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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/11/2025, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe AMOROSO, all'esito dell'udienza del 11.11.2025,
sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in data
12.11. 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 98 del ruolo generale per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
1.4.1976 ed ivi residente, via Tiziano n.37;
(c.f. , nato a Controparte_1 C.F._2
Cagliari il 7.1.1993 ed ivi residente, via Macerata n.6;
(c.f. ), nata a [...] il [...] CP_2 C.F._3
ed ivi residente, via Monsignor Piovella n. 12;
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._4
residente in [...];
(c.f. ), nato a [...] Parte_3 C.F._5
Monreale il 9.4.1987, residente in [...];
(c.f. ), nato a [...] il Parte_4 C.F._6
22.8.1985, residente in [...];
pagina 1 tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, via Berengario n. 5, presso lo studio dell'Avv. Michele POLEDRINI, che li rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo.
ricorrenti
contro
(c.f. , in Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale:
accertato il contrasto del diritto interno, art.1 comma 121 L. 107/15., con la
clausola 4, accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla
direttiva 1999\70, che garantisce il principio di parità di trattamento del
lavoratore a tempo determinato, nella parte in cui esclude il diritto al
riconoscimento della carta docente per gli insegnanti con incarico annuale
ovvero fino al termine delle attività didattiche;
accertata la violazione della
clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea degli
artticoli 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM
del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, visti
gli arresti Giurisprudenziali della Suprema Corte nn. 4093/23 e 2961/23, del
Consiglio di Stato n. 1842/22 e della CEDU del 18/05/22, causa 450/21,
accertato il possesso da parte degli odierni ricorrenti dei requisiti necessari per
vedersi riconoscere per gli anni scolastici di cui alla premessa, il diritto ad
usufruire del bonus docente, dichiarare il diritto dei professori CP_1
pagina 2 , , , Controparte_1 CP_2 Parte_3 CP_4 Pt_1
, , ad usufruire del beneficio economico di € 500,0
[...] Parte_4
annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione de
personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni
scolastici, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2024/2025 e, conseguentemente,
condannarsi il al riconoscimento de Controparte_3
beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore de
docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici. Con vittori delle
spese e loro distrazione, precisando che il sottoscritto difensore, fin d'ora, null ha
percepito in relazione all'odierna vertenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , Parte_1 Controparte_1 CP_2 Pt_2
, e hanno proposto ricorso
[...] Parte_3 Parte_4
davanti all'Intestato Tribunale nei confronti del
[...]
al fine di domandare la condanna dello Controparte_3
stesso all'erogazione della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma
121°, l. 13.07.2015, n. 107, nello specifico:
a. ha chiesto il riconoscimento del beneficio per gli anni Parte_1
scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
b. ha chiesto il riconoscimento del beneficio per Controparte_1
gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025;
c. ha chiesto il riconoscimento del beneficio per gli anni CP_2
scolastici 2019/2020, 2020/2021;
ha chiesto il riconoscimento del beneficio per gli anni Controparte_5
scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
pagina 3 e. ha chiesto il riconoscimento del beneficio per gli anni Parte_3
scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
f. ha chiesto il riconoscimento del beneficio per gli anni Parte_4
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025.
2. In particolare, per quanto di rilievo:
a) la ricorrente ha esposto di aver prestato servizio in Parte_1
qualità di docente di scienze matematiche applicate (classe di concorso
A047) alle dipendenze del convenuto per gli anni scolastici CP_3
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e che per tali annualità non era stata riconosciuta beneficiaria della c.d. Carta elettronica,
del valore di euro 500,00 per ciascuna annualità;
b) il ricorrente ha esposto di aver prestato Controparte_1
servizio in qualità di docente di laboratorio di logistica (classe di concorso
B005) alle dipendenze del convenuto per gli anni scolastici CP_3
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e che per tali annualità non era stato riconosciuto beneficiario della c.d. Carta
elettronica, del valore di euro 500,00 per ciascuna annualità;
c) la ricorrente ha esposto di essere docente a tempo CP_2
indeterminato dal settembre 2021 e di aver prestato servizio in qualità di docente in discipline letterarie (classe di concorso A012) alle dipendenze del convenuto per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e che CP_3
per tali annualità non era stata riconosciuta beneficiaria della c.d. Carta
elettronica, del valore di euro 500,00 per ciascuna annualità;
d) la ricorrente ha esposto di aver prestato servizio in qualità Parte_2
di docente di fisica (classe di concorso A020) alle dipendenze del convenuto per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, CP_3
pagina 4 2023/2024 e 2024/2025 e che per tali annualità non era stata riconosciuta beneficiaria della c.d. Carta elettronica, del valore di euro 500,00 per ciascuna annualità;
e) il ricorrente ha esposto di essere attualmente Parte_3
insegnante a tempo indeterminato dal dicembre 2024 e di aver prestato servizio in qualità di docente di scienze matematiche e applicate (classe di concorso A047) alle dipendenze del convenuto per gli anni CP_3
scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e che per tali annualità non era stato riconosciuto beneficiario della c.d. Carta
elettronica, del valore di euro 500,00 per ciascuna annualità;
f) il ricorrente ha esposto di aver prestato servizio in qualità Parte_4
di docente di laboratori di scienze e tecnologie meccaniche (classe di concorso B017) alle dipendenze del convenuto per gli anni CP_3
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 e che per tali annualità non era stato riconosciuto beneficiario della c.d. Carta elettronica, del valore di euro 500,00 per ciascuna annualità.
Tutti i ricorrenti hanno dedotto che la normativa che disciplina la Carta del docente deve essere ritenuta illegittima nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione della c.d. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost..
3. Il convenuto , pur avendo ricevuto regolarmente la notifica dell'atto CP_3
introduttivo, non si è costituito in giudizio e dovrà, pertanto, esser dichiarato contumace.
4. La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzioni documentali ed è
stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
5. Le domande proposte dai ricorrenti sono fondate e devono essere accolte nei limiti che seguono.
pagina 5 Occorre premettere che certamente la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può rappresentare di per sé solo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza,
dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato adottato con la direttiva n. 1999/70/CE.
Giova ricordare, al riguardo, che la Corte di Giustizia, con pronuncia interpretativa del diritto comunitario, vincolante per il Giudice nazionale, ha stabilito che le prescrizioni enunciate nel menzionato accordo quadro sono applicabili anche ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico.
La Corte di Giustizia ha chiarito che, conformemente all'articolo 1, comma 121°,
della legge n. 107/2015 cit., il bonus è versato al fine di sostenere la formazione continua dei docenti – la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
– e di valorizzarne le competenze professionali. CP_3
La Corte di Giustizia ha, inoltre, precisato che dall'adozione del d.l. 08.04.2020,
n. 22, il versamento di detta indennità è stato finalizzato a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. CP_3
Nella stessa sede, il Giudice comunitario ha sottolineato che il bonus docenti deve essere considerato come rientrante tra le condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che, pertanto, spetta al Giudice del rinvio – che è il solo competente a valutare i fatti – stabilire se il richiedente il beneficio, allorché era alle dipendenze del con contratti di lavoro a CP_3
pagina 6 tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (ordinanza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-451/21).
Sul punto, anche il più recente orientamento della Corte di Cassazione ha sancito la diretta applicabilità delle clausole della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio,
con conseguente obbligo in capo al Giudice nazionale, allorquando debba decidere di controversie tra amministrazione e propri dipendenti, di non applicazione della normativa interna incompatibile (ex multis, Cass. civ., sez. L,
06.03.2020 n. 6441).
Orbene, alla luce di quanto appena sopra espresso è ben possibile affermare, in capo ai ricorrenti, in linea di principio, il diritto a beneficiare della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, sul presupposto della non applicazione, da parte di questo Giudice, della norma nazionale (nel caso di specie l'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, nella parte in cui fa riferimento al solo docente di ruolo), perché incoerente rispetto alle regole dettate dal diritto comunitario, in forza del principio di primauté del diritto eurounitario.
Posto quanto sopra, è opportuno stabilire se, nel caso concreto, i ricorrenti si trovassero, nei periodi dalla stessa indicati, in una condizione assimilabile, tale da non giustificare un trattamento difforme, a quella dei lavoratori a tempo indeterminato a essi comparabile.
Dal mero raffronto tra le mansioni e le funzioni assegnate al docente a termine e a quello a tempo indeterminato, non è rinvenibile alcuna diversificazione tra le due figure, di modo che non vi è dubbio alcuno che il docente a tempo determinato trovi nel docente a tempo indeterminato il lavoratore ad esso astrattamente comparabile.
pagina 7 D'altronde, è lo stesso che, tanto nel presente giudizio quanto CP_3
nell'ambito del giudizio a quo in cui era stata pronunciata l'ordinanza resa dalla
Corte di Giustizia nella causa C-451/21, non ha contestato l'equiparabilità tra i docenti con differente durata di contratto di lavoro.
Ebbene, una simile perfetta equiparazione, tale da non tollerare trattamento diversificato, è possibile in ragione dell'obiettivo formativo del bonus di cui si discute solo con riferimento ai lavoratori a termine che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso dell'anno scolastico, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l'insegnamento agli studenti loro assegnati.
Deve, infatti, essere rilevato come l'impiego (la destinazione) di risorse in formazione del personale rappresenti per il datore di lavoro un vero e proprio investimento e, come tale, presupponga un ritorno che, nel caso di specie, non è
certo economico bensì in mera qualità della prestazione resa.
Tale investimento, pertanto, è giustificato nel solo caso in cui il lavoratore garantisca quella stabilità di rapporto che porti a far presumere che della spesa in formazione fatta in favore dal docente il datore di lavoro, il MINISTERO, possa trarre un vantaggio immediato (tanto che la somma messa a disposizione deve essere spesa entro la tempistica circoscritta dei summenzionati 24 mesi) e sostanziale, in termini di qualità dell'insegnamento.
Occorre, oltre a ciò, senz'altro richiamare i più recenti principi espressi dalla della
Corte di Cassazione sulla questione oggetto del presente giudizio, la quale, preso le mosse dal nesso, evincibile dalla norma istitutiva della Carta docente, tra il sostegno economico alla formazione e la didattica e muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia europea, ha affermato, in primo luogo, che “sono
proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno
pagina 8 alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato
temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti,
allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile,
devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
In secondo luogo, la Corte di legittimità in tale occasione ha evidenziato la necessità di rimuovere la discriminazione subita dagli insegnanti a tempo determinato, riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo agli insegnanti incaricati di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica.
In tale ottica la Corte di legittimità ha concluso nel senso che l'art. 1, comma
121°, l. n. 107/2015 cit. si pone in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “La Carta Docente di cui all'art.
1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi
annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi
per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai
sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
”. CP_3
Infine, la Corte ha enunciato due ulteriori principi, distinguendo tra i docenti che
“al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema
delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, a cui “spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
pagina 9 proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data
del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” e i docenti che, invece, al momento della pronuncia giudiziale, “siano fuoriusciti dal sistema delle docenze
scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle
graduatorie per le supplenze”, a cui “spetta il risarcimento, per i danni che siano
da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la
liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più
adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra
cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è
funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio” (Cass. civ.,
Sez. L., 27.10.2023, n. 4090).
Dal principio da ultimo espresso, discende che le diverse azioni sono anche sottoposte a differenti termini di prescrizione, in quanto l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1° e 2°, l. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
invece, la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già
transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nelle vicende scrutinate, alla luce dello stato matricolare allegati dai ricorrenti, è
emerso che:
pagina 10 A. ha espletato vari incarichi di supplenza negli anni scolastici Parte_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 fino al termine delle attività didattiche (30 giugno);
ha espletato vari incarichi di supplenza negli Parte_5
anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 fino al termine delle attività didattiche (30 giugno);
C. ha espletato nell'anno scolastico 2019/2020 un incarico di CP_2
docenza fino al termine delle attività scolastiche (31 agosto) e nell'anno scolastico
2020/2021 ha svolto la docenza fino al termine delle attività didattiche (30
giugno);
ha espletato nell'anno scolastico 2020/2021 un incarico di Controparte_5
docenza fino al 12.06.2020 e negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 ha svolto diversi incarichi di docenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno);
E. ha espletato diversi incarichi di docenza negli anni Parte_3
scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 fino al termine delle attività didattiche (30 giugno);
Pe
ha espletato diversi incarichi di docenza negli anni scolastici Parte_4
2019/2020 e 2020/2021 fino al termine delle attività scolastiche (31 agosto) e negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
I ricorrenti rientrano, pertanto, nel novero dei docenti che hanno svolto attività di docenza fino al termine delle attività didattiche, salvo alcuni di essi che hanno,
comunque, prestato servizio – relativamente ad alcune annualità – fino al termine delle attività scolastiche (nello specifico, per l'anno scolastico CP_2
2019/2020 e per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020). Persona_2
pagina 11 La ricorrente , invece, ha prestato servizio solo relativamente Parte_2
all'anno scolastico 2020/2021, fino al 12.06.2021.
Ai fini della valutazione della fondatezza del ricorso in atti, occorrerà, quindi,
analizzare separatamente le posizioni dei diversi richiedenti, tenendo conto,
tuttavia, del modo in cui la difesa di parte ricorrente ha articolato le proprie conclusioni.
La difesa di parte ricorrente ha, infatti, rassegnato una domanda di liquidazione unitaria, presupponendo una perfetta identità tra le posizioni dei diversi ricorrenti:
(“…… dichiarare il diritto dei professori Controparte_1 CP_2
, , , , ,
[...] Parte_3 CP_4 Parte_1 Parte_4
ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui
all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici, 2019/20, 2020/21,
2021/22, 2022/23, 2024/2025 e, conseguentemente, condannarsi il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come Controparte_3
previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo
indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici. Con vittoria delle spese e loro
distrazione, precisando che il sottoscritto difensore, fin d'ora, nulla ha percepito
in relazione all'odierna vertenza”, p. 11 dell'atto introduttivo del giudizio)
Tale situazione, tuttavia – come evincibile dallo stato matricolare dai ricorrenti –
non sussiste nel caso di specie.
In particolare, non spetterà alle ricorrenti e Parte_1 Parte_2
il pagamento per l'anno scolastico 2019/2020, non risultando provati, allo stato degli atti, i presupposti di legge per il suo riconoscimento.
Del pari, non spetterà alla ricorrente il riconoscimento del CP_2
beneficio per le annualità 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.
pagina 12 E' stato, inoltre, omesso – in sede di conclusioni – il riferimento all'annualità
2023/2024 che, tuttavia, deve ritenersi indirettamente incluso nella domanda di liquidazione, atteso il tenore generale del ricorso (che vincola l'interpretazione delle relative conclusioni) e l'analiticità della ricostruzione in fatto ivi contenuta
(“Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il
giudice di merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo
egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla
situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso
del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo
condizionato dalla mera formula adottata dalla parte. In sostanza,
nell'interpretare la domanda, e ciò vale anche quando si tratta di stabilire se di
ritenerla proposta o meno, il giudice di merito non deve fermarsi alla formula
adottata dalla parte nelle conclusioni, ma deve considerare il contenuto
sostanziale dell'atto, compreso ciò che lo supporta, ossia documenti e richieste di
altre prove”, Tribunale sez. VIII - Torino, 09/02/2024, n. 934)
Attesa la necessità, per il Giudice, di attenersi alle richieste delle parti e stanti le risultanze agli atti, la domanda oggetto del ricorso risulterà accoglile nei limiti che seguono, parametrati alle diverse posizioni dei singoli ricorrenti.
Deve, innanzitutto, osservarsi che tutti i ricorrenti, al momento dell'istaurazione del presente giudizio, erano insegnanti dipendenti del : per tale ragione, il CP_6
mancato riconoscimento della Carta docente determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato la cui situazione è
comparabile, senza che si ravvisino ragioni oggettive atte a giustificare tale disparità di trattamento, non potendosi sostenere, come si è visto, sostanziali diversità quanto al diritto – dovere di formazione dei docenti a tempo determinato.
Con riguardo all'annualità 2024/2025, Parte_1 Controparte_1
, , e non
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_2
pagina 13 rientrano nel novero dei docenti che possono autonomamente e direttamente richiedere la carta docente secondo le modalità previste dal comunicato
24.06.2025 sul sito istituzionale del , che così precisa: “con le modifiche CP_6
introdotte dal decreto-legge numero 45 del 7 aprile 2025, contenente “Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”, la Carta del
docente è stata estesa, per l'anno scolastico 2024/2025, anche ai docenti con
contratto a tempo determinato annuale per un importo pari a 500 euro. A partire
da oggi, martedì 24 giugno 2025, saranno quindi aperte le funzioni di accesso
alla piattaforma Carta del docente al personale docente con contratto a termine
fino al 31/08/2025” (https://mim.gov.it/web/guest/-/carta-del-docente-al-via-l-
accreditamento-per-i-docenti-con-contratto-a-tempo-determinato-il-bonus-sara-
: sull'accesso diretto del Giudice ai documenti Email_1
tratti da siti istituzionali di enti pubblici, cfr. Cass. civ., Sez. L, 28.08.2014, n.
18418 e Cass. civ., Sez. III, 26.08.2020, ord. n. 17810).
Per tale ragione, il mancato riconoscimento della Carta docente determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti sia a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto per l'annualità 2024/2025, sia a tempo indeterminato la cui situazione è comparabile, senza che sussistano ragioni oggettive tali da giustificare una simile disparità di trattamento. Non può, infatti, sostenersi – come già è visto – che vi siano sostanziali diversità quanto al diritto /dovere di formazione dei docenti a tempo determinato rispetto al personale di ruolo o assunto a tempo determinato per un lasso di tempo più esteso.
In tale ottica:
a. alla ricorrente spettano le annualità 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Non spetta, invece, il beneficio per l'anno scolastico 2019/2020 in quanto non specificamente
pagina 14 allegato. Per quanto attiene all'annualità 2023/2024 quest'ultima deve essere riconosciuta in quanto, pur non espressamente dedotta in sede conclusionale,
risulta comunque ricavabile, in ordine alla specifica posizione della ricorrente,
alla luce delle allegazioni in narrativa contenute nel ricorso (p. 3 del ricorso introduttivo);
b. al ricorrente spettano le annualità Controparte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per
quanto attiene all'annualità 2023/2024 questa deve essere riconosciuta in quanto, pur non espressamente dedotta in sede di conclusionale, risulta comunque ricavabile, in ordine alla specifica posizione del ricorrente, alla luce delle allegazioni in narrativa contenute nel ricorso (p. 2 del ricorso introduttivo);
c. alla ricorrente spettano le annualità 2019/2020 e 2020/2021. CP_2
Non spettano, invece, le annualità, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024,
2024/2025 richieste in sede conclusionale poiché non specificatamente ricavabili dalle allegazioni in narrativa contenute nel ricorso (pp.
4 -5 del ricorso introduttivo);
d. alla ricorrente spettano le annualità 2020/2021, 2021/2022, Parte_2
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Non spetta, invece, il beneficio per l'anno scolastico 2019/2020 in quanto non specificamente allegato. Per quanto attiene all'annualità 2023/2024 questa deve essere riconosciuta in quanto, pur non espressamente dedotta in sede di conclusionale, risulta comunque ricavabile, in ordine alla specifica posizione della ricorrente, alla luce delle allegazioni in narrativa contenute nel ricorso (p. 4 del ricorso introduttivo);
e. al ricorrente , spettano le annualità 2019/2020, Parte_3
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per quanto attiene all'annualità 2023/2024 questa deve essere riconosciuta in quanto, pur non
pagina 15 espressamente dedotta in sede di conclusionale, risulta comunque ricavabile,
in ordine alla specifica posizione del ricorrente, alla luce delle allegazioni in narrativa contenute nel ricorso (p. 3 del ricorso introduttivo);
f. al ricorrente , spettano le annualità 2019/2020, 2020/2021, Parte_4
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per quanto attiene all'annualità 2023/2024 questa deve essere riconosciuta in quanto, pur non espressamente dedotta in sede di conclusionale, risulta comunque ricavabile,
in ordine alla specifica posizione del ricorrente, alla luce delle allegazioni in narrativa contenute nel ricorso (p. 3 del ricorso introduttivo).
Con riferimento alla posizione di è opportuno precisare che, pur Parte_2
avendo la ricorrente svolto una docenza di durata più contenuta (anno scolastico
2020/2021, dal 20.10.2020 al 12.06.2021) sussiste, comunque, il diritto all'ottenimento della c.d. Carta docente, atteso che, come già osservato, anche in presenza di un incarico meno esteso nel tempo rimangono impregiudicate le esigenze di formazione del docente anche attraverso l'ausilio dei benefici ricollegati alla c.d. Carta docente.
Sul punto, è sufficiente richiamare il contenuto della clausola 4 dell'accordo quadro (Direttiva 1999/70/CE) la quale prevede che “i lavoratori a tempo
determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a
tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto
di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Si tratta di ragioni che non sussistono nel caso della ricorrente Parte_2
in quanto quest'ultima, al pari degli altri ricorrenti con contratto fino al 30 giugno,
fino al 31 agosto e altri a tempo indeterminato, ha svolto l'incarico per un arco temporale apprezzabile e, come tale sufficiente a garantire la necessità di procedere ad un costante aggiornamento professionale, ratio alla base dell'erogazione del beneficio oggetto del presente giudizio.
pagina 16 Alla luce di quanto sopra, pertanto il Controparte_3
deve essere condannato a costituire in favore di ciascuno dei ricorrenti –
[...]
con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, DPCM 28.11.2016
(GU n. 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe – la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n.
107, con accredito sulla stessa del detto bonus quindi, delle somme pari a euro
2.500,00 per euro 3.000,00 per Parte_1 Controparte_1
, euro 1.000,00 per euro 2.500,00 per
[...] CP_2 Pt_2
, euro 2.500,00 per e euro 3.000,00 per
[...] Parte_3 Pt_4
, somme di cui i ricorrenti potranno/dovranno fruire, per le finalità
[...]
formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24°
mese decorrente dalla data di sua costituzione.
In virtù del criterio di soccombenza, quindi, il convenuto deve CP_3
essere condannato a rifondere i ricorrenti delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione,
possono essere fissate ai minimi tariffari, pur in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio ad esclusione di quella istruttoria (che non ha avuto luogo) e considerata la indiscussa natura seriale della controversia.
Giova rammentare che, secondo l'orientamento costante della Corte Suprema, “In
tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014,
non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i
parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in
giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento
e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione
professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione
del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi”
pagina 17 (Cass. civ., Sez. VI, 01.06.2020, n. 10343; Cass. civ., Sez. III, 23.04.2020, ord. n.
8146).
E' opportuno precisare che l'accoglimento delle domande dei ricorrenti nei limiti di cui in motivazione non dà luogo ad una soccombenza parziale in senso tecnico,
non risultando riconducibile all'infondatezza, nel merito, delle relative dei ricorrenti ma un inesatto coordinamento tra la parte narrativa e le conclusioni rassegnate nel ricorso in atti.
Deve applicarsi un aumento del 5% in ragione della pluralità dei ricorrenti ai sensi dell'art. 4, comma 2°, D.M. 55/2014 (cinque successivi al primo).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del Difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. dichiara la contumacia del;
Controparte_3
2. accoglie le domande proposte dai ricorrenti nei limiti di cui in motivazione;
3. condanna il , in persona del Controparte_3
pro tempore, a erogare, in favore dei ricorrenti la Carta elettronica per CP_7
l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n.
107, con accredito dell'importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico così
come indicato in motivazione e nello specifico:
- euro 2.500,00 a favore per gli anni scolastici 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
- euro 3.000,00 a favore di per gli anni Controparte_1
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025;
pagina 18 -euro 1.000,00 a favore di ha chiesto il riconoscimento del CP_2
beneficio per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021;
- euro 2.500,00 a favore di per gli anni scolastici 2020/2021, Parte_2
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
- euro 2.500,00 a favore di per gli anni scolastici Parte_3
2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
euro 3.000,00 a favore di , per gli anni scolastici 2019/2020, Parte_4
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
4. condanna il , in persona Controparte_3
del Ministro pro tempore, a rifondere i ricorrenti delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.873,25 di cui euro 237,00 per spese ed euro 2.636, 25 (complessivi di maggiorazione al 5% per ogni parte successiva alla prima, di cui all'art . 4, comma 2°, D.M. 55/2014) per compensi di
Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Michele POLEDRINI, dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 12.11.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe AMOROSO
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