TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/07/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3340/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 2.7.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3340 del R.G. dell‟anno 2022, riservato in decisione ex art.127
e vertente tra in proprio e n.q. di amministratore unico della Parte_1
IMPEA s.r.l (11.10.1972 – c.f.: - domiciliato come in atti;
C.F._1
rappresentato e difeso anche disgiuntamente per procura in calce al ricorso dall‟avv. CP_1
e dall‟avv. del Foro di Reggio Calabria) e l'
[...] CP_2 [...]
in persona del Direttore e Controparte_3
l.r.p.t. dott. (c.f. - domiciliato come in atti;
rappresentato e Controparte_4 P.IVA_1
difeso dallo stesso unitamente e disgiuntamente ai funzionari all‟uopo delegati ex art. 6 co. 9
D. Lgs. 150/2011).
1. L„opposizione all‟ordinanza ingiunzione n. 254/2022 - 254/1/2022 proposta da
[...]
in proprio e in qualità di legale rappresentante della IMPEA s.r.l., è Parte_1
infondata e va pertanto respinta per i motivi di seguito esposti.
1 Detta ordinanza ingiunzione è stata emessa a seguito della dedotta mancata denuncia da parte della IMPEA s.r.l. di un infortunio sul lavoro occorso a un proprio dipendente, PE
asseritamente verificatosi in data 4.7.2020.
[...]
Parte opponente ha chiesto dichiararsi l‟illegittimità di tale sanzione contestando espressamente i presupposti di fatto sui quali la stessa si basa, e quindi la veridicità stessa di tale presunto incidente sul lavoro.
Più specificamente, a tale scopo risulta dedotto dall‟IMPEA s.r.l. e dal coobbligato in solido ell‟atto introduttivo di lite: Pt_1
- che in data 8.4.2020 le è stato notificato il Verbale di accertamento e notificazione n.RC00000/2021-298-01 del 6.4.2021, a mezzo del quale i funzionari ispettivi in servizio presso l‟Ispettorato di Reggio Calabria hanno contestato la violazione Controparte_3
dell‟art. 53 co. 1 D.P.R. 1124/1965 per non aver effettuato la denuncia all‟I. CP_5
dell‟infortunio sul lavoro occorso in data 4.7.2020 al lavoratore Persona_1
- che sulla base di tale presunto riscontro fattuale è stata emessa l‟ordinanza ingiunzione opposta;
- che quest‟ultima dovrebbe in realtà considerarsi illegittima, atteso che in data 4.7.2020 il cantiere edile della ditta IMPEA s.r.l. dove si sarebbe verificato l‟infortunio, sito in Reggio
Calabria - via Pio XI trav. Marconi nr. 23 /A, era in realtà chiuso trattandosi di sabato, e quindi di giorno non lavorativo;
- di aver presentato in data 20.5.2021 ricorso amministrativo avverso il predetto verbale di accertamento, dichiarato inammissibile dal Comitato per i Rapporti di Lavoro presso l‟I.I.L. di Napoli con decisione n. 33 del 19.11.2021.
Di qui la proposizione dell‟opposizione oggetto di valutazione nella corrente sede, per come volta ad ottenere l‟annullamento dell‟ordinanza ingiunzione oggetto di causa.
Costituendosi in giudizio l‟Ispettorato ha contestato Controparte_6
la ricostruzione dei fatti di controparte per le ragioni meglio esplicate nella memoria difensiva.
La causa è stata decisa previa attività istruttoria, mediante audizione di testi.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il
Tribunale osserva quanto segue.
L‟evento contestato, e quindi l‟infortunio del lavoratore in data 4.7.2020, è Persona_1
emerso per la prima volta nell‟ambito di un accertamento eseguito dagli organi di vigilanza dell‟Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria in virtù della richiesta di intervento
2 presentata in data 27.7.2020 proprio dal il quale ha denunciato di aver lavorato in PE
diversi periodi senza essere regolarizzato presso la IMPEA. s.r.l., nei confronti della quale rivendicava altresì diverse spettanze economiche.
Come detto, nel proporre opposizione la società datrice di lavoro – in uno con il l.r.p.t.
[...]
quale obbligato solidale – ha espressamente contestato la prima circostanza, Parte_1
evidenziando che nella data del presunto incidente il cantiere sarebbe stato in realtà chiuso, trattandosi di un sabato.
La prova per testi, pur palesando diverse criticità stante la tendenziale reticenza di alcuni testimoni rivelatisi a dir poco contraddittori, ha consentito di ritenere accertato l‟evento contestato.
2.1. La dinamica dell‟infortunio viene così ricostruita dall‟Ispettorato resistente (cfr. memoria di costituzione) sulla base della già citata richiesta di intervento del lavoratore: “nella giornata di sabato 4 luglio u.s., alle ore 9.30 circa - il - subì un infortunio mentre PE
lavorava alla ristrutturazione di un balcone posto al primo piano del condominio sito in
Reggio Calabria al civico 23/A della diramazione Marconi. In particolare (…) mentre si trovava su un ponteggio cadde da una scala rovinosamente in terra anche perché non munito di idonei dispositivi di protezione e degli obbligatori presidi di sicurezza, tant'è che, lamentando forti dolori alla mano ed al braccio sinistro, fu immediatamente accompagnato, in un primo momento, presso la propria abitazione dal cugino e, subito Persona_2
dopo, dal responsabile tecnico della società ing. , al pronto soccorso del Controparte_7
Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove il detto responsabile tecnico gli impedì di riferire che l'incidente si verificò durante l'espletamento della sua attività lavorativa”.
Tale denuncia di infortunio, sempre a detta dell‟Ispettorato, avrebbe trovato riscontro nelle dichiarazioni rese da tale . Persona_3
Quest‟ultima, in effetti, in sede di s.i.t. ha in prima battuta dichiarato che “non conoscevo il sig. prima dell'infortunio; sono a conoscenza dell'infortunio a lui capitato Persona_1
perché mi trovavo a casa mia, che si trova al primo piano e, di mattina, aprendo le serrande della cucina, ho visto che sotto il balcone c'era il sig. non ho sentito alcun Persona_4
rumore e ho visto il per terra e sembrava che dormiva;
gli ho chiesto cosa avesse e lui PE
mi ha risposto che era caduto;
non ho visto quando era venuto a lavorare e neanche quando era caduto. Dopo è venuto un signore, che mi ha detto di essere il cugino, che mi ha chiesto del ghiaccio;
io l'ho dato a lui e ha medicato il sig. non conoscevo il nome di tale PE
3 ultimo signore. Non ricordo quando è avvenuto l'infortunio; non ricordo il mese ed il giorno;
forse sabato, ma non ne sono sicura” (cfr. verbale del 30.11.2020).
All‟udienza del 13.9.2023 la stessa ha però radicalmente smentito tale circostanza, Per_3
negando espressamente quanto già affermato e per giunta dichiarando sarebbe stato lo stesso a contattarla per costringerla a dichiarare che l‟infortunio sul lavoro c‟era stato Per_5 davvero (“(…) sono a conoscenza dei fatti di causa perché abito nel condominio dove si stavano svolgendo i lavori;
ricordo che mi ero alzata e stavo aprendo le finestre, quando ho visto il signor in piedi, che parlava con un'altra persona che non conosco, forse un Per_5
suo amico;
ricordo con certezza che era sabato, perché anche io in quel giorno non lavoro e rimango a casa;
io non ricordo di aver visto il signor lavorare in quel momento, ma Per_5
solo come ho detto parlare con un amico;
erano lontani dal balcone, quindi non ho sentito cosa dicevano;
non ho parlato con il signor che peraltro non conosco;
negli otto Per_5
mesi in cui sono durati i lavori al condominio, la ditta non ha mai lavorato di sabato;
nego di aver mai fornito del ghiaccio al signor non avevo motivo di farlo perché non lo Per_5 conoscevo;
non ho mai portato il caffè agli operai che lavoravano al cantiere;
“il signor
è venuto molte volte a insistere perché io dicessi agli ispettori del lavoro che avevo Per_5 assistito all'incidente, ma non è vero, così come non è vero, lo ripeto, che io gli abbia dato del ghiaccio, così come non è vero che qualcuno mi abbia chiesto di curare il signor
negli altri giorni ho visto al cantiere il signor ma l'ho visto Per_5 Per_5 esclusivamente nella pausa pranzo, mentre mangiava insieme ad altri operai”).
La volontà della teste di fornire deliberatamente una versione dei fatti diversa da quella resa agli ispettori è evidente, comprovata com‟è dal fatto che in sede testimoniale: a) ha ricordato con certezza che gli eventi oggetto di causa si erano verificati di sabato, affrettandosi a dichiarare che in questa giornata la società opponente non lavorava nel cantiere presso la sua abitazione, mentre in sede di s.i.t. aveva affermato di non rammentare con sicurezza se l‟infortunio al si fosse verificato di sabato o meno;
b) ha dichiarato di non aver mai Per_5
portato il caffè agli operai di quel cantiere, sul punto venendo smentita addirittura dal teste di parte opponente , socio della IMPEA s.r.l., che ha invece espressamente Controparte_7
confermato tale circostanza (“ho conosciuto la signora perché abitava in quel Per_3 condominio, al primo piano mi sembra, e la mattina spesso portava il caffè agli operai”).
La palese inattendibilità di quanto dichiarato dalla teste in sede di escussione testimoniale impone di ritenere quindi più credibile quanto affermato da quest‟ultima in sede ispettiva (sul punto, Cass., 24208/2020: la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai
4 verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 1755502), (…) in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari (…), sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)“; ancor più chiaramente, Cass., 10634/2025: “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione”).
Le dichiarazioni in questione non possono però bastare da sole a far ritenere come realmente avvenuti i fatti de quibus – e quindi l‟infortunio sul lavoro patito dal – essendo al PE
riguardo necessari validi e più meditati riscontri oggettivi.
2.2. Tali riscontri devono ritenersi integrati da due circostanze ben precise.
La prima, è che risulta documentalmente provato – oltre che confermato dallo stesso interessato - che ad accompagnare il al Pronto Soccorso in data 4.7.2020 fu PE
, come detto socio della IMPEA s.r.l. (“ricordo che il signor mi Persona_6 PE
chiamò telefonicamente dicendo che era caduto e chiedendomi di accompagnarlo in ospedale;
io sono passato a prenderlo a casa, nei pressi della clinica Villa S.Anna, e l'ho accompagnato in ospedale;
ricordo che l'accompagnai al posto d'ingresso, al triage, e gli fu chiesto in mia presenza come si fosse fatto male e lui dichiarò che era caduto a casa sua”).
Orbene, risulta quanto mai poco credibile che il possa essere stato chiamato per CP_1 accompagnare all‟ospedale un soggetto che, per stessa ammissione del teste, non aveva mai conosciuto in epoca precedente all‟assunzione, avvenuta appena un giorno prima (“il sig. non ha lavorato per la IMPEA srl prima dell'assunzione del 2 luglio, con PE decorrenza 3 luglio 2020” – cfr. s.i.t. del 16.11.2020).
5 Che tra il e il intercorresse una pregressa frequentazione e/o rapporto di CP_1 PE
amicizia è del resto circostanza mai allegata dal primo, ed espressamente negata dal secondo
(“non frequentavo il al di fuori del lavoro;
non c'era un rapporto di amicizia tra di CP_1 noi ma, ripeto, lo incontravo solo al lavoro”).
Non si vede, quindi, quale possa essere la ragione per cui una persona caduta all‟interno della propria abitazione – così ha dichiarato il in udienza, riferendosi al – si CP_1 PE
determini a chiamare per chiedere aiuto ed essere accompagnato all‟ospedale qualcuno con il quale non avesse alcuna frequentazione extralavorativa.
Deve quindi ritenersi che tale richiesta di aiuto possa trovare spiegazione solo nel fatto che l‟incidente occorso al era accaduto non all‟interno dell‟abitazione di quest‟ultimo PE
ma sul luogo di lavoro, e quindi nel cantiere gestito dalla IMPEA s.r.l.: della quale, come detto, il è socio. CP_1
La seconda circostanza oggettiva che costituisce riscontro della ricostruzione dei fatti per come sin qui effettuata è data dalle dichiarazioni dell‟altro teste escusso Pt_1
Quest‟ultimo, pur non avendo assistito direttamente all‟infortunio, ha riportato una circostanza quanto mai importante, e cioè che in una data giornata – e poco conta che non ricordasse la data con esattezza, essendo passati oltre tre anni dall‟infortunio al momento della sua escussione come teste – una voce al citofono gli annunciò verso le 7.00/7.15 che nell‟arco di quella stessa mattinata sarebbero stati effettuati i lavori afferenti alla sua porzione di appartamento, ma che stranamente quei lavori non furono mai ultimati se non una settimana dopo (“ricordo solo che un giorno, non saprei specificare quando, dovevano effettuare i lavori relativi alla mia porzione di appartamento;
ebbene quel giorno, verso le 7.00/7.15, mi citofonò qualcuno – la cui voce non conoscevo – dicendomi che sarebbero passati più tardi a lavorare perché erano impegnati in altro lavoro;
quando sono uscito per delle incombenze personali, verso le 9.00, non erano però ancora venuti;
al mio rientro, verso le 12.00, ho notato che i lavori non erano stati iniziati, cosa che accadde solo una settimana più tardi”).
Orbene, tale circostanza coincide perfettamente – al netto di un minimo sfasamento orario ben giustificabile alla luce della già sottolineata distanza temporale tra i fatti di causa e l‟udienza istruttoria – con quanto dichiarato proprio dal (“ricordo che ero andato a lavorare PE
di sabato, come facevo normalmente per la ditta Impea, presso un condominio sito ad un indirizzo che ora non ricordo;
ricordo però che dovevo solo ultimare un paio di lavori, e cioè completare la rasatura della parte inferiore di un balcone e imbiancare il bagno di un condomino sito al secondo piano;
il cognome di questo condomino era ma non Pt_1 ricordo il nome;
quel giorno andai da quest'ultimo ad avvisarlo che avrei prima completato il
6 lavoro al balcone e poi sarei andato da lui per imbiancare il bagno;
in quella circostanza lavoravo da solo, come pure era capitato in precedenza dato che a volte lavoravo da solo, altre volte con altre persone come il sig o ancora persone diverse chiamate dalla Parte_2 ditta;
a quel punto, dopo un'ora più o meno di lavoro, sono scivolato cadendo dalla scala che portava al ponteggio, alto circa due metri;
non ho provato all'inizio molto dolore, anche se poi ho scoperto che mi ero rotto il polso sinistro;
l'incidente è avvenuto mentre stavo lavorando presso un'altra facciata dello stabile (…)”).
In presenza di tali riscontri istruttori, la ricostruzione dei fatti posta dall‟Ispettorato resistente alla base dell‟ordinanza ingiunzione opposta può quindi dirsi ad opinione del giudicante sufficientemente provata.
Da ciò discende la reiezione dell‟opposizione e la conferma dell‟ordinanza ingiunzione opposta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex art. 9 co. 2 D.Lgs. 149/2015 ( “L' può farsi CP_3
rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti (…) In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e CP_3
gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto
(…)).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in proprio e Parte_1
n.q. di l.r.p.t. della IMPEA s.r.l. nei confronti dell‟Ispettorato Controparte_3
in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così
[...]
provvede:
- rigetta l‟opposizione avverso l‟ordinanza ingiunzione n. 254/2022 - 254/1/2022;
- pone a carico di parte opponente l‟onere di rifusione delle spese di lite, che liquida ex art.9 co.2 D.Lgs. 149/2015 in complessivi € 2.096,00 oltre spese documentate e accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
7 Così deciso in Reggio Calabria, in data 2.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
8
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 2.7.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3340 del R.G. dell‟anno 2022, riservato in decisione ex art.127
e vertente tra in proprio e n.q. di amministratore unico della Parte_1
IMPEA s.r.l (11.10.1972 – c.f.: - domiciliato come in atti;
C.F._1
rappresentato e difeso anche disgiuntamente per procura in calce al ricorso dall‟avv. CP_1
e dall‟avv. del Foro di Reggio Calabria) e l'
[...] CP_2 [...]
in persona del Direttore e Controparte_3
l.r.p.t. dott. (c.f. - domiciliato come in atti;
rappresentato e Controparte_4 P.IVA_1
difeso dallo stesso unitamente e disgiuntamente ai funzionari all‟uopo delegati ex art. 6 co. 9
D. Lgs. 150/2011).
1. L„opposizione all‟ordinanza ingiunzione n. 254/2022 - 254/1/2022 proposta da
[...]
in proprio e in qualità di legale rappresentante della IMPEA s.r.l., è Parte_1
infondata e va pertanto respinta per i motivi di seguito esposti.
1 Detta ordinanza ingiunzione è stata emessa a seguito della dedotta mancata denuncia da parte della IMPEA s.r.l. di un infortunio sul lavoro occorso a un proprio dipendente, PE
asseritamente verificatosi in data 4.7.2020.
[...]
Parte opponente ha chiesto dichiararsi l‟illegittimità di tale sanzione contestando espressamente i presupposti di fatto sui quali la stessa si basa, e quindi la veridicità stessa di tale presunto incidente sul lavoro.
Più specificamente, a tale scopo risulta dedotto dall‟IMPEA s.r.l. e dal coobbligato in solido ell‟atto introduttivo di lite: Pt_1
- che in data 8.4.2020 le è stato notificato il Verbale di accertamento e notificazione n.RC00000/2021-298-01 del 6.4.2021, a mezzo del quale i funzionari ispettivi in servizio presso l‟Ispettorato di Reggio Calabria hanno contestato la violazione Controparte_3
dell‟art. 53 co. 1 D.P.R. 1124/1965 per non aver effettuato la denuncia all‟I. CP_5
dell‟infortunio sul lavoro occorso in data 4.7.2020 al lavoratore Persona_1
- che sulla base di tale presunto riscontro fattuale è stata emessa l‟ordinanza ingiunzione opposta;
- che quest‟ultima dovrebbe in realtà considerarsi illegittima, atteso che in data 4.7.2020 il cantiere edile della ditta IMPEA s.r.l. dove si sarebbe verificato l‟infortunio, sito in Reggio
Calabria - via Pio XI trav. Marconi nr. 23 /A, era in realtà chiuso trattandosi di sabato, e quindi di giorno non lavorativo;
- di aver presentato in data 20.5.2021 ricorso amministrativo avverso il predetto verbale di accertamento, dichiarato inammissibile dal Comitato per i Rapporti di Lavoro presso l‟I.I.L. di Napoli con decisione n. 33 del 19.11.2021.
Di qui la proposizione dell‟opposizione oggetto di valutazione nella corrente sede, per come volta ad ottenere l‟annullamento dell‟ordinanza ingiunzione oggetto di causa.
Costituendosi in giudizio l‟Ispettorato ha contestato Controparte_6
la ricostruzione dei fatti di controparte per le ragioni meglio esplicate nella memoria difensiva.
La causa è stata decisa previa attività istruttoria, mediante audizione di testi.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, il
Tribunale osserva quanto segue.
L‟evento contestato, e quindi l‟infortunio del lavoratore in data 4.7.2020, è Persona_1
emerso per la prima volta nell‟ambito di un accertamento eseguito dagli organi di vigilanza dell‟Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria in virtù della richiesta di intervento
2 presentata in data 27.7.2020 proprio dal il quale ha denunciato di aver lavorato in PE
diversi periodi senza essere regolarizzato presso la IMPEA. s.r.l., nei confronti della quale rivendicava altresì diverse spettanze economiche.
Come detto, nel proporre opposizione la società datrice di lavoro – in uno con il l.r.p.t.
[...]
quale obbligato solidale – ha espressamente contestato la prima circostanza, Parte_1
evidenziando che nella data del presunto incidente il cantiere sarebbe stato in realtà chiuso, trattandosi di un sabato.
La prova per testi, pur palesando diverse criticità stante la tendenziale reticenza di alcuni testimoni rivelatisi a dir poco contraddittori, ha consentito di ritenere accertato l‟evento contestato.
2.1. La dinamica dell‟infortunio viene così ricostruita dall‟Ispettorato resistente (cfr. memoria di costituzione) sulla base della già citata richiesta di intervento del lavoratore: “nella giornata di sabato 4 luglio u.s., alle ore 9.30 circa - il - subì un infortunio mentre PE
lavorava alla ristrutturazione di un balcone posto al primo piano del condominio sito in
Reggio Calabria al civico 23/A della diramazione Marconi. In particolare (…) mentre si trovava su un ponteggio cadde da una scala rovinosamente in terra anche perché non munito di idonei dispositivi di protezione e degli obbligatori presidi di sicurezza, tant'è che, lamentando forti dolori alla mano ed al braccio sinistro, fu immediatamente accompagnato, in un primo momento, presso la propria abitazione dal cugino e, subito Persona_2
dopo, dal responsabile tecnico della società ing. , al pronto soccorso del Controparte_7
Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove il detto responsabile tecnico gli impedì di riferire che l'incidente si verificò durante l'espletamento della sua attività lavorativa”.
Tale denuncia di infortunio, sempre a detta dell‟Ispettorato, avrebbe trovato riscontro nelle dichiarazioni rese da tale . Persona_3
Quest‟ultima, in effetti, in sede di s.i.t. ha in prima battuta dichiarato che “non conoscevo il sig. prima dell'infortunio; sono a conoscenza dell'infortunio a lui capitato Persona_1
perché mi trovavo a casa mia, che si trova al primo piano e, di mattina, aprendo le serrande della cucina, ho visto che sotto il balcone c'era il sig. non ho sentito alcun Persona_4
rumore e ho visto il per terra e sembrava che dormiva;
gli ho chiesto cosa avesse e lui PE
mi ha risposto che era caduto;
non ho visto quando era venuto a lavorare e neanche quando era caduto. Dopo è venuto un signore, che mi ha detto di essere il cugino, che mi ha chiesto del ghiaccio;
io l'ho dato a lui e ha medicato il sig. non conoscevo il nome di tale PE
3 ultimo signore. Non ricordo quando è avvenuto l'infortunio; non ricordo il mese ed il giorno;
forse sabato, ma non ne sono sicura” (cfr. verbale del 30.11.2020).
All‟udienza del 13.9.2023 la stessa ha però radicalmente smentito tale circostanza, Per_3
negando espressamente quanto già affermato e per giunta dichiarando sarebbe stato lo stesso a contattarla per costringerla a dichiarare che l‟infortunio sul lavoro c‟era stato Per_5 davvero (“(…) sono a conoscenza dei fatti di causa perché abito nel condominio dove si stavano svolgendo i lavori;
ricordo che mi ero alzata e stavo aprendo le finestre, quando ho visto il signor in piedi, che parlava con un'altra persona che non conosco, forse un Per_5
suo amico;
ricordo con certezza che era sabato, perché anche io in quel giorno non lavoro e rimango a casa;
io non ricordo di aver visto il signor lavorare in quel momento, ma Per_5
solo come ho detto parlare con un amico;
erano lontani dal balcone, quindi non ho sentito cosa dicevano;
non ho parlato con il signor che peraltro non conosco;
negli otto Per_5
mesi in cui sono durati i lavori al condominio, la ditta non ha mai lavorato di sabato;
nego di aver mai fornito del ghiaccio al signor non avevo motivo di farlo perché non lo Per_5 conoscevo;
non ho mai portato il caffè agli operai che lavoravano al cantiere;
“il signor
è venuto molte volte a insistere perché io dicessi agli ispettori del lavoro che avevo Per_5 assistito all'incidente, ma non è vero, così come non è vero, lo ripeto, che io gli abbia dato del ghiaccio, così come non è vero che qualcuno mi abbia chiesto di curare il signor
negli altri giorni ho visto al cantiere il signor ma l'ho visto Per_5 Per_5 esclusivamente nella pausa pranzo, mentre mangiava insieme ad altri operai”).
La volontà della teste di fornire deliberatamente una versione dei fatti diversa da quella resa agli ispettori è evidente, comprovata com‟è dal fatto che in sede testimoniale: a) ha ricordato con certezza che gli eventi oggetto di causa si erano verificati di sabato, affrettandosi a dichiarare che in questa giornata la società opponente non lavorava nel cantiere presso la sua abitazione, mentre in sede di s.i.t. aveva affermato di non rammentare con sicurezza se l‟infortunio al si fosse verificato di sabato o meno;
b) ha dichiarato di non aver mai Per_5
portato il caffè agli operai di quel cantiere, sul punto venendo smentita addirittura dal teste di parte opponente , socio della IMPEA s.r.l., che ha invece espressamente Controparte_7
confermato tale circostanza (“ho conosciuto la signora perché abitava in quel Per_3 condominio, al primo piano mi sembra, e la mattina spesso portava il caffè agli operai”).
La palese inattendibilità di quanto dichiarato dalla teste in sede di escussione testimoniale impone di ritenere quindi più credibile quanto affermato da quest‟ultima in sede ispettiva (sul punto, Cass., 24208/2020: la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai
4 verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 1755502), (…) in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari (…), sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)“; ancor più chiaramente, Cass., 10634/2025: “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione”).
Le dichiarazioni in questione non possono però bastare da sole a far ritenere come realmente avvenuti i fatti de quibus – e quindi l‟infortunio sul lavoro patito dal – essendo al PE
riguardo necessari validi e più meditati riscontri oggettivi.
2.2. Tali riscontri devono ritenersi integrati da due circostanze ben precise.
La prima, è che risulta documentalmente provato – oltre che confermato dallo stesso interessato - che ad accompagnare il al Pronto Soccorso in data 4.7.2020 fu PE
, come detto socio della IMPEA s.r.l. (“ricordo che il signor mi Persona_6 PE
chiamò telefonicamente dicendo che era caduto e chiedendomi di accompagnarlo in ospedale;
io sono passato a prenderlo a casa, nei pressi della clinica Villa S.Anna, e l'ho accompagnato in ospedale;
ricordo che l'accompagnai al posto d'ingresso, al triage, e gli fu chiesto in mia presenza come si fosse fatto male e lui dichiarò che era caduto a casa sua”).
Orbene, risulta quanto mai poco credibile che il possa essere stato chiamato per CP_1 accompagnare all‟ospedale un soggetto che, per stessa ammissione del teste, non aveva mai conosciuto in epoca precedente all‟assunzione, avvenuta appena un giorno prima (“il sig. non ha lavorato per la IMPEA srl prima dell'assunzione del 2 luglio, con PE decorrenza 3 luglio 2020” – cfr. s.i.t. del 16.11.2020).
5 Che tra il e il intercorresse una pregressa frequentazione e/o rapporto di CP_1 PE
amicizia è del resto circostanza mai allegata dal primo, ed espressamente negata dal secondo
(“non frequentavo il al di fuori del lavoro;
non c'era un rapporto di amicizia tra di CP_1 noi ma, ripeto, lo incontravo solo al lavoro”).
Non si vede, quindi, quale possa essere la ragione per cui una persona caduta all‟interno della propria abitazione – così ha dichiarato il in udienza, riferendosi al – si CP_1 PE
determini a chiamare per chiedere aiuto ed essere accompagnato all‟ospedale qualcuno con il quale non avesse alcuna frequentazione extralavorativa.
Deve quindi ritenersi che tale richiesta di aiuto possa trovare spiegazione solo nel fatto che l‟incidente occorso al era accaduto non all‟interno dell‟abitazione di quest‟ultimo PE
ma sul luogo di lavoro, e quindi nel cantiere gestito dalla IMPEA s.r.l.: della quale, come detto, il è socio. CP_1
La seconda circostanza oggettiva che costituisce riscontro della ricostruzione dei fatti per come sin qui effettuata è data dalle dichiarazioni dell‟altro teste escusso Pt_1
Quest‟ultimo, pur non avendo assistito direttamente all‟infortunio, ha riportato una circostanza quanto mai importante, e cioè che in una data giornata – e poco conta che non ricordasse la data con esattezza, essendo passati oltre tre anni dall‟infortunio al momento della sua escussione come teste – una voce al citofono gli annunciò verso le 7.00/7.15 che nell‟arco di quella stessa mattinata sarebbero stati effettuati i lavori afferenti alla sua porzione di appartamento, ma che stranamente quei lavori non furono mai ultimati se non una settimana dopo (“ricordo solo che un giorno, non saprei specificare quando, dovevano effettuare i lavori relativi alla mia porzione di appartamento;
ebbene quel giorno, verso le 7.00/7.15, mi citofonò qualcuno – la cui voce non conoscevo – dicendomi che sarebbero passati più tardi a lavorare perché erano impegnati in altro lavoro;
quando sono uscito per delle incombenze personali, verso le 9.00, non erano però ancora venuti;
al mio rientro, verso le 12.00, ho notato che i lavori non erano stati iniziati, cosa che accadde solo una settimana più tardi”).
Orbene, tale circostanza coincide perfettamente – al netto di un minimo sfasamento orario ben giustificabile alla luce della già sottolineata distanza temporale tra i fatti di causa e l‟udienza istruttoria – con quanto dichiarato proprio dal (“ricordo che ero andato a lavorare PE
di sabato, come facevo normalmente per la ditta Impea, presso un condominio sito ad un indirizzo che ora non ricordo;
ricordo però che dovevo solo ultimare un paio di lavori, e cioè completare la rasatura della parte inferiore di un balcone e imbiancare il bagno di un condomino sito al secondo piano;
il cognome di questo condomino era ma non Pt_1 ricordo il nome;
quel giorno andai da quest'ultimo ad avvisarlo che avrei prima completato il
6 lavoro al balcone e poi sarei andato da lui per imbiancare il bagno;
in quella circostanza lavoravo da solo, come pure era capitato in precedenza dato che a volte lavoravo da solo, altre volte con altre persone come il sig o ancora persone diverse chiamate dalla Parte_2 ditta;
a quel punto, dopo un'ora più o meno di lavoro, sono scivolato cadendo dalla scala che portava al ponteggio, alto circa due metri;
non ho provato all'inizio molto dolore, anche se poi ho scoperto che mi ero rotto il polso sinistro;
l'incidente è avvenuto mentre stavo lavorando presso un'altra facciata dello stabile (…)”).
In presenza di tali riscontri istruttori, la ricostruzione dei fatti posta dall‟Ispettorato resistente alla base dell‟ordinanza ingiunzione opposta può quindi dirsi ad opinione del giudicante sufficientemente provata.
Da ciò discende la reiezione dell‟opposizione e la conferma dell‟ordinanza ingiunzione opposta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex art. 9 co. 2 D.Lgs. 149/2015 ( “L' può farsi CP_3
rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti (…) In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e CP_3
gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto
(…)).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in proprio e Parte_1
n.q. di l.r.p.t. della IMPEA s.r.l. nei confronti dell‟Ispettorato Controparte_3
in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così
[...]
provvede:
- rigetta l‟opposizione avverso l‟ordinanza ingiunzione n. 254/2022 - 254/1/2022;
- pone a carico di parte opponente l‟onere di rifusione delle spese di lite, che liquida ex art.9 co.2 D.Lgs. 149/2015 in complessivi € 2.096,00 oltre spese documentate e accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
7 Così deciso in Reggio Calabria, in data 2.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
8