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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 26/11/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro in persona del Giudice, dott.ssa TR EC all'udienza del 26 novembre
2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 412 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2025,
TRA
, nato ad [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Andolfi del Foro di Grosseto (c.f.
, presso il cui Studio in Grosseto, Via Tripoli n. 1, è C.F._2 elettivamente domiciliato giusto mandato in atti telematici.
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente p.t., come tale legale rappresentante P.IVA_1 pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Katya Lea
PO e dall'Avv. Ilario Maio in forza di procura generale alle liti depositata in atti telematici
CONVENUTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: “In tesi: previa, se ritenuto dal Giudice, rimessione alla
Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4 dal D.Lgs. 22/2015 per contrasto con l'art. 3, comma l, Cost., accertare e dichiarare che il sig. non avendo mai interrotto l'attività di Pt_1 impresa avviata in data 15.4.2019, non deve restituire all' neppure in CP_1
parte, l'anticipazione NASPI concessagli dall' con provvedimento del CP_1
25.3.2019; di conseguenza, revocare il Decreto ingiuntivo opposto (n. 61/2025 emesso in data 26.3.2025 - R.G. 203/2025); - In ipotesi: accertare e dichiarare che l'obbligo restitutorio dell'odierno opponente nei confronti dell' va CP_1 limitato al periodo in cui ha avuto esecuzione il rapporto di lavoro subordinato;
per l'effetto, revocare il Decreto ingiuntivo opposto (n. 61/2025 emesso in data
26.3.2025 - R.G. 203/2025) ed accertare che il credito restitutorio dell' CP_1
ammonta alla minor somma di Euro 1.934,84.Con vittoria di competenze e spese di lite”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, rigettare il ricorso per infondatezza delle domande formulate
e confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. con ricorso depositato in data 21.05.2024 proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 61/2025 emesso in data 26.03.2025 dal
Tribunale di Grosseto, sez. Lavoro, provvisoriamente esecutivo, con il quale, su richiesta dell' veniva ingiunto al sig. di pagare in favore del CP_1 Pt_1 ricorrente, la somma di € 16.724,80 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre spese legali liquidate in € 540,00.
Pag. 2 di 9 A sostegno del ricorso monitorio, l' aveva dedotto che il sig. aveva CP_1 Pt_1 richiesto ed ottenuto l'anticipazione della NASPI ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.
22/2015, quale sussidio finalizzato ad incentivare l'attività di impresa o di lavoro autonomo da parte di lavoratori in stato di disoccupazione involontaria;
il periodo coperto dall'anticipazione era ricompreso tra l'11.2.2019 ed il 31.10.2020;
l'odierno opponente, in data 7.11.2019, veniva assunto a tempo determinato da un'impresa edile;
l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato nel periodo coperto da anticipazione NASPI determinerebbe, a detta dell' , il sorgere in CP_1 capo al beneficiario del sussidio di un obbligo restitutorio nei confronti dell'Istituto previdenziale pari all'importo dell'anticipazione erogata nel periodo
11.2.2019-30.5.2020, pari ad Euro 16.674,80.
Avverso il predetto Decreto ingiuntivo il sig. proponeva Parte_1
opposizione eccependo la violazione dell'art. 8, D. Lgs. 22/2015.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza CP_1
delle domande formulate e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'odierna udienza la causa, documentalmente istruita, veniva discussa e decisa mediante sentenza depositata telematicamente.
***
Il ricorso è parzialmente fondato.
Deduceva il ricorrente: a) di aver presentato in data 11/02/2019, domanda di anticipazione della NASpI in un'unica soluzione, quale incentivo per l'avvio dell'attività autonoma/imprenditoriale; b) L' autorizzava e liquidava CP_1
l'anticipazione per l'importo complessivo di € 16.674,80, corrispondente al periodo teorico di spettanza della NASpI dal 11/02/2019 al 30/05/2020 per complessivi 474 giorni;
c) in data 15.4.2019 il sig. avviava effettivamente Pt_1 un'attività di ristorazione sotto forma di impresa individuale la quale veniva proseguita ininterrottamente, senza alcuna cessazione o sospensione;
d) a causa
Pag. 3 di 9 della particolare fase di avviamento dell'impresa, caratterizzata da instabilità economica e necessità di far fronte a imprescindibili esigenze personali e familiari, il ricorrente accettava un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per il periodo 07/11/2019 – 31/12/2019 (totale 55 giorni).
Tale rioccupazione subordinata aveva carattere occasionale e meramente integrativo, non era finalizzata all'abbandono dell'iniziativa imprenditoriale ed è stata svolta al solo scopo di garantire la sostenibilità economica del nucleo familiare nella delicata fase di avvio dell'attività autonoma. L'attività imprenditoriale era stata comunque proseguita regolarmente, anche durante il periodo di lavoro subordinato.
Dal canto suo l' sosteneva che il sig. essendo risultato rioccupato CP_1 Pt_2
come dipendente in data 07/11/2019, ciò comportava la revoca della prestazione di anticipazione, con conseguente indebito di euro 16.674,80.
A questo punto è opportuno inquadrare la fattispecie in esame.
La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) è stata introdotta dal D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, come successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi
221-222), con la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1).
L'attuale normativa, nel disciplinare le condizioni ed i presupposti della NASpI, contempla all'art. 8, anche un incentivo all'autoimprenditorialità, prevedendo che il lavoratore avente diritto alla prestazione può richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento a titolo di incentivo all'avvio un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o, ancora, per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Pag. 4 di 9 In particolare l'Art. 8 al comma 1 prevede: Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Al comma 4 stabilisce: Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 aprile - 20 maggio 2024, n. 90 è tuttavia intervenuta dichiarando "l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma
4, del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della assicurazione sociale per l'impiego CP_2
(NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata".
La sentenza in esame ha dunque dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. n. 22/2015, nella parte in cui imponeva la restituzione integrale dell'importo anticipato NASPI in caso di rioccupazione sopravvenuta con lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico di spettanza dell'indennità.
La Corte ha stabilito un principio di proporzionalità: se il lavoratore non può più proseguire l'attività autonoma “per causa sopravvenuta a lui non imputabile”,
Pag. 5 di 9 l'obbligo di restituzione deve essere limitato alla durata del rapporto subordinato maturato durante il periodo teorico di spettanza della NASpI.
È quindi prevista una “quota parte” da restituire, basata sui giorni effettivi di lavoro subordinato, non l'intero importo anticipato, se sussistono tali cause non imputabili al beneficiario. Le cause possono essere, ad esempio, eventi di forza maggiore, come “calamità naturali, restrizioni da pandemia” La Corte ha anche richiamato i principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza e diritto al lavoro (artt. 3, 4, 36, 41 Cost.).
L , con la Circolare n. 36 del 4 febbraio 2025, ha recepito la sentenza, CP_1
fornendo istruzioni operative per limitare l'obbligo restitutorio: prima di notificare un'ingiunzione di restituzione integrale, l' deve verificare se nel CP_1
caso concreto esistano “cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all'interessato” che abbiano reso impossibile continuare l'attività autonoma. Se tali cause emergono e sono dimostrate, la restituzione non sarà integrale, ma sarà proporzionale: l'Istituto calcolerà la parte da restituire in base ai giorni di lavoro subordinato svolti nel periodo teorico della NASpI. L invita il beneficiario CP_1
a presentare documentazione che attesti le cause non imputabili (es. eventi di forza maggiore) entro un termine (di solito 30 giorni) dopo l'avvio del procedimento di accertamento.
Ancora in proposito è intervenuta la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la recentissima ordinanza n. 8422 depositata il 31 marzo 2025, la quale ha
(con)affermato il principio secondo cui “a fronte di un'interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, la possibilità di ridurre (e non già di eliminare del tutto) l'obbligo restitutorio della liquidazione anticipata, nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto, tenuto conto dell'effettiva continuazione dell'attività autonoma o imprenditoriale esercitata e delle circostanze concrete (rimaste
Pag. 6 di 9 inesplorate nel giudizio di merito) di un'eventuale impossibilità od oggettiva difficoltà di proseguire l'attività di impresa, per la quale l'anticipazione era stata erogata al richiedente inoccupato.“
Alla luce di quanto sopra, considerato altresì che la ratio dell'anticipo NASpI è sostenere l'avvio e la prosecuzione di un'attività di autoimprenditorialità, che l'attività autonoma è proseguita e, l'obiettivo della norma deve dirsi rispettato laddove la temporanea e breve rioccupazione è necessaria per far fronte a necessità personali e familiari non inficiando l'intento originario, si ritiene dunque che nel caso di specie, sia applicabile il criterio della restituzione proporzionale dell'indennità imposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
90/2024 e della circolare 36/2025, ovvero che il soggetto è tenuto a CP_1
restituire la “quota parte” corrispondente ai giorni del rapporto subordinato instaurato nel periodo teorico della NASpI.
A ciò si aggiunga che anche dalla documentazione prodotta in atti emerge che il ricorrente ha continuato l'attività autonoma di ristorazione, che risulta tuttora attiva dalle visure camerali prodotte, la rioccupazione subordinata è stata necessaria, per un breve periodo, legata a cause oggettive sopravvenute
(economiche, familiari, periodo di avviamento, ecc.) che impedivano di reggere l'autonomia, dovuta dunque ad una causa non imputabile al percipiente e non finalizzata ad abbandonare l'attività autonoma.
Va rilevato infine che l' non ha documentato l'apertura di un procedimento, CP_1
come previsto dalla circolare citata, in base al quale il ricorrente avrebbe dovuto rispondere nei 30 giorni con una dichiarazione ben motivata e, se necessario, con documentazione per consentirgli di fornire spiegazioni in caso di interruzione dell'attività.
Tanto premesso va dunque calcolato l'importo che il ricorrente dovrà restituire all' applicando il criterio di calcolo introdotto dopo la sentenza della Corte CP_1
Pag. 7 di 9 Cost. 90/2024 e la circolare 36/2025) recuperando solo la quota CP_1 dell'anticipazione corrispondente ai giorni in cui hai lavorato da dipendente, all'interno del periodo teorico NASpI, con la seguente formula:
I dati:
periodo NASpI anticipata: 11.02.2019 – 30.05.2020 = 474 giorni;
rapporto di lavoro subordinato: 07.11.2019 – 31.12.2019 = 55 giorni
Anticipo totale: € 16.674,80
Giorni subordinati: 55
Giorni totali NASpI: 474
Calcolo:
0,11624 × 16.674,80 =€ 1.939,66
Dunque, l'importo che il ricorrente dovrà restituire all' è pari ad € 1.939,66. CP_1
Come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale o sopravvenuta, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (così, tra le altre, Cass. sent. n. 21840/2013).
Tanto premesso, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal sig.
[...]
, revoca il decreto ingiuntivo n.61/2025 emesso in data 26.3.2025 - R.G. Pt_1
203/2025; condanna il sig. al pagamento in favore dell' Parte_1 CP_1
Pag. 8 di 9 dell'importo di € 1.939,66.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, sulla base del valore rideterminato ad eccezione della fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Pt_1
in parziale accoglimento del ricorso, revoca il decreto ingiuntivo n.61/2025 emesso in data 26.3.2025 - R.G. 203/2025;
condanna il sig. alla restituzione in favore dell' della somma Parte_1 CP_1
di euro 1.939,66;
condanna l alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi CP_1
€ 886,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge.
Così deciso in Grosseto, 26/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa TR EC
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro in persona del Giudice, dott.ssa TR EC all'udienza del 26 novembre
2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 412 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2025,
TRA
, nato ad [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Andolfi del Foro di Grosseto (c.f.
, presso il cui Studio in Grosseto, Via Tripoli n. 1, è C.F._2 elettivamente domiciliato giusto mandato in atti telematici.
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente p.t., come tale legale rappresentante P.IVA_1 pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Katya Lea
PO e dall'Avv. Ilario Maio in forza di procura generale alle liti depositata in atti telematici
CONVENUTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: “In tesi: previa, se ritenuto dal Giudice, rimessione alla
Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4 dal D.Lgs. 22/2015 per contrasto con l'art. 3, comma l, Cost., accertare e dichiarare che il sig. non avendo mai interrotto l'attività di Pt_1 impresa avviata in data 15.4.2019, non deve restituire all' neppure in CP_1
parte, l'anticipazione NASPI concessagli dall' con provvedimento del CP_1
25.3.2019; di conseguenza, revocare il Decreto ingiuntivo opposto (n. 61/2025 emesso in data 26.3.2025 - R.G. 203/2025); - In ipotesi: accertare e dichiarare che l'obbligo restitutorio dell'odierno opponente nei confronti dell' va CP_1 limitato al periodo in cui ha avuto esecuzione il rapporto di lavoro subordinato;
per l'effetto, revocare il Decreto ingiuntivo opposto (n. 61/2025 emesso in data
26.3.2025 - R.G. 203/2025) ed accertare che il credito restitutorio dell' CP_1
ammonta alla minor somma di Euro 1.934,84.Con vittoria di competenze e spese di lite”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, rigettare il ricorso per infondatezza delle domande formulate
e confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. con ricorso depositato in data 21.05.2024 proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 61/2025 emesso in data 26.03.2025 dal
Tribunale di Grosseto, sez. Lavoro, provvisoriamente esecutivo, con il quale, su richiesta dell' veniva ingiunto al sig. di pagare in favore del CP_1 Pt_1 ricorrente, la somma di € 16.724,80 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre spese legali liquidate in € 540,00.
Pag. 2 di 9 A sostegno del ricorso monitorio, l' aveva dedotto che il sig. aveva CP_1 Pt_1 richiesto ed ottenuto l'anticipazione della NASPI ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs.
22/2015, quale sussidio finalizzato ad incentivare l'attività di impresa o di lavoro autonomo da parte di lavoratori in stato di disoccupazione involontaria;
il periodo coperto dall'anticipazione era ricompreso tra l'11.2.2019 ed il 31.10.2020;
l'odierno opponente, in data 7.11.2019, veniva assunto a tempo determinato da un'impresa edile;
l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato nel periodo coperto da anticipazione NASPI determinerebbe, a detta dell' , il sorgere in CP_1 capo al beneficiario del sussidio di un obbligo restitutorio nei confronti dell'Istituto previdenziale pari all'importo dell'anticipazione erogata nel periodo
11.2.2019-30.5.2020, pari ad Euro 16.674,80.
Avverso il predetto Decreto ingiuntivo il sig. proponeva Parte_1
opposizione eccependo la violazione dell'art. 8, D. Lgs. 22/2015.
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza CP_1
delle domande formulate e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'odierna udienza la causa, documentalmente istruita, veniva discussa e decisa mediante sentenza depositata telematicamente.
***
Il ricorso è parzialmente fondato.
Deduceva il ricorrente: a) di aver presentato in data 11/02/2019, domanda di anticipazione della NASpI in un'unica soluzione, quale incentivo per l'avvio dell'attività autonoma/imprenditoriale; b) L' autorizzava e liquidava CP_1
l'anticipazione per l'importo complessivo di € 16.674,80, corrispondente al periodo teorico di spettanza della NASpI dal 11/02/2019 al 30/05/2020 per complessivi 474 giorni;
c) in data 15.4.2019 il sig. avviava effettivamente Pt_1 un'attività di ristorazione sotto forma di impresa individuale la quale veniva proseguita ininterrottamente, senza alcuna cessazione o sospensione;
d) a causa
Pag. 3 di 9 della particolare fase di avviamento dell'impresa, caratterizzata da instabilità economica e necessità di far fronte a imprescindibili esigenze personali e familiari, il ricorrente accettava un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per il periodo 07/11/2019 – 31/12/2019 (totale 55 giorni).
Tale rioccupazione subordinata aveva carattere occasionale e meramente integrativo, non era finalizzata all'abbandono dell'iniziativa imprenditoriale ed è stata svolta al solo scopo di garantire la sostenibilità economica del nucleo familiare nella delicata fase di avvio dell'attività autonoma. L'attività imprenditoriale era stata comunque proseguita regolarmente, anche durante il periodo di lavoro subordinato.
Dal canto suo l' sosteneva che il sig. essendo risultato rioccupato CP_1 Pt_2
come dipendente in data 07/11/2019, ciò comportava la revoca della prestazione di anticipazione, con conseguente indebito di euro 16.674,80.
A questo punto è opportuno inquadrare la fattispecie in esame.
La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) è stata introdotta dal D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, come successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi
221-222), con la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1).
L'attuale normativa, nel disciplinare le condizioni ed i presupposti della NASpI, contempla all'art. 8, anche un incentivo all'autoimprenditorialità, prevedendo che il lavoratore avente diritto alla prestazione può richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento a titolo di incentivo all'avvio un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o, ancora, per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Pag. 4 di 9 In particolare l'Art. 8 al comma 1 prevede: Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Al comma 4 stabilisce: Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 aprile - 20 maggio 2024, n. 90 è tuttavia intervenuta dichiarando "l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma
4, del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 22, nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della assicurazione sociale per l'impiego CP_2
(NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata".
La sentenza in esame ha dunque dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. n. 22/2015, nella parte in cui imponeva la restituzione integrale dell'importo anticipato NASPI in caso di rioccupazione sopravvenuta con lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico di spettanza dell'indennità.
La Corte ha stabilito un principio di proporzionalità: se il lavoratore non può più proseguire l'attività autonoma “per causa sopravvenuta a lui non imputabile”,
Pag. 5 di 9 l'obbligo di restituzione deve essere limitato alla durata del rapporto subordinato maturato durante il periodo teorico di spettanza della NASpI.
È quindi prevista una “quota parte” da restituire, basata sui giorni effettivi di lavoro subordinato, non l'intero importo anticipato, se sussistono tali cause non imputabili al beneficiario. Le cause possono essere, ad esempio, eventi di forza maggiore, come “calamità naturali, restrizioni da pandemia” La Corte ha anche richiamato i principi costituzionali di proporzionalità, ragionevolezza e diritto al lavoro (artt. 3, 4, 36, 41 Cost.).
L , con la Circolare n. 36 del 4 febbraio 2025, ha recepito la sentenza, CP_1
fornendo istruzioni operative per limitare l'obbligo restitutorio: prima di notificare un'ingiunzione di restituzione integrale, l' deve verificare se nel CP_1
caso concreto esistano “cause sopravvenute e imprevedibili non imputabili all'interessato” che abbiano reso impossibile continuare l'attività autonoma. Se tali cause emergono e sono dimostrate, la restituzione non sarà integrale, ma sarà proporzionale: l'Istituto calcolerà la parte da restituire in base ai giorni di lavoro subordinato svolti nel periodo teorico della NASpI. L invita il beneficiario CP_1
a presentare documentazione che attesti le cause non imputabili (es. eventi di forza maggiore) entro un termine (di solito 30 giorni) dopo l'avvio del procedimento di accertamento.
Ancora in proposito è intervenuta la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la recentissima ordinanza n. 8422 depositata il 31 marzo 2025, la quale ha
(con)affermato il principio secondo cui “a fronte di un'interpretazione letterale, teleologica e sistematica dell'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, la possibilità di ridurre (e non già di eliminare del tutto) l'obbligo restitutorio della liquidazione anticipata, nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto, tenuto conto dell'effettiva continuazione dell'attività autonoma o imprenditoriale esercitata e delle circostanze concrete (rimaste
Pag. 6 di 9 inesplorate nel giudizio di merito) di un'eventuale impossibilità od oggettiva difficoltà di proseguire l'attività di impresa, per la quale l'anticipazione era stata erogata al richiedente inoccupato.“
Alla luce di quanto sopra, considerato altresì che la ratio dell'anticipo NASpI è sostenere l'avvio e la prosecuzione di un'attività di autoimprenditorialità, che l'attività autonoma è proseguita e, l'obiettivo della norma deve dirsi rispettato laddove la temporanea e breve rioccupazione è necessaria per far fronte a necessità personali e familiari non inficiando l'intento originario, si ritiene dunque che nel caso di specie, sia applicabile il criterio della restituzione proporzionale dell'indennità imposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
90/2024 e della circolare 36/2025, ovvero che il soggetto è tenuto a CP_1
restituire la “quota parte” corrispondente ai giorni del rapporto subordinato instaurato nel periodo teorico della NASpI.
A ciò si aggiunga che anche dalla documentazione prodotta in atti emerge che il ricorrente ha continuato l'attività autonoma di ristorazione, che risulta tuttora attiva dalle visure camerali prodotte, la rioccupazione subordinata è stata necessaria, per un breve periodo, legata a cause oggettive sopravvenute
(economiche, familiari, periodo di avviamento, ecc.) che impedivano di reggere l'autonomia, dovuta dunque ad una causa non imputabile al percipiente e non finalizzata ad abbandonare l'attività autonoma.
Va rilevato infine che l' non ha documentato l'apertura di un procedimento, CP_1
come previsto dalla circolare citata, in base al quale il ricorrente avrebbe dovuto rispondere nei 30 giorni con una dichiarazione ben motivata e, se necessario, con documentazione per consentirgli di fornire spiegazioni in caso di interruzione dell'attività.
Tanto premesso va dunque calcolato l'importo che il ricorrente dovrà restituire all' applicando il criterio di calcolo introdotto dopo la sentenza della Corte CP_1
Pag. 7 di 9 Cost. 90/2024 e la circolare 36/2025) recuperando solo la quota CP_1 dell'anticipazione corrispondente ai giorni in cui hai lavorato da dipendente, all'interno del periodo teorico NASpI, con la seguente formula:
I dati:
periodo NASpI anticipata: 11.02.2019 – 30.05.2020 = 474 giorni;
rapporto di lavoro subordinato: 07.11.2019 – 31.12.2019 = 55 giorni
Anticipo totale: € 16.674,80
Giorni subordinati: 55
Giorni totali NASpI: 474
Calcolo:
0,11624 × 16.674,80 =€ 1.939,66
Dunque, l'importo che il ricorrente dovrà restituire all' è pari ad € 1.939,66. CP_1
Come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale o sopravvenuta, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (così, tra le altre, Cass. sent. n. 21840/2013).
Tanto premesso, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal sig.
[...]
, revoca il decreto ingiuntivo n.61/2025 emesso in data 26.3.2025 - R.G. Pt_1
203/2025; condanna il sig. al pagamento in favore dell' Parte_1 CP_1
Pag. 8 di 9 dell'importo di € 1.939,66.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, sulla base del valore rideterminato ad eccezione della fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Pt_1
in parziale accoglimento del ricorso, revoca il decreto ingiuntivo n.61/2025 emesso in data 26.3.2025 - R.G. 203/2025;
condanna il sig. alla restituzione in favore dell' della somma Parte_1 CP_1
di euro 1.939,66;
condanna l alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi CP_1
€ 886,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge.
Così deciso in Grosseto, 26/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa TR EC
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