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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 29/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 166/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_1 Del Liri - 81001870609
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 00120230003292021000 162,00 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2025 depositato il
02/05/2025
Richieste delle parti:
La parte si riporta alle conclusioni in atti. La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1, nato a [...] 1 resisdente in Piedimonte San Germano, in Indirizzo_1 , proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 00120230003292021000, notificatagli in data 18/11/2023, relativa ai contributi consortili per l'anno 2022 imposti dal Consorzio_1 del Liri su beni di sua proprietà ricadenti nel comprensorio consortile per un importo di euro 162,91.
In data 4 dicembre 2023 inviava istanza di autotutela per l'annullamento dell'atto rimasta inevasa.
Deduceva, in particolare, la nullità dell'atto per mancata assogettazione dell'immobile al contributo poichè non poteva ritenersi sufficiente ai fini della debenza dell'imposta il solo dato della inclusione del bene nel perimetro di contribuenza, essendo indispensabile che il bene abbia o possa potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica ed il vantaggio può essere generale, ma non generico.
Nel suo caso il ricorrente evidenziava che il terreno sito in Pignatsro Interamna è oggetto di divieto di coltivazione ed utilizzo, come da Ordinanza Commissariale n.21 del 27 ottobre 2017, in quanto sito soggetto, da parte di ignoti, a discarica abusiva.
Deduceva, inoltre che il veicolo indicato nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo tg Targa_1, unico automezzo a lui intestato, era utilizzato nell'ambito della propria attività lavorativa quale titolare della ditta individuale "Società_1" di Ricorrente_1, strumentale all'attività di impresa e pertanto non assoggettabile a fermo amministrativo ai sensi del DL 69/2013 conv. nella legge 98/2013.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di nullità della comunicazione preventiva del fermo amministrativo, con condanna alle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio il Consorzio_1 del Liri deducendo, innanzitutto l'inammissibilità del ricorso per il difetto di legittimazione passiva in quanto l'atto era stato emesso e predisposto dall'Agente della riscossione.
La cartella, orbene, risultava essere regolarmente notificata ed era, quindi, divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge ed il ricorso doveva considerarsi inammissibile per scadenza dei termini di impugnazione con riferimento all'avviso di notifica.
Peraltro, il ricorso si riferiva non già all'avviso, bensì all'intimazione di pagamento, atto successivo di competenza dell'Agente della riscossione, rispetto al quale non esiste legittimazione in capo al Consorzio.
Nel merito rilevava che l'assunto del ricorrenza di assenza del beneficio in questione risultava non provato e smentito da una specifica relazione tecnica che veniva allegata la quale attesta il beneficio ricevuto dagli immobili di proprietà del ricorrente in relazione all'attività svolta dal Consorzio.
In ogni caso rilevava l'inammissibilità del motivo di impugnazione atteso che il ricorso si riferiva ad una ingiunzione di pagamento e non già ad una cartella, secondo quanto costantemente la giurisprudenza afferma in merito alla impugnazione di atti esecutivi. Appare evidente, dunque, la estraneità del Consorzio alla fase della riscossione (e della esecuzione) dei contributi consortili, regolar-mente imposti che compete esclusivamente al
Concessionario”.
Pertanto, spetta all'Agente della riscossione dimostrare la correttezza della procedura di riscossione e dimostrare di aver correttamente notificato la cartella di pagamento e non certo il Consorzio che, come detto, è del tutto estraneo alla fase della riscossione.
Per tali motivi il Consorzio chiedeva, in via principale e pregiudiziale di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per errata impugnazione dell'ingiunzione di pagamento.Nel merito il rigetto in ogni sua parte del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso è stato proposto, infatti, avverso l'intimazione di pagamento e non avverso l'avviso e, quindi, con riferimento ad un atto dell'Agente della riscossione rispetto al quale non può che riscontrarsi il difetto di legittimazione passiva del Consorzio_1 del Liri.
Deve, a tal proposito, rilevarsi che l'impugnazione dell'atto di intimazione di pagamento, dopo l'avvenuta notifica delle cartelle, deve riguardare esclusivamente la regolarità dell'atto impugnato e non anche il merito dell'imposizione che può, infatti, essere oggetto di impugnazione solo al momento della notifica della relativa cartella.
Qualora l'Agente della riscossione abbia regolarmente notificato al ricorrente l'avviso di pagamento, il successivo atto di pagamento può essere impugnato solo per vizi propri e non anche per contestare il merito dell'imposizione, come previsto dall'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992).
La mancata impugnazione, nei termini, della cartella ha determinato, nel caso di specie, l'impossibilità di contestare la pretesa impositiva avanzata per il tramite del ruolo medesimo.
In considerazione dell'esiguità del valore della controversia, si ritiene di poter compensare integralmente tra le Parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Dott. Francesco Galli.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 29/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 166/2024 depositato il 14/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio_1 Del Liri - 81001870609
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 00120230003292021000 162,00 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 119/2025 depositato il
02/05/2025
Richieste delle parti:
La parte si riporta alle conclusioni in atti. La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Ricorrente_1, nato a [...] 1 resisdente in Piedimonte San Germano, in Indirizzo_1 , proponeva ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 00120230003292021000, notificatagli in data 18/11/2023, relativa ai contributi consortili per l'anno 2022 imposti dal Consorzio_1 del Liri su beni di sua proprietà ricadenti nel comprensorio consortile per un importo di euro 162,91.
In data 4 dicembre 2023 inviava istanza di autotutela per l'annullamento dell'atto rimasta inevasa.
Deduceva, in particolare, la nullità dell'atto per mancata assogettazione dell'immobile al contributo poichè non poteva ritenersi sufficiente ai fini della debenza dell'imposta il solo dato della inclusione del bene nel perimetro di contribuenza, essendo indispensabile che il bene abbia o possa potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica ed il vantaggio può essere generale, ma non generico.
Nel suo caso il ricorrente evidenziava che il terreno sito in Pignatsro Interamna è oggetto di divieto di coltivazione ed utilizzo, come da Ordinanza Commissariale n.21 del 27 ottobre 2017, in quanto sito soggetto, da parte di ignoti, a discarica abusiva.
Deduceva, inoltre che il veicolo indicato nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo tg Targa_1, unico automezzo a lui intestato, era utilizzato nell'ambito della propria attività lavorativa quale titolare della ditta individuale "Società_1" di Ricorrente_1, strumentale all'attività di impresa e pertanto non assoggettabile a fermo amministrativo ai sensi del DL 69/2013 conv. nella legge 98/2013.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di nullità della comunicazione preventiva del fermo amministrativo, con condanna alle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio il Consorzio_1 del Liri deducendo, innanzitutto l'inammissibilità del ricorso per il difetto di legittimazione passiva in quanto l'atto era stato emesso e predisposto dall'Agente della riscossione.
La cartella, orbene, risultava essere regolarmente notificata ed era, quindi, divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge ed il ricorso doveva considerarsi inammissibile per scadenza dei termini di impugnazione con riferimento all'avviso di notifica.
Peraltro, il ricorso si riferiva non già all'avviso, bensì all'intimazione di pagamento, atto successivo di competenza dell'Agente della riscossione, rispetto al quale non esiste legittimazione in capo al Consorzio.
Nel merito rilevava che l'assunto del ricorrenza di assenza del beneficio in questione risultava non provato e smentito da una specifica relazione tecnica che veniva allegata la quale attesta il beneficio ricevuto dagli immobili di proprietà del ricorrente in relazione all'attività svolta dal Consorzio.
In ogni caso rilevava l'inammissibilità del motivo di impugnazione atteso che il ricorso si riferiva ad una ingiunzione di pagamento e non già ad una cartella, secondo quanto costantemente la giurisprudenza afferma in merito alla impugnazione di atti esecutivi. Appare evidente, dunque, la estraneità del Consorzio alla fase della riscossione (e della esecuzione) dei contributi consortili, regolar-mente imposti che compete esclusivamente al
Concessionario”.
Pertanto, spetta all'Agente della riscossione dimostrare la correttezza della procedura di riscossione e dimostrare di aver correttamente notificato la cartella di pagamento e non certo il Consorzio che, come detto, è del tutto estraneo alla fase della riscossione.
Per tali motivi il Consorzio chiedeva, in via principale e pregiudiziale di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per errata impugnazione dell'ingiunzione di pagamento.Nel merito il rigetto in ogni sua parte del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice Monocratico ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso è stato proposto, infatti, avverso l'intimazione di pagamento e non avverso l'avviso e, quindi, con riferimento ad un atto dell'Agente della riscossione rispetto al quale non può che riscontrarsi il difetto di legittimazione passiva del Consorzio_1 del Liri.
Deve, a tal proposito, rilevarsi che l'impugnazione dell'atto di intimazione di pagamento, dopo l'avvenuta notifica delle cartelle, deve riguardare esclusivamente la regolarità dell'atto impugnato e non anche il merito dell'imposizione che può, infatti, essere oggetto di impugnazione solo al momento della notifica della relativa cartella.
Qualora l'Agente della riscossione abbia regolarmente notificato al ricorrente l'avviso di pagamento, il successivo atto di pagamento può essere impugnato solo per vizi propri e non anche per contestare il merito dell'imposizione, come previsto dall'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992).
La mancata impugnazione, nei termini, della cartella ha determinato, nel caso di specie, l'impossibilità di contestare la pretesa impositiva avanzata per il tramite del ruolo medesimo.
In considerazione dell'esiguità del valore della controversia, si ritiene di poter compensare integralmente tra le Parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Dott. Francesco Galli.