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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 325/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/05/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
Paolo CASSANO, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Teresa CIANCIULLI, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1045/2021 depositato il 14/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Rodi Garganico
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 378 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: non comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'epigrafato accertamento inerente l'IMU per l'a.i. 2015 eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento e, in subordine, la modifica con l'abbattimento ad un terzo del valore venale a mq. del terreno costituente base imponibile dell'IMU, con vittoria di spese.
Nessuno si costitutiva per il Comune di Rodi Garganico, pur ritualmente vocato in giudizio.
Il ricorrente depositava altresì memorie.
All'udienza del 21.5.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e quindi il provvedimento impugnato deve essere modificato nei termini che seguono. Quello tributario è invero un processo c.d. di impugnazione-merito, in cui il ricorso è solo il veicolo per consentire al Giudice erariale di acclarare e riperimetrare l'an, il quomodo e il quantum dell'obbligazione tributaria. Invero non si può pervenire all'annullamento tout court dell'atto impugnato (come richiesto in prima battuta dal ricorrente) poiché ciò equivarrebbe a dar luogo ad una esenzione IMU di cui non vi è traccia nell'ordinamento.
Là dove invece l'impugnazione coglie nel segno è nella parte in cui essa evidenzia che i terreni per cui
è pretesa erariale non sono edificabili poiché il “nuovo” PRG - che tali li qualifica - è stato adottato ma non ancora approvato, di modo che non è in vigore. Ne discende che non si vede ragione per assoggettare tali zone a un trattamento fiscale diverso da quello approntato dal medesimo comune garganico per altri terreni, viciniori a quelli per cui è causa e che si trovano nella medesima situazione, cioè non sono ancora edificabili perché ancora non sussistono strumenti attuativi del PRG che li rendano edificabili. Per detti terreni la deliberazione n.31 del 5.9.2014 prevede la riduzione ad un terzo dei 35 euro a mq. del valore venale, quale base di calcolo della base imponibile dell'IMU.
Nella parte in cui il provvedimento impugnato non prevede tale trattamento fiscale per i terreni che ha ad oggetto, esso è illegittimo per ingiustificata disparità di trattamento (una figura dell'eccesso di potere configurabile pure per gli atti tributari, nella misura in cui essi sono espressione di discrezionalità e in ragione della riconducibilità del détournement de pouvoir al vizio di violazione di legge)
e deve essere quindi modificato nel senso che pure a detti terreni deve essere applicata la riduzione ad un terzo dei 35 euro a mq. del valore venale quale base di calcolo dell'IMU.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e condanna il Comune di Rodi
Garganico alle spese, che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/05/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
Paolo CASSANO, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Teresa CIANCIULLI, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1045/2021 depositato il 14/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Rodi Garganico
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 378 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: non comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'epigrafato accertamento inerente l'IMU per l'a.i. 2015 eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento e, in subordine, la modifica con l'abbattimento ad un terzo del valore venale a mq. del terreno costituente base imponibile dell'IMU, con vittoria di spese.
Nessuno si costitutiva per il Comune di Rodi Garganico, pur ritualmente vocato in giudizio.
Il ricorrente depositava altresì memorie.
All'udienza del 21.5.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e quindi il provvedimento impugnato deve essere modificato nei termini che seguono. Quello tributario è invero un processo c.d. di impugnazione-merito, in cui il ricorso è solo il veicolo per consentire al Giudice erariale di acclarare e riperimetrare l'an, il quomodo e il quantum dell'obbligazione tributaria. Invero non si può pervenire all'annullamento tout court dell'atto impugnato (come richiesto in prima battuta dal ricorrente) poiché ciò equivarrebbe a dar luogo ad una esenzione IMU di cui non vi è traccia nell'ordinamento.
Là dove invece l'impugnazione coglie nel segno è nella parte in cui essa evidenzia che i terreni per cui
è pretesa erariale non sono edificabili poiché il “nuovo” PRG - che tali li qualifica - è stato adottato ma non ancora approvato, di modo che non è in vigore. Ne discende che non si vede ragione per assoggettare tali zone a un trattamento fiscale diverso da quello approntato dal medesimo comune garganico per altri terreni, viciniori a quelli per cui è causa e che si trovano nella medesima situazione, cioè non sono ancora edificabili perché ancora non sussistono strumenti attuativi del PRG che li rendano edificabili. Per detti terreni la deliberazione n.31 del 5.9.2014 prevede la riduzione ad un terzo dei 35 euro a mq. del valore venale, quale base di calcolo della base imponibile dell'IMU.
Nella parte in cui il provvedimento impugnato non prevede tale trattamento fiscale per i terreni che ha ad oggetto, esso è illegittimo per ingiustificata disparità di trattamento (una figura dell'eccesso di potere configurabile pure per gli atti tributari, nella misura in cui essi sono espressione di discrezionalità e in ragione della riconducibilità del détournement de pouvoir al vizio di violazione di legge)
e deve essere quindi modificato nel senso che pure a detti terreni deve essere applicata la riduzione ad un terzo dei 35 euro a mq. del valore venale quale base di calcolo dell'IMU.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e condanna il Comune di Rodi
Garganico alle spese, che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.