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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2024, n. 3418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3418 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da BR NI, nato a [...] il [...] UR AT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/01/2023 della Corte d'appello di Lecce, sez. dist. di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL CI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria difensiva. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Lecce l sez. dist. di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto con la quale gli imputati erano stati condannati alla pena di anni uno di reclusione e C 8.000,00 di multa ciascuno, perché ritenuti responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 40 comma 1, lett. b) del d.lvo 26 ottobre 1995, n. 504, per avere, in concorso tra loro, il UR quale conducente dell'autocisterna targata AZ304GP, il BR quale destinatario del prodotto petrolifero avente la disponibilità della cisterna targata CS004891, tra-. sottrajÌ circa 18.000 litri di gasolio agricolo all'accertamento e al pagamento dell'accise, in particolare collegando l'autocisterna targata AZ304GP, attraverso un Penale Sent. Sez. 3 Num. 3418 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 03/11/2023 tubo, alla cisterna ubicata sul rimorchio telonato privo di motrice targate CS004891, attraverso cui passava il gasolio che era arrivato a riempire il predetto rimorchio per litri 8416. In Massafra il 04/05/2016. Con la medesima sentenza, la Corte d'appello ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a UR AT con la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 05/11/2015, irr. 1'01/12/2015, ai sensi dell'art. 168( comma 1, cod.pen. e il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale nei confronti di BR AN ai sensi dell'art. 175/ comma 3( cod.pen. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. 2.1. Il ricorso nell'interesse di UR deduce tre motivi di ricorso. 2.1.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1 / lett. c) / ed e)r cod.proc.pen. in relazione all'art. 649 cod.proc.pen., omessa risposta alla richiesta di riunione dei procedimenti e omessa pronuncia dell'improcedibilità dell'azione penale in relazione allo stesso fatto. La torte territoriale avrebbe omesso di valutare la fondatezza della richiesta di riunione del presente procedimento a quello iscritto al numero 9283 del 2015 RI .ed avrebbe erroneamente respinto la richiesta di pronuncia dell'improcedibilità ai sensi dell'art. 649 cod.proc.pen. Non avvedendosi che / sia nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari del 16 dicembre 2019 e sia nel decreto del gup di Taranto che dispone il giudizio del 15 dicembre 2022, risultava ad un'attenta lettura che il fatto contestato nell'odierno procedimento era ricompreso tra i fatti del procedimento sopra indicato ed in particolare nel capo I ove era ricompreso proprio l'episodio di Massafra del 4 maggio 2016 nel quale il UR era coinvolto quale trasportatore e che è oggetto del presente giudizio. Inoltre, il procedimento di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 dicembre 2022 è stato emesso nel procedimento penale avente n. 9283/2015, precedente al procedimento penale n. 4654/2016 nel quale è stata emessa la sentenza ora impugnata. Una corretta applicazione del dictum delle Sezioni Unite n. 34655 del 2005 avrebbe dovuto condurre a pronunciare sentenza di improcedibilità in quanto non era promuovibile l'azione penale esercitata nel presente procedimento penale per lo stesso fatto del procedimento penale n. 9283/2015. 2.1.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancanza assoluta della motivazione in relazione a specifici motivi di gravame in ca puntovaccertamento del quantitativo di prodotto. Segnatamente non avrebbero valutato, i giudici territoriali, sia la deposizione del teste CA che aveva dichiarato 2 l'impossibilità di verificare quanto prodotto era contenuto nella cisterna per là presenza di prodotto residuo, sia l'assenza di acquisizione della bindella perché non possibile nella pesa pubblica ove era stata effettuata la pesatura, sia l'efficacia probatoria del documento di accompagnamento semplificato e ciò sarebbe rilevante perché il UR è un mero autista sicchè non vi sarebbe prova che fosse a conoscenza della falsità del documento di accompagnamento semplificato che esibì agli agenti della Guardia di Finanza. Ed ancora non avrebbero valutato, i giudici territoriali, la deposizione quale testimone di ES NI e la sua inutilizzabilità essendo soggetto imputato nel procedimento penale n. 9283/2015. 2.1.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione a plurimi aspetti del trattamento sanzionatorio: alla quantificazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 401,comma ; lett. b)/ e comma 4rdel d.lgs n. 504 del 1973, in assenza di prova della circostanza aggravante la pena avrebbe dovuto muovere dalla pena minima di mesi sei di reclusione. Non vi sarebbe motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non potendo valere, come scrivono i giudici territoriali, i precedenti penali in assenza di contestazione della recidiva. Violazione dell'art. 133 cod.pen. in relazione al calcolo della pena. Carenza di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Violazione di cui all'art. 168 comma 11 cod.pen. per avere, la Corte d'appello, revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza dei presupposti con motivazione erronea, giacchè i termini di cui all'art. 163 cod.pen. vanno computati a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la prima sentenza di condanna (1° dicembre 2015) e considerato che la successiva condanna è stata pronunciata in data 09/02/2022, sarebbe evidente che la revoca sarebbe stata pronunciata in violazione di legge essendo decorsi i cinque anni dalla concessione del beneficio che ora è stato revocato. 2.2. Il ricorso di BR AN deduce quattro motivi di ricorso. 2.2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione;
alla mancanza di valutazione della prova dichiarativa e segnatamente del teste ZZ LO il cui verbale di sit era stato acquisito;
mancanza di risposta ai motivi del secondo motivo di appello che poneva, appunto, la questione della valutazione delle dichiarazioni di ZZ il quale aveva dato le chiavi del piazzale di parcheggio a tale RO che agiva per conto della ditta Principato al fine di consentire a tale AN di stazionare all'interno, non potendosi ritenere con assoluta certezza che l'AN, autorizzato a stazionare con il suo rimorchio nel piazzale, fosse proprio il BR. 2.2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di valutazione della prova dichiarativa e segnatamente del teste AN 3 SI e mancata risposta al terzo motivo di appello in punto sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 40„ comma 4 1 del d.lgs n. 507 del 1973 con riferimento alla determinazione del quantitativo di prodotto petrolifero e alla mancanza del documento attestante l'esito della pesatura, mancata stampa della bindella. 2.2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di valutazione della prova dichiarativa e segnatamente del teste AN SI e mancata risposta al quinto motivo di appello in punto richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in relazione al giudizio prognostico ex art. 164 cod.pen. di astensione dalla commissione di altri reati al fine del diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 597, comma 3 / cod.proc.pen. in relazione alla revoca del beneficio della non menzione della condanna nel certificato giudiziale in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 5. Il primo motivo di ricorso di UR è inammissibile perché manifestamente infondato e segnatamente perché non fa corretta applicazione del dictum delle Sezioni Unite n. 34655 del 28/09/2005 secondo cui non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente, anche se in fase o grado diversi, nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 - 01). Ora, pur assumendo l'identità del fatto storico per cui è processo nel presente procedimento penale n. 4654/2016 NR (episodio commesso in Massafra il 04/05/2016) rispetto ad altro identico fatto ricompreso nell'avviso di chiusura di indagini e nel decreto di rinvio a giudizio del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Taranto nel proc.pen. 9283/2015 NR, l'azione 4 penale nel proc. pen. 4654/2016 NR, nell'ambito del quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, è stata promossa precedentemente rispetto a quello iscritto al n. 9283/2015 NR, per il quale è stato disposto unicamente il rinvio a giudizio, sicchè l'azione penale esercitata in questo procedimento ha consumato il potere del P.M. che non potrà più essere esercitato nell'altro e successivo procedimento penale, essendo irrilevante la mera anteriorità dell'iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 cod.proc.pen. poiché ciò che determina la litispendenza è l'esercizio dell'azione penale da parte del primo giudice, cioè l'esercizio dell'azione penale nel presente procedimento penale. La decisione impugnata che ha applicato il principio sopra enunciato è corretta. La censura è dunque manifestamente infondata. 6. Manifestamente infondate sono le censure, come variamente devolute, nel primo, secondo e terzo motivo di ricorso di BR e nel secondo motivo di UR, di vizio di motivazione. In primo luogo, il giudice d'appello, contrariamente all'assunto difensivo, ha assolto all'obbligo di motivazione ed ha congruamente esposto, pur in modo succinto ma chiaro e congruo, le ragioni postt a base della conferma della sentenza di primo grado. Al riguardo, deve rammentarsi che allorché si tratti della sentenza emessa a seguito di un giudizio di impugnazione, l'obbligo di motivazione non può ritenersi soddisfatto dal mero richiamo alla sentenza in verifica, essendo il giudice del gravame tenuto a disaminare le censure mosse dal ricorrente e ad esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di rigettarle ovvero di farle proprie. Altrettanto pacifica è l'affermazione secondo cui il giudice dell'impugnazione non è tenuto a rispondere a tutte le deduzioni difensive, essendo sufficiente che egli mostri di averle esaminate e disattese pur implicitamente. A tale riguardo deve osservarsi che il giudice del merito, per assolvere all'obbligo di motivazione, deve dare conto ed esaminare, nel percorso motivazionale che lo ha condotto alla decisione, le questioni sollevate dalla difesa, ma non è tenuto a disattenderle specificatamente e singolarmente, purchè dal complesso motivazionale si evinca che le stesse sono state esaminate e disattese, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià e altri, Rv. 254107). Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Dal canto suo, il difensore che deduca l'omessa risposta deve, anche, rilevare la decisività della carenza motivazionale sulle questioni sollevate. E ciò in quanto la carenza di 5 motivazione, per rilevare quale vizio di cui all'art. 606 comma 1 ( lett. e), cod.proc.pen. devono assumere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, disarticolando l'iter logico seguito dai giudici per l'affermazione della responsabilità. È proprio la incapacità di disarticolare il complessivo iter argomentativo che ‘.44. viene qui in rilievo rendendo le censure manifestamente infondate, oltredirette al al merito del processo e a richiedere una rivalutazione delle prove. A fronte di una motivazione che ha ripercorso i singoli motivi di appello proposti dai ricorrenti, che poi ha valutato e disatteso, la doglianza (secondo motivo UR e secondo motivo BR) che si appunta sul mancato accertamento del quantitativo di prodotto, dell'assenza di acquisizione della bindella e della valutazione di una testimonianza, si sostanzia B in una richiesta di merito, di rivalutazione delle prove, anche testimoniali, e si scontra con la motivazione resa dalla torte territoriale che non appare né carente, quanto alla risposta ai motivi, né manifestamente illogica e/o contradditoria. È sufficiente leggere la risposta alla censura difensiva sulle modalità di calcolo e di accertamento del quantitativo di gasolio oggetto di sottrazione (cfr. pag. 3), nonché della valenze dimostrativa in punto dell'elemento soggettivo attribuita ai documenti di trasporto (cfr. pag. 3 e 4) per apprezzare la congruità ed esaustività della motivazione. Anche la censura di omessa motivazione (primo motivo) svolta dal difensore di BR che lamenta la mancata valutazione delle dichiarazioni testimoniali di ZZ LO, il cui verbale di sit era stato acquisito e che avrebbe consegnato le chiavi del piazzale a tale RO per consentire a tale AN, identilicato nell'odierno imputato, non si sottrae alla stessa sorte, così come è genericaTeduzione della mancata valutazione del teste AN SI. A congrua e non manifestamente illogica conclusione sono giunti i giudici territoriali là dove hanno confermato la responsabilità penale del ricorrente sul rilievo che il BR era l'unico dipendente della società Principato, proprietaria del rimorchio targato CS 004891, parcheggiato in Massafra in un piazzale adibito a parcheggio di camion e che all'atto dell'intervento dei finanzieri, era in corso il travaso dalA'autocisterna condotta dal UR al rimorchio sopra indicato alla presenza del BR (cfr. pag. 6). A tale riguardo va rammentato che il vizio di motivazione attiene alla logicità del percorso argomentativo e non alla valutazione delle prove che rimane consegnato al solo giudice del merito. 7. Venendo ai restanti motivi di UR AT, osserva il Collegio che, alla quantificazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 40/comma Vett. b\ e comma 4fdel d.lgs n. 504 del 1973, in presenza della circostanza aggravante del quantitativo sottratto (cfr. supra) la pena irrogata è stata determinata muovendo 6 dalla pena edittale minima per il delitto di cui all'art. 40, comma 1, lett. b),del divo 26 ottobre 1995, n. 504, di anni uno di reclusione, mentre la pena pecuniaria di C 8.000,00 era addirittura inferiore alla soglia minima. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dei precedenti penali. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01) non rilevando quale necessaria, ai fini della sussistenza, la contestazione della recidiva. Quanto al diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, osserva il Collegio che la corte territoriale ha reso una motivazione congrua in punto assenza di giudizio prognostico di astensione dalla commissione di altri reati desunto dal precedente penale specifico (Sez. 6, n. 35176 del 05/07/2001, Ciampa, Rv. 220106 - 01). Quanto alla dedotta violazione di cui all'art. 168, comma 1 / cod.pen. per avere la Corte d'appello revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza dei presupposti, osserva il Collegio che la Corte d'appello ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a UR AT con la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 05/11/2015, irr. 1'01/12/2015, ponendo a base del presupposto della revoca la condanna per il reato commesso il 4 maggio 2016, e dunque nel quinquennio, per la quale vi è stata condanna in data 9 febbraio 2022, confermata in sede di giudizio di appello con la sentenza impugnata. In tema di sospensione condizionale della pena, il concetto di commissione del reato, dal quale la legge fa dipendere l'ostacolo all'effetto estintivo del reato, è ancorato alla data di consumazione dello stesso con riferimento al quinquennio, ma l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all'accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 1, Cost. (Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, Greco, Rv. 279015 - 01), sicchè la revoca di diritto ai sensi dell'art. 168 / comma 1/ n. 1/ cod.pen. è stata correttamente pronunciata seppur gli effetti decorreranno dall'accertamento definitivo del reato commesso nel quinquennio. 8. Quanto ai restanti motivi di pruzzesi in relazione alla mancata risposta al quinto motivo di appello in puntotichiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche / la censura appare manifestamente infondata tenuto conto che la sentenza impugnata ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali. La motivazione non solo è 7 presente ma anche congrua e corretta in diritto. Allo stesso modo appare congrua la motivazione in relazione al negativo giudizio prognostico, ex art. 164 cod.pen., di astensione dalla commissione di altri reati fondato sulla modalità del fatto e dunque dalle circostanze dell'azione. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La revoca del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario, prevista dall'art. 175 cod. pen. nel caso in cui successivamente alla commissione del fatto per cui sia stato concesso il beneficio venga accertata la commissione di un delitto, opera di diritto e ha contenuto meramente dichiarativo;
pertanto, non comportando alcuna violazione del divieto di "reformatio in peius", deve essere disposta d'ufficio dal giudice di appello, anche in assenza di impugnazione della parte pubblica (Sez. 5, n. 10294 del 12/11/2018, De Luca, Rv. 280887 - 01). 8. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle mmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle emende. Così deciso, il 03/11/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL CI, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria difensiva. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Lecce l sez. dist. di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto con la quale gli imputati erano stati condannati alla pena di anni uno di reclusione e C 8.000,00 di multa ciascuno, perché ritenuti responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 40 comma 1, lett. b) del d.lvo 26 ottobre 1995, n. 504, per avere, in concorso tra loro, il UR quale conducente dell'autocisterna targata AZ304GP, il BR quale destinatario del prodotto petrolifero avente la disponibilità della cisterna targata CS004891, tra-. sottrajÌ circa 18.000 litri di gasolio agricolo all'accertamento e al pagamento dell'accise, in particolare collegando l'autocisterna targata AZ304GP, attraverso un Penale Sent. Sez. 3 Num. 3418 Anno 2024 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 03/11/2023 tubo, alla cisterna ubicata sul rimorchio telonato privo di motrice targate CS004891, attraverso cui passava il gasolio che era arrivato a riempire il predetto rimorchio per litri 8416. In Massafra il 04/05/2016. Con la medesima sentenza, la Corte d'appello ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a UR AT con la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 05/11/2015, irr. 1'01/12/2015, ai sensi dell'art. 168( comma 1, cod.pen. e il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale nei confronti di BR AN ai sensi dell'art. 175/ comma 3( cod.pen. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. 2.1. Il ricorso nell'interesse di UR deduce tre motivi di ricorso. 2.1.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1 / lett. c) / ed e)r cod.proc.pen. in relazione all'art. 649 cod.proc.pen., omessa risposta alla richiesta di riunione dei procedimenti e omessa pronuncia dell'improcedibilità dell'azione penale in relazione allo stesso fatto. La torte territoriale avrebbe omesso di valutare la fondatezza della richiesta di riunione del presente procedimento a quello iscritto al numero 9283 del 2015 RI .ed avrebbe erroneamente respinto la richiesta di pronuncia dell'improcedibilità ai sensi dell'art. 649 cod.proc.pen. Non avvedendosi che / sia nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari del 16 dicembre 2019 e sia nel decreto del gup di Taranto che dispone il giudizio del 15 dicembre 2022, risultava ad un'attenta lettura che il fatto contestato nell'odierno procedimento era ricompreso tra i fatti del procedimento sopra indicato ed in particolare nel capo I ove era ricompreso proprio l'episodio di Massafra del 4 maggio 2016 nel quale il UR era coinvolto quale trasportatore e che è oggetto del presente giudizio. Inoltre, il procedimento di cui al decreto che dispone il giudizio del 15 dicembre 2022 è stato emesso nel procedimento penale avente n. 9283/2015, precedente al procedimento penale n. 4654/2016 nel quale è stata emessa la sentenza ora impugnata. Una corretta applicazione del dictum delle Sezioni Unite n. 34655 del 2005 avrebbe dovuto condurre a pronunciare sentenza di improcedibilità in quanto non era promuovibile l'azione penale esercitata nel presente procedimento penale per lo stesso fatto del procedimento penale n. 9283/2015. 2.1.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancanza assoluta della motivazione in relazione a specifici motivi di gravame in ca puntovaccertamento del quantitativo di prodotto. Segnatamente non avrebbero valutato, i giudici territoriali, sia la deposizione del teste CA che aveva dichiarato 2 l'impossibilità di verificare quanto prodotto era contenuto nella cisterna per là presenza di prodotto residuo, sia l'assenza di acquisizione della bindella perché non possibile nella pesa pubblica ove era stata effettuata la pesatura, sia l'efficacia probatoria del documento di accompagnamento semplificato e ciò sarebbe rilevante perché il UR è un mero autista sicchè non vi sarebbe prova che fosse a conoscenza della falsità del documento di accompagnamento semplificato che esibì agli agenti della Guardia di Finanza. Ed ancora non avrebbero valutato, i giudici territoriali, la deposizione quale testimone di ES NI e la sua inutilizzabilità essendo soggetto imputato nel procedimento penale n. 9283/2015. 2.1.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione a plurimi aspetti del trattamento sanzionatorio: alla quantificazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 401,comma ; lett. b)/ e comma 4rdel d.lgs n. 504 del 1973, in assenza di prova della circostanza aggravante la pena avrebbe dovuto muovere dalla pena minima di mesi sei di reclusione. Non vi sarebbe motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non potendo valere, come scrivono i giudici territoriali, i precedenti penali in assenza di contestazione della recidiva. Violazione dell'art. 133 cod.pen. in relazione al calcolo della pena. Carenza di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Violazione di cui all'art. 168 comma 11 cod.pen. per avere, la Corte d'appello, revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza dei presupposti con motivazione erronea, giacchè i termini di cui all'art. 163 cod.pen. vanno computati a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la prima sentenza di condanna (1° dicembre 2015) e considerato che la successiva condanna è stata pronunciata in data 09/02/2022, sarebbe evidente che la revoca sarebbe stata pronunciata in violazione di legge essendo decorsi i cinque anni dalla concessione del beneficio che ora è stato revocato. 2.2. Il ricorso di BR AN deduce quattro motivi di ricorso. 2.2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione;
alla mancanza di valutazione della prova dichiarativa e segnatamente del teste ZZ LO il cui verbale di sit era stato acquisito;
mancanza di risposta ai motivi del secondo motivo di appello che poneva, appunto, la questione della valutazione delle dichiarazioni di ZZ il quale aveva dato le chiavi del piazzale di parcheggio a tale RO che agiva per conto della ditta Principato al fine di consentire a tale AN di stazionare all'interno, non potendosi ritenere con assoluta certezza che l'AN, autorizzato a stazionare con il suo rimorchio nel piazzale, fosse proprio il BR. 2.2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di valutazione della prova dichiarativa e segnatamente del teste AN 3 SI e mancata risposta al terzo motivo di appello in punto sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 40„ comma 4 1 del d.lgs n. 507 del 1973 con riferimento alla determinazione del quantitativo di prodotto petrolifero e alla mancanza del documento attestante l'esito della pesatura, mancata stampa della bindella. 2.2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di valutazione della prova dichiarativa e segnatamente del teste AN SI e mancata risposta al quinto motivo di appello in punto richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e in relazione al giudizio prognostico ex art. 164 cod.pen. di astensione dalla commissione di altri reati al fine del diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 597, comma 3 / cod.proc.pen. in relazione alla revoca del beneficio della non menzione della condanna nel certificato giudiziale in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 5. Il primo motivo di ricorso di UR è inammissibile perché manifestamente infondato e segnatamente perché non fa corretta applicazione del dictum delle Sezioni Unite n. 34655 del 28/09/2005 secondo cui non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente, anche se in fase o grado diversi, nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 - 01). Ora, pur assumendo l'identità del fatto storico per cui è processo nel presente procedimento penale n. 4654/2016 NR (episodio commesso in Massafra il 04/05/2016) rispetto ad altro identico fatto ricompreso nell'avviso di chiusura di indagini e nel decreto di rinvio a giudizio del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Taranto nel proc.pen. 9283/2015 NR, l'azione 4 penale nel proc. pen. 4654/2016 NR, nell'ambito del quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, è stata promossa precedentemente rispetto a quello iscritto al n. 9283/2015 NR, per il quale è stato disposto unicamente il rinvio a giudizio, sicchè l'azione penale esercitata in questo procedimento ha consumato il potere del P.M. che non potrà più essere esercitato nell'altro e successivo procedimento penale, essendo irrilevante la mera anteriorità dell'iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 cod.proc.pen. poiché ciò che determina la litispendenza è l'esercizio dell'azione penale da parte del primo giudice, cioè l'esercizio dell'azione penale nel presente procedimento penale. La decisione impugnata che ha applicato il principio sopra enunciato è corretta. La censura è dunque manifestamente infondata. 6. Manifestamente infondate sono le censure, come variamente devolute, nel primo, secondo e terzo motivo di ricorso di BR e nel secondo motivo di UR, di vizio di motivazione. In primo luogo, il giudice d'appello, contrariamente all'assunto difensivo, ha assolto all'obbligo di motivazione ed ha congruamente esposto, pur in modo succinto ma chiaro e congruo, le ragioni postt a base della conferma della sentenza di primo grado. Al riguardo, deve rammentarsi che allorché si tratti della sentenza emessa a seguito di un giudizio di impugnazione, l'obbligo di motivazione non può ritenersi soddisfatto dal mero richiamo alla sentenza in verifica, essendo il giudice del gravame tenuto a disaminare le censure mosse dal ricorrente e ad esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di rigettarle ovvero di farle proprie. Altrettanto pacifica è l'affermazione secondo cui il giudice dell'impugnazione non è tenuto a rispondere a tutte le deduzioni difensive, essendo sufficiente che egli mostri di averle esaminate e disattese pur implicitamente. A tale riguardo deve osservarsi che il giudice del merito, per assolvere all'obbligo di motivazione, deve dare conto ed esaminare, nel percorso motivazionale che lo ha condotto alla decisione, le questioni sollevate dalla difesa, ma non è tenuto a disattenderle specificatamente e singolarmente, purchè dal complesso motivazionale si evinca che le stesse sono state esaminate e disattese, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià e altri, Rv. 254107). Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Dal canto suo, il difensore che deduca l'omessa risposta deve, anche, rilevare la decisività della carenza motivazionale sulle questioni sollevate. E ciò in quanto la carenza di 5 motivazione, per rilevare quale vizio di cui all'art. 606 comma 1 ( lett. e), cod.proc.pen. devono assumere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, disarticolando l'iter logico seguito dai giudici per l'affermazione della responsabilità. È proprio la incapacità di disarticolare il complessivo iter argomentativo che ‘.44. viene qui in rilievo rendendo le censure manifestamente infondate, oltredirette al al merito del processo e a richiedere una rivalutazione delle prove. A fronte di una motivazione che ha ripercorso i singoli motivi di appello proposti dai ricorrenti, che poi ha valutato e disatteso, la doglianza (secondo motivo UR e secondo motivo BR) che si appunta sul mancato accertamento del quantitativo di prodotto, dell'assenza di acquisizione della bindella e della valutazione di una testimonianza, si sostanzia B in una richiesta di merito, di rivalutazione delle prove, anche testimoniali, e si scontra con la motivazione resa dalla torte territoriale che non appare né carente, quanto alla risposta ai motivi, né manifestamente illogica e/o contradditoria. È sufficiente leggere la risposta alla censura difensiva sulle modalità di calcolo e di accertamento del quantitativo di gasolio oggetto di sottrazione (cfr. pag. 3), nonché della valenze dimostrativa in punto dell'elemento soggettivo attribuita ai documenti di trasporto (cfr. pag. 3 e 4) per apprezzare la congruità ed esaustività della motivazione. Anche la censura di omessa motivazione (primo motivo) svolta dal difensore di BR che lamenta la mancata valutazione delle dichiarazioni testimoniali di ZZ LO, il cui verbale di sit era stato acquisito e che avrebbe consegnato le chiavi del piazzale a tale RO per consentire a tale AN, identilicato nell'odierno imputato, non si sottrae alla stessa sorte, così come è genericaTeduzione della mancata valutazione del teste AN SI. A congrua e non manifestamente illogica conclusione sono giunti i giudici territoriali là dove hanno confermato la responsabilità penale del ricorrente sul rilievo che il BR era l'unico dipendente della società Principato, proprietaria del rimorchio targato CS 004891, parcheggiato in Massafra in un piazzale adibito a parcheggio di camion e che all'atto dell'intervento dei finanzieri, era in corso il travaso dalA'autocisterna condotta dal UR al rimorchio sopra indicato alla presenza del BR (cfr. pag. 6). A tale riguardo va rammentato che il vizio di motivazione attiene alla logicità del percorso argomentativo e non alla valutazione delle prove che rimane consegnato al solo giudice del merito. 7. Venendo ai restanti motivi di UR AT, osserva il Collegio che, alla quantificazione della pena in relazione al reato di cui all'art. 40/comma Vett. b\ e comma 4fdel d.lgs n. 504 del 1973, in presenza della circostanza aggravante del quantitativo sottratto (cfr. supra) la pena irrogata è stata determinata muovendo 6 dalla pena edittale minima per il delitto di cui all'art. 40, comma 1, lett. b),del divo 26 ottobre 1995, n. 504, di anni uno di reclusione, mentre la pena pecuniaria di C 8.000,00 era addirittura inferiore alla soglia minima. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato argomentato in ragione dei precedenti penali. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01) non rilevando quale necessaria, ai fini della sussistenza, la contestazione della recidiva. Quanto al diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, osserva il Collegio che la corte territoriale ha reso una motivazione congrua in punto assenza di giudizio prognostico di astensione dalla commissione di altri reati desunto dal precedente penale specifico (Sez. 6, n. 35176 del 05/07/2001, Ciampa, Rv. 220106 - 01). Quanto alla dedotta violazione di cui all'art. 168, comma 1 / cod.pen. per avere la Corte d'appello revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza dei presupposti, osserva il Collegio che la Corte d'appello ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a UR AT con la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 05/11/2015, irr. 1'01/12/2015, ponendo a base del presupposto della revoca la condanna per il reato commesso il 4 maggio 2016, e dunque nel quinquennio, per la quale vi è stata condanna in data 9 febbraio 2022, confermata in sede di giudizio di appello con la sentenza impugnata. In tema di sospensione condizionale della pena, il concetto di commissione del reato, dal quale la legge fa dipendere l'ostacolo all'effetto estintivo del reato, è ancorato alla data di consumazione dello stesso con riferimento al quinquennio, ma l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all'accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 1, Cost. (Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, Greco, Rv. 279015 - 01), sicchè la revoca di diritto ai sensi dell'art. 168 / comma 1/ n. 1/ cod.pen. è stata correttamente pronunciata seppur gli effetti decorreranno dall'accertamento definitivo del reato commesso nel quinquennio. 8. Quanto ai restanti motivi di pruzzesi in relazione alla mancata risposta al quinto motivo di appello in puntotichiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche / la censura appare manifestamente infondata tenuto conto che la sentenza impugnata ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali. La motivazione non solo è 7 presente ma anche congrua e corretta in diritto. Allo stesso modo appare congrua la motivazione in relazione al negativo giudizio prognostico, ex art. 164 cod.pen., di astensione dalla commissione di altri reati fondato sulla modalità del fatto e dunque dalle circostanze dell'azione. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La revoca del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario, prevista dall'art. 175 cod. pen. nel caso in cui successivamente alla commissione del fatto per cui sia stato concesso il beneficio venga accertata la commissione di un delitto, opera di diritto e ha contenuto meramente dichiarativo;
pertanto, non comportando alcuna violazione del divieto di "reformatio in peius", deve essere disposta d'ufficio dal giudice di appello, anche in assenza di impugnazione della parte pubblica (Sez. 5, n. 10294 del 12/11/2018, De Luca, Rv. 280887 - 01). 8. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle mmende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle emende. Così deciso, il 03/11/2023