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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/11/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 11/11/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 433/2025 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], e residente in Parte_1
Ficarra (ME) C.da Ciaramiraro n. 19, C.F. ( , C.F._1 domiciliata in Patti (ME) via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv.
AR US;
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio TIMPANARO, come da procura in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio Legale della sede Provinciale dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: indebito indennità di disoccupazione agricola
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.02.2025, parte ricorrente esponeva che con nota del 15.01.2025 l' le comunicava un indebito per l'importo CP_1 di € 2.355,78 relativamente all'indennità di disoccupazione agricola riferita al periodo che va dal 01/01/2015 al 31/12/2015.
Deduceva che nella motivazione del provvedimento era riportato che “a seguito di verifiche è stato accertato nei suoi confronti un indebito sulla prestazione DISOCCUPAZIONE AGRICOLA n.2016701806074 per:
Revoca dis.agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot N
4800.29/09/2022.0488180. Interessi legali.” CP_1
La stessa rilevava di aver lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta Coccinella per l'anno 2015 per 102 giornate annue.
Parte ricorrente rilevava l'illegittimità del provvedimento di indebito adottato dall' , eccependone il difetto di motivazione. Deduceva di CP_1 non aver mai ricevuto le somme oggetto dell'impugnato indebito e concludeva chiedendo che fossero dichiarate irripetibili, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per CP_1
intervenuta decadenza, e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa viene discussa e decisa con la presente sentenza.
La domanda è relativa all'annullamento del provvedimento di indebito del 15.01.2025.
2 Preliminarmente, deve darsi atto che parte ricorrente nulla ha dedotto in merito alla fondatezza delle questioni di merito dedotte e quindi sul proprio diritto al riconoscimento delle giornate agricole quale presupposto dell'indebito impugnato.
Nulla, dunque, è possibile statuire sul punto.
Relativamente al primo motivo di contestazione l'art.3 della legge n.
241/1990 ha stabilito che: “Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.”
La motivazione degli atti amministrativi è valida e pienamente soddisfatta ai sensi del citato articolo anche se si è al cospetto di una motivazione “per relationem” dove le ragioni alla base della determinazione amministrativa vengono esplicitate mediante il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e quindi nella sua disponibilità
(vedasi Tribunale cassino del 4 ottobre 2025).
Invero, proprio dalla documentazione prodotta dall'istituto emerge come nella comunicazione di revoca sia indicato l'accertamento ispettivo di cui alla comunicazione n. prot. .4800.29/09/2022.0488180 . E' stato CP_1
3 inoltre provato che detta documentazione era già stata comunicata a parte ricorrente che ne era quindi in possesso ed a conoscenza (in data 12 ottobre 2022, mentre l'indebito è del gennaio 2025).
Ne deriva che quindi parte ricorrente appare a piena conoscenza delle motivazioni che hanno portato alla richiesta di indebito oggi contestata.
Né, su dette comunicazioni, è stata sollevata alcuna contestazione.
Ancora, parte ricorrente lamenta inoltre di non aver ricevuto le somme oggetto delle richieste di indebito (disoccupazione agricola).
Ai sensi dell'art. 2033 c.c. “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”. Sul punto la giurisprudenza afferma che nell'azione di ripetizione dell'indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (vedi sul punto Cass. n. 3387/2001; Cass n. 2334/1998//;
Cass. n. 7027/1997; Cass. n. 12897/1995; Cass. n. 7501/2012; Cass. n.
22872/2010).
Se, dunque, parte opponente nega di aver ricevuto il pagamento della somma oggi richiesta dall' per le causali sopra indicate, l' CP_1 CP_1
deve dimostrare documentalmente di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente
L' ha fornito documentazione idonea ad indicare gli elementi utili CP_1
per la prova del pagamento, in quanto contenenti sia la data di pagamento che l'istituto pagatore.
Dette somme risultano, infatti:
- Determinate nel loro ammontare, garantendo il diritto di difesa del lavoratore nel riconoscere a quale prestazione le stesse fanno riferimento;
-Dovute, in assenza di prova – da parte del ricorrente – dei presupposti per la loro erogazione;
4 - Non prescritte, in applicazione della prescrizione decennale, invero, trattandosi di indebito per somme erogate nel 2016, per le quali il termine prescrizionale non può ritenersi decorso.
Alla luce di quanto detto, risulta fondata la pretesa di restituzione avanzata dall' e pertanto va confermato il provvedimento di CP_1 indebito impugnato da parte ricorrente e relativo all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2015.
Attesa la dichiarazione ex articolo 152 disp. Att. c.p.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' Parte_1 CP_1
con ricorso depositato il 10.02.2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
-Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite del presente giudizio;
Così deciso in Patti, 11 Novembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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