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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 29/09/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 742/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PIRROTTA ROCCO
e
( ) (C.F.), con il patrocinio dell'avv. PIRROTTA CP_1 C.F._2
ROCCO
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
CHIEDONO
Che l'ill.mo Presidente del Tribunale voglia fissare l'udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sè, da tenersi con modalità cartolare, per pronunziare la loro separazione legale alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del rispetto reciproco;
2) Nulla disporre riguardo la loro situazione patrimoniale per avervi già provveduto gli stessi;
3) nulla disporre riguardo il contributo al mantenimento per essere entrambi economicamente autosufficienti;
I coniugi reciprocamente rinunciano al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis n.12 c.p.c., richiamato dal n.51 comma III.
***
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo e, previa autorizzazione al deposito di note scritte sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, come da dichiarazione sottoscritta personalmente e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere.
Voglia l'ill.mo Tribunale Civile adito
PRONUNCIARE
La sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni del ricorso per separazione consensuale, di seguito riportate:
1) Ai sensi e per gli effetti dell'art.4 n.12 L.898/70, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile, celebrato nel comune di Carrè (VI) il 18.04.2003 tra e , trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio del comune di Carrè all'anno 2003 – numeri 1- parte I – serie – ufficio 1, ordinando ai competenti ufficiali di stato civile di procedere alle relative trascrizioni e annotazioni dell'emananda sentenza;
2) Nulla disporre riguardo la loro situazione patrimoniale per avervi già provveduto gli stessi;
3) nulla disporre riguardo il contributo al mantenimento per essere entrambi economicamente autosufficienti;
“Salve modifiche che, nelle more, venissero concordemente chieste dai ricorrenti e che verranno tempestivamente comunicate all'A.G. adita”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.05.2025, e , premesso di avere Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile in Carrè (VI) in data 18.04.2003, trascritto presso i registri del predetto
Comune dalla cui unione non erano nati figli, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso, nonché dello scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
Designato il Giudice relatore, veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. pagina 2 di 4 Con note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. i coniugi rinunciavano alla comparizione in udienza e ai termini per conclusionali e repliche, confermavano le pattuizioni di cui all'atto introduttivo e dichiaravano di non volersi riconciliare, nonché di prestare piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima pertanto sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta di separazione dei coniugi può quindi esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni della separazione.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/1970 e successive modificazioni;
la causa deve quindi essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'articolo 127 ter, comma quinto, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo 2 della l. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
- dichiara la separazione personale di e;
Parte_1 CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carrè (VI) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, al n.1, parte I, Serie, Ufficio 1, Anno 2003;
- omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza;
- spese di lite al definitivo;
pagina 3 di 4 - provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Sondrio, camera di consiglio del 25.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 742/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PIRROTTA ROCCO
e
( ) (C.F.), con il patrocinio dell'avv. PIRROTTA CP_1 C.F._2
ROCCO
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
CHIEDONO
Che l'ill.mo Presidente del Tribunale voglia fissare l'udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sè, da tenersi con modalità cartolare, per pronunziare la loro separazione legale alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del rispetto reciproco;
2) Nulla disporre riguardo la loro situazione patrimoniale per avervi già provveduto gli stessi;
3) nulla disporre riguardo il contributo al mantenimento per essere entrambi economicamente autosufficienti;
I coniugi reciprocamente rinunciano al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis n.12 c.p.c., richiamato dal n.51 comma III.
***
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al Giudice Relatore, rimettere la causa nel ruolo e, previa autorizzazione al deposito di note scritte sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, come da dichiarazione sottoscritta personalmente e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere.
Voglia l'ill.mo Tribunale Civile adito
PRONUNCIARE
La sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni del ricorso per separazione consensuale, di seguito riportate:
1) Ai sensi e per gli effetti dell'art.4 n.12 L.898/70, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile, celebrato nel comune di Carrè (VI) il 18.04.2003 tra e , trascritto nel Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio del comune di Carrè all'anno 2003 – numeri 1- parte I – serie – ufficio 1, ordinando ai competenti ufficiali di stato civile di procedere alle relative trascrizioni e annotazioni dell'emananda sentenza;
2) Nulla disporre riguardo la loro situazione patrimoniale per avervi già provveduto gli stessi;
3) nulla disporre riguardo il contributo al mantenimento per essere entrambi economicamente autosufficienti;
“Salve modifiche che, nelle more, venissero concordemente chieste dai ricorrenti e che verranno tempestivamente comunicate all'A.G. adita”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.05.2025, e , premesso di avere Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile in Carrè (VI) in data 18.04.2003, trascritto presso i registri del predetto
Comune dalla cui unione non erano nati figli, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso, nonché dello scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni.
Designato il Giudice relatore, veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. pagina 2 di 4 Con note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. i coniugi rinunciavano alla comparizione in udienza e ai termini per conclusionali e repliche, confermavano le pattuizioni di cui all'atto introduttivo e dichiaravano di non volersi riconciliare, nonché di prestare piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima pertanto sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta di separazione dei coniugi può quindi esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni della separazione.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/1970 e successive modificazioni;
la causa deve quindi essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'articolo 127 ter, comma quinto, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo 2 della l. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
- dichiara la separazione personale di e;
Parte_1 CP_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carrè (VI) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, al n.1, parte I, Serie, Ufficio 1, Anno 2003;
- omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza;
- spese di lite al definitivo;
pagina 3 di 4 - provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Sondrio, camera di consiglio del 25.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 4 di 4