Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 20/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Carmine Esposito - GIUDICE
3) Dott. Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.668 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di separazione, cui risulta riunito il procedimento n.
908/2024 R.G. vertente
T R A
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Palladino, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania alla via Ottavio
Valiante n. 28, come da procura in atti;
RICORRENTE – RESISTENTE nel procedimento n. 908/2024 R.G.
( ), elettivamente domiciliato in Sapri (SA) Parte_2 C.F._2 alla 1^ Traversa di Corso Umberto I, n. 7 presso lo studio dell'avv. Maria Sorrentino, dalla quale
è rappresentato e difeso come da mandato in atti;
RESISTENTE – RICORRENTE nel procedimento n. 908/2024 R.G.
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusioni parte ricorrente e resistente: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
1
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...],
[...] Controparte_2 CP
, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...] e di essersi separata
[...] Parte_3 consensualmente alle condizioni contenute nell'accordo omologato con decreto cron n.
10648/2022 - chiedeva al Tribunale la modifica delle condizioni di cui al predetto accordo ed in particolare di “1. autorizzare la sig.ra a trasferire la residenza dei figli Parte_1 Persona_1
e dal Comune di San Giovanni a Piro (SA) al
[...] Controparte_2 CP Parte_3 comune di Camerota (SA);
2. calendarizzare il diritto di visita del padre, stabilendo le modalità di frequentazione tra il padre e i minori secondo il seguente calendario: 1) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli Persona_1
e due pomeriggi a settimana, e precisamente il
[...] Controparte_2 CP Parte_3 martedì e il giovedì dall'uscita di scuola alle ore 16.00 sino alle ore 19.00, e in maniera alternata, o il sabato o la domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.00; 2) le feste natalizie, ad anni alterni, con un genitore il giorno della
Vigilia di Natale e con l'altro il giorno del 25 dicembre e con un genitore il giorno del 31 dicembre e con l'altro il capodanno e ad anni alternati la festa dell'Epifania e il giorno della festa del santo Patrono Marai SS di
Pietrasanta, che cade nell'ultima domenica di maggio, dalle ore 09.00 alle ore 19.00; 3) le vacanze pasquali ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno del Lunedì dell'Angelo; 4) per le altre festività e per il giorno del compleanno dei Minori, questi ultimi resteranno l'intera giornata con il padre e con la madre ad anni alterni;
la ricorrenza della festa del papà con il padre e la ricorrenza della festa della mamma con la madre;
5) il padre eserciterà il suo diritto di visita a sua cura e spese, prelevando i Minori presso la loro abitazione in Camerota e ivi riaccompagnandoli al termine del periodo stabilito.
3. dichiarare l'illegittimità della rendicontazione a carico del genitore collocatario in ordine alle spese per i minori e per l'effetto disporre l'annullamento della relativa previsione;
4. stabilire che i minori potranno frequentare i nonni materni e paterni e i familiari di ciascun ramo genitoriale senza il previo consenso dell'altro genitore. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Il sig. - premesso di aver instaurato a propria volta un procedimento per la Parte_2 modifica delle condizioni contenute nell'accordo di separazione pendente davanti al Tribunale di
Vallo della Lucania ed iscritto al n. 908/2024 R.G. – chiedeva innanzitutto la riunione dei giudizi,
e nel merito aderiva alle richieste della controparte aventi ad oggetto l'eliminazione dell'obbligo di rendicontazione delle spese ordinarie e la necessità della preventiva autorizzazione di entrambi i genitori per consentire ai minori di frequentare le rispettive famiglie di origine.
2 Chiedeva di rigettare la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento della residenza dei quattro figli minori in Camerota e di disciplinare i tempi di permanenza dei figli presso di lui secondo quanto richiesto nel ricorso n. 908/2024 R.G. (“5.2. disporre che il padre veda e tenga con sé i figli nel corso della settimana il martedì ed il giovedì pomeriggio con pernottamento, in particolare il padre li preleverà il martedì alle ore 19 presso la casa materna e li accompagnerà a scuola il mercoledì mattina o presso la casa materna nel caso in cui la medesima non lavorasse, parimenti il giovedì alle ore 19 li preleverà dalla casa familiare e li accompagnerà a scuola il venerdì mattina o presso la abitazione materna per il caso in cui la stessa non lavori”), con vittoria di spese.
Nel procedimento n. 908/2024 R.G. il sig. chiedeva di regolamentare come Parte_2 segue i tempi di permanenza presso di lui dei figli: “fermo l'affidamento condiviso e l'attuale collocazione dei figli presso la madre nella casa familiare sita in San Giovanni a Piro alla via Nazionale n.77, Int. A, Per_ disporre che il padre veda e tenga con séi quattro figli minori e ogni qualvolta Per_1 CP_2 Pt_3 potrà in considerazione dei loro impegni scolastici e di lavoro del padre;
i tempi di permanenza dei figli con il padre dovranno essere agevolati e garantiti dalla piena collaborazione della madre;
b. il padre vedrà e terrà con sé i figli per due fine settimana al mese in maniera alterna, dalle ore 15:00 di sabato pomeriggio al lunedì mattina, con pernottamento, prelevando i figli dall'abitazione materna e portandoli a scuola o presso l'abitazione materna;
c. vedrà a terrà con sé i figli un giorno (mercoledì o altro giorno da stabilire) nel corso della settimana, con pernottamento, provvedendo a prelevarli all'uscita della scuola e riaccompagnandoli il mattino successivo o presso la casa materna o presso l'Istituto Scolastico;
d. durante il periodo estivo i figli trascorreranno con il padre almeno una settimana consecutiva (con pernottamento nel mese di luglio) e una settimana consecutiva con pernottamento nel mese di agosto, salvo modifiche dovute ad esigenze delle parti;
e. i genitori potranno condurre i figli anche in località di vacanza diversa dal loro luogo di residenza con l'obbligo di assicurare la reperibilità telefonica dei minori e di comunicare il luogo ove si trovano;
f. i minori trascorreranno le festività natalizie, ad anni alterni, con il padre o con la madre;
di anno in anno dal 24.12 al 27.12 con l'uno e dal 31.12. al 02.01 con l'altro genitore;
parimenti le festività pasquali verranno trascorse in maniera alternata con uno dei due genitori di anno in anno;
g. il compleanno dei figli verrà trascorso ad anni alterni con uno dei due genitori, così come l'onomastico, salvo diversa volontà dei minori.h. la Festa del Papà e la Festa della Mamma verranno trascorse con ciascun genitore, di volta in volta;
i. in caso di malattia dei figli che si dovesse protrarre per più di tre giorni, il padre avrà la possibilità di vederli presso la loro dimora e trascorrere con gli stessi almeno tre ore nell'arco della giornata”.
La sig.ra si costituiva anche nel procedimento n. 908/2024 R.G. rinviando alle Parte_1 difese articolate in quello n. 668/2024 R.G..
3 Il sig. Presidente del Tribunale con provvedimento del 31/10/2024 disponeva la riunione dei procedimenti ed era fissata l'udienza del 7/1/2024 per il prosieguo del giudizio;
a tale ultima udienza le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo avente ad oggetto la definizione di entrambi i procedimenti, che sottoscrivevano e il Tribunale riservava la decisione.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto ( o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale, ma sull'accordo tra i coniugi, realizza – in funzione di tutale dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli – un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'oramai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare , quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori ( Cass. civ. n. 18066/2014
19304/2013 e 17607/2013).
L'accordo concluso fra le parti può essere fatto proprio dal Collegio, perché consente ai minori di conservare rapporti significativi con entrambi i genitori. In particolare i ricorrenti chiedevano al Tribunale di adottare le seguenti condizioni: “Caducare la previsione a carico della sig.ra Parte_1 di avere cura di rendicontare le spese mensili a carattere ordinario sostenute per i minori;
2)caducare l'obbligo in capo ad entrambi i genitori di richiedere la previa autorizzazione dei genitori alla frequentazione delle rispettive famiglie di origine;
3) calendarizzare il diritto di visita del padre, stabilendo le modalità di frequentazione tra il padre ed i minori secondo la seguente modalità e tempistica:
3.1. il padre vedrà e terrà con sé i figli, tutti e quattro insieme, per due fine settimana al mese in maniera alterna, con pernottamento dal sabato pomeriggio alle ore 15:00 sino alla domenica alle ore 19,00; per due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 16,00 sino alle ore 19,00. Il padre, sig. al fine di dare attuazione concreta ai nuovi tempi di permanenza per i figli Pt_2 minori, non appena avrà conseguito una opportunità lavorativa maggiormente remunerativa e nelle more ha provveduto a meglio arredare gli spazi attualmente a sua disposizione.
3.2 il padre trascorrerà con i figli minori 3 giorni consecutivi nel periodo natalizio dal 24 al 26 dicembre dalle ore 10 del giorno 24 alle ore 19,00 del giorno
26 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 2 gennaio dalle ore 10 del 31 dicembre alle ore 19,00 del giorno 2 gennaio, in alternanza di anno in anno con la madre, con pernottamento e ad anni alterni la Festa della Epifania dalle ore 10,00 alle ore 19,00, salvo modifiche dovute ad esigenze delle parti.
3.3. parimenti ad anni alterni i figli trascorreranno con il padre il giorno della Festa del Santo Patrono Maria SS di Pietrasanta, che cade nell'ultima domenica di maggio dalle ore 9 alle ore 19,00; 3.4 le vacanze pasquali ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno del Lunedì dell'Angelo dalle ore 9,00 alle ore 19,00; 3.5 per le altre festività e
4 per il girono del compleanno dei minori, questi resteranno l'intera giornata con il padre e con la madre ad anni alterni;
la ricorrenza della festa del papà con il padre e la ricorrenza della festa della mamma con la madre, con rientro a casa entro le ore 20,00; 3.6 il padre trascorrerà con i figli minori nel periodo estivo, 7 giorni ( 6 notti) consecutivi nel mese di luglio e 7 giorni ( 6 notti) consecutivi nel mese di agosto con pernottamento;
i genitori concorderanno i relativi periodi in base alle rispettive esigenze di lavoro e personali, entro il 30 giugno di ogni anno.
Nel corso dei predetti periodi di vacanza, e comunque in generale, ciascun genitori potrà condurre i figli anche in località di vacanza diversa dal luogo di residenza, con l'obbligo di darne comunicazione all'altro genitore anche relativamente al luogo ove si trovano e assicurare che i minori possano comunicare telefonicamente con l'altro genitore;
3.7 in caso di malattia dei figli che si dovesse protrarre per più di tre giorni, il padre avrà la possibilità di sentire gli stessi telefonicamente anche con videochiamata ai numeri di cellulare della madre e del figlio Per_1 già in possesso del padre, e la madre incentiverà io figli a comunicare con il padre nel rispetto della volontà dei minori e della privacy;
4. I genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relativa, all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere adottate di comune accordo dai genitori – mediante comunicazione telefoniche ovvero telematiche ( email, Whatsapp) – i quali reciprocamente e regolarmente dovranno informarsi sulle questioni significative relative ai figli. Entrambi i genitori dovranno munirsi di accesso diretto ai portali scolastici per verificare il registro elettronico relativo ai figli;
5. La ricorrente sig.ra all'attualità rinuncia alla richiesta di Parte_1 trasferimento della residenza dei quattro figli dal comune di San Giovanni a Piro al Comune di Camerota, avendo richiesto una differente distribuzione dei turni di lavoro. La sig.ra provvederà a stretto giro, a cambiare Pt_1 abitazione e dunque indirizzo di residenza dei figli minori, essendo in corso ricerca di una nuova abitazione nel
Comune di San Giovanni a Piro;
6. Le spese legali per il patrocinio nella presente proccedura con i due giudizi riuniti sono integralmente compensate tra le parti…”.
La lettura degli atti allegati dalla difesa con particolare riferimento alle relazioni dei Servizi Sociali
e a quelle della psicologa milita per la segnalazione del nucleo familiare ai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Le spese in considerazione della materia trattata e dell'accordo fra le parti vengono integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - , pronunciando sul ricorso proposto in data 7/6/2024 dalla sig.ra nei confronti del sig. Parte_1 Pt_2
5 nonché dal sig. nei confronti della sig.ra così Pt_2 Parte_2 Parte_1 provvede:
1) dispone in ordine all'affidamento dei minori, al diritto di visita e al mantenimento degli stessi alle condizioni integralmente riportate in motivazione;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria ai Servizi Sociali territorialmente competente per il territorio Comune di San Giovanni a Piro (SA) per il monitoraggio del nucleo familiare.
Così deciso in Vallo della Lucania, 17/01/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni
6