Art. 39. (Organi provvisori)
Per i primi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i poteri assegnati ai diversi organi dell'ente sono esercitati da una commissione di tre membri nominata, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione del consiglio nazionale dell'albo dei consulenti del lavoro. Per tale designazione ciascun componente del consiglio nazionale vota non piu' di due nominativi.
Entro il termine del suo mandato la commissione indice le elezioni degli organi previsti dalla presente legge.
Per i primi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i poteri assegnati ai diversi organi dell'ente sono esercitati da una commissione di tre membri nominata, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione del consiglio nazionale dell'albo dei consulenti del lavoro. Per tale designazione ciascun componente del consiglio nazionale vota non piu' di due nominativi.
Entro il termine del suo mandato la commissione indice le elezioni degli organi previsti dalla presente legge.