Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01389/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00261/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 261 del 2026, proposto da
IA EG IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro e Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Caltagirone, sez. Lavoro, n. 557/25.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. Salvatore ER SS CC e udito il difensore della ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. La ricorrente esponeva che con la sentenza indicata in epigrafe il Ministero intimato era stato condannato al pagamento in suo favore della dell’importo di € 2.221,83, oltre interessi, dalla maturazione al soddisfo.
Affermava che, tuttavia, l’Amministrazione sarebbe rimasta inerte nell’ottemperare al suddetto provvedimento giurisdizionale, nel frattempo passato anche in giudicato, e chiedeva, pertanto, l’ottemperanza della medesima sentenza, anche mediante la nomina di un commissario ad acta .
2. Il Ministero dell’Istruzione, benché destinatario di regolare notificazione del ricorso, non si costituiva in giudizio.
3. All’udienza in camera di consiglio del 14 aprile 2026, alla quale compariva il difensore della parte ricorrente, il Collegio, su richiesta di quest’ultimo, poneva la causa in decisione.
4. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto.
Rileva, infatti, il Collegio che la sentenza è passata in giudicato, la procedura per l’ esecuzione di tale titolo risulta ritualmente incardinata e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata e deve essere affermata la persistenza dell’obbligo in capo alla stessa di dare ottemperanza al giudicato portato dalla sentenza in epigrafe.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori, oltre che per i compensi e le spese di causa: sono dovute, cioè, le spese successive all’emanazione del titolo di cui si chiede l’esecuzione, quali le spese di registrazione, che rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza che sia necessaria al riguardo un’espressa statuizione del giudice.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà dare esecuzione al provvedimento in epigrafe entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni sessanta decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
5. Il Collegio stabilisce, altresì, che, alla scadenza del suddetto termine, in caso di perdurante inerzia delle predette Amministrazioni, si insedi il Commissario ad acta , individuato, sin da ora, nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di conferire delega per l’espletamento dell’incarico ad idoneo funzionario in servizio presso lo stesso ufficio.
Insediandosi entro dieci giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento.
L’eventuale compenso del commissario, da calcolare secondo la normativa vigente, ad espletamento del mandato, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente.
Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l'obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
- nomina fin da ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà in via sostitutiva rispetto all’Amministrazione entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento, per l’ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatorio, che si liquidano in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NN Barone, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
Salvatore ER SS CC, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Salvatore ER SS CC | AG NN Barone |
IL SEGRETARIO