Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2019, n. 17225
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Sentenza 19 aprile 2019

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In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini del provvedimento di modifica o revoca d'ufficio del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, all'esito delle informazioni richieste alla Guardia di Finanza, emesso ai sensi del comma 2 dell'art. 112, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è sufficiente che risultino non veritiere le condizioni reddituali indicate nell'istanza e che sussistano presunzioni gravi, precise e concordanti che consentano di ritenere il superamento dei limiti di reddito.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, è legittima la revoca del beneficio per difetto originario dei requisiti anche se sia già stato emesso decreto di pagamento del difensore definitivo ed esecutivo, in quanto la revoca ha effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore, con conseguente potere dell'amministrazione finanziaria, in caso di intervenuto pagamento, di agire per il recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio successivamente revocato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2019, n. 17225
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17225
    Data del deposito : 19 aprile 2019

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