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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
I Sez. Volontaria Giurisdizione
N. R. G. 1968/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
AN GL Presidente
AR GR NI UD
RO NE UD rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1968 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione il
7/10/2025, avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] residente in Parte_1
CA (NA) al Viale Europa n. 12 C.F.: C.F._1
elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania al Corso Campano
n.299 presso lo studio dell'Avv. Rosa Cecere che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
pagi na 1 di 4 , nata a [...] il [...] residente in Controparte_1
CA (NA) al Viale Della Repubblica 134, C.F.:
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via V. C.F._2
Valente 88, presso lo studio dell'avv. Letizia Bocchetti che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/05/2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio il 18/12/2003 in Napoli e che dalla loro unione è nato il [...] a [...], maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente e riferendo che tra i con iugi è intervenuta la separazione pronunciata con sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 4306/2024 pubblicata il 23/10/2024 hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte depositate 16/09/2025 le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando di rinunciare alla partecipazione dell'udienza di comparizione del
25/09/2025.
La UD ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con ordinanza pagi na 2 di 4 del 7/10/2025.
Il PM ha apposto il visto nulla opponendo.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione (avvenuta l'7/11/2023) dinanzi al Presidente nell'ambito del giudizio di separazione conclusosi con sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 4306/2024 pubblicata il 23/10/2024, passata in giudicato, ed essendo perdurata la separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto di recepire le condizioni di cui al ricorso congiunto che qui si trascrivono:
1) La casa coniugale sita in CA (NA) al Viale della Repubblica
n. 134, di proprietà del sig. resta assegnata alla sig. Pt_1 CP_1
, la quale continuerà ad abitarla insieme al figlio , di
[...] Per_1
anni 20, studente universitario, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
2) Per il mantenimento del figlio il padre sig. Per_1 Parte_1
verserà l'importo di euro 550,00 mensili da corrispondere alla sig.
[...]
il giorno 5 di ogni mese con adeguamento automatico Controparte_1
annuale sulla base degli indici ISTAT e con contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
3) I coniugi, entrambi economicamente indipendenti, dichiarano di aver risolto ogni questione economica tra loro insorta, rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di assegno alimentare ad personam pagi na 3 di 4 e/o divorzile, ed e a qualsiasi altra pretesa economica per qualsiasi titolo anche non richiesta in questo giudizio;
4) I coniugi dichiarano espressamente di rinunciare alla comparizione personale all'udienza di comparazione delle parti e chiedono che la stessa udienza venga svolta a trattazione scritta e confermando, sin d'ora, la volontà di procedere con la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come sopra indicate.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni stabilite dai coniugi perché non contrarie a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] alle condizioni indicate in
[...]
ricorso e in parte motiva, qui da intendersi ripetute e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile (Atto n.443 P.II, serie A, Anno 2003).
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 3/12/2025.
La UD relatrice La Presidente
RO NE AN GL
pagi na 4 di 4