Art. 10. Operazioni a mezzo di istituti di credito
Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relative a titoli di rendita intestati a persone fisiche capaci e liberi da ipoteche o altri vincoli, se richieste dall'istituto di emissione o dia una delle aziende di credito di cui al seguente articolo, possono aver luogo in base a semplice dichiarazione datata e sottoscritta dal titolare.
Non occorre che la firma del titolare nella dichiarazione e quella dei rappresentanti dell'istituto o della azienda nella domanda siano autenticate.
Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relative a titoli di rendita intestati a persone fisiche capaci e liberi da ipoteche o altri vincoli, se richieste dall'istituto di emissione o dia una delle aziende di credito di cui al seguente articolo, possono aver luogo in base a semplice dichiarazione datata e sottoscritta dal titolare.
Non occorre che la firma del titolare nella dichiarazione e quella dei rappresentanti dell'istituto o della azienda nella domanda siano autenticate.