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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/12/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1558/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1558/2025 V.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, posta in decisione con provvedimento del 26/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Santo Giliberto, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Alessandro De Vita, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 3 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 26/05/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 05/03/1990.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 05/03/1990 in Comune di
Noto;
- che dall'unione nascevano i figli e entrambi maggiorenni e autonomi Per_1 Per_2 economicamente;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 239/2024 emessa da questo Tribunale in data 24/10/2024 (passata in giudicato, v. documento in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le condizioni della separazione (che nulla prevedeva quanto all'aspetto economico, atteso che le parti davano atto di essere entrambe autonome economicamente).
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Noto il 05/03/1990 (Anno 1990 – n. 26 – Parte II- Serie A).
pagina 2 di 3 Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
05/03/1990, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Noto dell'anno 1990 (Atto n. – 26 - Parte II – Serie A); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Noto di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
27/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1558/2025 V.G., avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, posta in decisione con provvedimento del 26/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Santo Giliberto, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
e
(c.f. nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Alessandro De Vita, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 3 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data 26/05/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 05/03/1990.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 05/03/1990 in Comune di
Noto;
- che dall'unione nascevano i figli e entrambi maggiorenni e autonomi Per_1 Per_2 economicamente;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 239/2024 emessa da questo Tribunale in data 24/10/2024 (passata in giudicato, v. documento in atti).
In dettaglio, in seno al ricorso e alle successive note scritte le parti congiuntamente chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le condizioni della separazione (che nulla prevedeva quanto all'aspetto economico, atteso che le parti davano atto di essere entrambe autonome economicamente).
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario in Noto il 05/03/1990 (Anno 1990 – n. 26 – Parte II- Serie A).
pagina 2 di 3 Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno
05/03/1990, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Noto dell'anno 1990 (Atto n. – 26 - Parte II – Serie A); ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Noto di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del
27/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3