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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/12/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 272/2021
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IZ Morabito Presidente
NU Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI Parte_1 P.IVA_1
SC
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONE CP_1 C.F._1
PP appellato
CONCLUSIONI per parte appellante: in accoglimento del presente appello, riformare la gravata sentenza del Tribunale di Palmi n. 719/2020, resa nel giudizio n. 1124/2018 RGC, pubblicata il
26/11/2020 e, conseguentemente, rigettare integralmente la domanda proposta nel giudizio di primo grado dal sig. nei riguardi della CP_1 Controparte_2 dichiarandola inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio per parte appellata: In via principale: 2) dichiarare l'appello inammissibile ex art. 354 bis cpc e, per l'effetto, rigettarlo con conferma della sentenza impugnata;
3) Rigettare il gravame proposto dalla , perché infondato in fatto Controparte_2
e diritto, per tutti i motivi esposti nella Comparsa di costituzione e risposta nonché nelle
Note di trattazione scritta per l'udienza del 13.06.2024 e relativa documentazione prodotta e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
4) In ogni caso condannare la ai sensi dell'art. 96 cpc al Controparte_2 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi in via equitativa;
5) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 26.06.2018, CP_1 conveniva in giudizio chiedendo il pagamento
[...] Controparte_2 dell'indennizzo dovuto in virtù della polizza infortuni n. 25 14541XP stipulata dall'attore, in relazione alle lesioni subite dall'attore a seguito dell'infortunio del
16.10.2016. La convenuta si costituiva negando l'operatività della polizza e contestando il verificarsi del sinistro.
Con sentenza n. 719/2020 il Tribunale di Palmi accoglieva parzialmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento dell'indennizzo per spese mediche ed invalidità temporanea, previa detrazione della franchigia contrattualmente prevista, quantificato in € 2.226,76.
Con atto di citazione notificato il 19.05.2021, impugnava la Controparte_2 sentenza di prime cure, chiedendone la totale riforma ed il rigetto della domanda avanzata da deducendo: Parte_2
1. L'errata interpretazione delle prove assunte nel corso dell'istruttoria, dovendosi ritenere inattendibile la testimonianza della moglie dell'attore, in contrasto con documenti fidefacenti contraffatti dall'appellato;
pag. 2/6 2. Errata interpretazione del contratto, visto che le lesioni lamentate da non CP_1 erano indennizzabili in quanto non previste dall'art.
1.5 delle condizioni di polizza;
3. Erronea liquidazione del danno, attesa la carenza di postumi invalidanti permanenti e di inabilità temporanea totale;
4. Errore di giudizio, per avere valorizzato immotivatamente la testimonianza della moglie dell'attore, ed utilizzato contraffatti dall'appellato.
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'inammissibilità del primo motivo CP_1
d'appello, in quanto contiene una nuova eccezione e una produzione documentale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., posto che il procedimento penale era stato avviato a seguito di denuncia querela di prima della introduzione Controparte_2 del giudizio di primo grado. Nel merito, evidenziava l'infondatezza dell'appello, vista la prova fornita in primo grado del verificarsi dell'appello, e la correttezza della decisione, poiché il Tribunale di Palmi ha riconosciuto l'indennizzo solo per il danno da inabilità temporanea parziale al 50% per 94 giorni e le spese mediche sostenute per la riabilitazione per l'importo di € 450,00 applicando proprio le Condizioni di
Assicurazione, che all'art.
1.16 prevedono l'indennizzo della inabilità temporanea e all'art.
1.13 il rimborso delle spese sanitarie.
L'appellato spiegava poi domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., deducendo che la pretestuosità della impugnazione avrebbe determinato la lesione del principio della ragionevole durata del processo nonché avrebbe provocato danni di natura psicologica, da liquidare in via equitativa.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Si deve, anzitutto, osservare che il primo ed il quarto motivo di appello coincidono, essendo entrambi volti a contestare il valore della testimonianza e dei documenti utilizzati per la decisione e la correttezza del ragionamento decisorio, così come di fatto il secondo ed il terzo motivo di appello si sovrappongono, poiché in entrambi l'appellante si duole della mancanza di un diritto all'indennizzo perché le lesioni pag. 3/6 lamentate, come accertate a mezzo di ctu, non sarebbero coperte dalle condizioni di polizza. Si procederà, pertanto, all'analisi dei motivi di appello unificati nei termini ora descritti.
La Corte rileva, inoltre, che la documentazione prodotta dall'appellante non è ammissibile, in quanto il decreto che dispone il giudizio è stato pronunciato all'udienza preliminare del 7.10.2020, cui l'appellante aveva partecipato in qualità di parte civile. Il documento, quindi, poteva essere depositato nel corso del giudizio di prime cure, visto che l'udienza di precisazione delle conclusioni si era tenuta in data 4.11.2020. Si deve, inoltre, evidenziare che nel giudizio di prime cure si era limitata Controparte_2
a contestare genericamente la conformità delle copie dei documenti prodotti dall'attore agli originali, senza mai eccepire la alterazione di alcuni dati, nonostante la denuncia relativa alla alterazione del certificato del PS dell'8.10.2016 fosse certamente risalente
(10.05.2018).
2.1. Il motivo di appello relativo alla errata valutazione degli elementi di prova da parte del giudice di prime cure non è fondato. La testimonianza della moglie dell'attore non è, di per sé, inattendibile in quanto non presenta profili di contraddittorietà con gli altri elementi raccolti in istruttoria, ed appare del tutto verosimile nella sua narrazione. La testimone, infatti, non afferma di aver visto la caduta, ma solo di aver sentito il marito urlare e poi lamentare un dolore al piede sinistro. Le conseguenze della caduta sono documentate non solo dal contestato accertamento del PS di Scilla, ma anche dagli accertamenti effettuati dall'attore nei giorni successivi (visita ortopedica del 12.10.2016,
RM del 25.10.2016, visite ortopedica del 31.10.2016, 14.11.2016, 14.12.2016,
9.1.2017), e dalla verifica effettuata dal ctu nominato in corso di causa.
In particolare, il ctu ha accertato che è “estremamente probabile il nesso di causalità cronologica, quantitativa, qualitativa modale, topografica tra l'evento traumatico e il quadro sopradescritto” e fonda detta valutazione sulla “diagnosi dimissione del P.P.I. del P.O. di Scilla in data 08.10.2016 e dal referto dell'esame RMN della caviglia sinistra del 25.10.2016.”
L'appellante non ha indicato quali sarebbero i motivi di contrasto tra la deposizione del testimone, le affermazioni contenute nell'atto di citazione e la documentazione in atti,
pag. 4/6 non avendo neanche mai indicato quali sarebbero le alterazioni dei certificati e come detta alterazione potrebbe incidere sulla ricostruzione del fatto.
2.2. Anche i motivi di appello relativi alla indennizzabilità del danno appaiono privi di pregio.
L'indennizzo è stato riconosciuto solo per l'inabilità temporanea parziale e le spese mediche, voci coperte dalla polizza stipulata, come si ricava dal certificato di polizza n.
2514541XP, che nel riepilogo riassuntivo indica come voci risarcibili e distinte il caso di morte, invalidità permanente, rimborso spese di cura, il ricovero e l'inabilità temporanea. Nelle condizioni di polizza, poi, sono specificamente disciplinate le modalità di rimborso delle spese mediche e dell'inabilità temporanea, rispettivamente agli artt.
1.13 e 1.16, applicabili anche nel caso in cui non vi sia una invalidità permanente in difetto di espressa limitazione della validità della garanzia alle sole ipotesi di coesistenza delle voci risarcibili ex artt.
1.13 e 1.16 con la invalidità permanente. Sul punto nulla ha contestato l'appellante, che si è limitato ad insistere sul difetto di previsione dell'indennizzo per carenza di postumi permanenti, circostanza che appare smentita dalle condizioni di polizza.
3. L'appellato ha chiesto la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., lamentando che la pretestuosità dell'appello ha determinato un danno – da ritardo nella definizione della controversia e non patrimoniale per sofferenza psicologica – da risarcire in via equitativa. La domanda non può essere accolta, in difetto di prova dell'esistenza dei lamentati danni. La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, non potendosi ritenere che il rigetto della domanda meramente accessoria di cui all'art. 96
c.p.c. configuri ipotesi di parziale e reciproca soccombenza a fronte dell'integrale rigetto dell'appello e della conferma della sentenza di accoglimento della domanda dell'appellato.
Le spese di giudizio vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la pag. 5/6 sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, in € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, €
956,00 per la fase decisionale.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 719/2020, così Controparte_2 provvede:
1. rigetta l'appello;
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 comma 1 c.p.c. avanzata da CP_1
[...]
3. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppina Carbone;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 16 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
NU Morrone IZ Morabito
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 272/2021
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IZ Morabito Presidente
NU Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI Parte_1 P.IVA_1
SC
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARBONE CP_1 C.F._1
PP appellato
CONCLUSIONI per parte appellante: in accoglimento del presente appello, riformare la gravata sentenza del Tribunale di Palmi n. 719/2020, resa nel giudizio n. 1124/2018 RGC, pubblicata il
26/11/2020 e, conseguentemente, rigettare integralmente la domanda proposta nel giudizio di primo grado dal sig. nei riguardi della CP_1 Controparte_2 dichiarandola inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque del tutto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio per parte appellata: In via principale: 2) dichiarare l'appello inammissibile ex art. 354 bis cpc e, per l'effetto, rigettarlo con conferma della sentenza impugnata;
3) Rigettare il gravame proposto dalla , perché infondato in fatto Controparte_2
e diritto, per tutti i motivi esposti nella Comparsa di costituzione e risposta nonché nelle
Note di trattazione scritta per l'udienza del 13.06.2024 e relativa documentazione prodotta e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
4) In ogni caso condannare la ai sensi dell'art. 96 cpc al Controparte_2 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi in via equitativa;
5) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, notificato il 26.06.2018, CP_1 conveniva in giudizio chiedendo il pagamento
[...] Controparte_2 dell'indennizzo dovuto in virtù della polizza infortuni n. 25 14541XP stipulata dall'attore, in relazione alle lesioni subite dall'attore a seguito dell'infortunio del
16.10.2016. La convenuta si costituiva negando l'operatività della polizza e contestando il verificarsi del sinistro.
Con sentenza n. 719/2020 il Tribunale di Palmi accoglieva parzialmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento dell'indennizzo per spese mediche ed invalidità temporanea, previa detrazione della franchigia contrattualmente prevista, quantificato in € 2.226,76.
Con atto di citazione notificato il 19.05.2021, impugnava la Controparte_2 sentenza di prime cure, chiedendone la totale riforma ed il rigetto della domanda avanzata da deducendo: Parte_2
1. L'errata interpretazione delle prove assunte nel corso dell'istruttoria, dovendosi ritenere inattendibile la testimonianza della moglie dell'attore, in contrasto con documenti fidefacenti contraffatti dall'appellato;
pag. 2/6 2. Errata interpretazione del contratto, visto che le lesioni lamentate da non CP_1 erano indennizzabili in quanto non previste dall'art.
1.5 delle condizioni di polizza;
3. Erronea liquidazione del danno, attesa la carenza di postumi invalidanti permanenti e di inabilità temporanea totale;
4. Errore di giudizio, per avere valorizzato immotivatamente la testimonianza della moglie dell'attore, ed utilizzato contraffatti dall'appellato.
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'inammissibilità del primo motivo CP_1
d'appello, in quanto contiene una nuova eccezione e una produzione documentale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., posto che il procedimento penale era stato avviato a seguito di denuncia querela di prima della introduzione Controparte_2 del giudizio di primo grado. Nel merito, evidenziava l'infondatezza dell'appello, vista la prova fornita in primo grado del verificarsi dell'appello, e la correttezza della decisione, poiché il Tribunale di Palmi ha riconosciuto l'indennizzo solo per il danno da inabilità temporanea parziale al 50% per 94 giorni e le spese mediche sostenute per la riabilitazione per l'importo di € 450,00 applicando proprio le Condizioni di
Assicurazione, che all'art.
1.16 prevedono l'indennizzo della inabilità temporanea e all'art.
1.13 il rimborso delle spese sanitarie.
L'appellato spiegava poi domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., deducendo che la pretestuosità della impugnazione avrebbe determinato la lesione del principio della ragionevole durata del processo nonché avrebbe provocato danni di natura psicologica, da liquidare in via equitativa.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Si deve, anzitutto, osservare che il primo ed il quarto motivo di appello coincidono, essendo entrambi volti a contestare il valore della testimonianza e dei documenti utilizzati per la decisione e la correttezza del ragionamento decisorio, così come di fatto il secondo ed il terzo motivo di appello si sovrappongono, poiché in entrambi l'appellante si duole della mancanza di un diritto all'indennizzo perché le lesioni pag. 3/6 lamentate, come accertate a mezzo di ctu, non sarebbero coperte dalle condizioni di polizza. Si procederà, pertanto, all'analisi dei motivi di appello unificati nei termini ora descritti.
La Corte rileva, inoltre, che la documentazione prodotta dall'appellante non è ammissibile, in quanto il decreto che dispone il giudizio è stato pronunciato all'udienza preliminare del 7.10.2020, cui l'appellante aveva partecipato in qualità di parte civile. Il documento, quindi, poteva essere depositato nel corso del giudizio di prime cure, visto che l'udienza di precisazione delle conclusioni si era tenuta in data 4.11.2020. Si deve, inoltre, evidenziare che nel giudizio di prime cure si era limitata Controparte_2
a contestare genericamente la conformità delle copie dei documenti prodotti dall'attore agli originali, senza mai eccepire la alterazione di alcuni dati, nonostante la denuncia relativa alla alterazione del certificato del PS dell'8.10.2016 fosse certamente risalente
(10.05.2018).
2.1. Il motivo di appello relativo alla errata valutazione degli elementi di prova da parte del giudice di prime cure non è fondato. La testimonianza della moglie dell'attore non è, di per sé, inattendibile in quanto non presenta profili di contraddittorietà con gli altri elementi raccolti in istruttoria, ed appare del tutto verosimile nella sua narrazione. La testimone, infatti, non afferma di aver visto la caduta, ma solo di aver sentito il marito urlare e poi lamentare un dolore al piede sinistro. Le conseguenze della caduta sono documentate non solo dal contestato accertamento del PS di Scilla, ma anche dagli accertamenti effettuati dall'attore nei giorni successivi (visita ortopedica del 12.10.2016,
RM del 25.10.2016, visite ortopedica del 31.10.2016, 14.11.2016, 14.12.2016,
9.1.2017), e dalla verifica effettuata dal ctu nominato in corso di causa.
In particolare, il ctu ha accertato che è “estremamente probabile il nesso di causalità cronologica, quantitativa, qualitativa modale, topografica tra l'evento traumatico e il quadro sopradescritto” e fonda detta valutazione sulla “diagnosi dimissione del P.P.I. del P.O. di Scilla in data 08.10.2016 e dal referto dell'esame RMN della caviglia sinistra del 25.10.2016.”
L'appellante non ha indicato quali sarebbero i motivi di contrasto tra la deposizione del testimone, le affermazioni contenute nell'atto di citazione e la documentazione in atti,
pag. 4/6 non avendo neanche mai indicato quali sarebbero le alterazioni dei certificati e come detta alterazione potrebbe incidere sulla ricostruzione del fatto.
2.2. Anche i motivi di appello relativi alla indennizzabilità del danno appaiono privi di pregio.
L'indennizzo è stato riconosciuto solo per l'inabilità temporanea parziale e le spese mediche, voci coperte dalla polizza stipulata, come si ricava dal certificato di polizza n.
2514541XP, che nel riepilogo riassuntivo indica come voci risarcibili e distinte il caso di morte, invalidità permanente, rimborso spese di cura, il ricovero e l'inabilità temporanea. Nelle condizioni di polizza, poi, sono specificamente disciplinate le modalità di rimborso delle spese mediche e dell'inabilità temporanea, rispettivamente agli artt.
1.13 e 1.16, applicabili anche nel caso in cui non vi sia una invalidità permanente in difetto di espressa limitazione della validità della garanzia alle sole ipotesi di coesistenza delle voci risarcibili ex artt.
1.13 e 1.16 con la invalidità permanente. Sul punto nulla ha contestato l'appellante, che si è limitato ad insistere sul difetto di previsione dell'indennizzo per carenza di postumi permanenti, circostanza che appare smentita dalle condizioni di polizza.
3. L'appellato ha chiesto la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., lamentando che la pretestuosità dell'appello ha determinato un danno – da ritardo nella definizione della controversia e non patrimoniale per sofferenza psicologica – da risarcire in via equitativa. La domanda non può essere accolta, in difetto di prova dell'esistenza dei lamentati danni. La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, non potendosi ritenere che il rigetto della domanda meramente accessoria di cui all'art. 96
c.p.c. configuri ipotesi di parziale e reciproca soccombenza a fronte dell'integrale rigetto dell'appello e della conferma della sentenza di accoglimento della domanda dell'appellato.
Le spese di giudizio vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la pag. 5/6 sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, in € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, €
956,00 per la fase decisionale.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 719/2020, così Controparte_2 provvede:
1. rigetta l'appello;
2. rigetta la domanda di condanna ex art. 96 comma 1 c.p.c. avanzata da CP_1
[...]
3. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppina Carbone;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 16 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
NU Morrone IZ Morabito
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