Articolo 38 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182
Articolo 37Articolo 39
Versione
18 dicembre 2025
Art. 38. Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta 1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, le parole: «Trascorsi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Trascorso un anno»;
b) all'articolo 58, primo comma, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «cinque».
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo degli articoli 49 e 58, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 recante «Approvazione del testo del Codice civile », come modificato dalla presente legge:
«Art. 49 (Dichiarazione di assenza). - Trascorso un anno dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.»
«Art. 58 (Dichiarazione di morte presunta dell'assente). - Quando sono trascorsi cinque anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50, puo' con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia.
In nessun caso la sentenza puo' essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore eta' dell'assente.
Puo' essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.»
Entrata in vigore il 18 dicembre 2025
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