momento della presentazione della domanda di disoccupazione relativa al rapporto di lavoro intercorso con , cessato in data 30.11.2019, Persona_1 la ricorrente aveva ancora in essere altro rapporto di lavoro alle dipendenze di
(con decorrenza dal 28.07.2010 e cessazione al 15.10.2020); Persona_2
Ha quindi precisato che l'indebito è scaturito dalla decadenza ex tunc della prestazione, secondo quanto previsto dalla circolare n. 94 del CP_1
12.05.2025, punto 2.10.1.3, a mente della quale “Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti previsti e a condizione che comunichi all entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito CP_1 annuo previsto derivante dal o dai rapporti rimasti in essere, di percepire la Naspi, ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno”.
2 Nella prospettazione dell'ente, dunque, l'indebito è originato dalla mancata comunicazione da parte dell'istante dei redditi derivanti da altro rapporto di lavoro, già in essere al momento della presentazione della domanda, omissione per la quale l' ha invocato la “decadenza ex tunc” dalla prestazione: dal CP_1 mancato adempimento dell'onere formale gravante in capo all'accipiens deriverebbe il diritto dell a ripetere indietro quanto complessivamente CP_1 percepito dall'utente sin dall'inizio della fruizione della prestazione (cfr. relazione istruttoria in atti). La tesi dell non convince. CP_1
L'art. 1 del D.Lgs. n. 22/2015 (rubricato “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpI”) prevede che “1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015”. Gli artt. 9 e 10 del D. Lgs. cit. disciplinano i rapporti tra la NASpI e le (eventuali) ulteriori attività lavorative, fonti di reddito, svolte dal beneficiario della prestazione previdenziale in parola. In particolare, l'art. 9 del D. Lgs. cit. (rubricato “Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato”) disciplina ai commi 1 e 2 le ipotesi in cui, nel periodo di fruizione della indennità di disoccupazione, il lavoratore inizi un nuovo rapporto di lavoro “
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. 2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che CP_1
3 il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5. […]”. Al comma 3 la norma disciplina l'ipotesi, diversa, in cui il lavoratore sia già titolare di più rapporti di lavoro subordinato e formuli domanda di NaspI per la cessazione di uno soltanto di questi:
3. Il lavoratore titolare di due o piu' rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all' entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo CP_1 previsto . Il successivo art. 11 D. Lgs. n. 22/2015 disciplina l'ipotesi della “Decadenza” invocata dall' : “1. Ferme restando le misure conseguenti CP_1 all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attivita' lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3; c) inizio di un'attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita', salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.” La norma appare chiara nel ricollegare l'effetto di decadenza dalla prestazione al mancato adempimento all'onere di comunicazione dei redditi derivanti da altra attività lavorativa subordinata limitatamente alle ipotesi di attività lavorativa
4 (subordinata o autonoma) che sia “sopraggiunta” durante il periodo di fruizione della NaspI (una “nuova” attività, come inequivocabilmente intende la parola
“inizio”); rimangono escluse, invece, dalla previsione della norma le ipotesi, come quella in esame, in cui il lavoratore al momento della presentazione della domanda di disoccupazione relativa al rapporto di lavoro già cessato, aveva già (e ancora) in essere un altro rapporto di lavoro, precedentemente instaurato. Appare comprensibile che l'onere di comunicazione formale sia valorizzato, ai fini delle conseguenze in termini di perdita della indennità, nelle ipotesi di circostanze nuove sopravvenute (nuovo reddito) che devono essere tempestivamente portate a conoscenza dell'Istituto; e non quando la situazione reddituale dell'istante permanga invariata e compatibile con la misura di sostegno per tutto il periodo di fruizione. Nel caso in esame, la ricorrente ha provato di essere stata, nel periodo dedotto, in possesso dei requisiti per godere dell'indennità di disoccupazione, avendo documentato ( cfr. certificato della Agenzia delle Entrate in atti) la presenza di redditi inferiori al limite di euro 4.800, fissato ratione temporis dall'art. 10 d.lgs. n. 22/2015, in combinato disposto con la circolare n. 20 del 10.02.2020, CP_1 quale soglia reddituale al di sopra della quale non può essere riconosciuto il diritto alla NASpI. Tale circostanza, del resto, non è contestata dall . CP_1
Ne deriva che, illegittimamente l , ritenuta erroneamente la decadenza ex CP_1 tunc dalla prestazione, poneva in recupero l'intera somma erogata a titolo di NaspI. In conclusione, in accoglimento del ricorso, va dichiarata l'irripetibilità delle somme di cui alla nota del 22.09.2021. CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'irripetibilità dell'importo di € 6.440,82 cui alla comunicazione CP_1 del 22.09.2021 e condanna l' alla restituzione delle somme a tale titolo CP_1 trattenute;
2) condanna l' alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 1865,00 CP_1 oltre spese forfettarie e Iva e Cpa come per legge, con attribuzione. Si comunichi Napoli, 27.06.2025 IL GIUDICE Dott. Gabriella Gagliardi
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