Sentenza 19 aprile 2019
Massime • 2
In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini del provvedimento di modifica o revoca d'ufficio del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, all'esito delle informazioni richieste alla Guardia di Finanza, emesso ai sensi del comma 2 dell'art. 112, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 è sufficiente che risultino non veritiere le condizioni reddituali indicate nell'istanza e che sussistano presunzioni gravi, precise e concordanti che consentano di ritenere il superamento dei limiti di reddito.
In tema di patrocinio a spese dello Stato, è legittima la revoca del beneficio per difetto originario dei requisiti anche se sia già stato emesso decreto di pagamento del difensore definitivo ed esecutivo, in quanto la revoca ha effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore, con conseguente potere dell'amministrazione finanziaria, in caso di intervenuto pagamento, di agire per il recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio successivamente revocato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2019, n. 17225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17225 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2019 |
Testo completo
17225-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 5/2019 FAUSTO IZZO -CC 08/01/2019 ANDREA MONTAGNI R.G.N. 38825/2018 DANIELA RITA TORNESI - Relatore - UGO BELLINI FRANCESCA PICARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SP GI nato a [...] il [...] MINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del 05/06/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO lette/sentite le conclusioni del PG il quale ha chiesto.e udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
rigettoetto del conso RITENUTO IN FATTO 1.Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso con la ordinanza impugnata respingeva la opposizione ai sensi dell'art.99 Dpr 115/2002 proposta da SP AN avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso aveva disposto la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nonché del provvedimento di liquidazione delle spese a difensore a seguito di accertamenti delegati alla Guardia di Finanza che nella istanza per l'ammissione al beneficio erano state fornite evidenze parziali e non veritiere in ordine alla condizione di possidenza della richiedente nonché in relazione alla effettiva situazione reddituale propria e del proprio nucleo familiare.
2. Assumeva che correttamente il giudice aveva disposto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato in presenza di ammissione provvisoria in attesa dell'esito degli accertamenti dell'autorità di PG delegata e che, pur non essendo stato riscontrate inosservanze tali da giustificare il superamento dei limiti reddituali per l'ottenimento, ovvero per la conservazione del beneficio, nondimeno la condotta della ricorrente poteva assumere rilievo ai fini penali, costituendo violazione dell'art.95 TU L.115/2002, da cui del tutto correttarnente era conseguito un provvedimento di revoca del beneficio in autotutela, non essendo all'uopo possibile che, a fronte di dichiarazione fraudolenta o parziale la beneficiaria continuasse a godere degli effetti del provvedimento di ammissione, rilevando peraltro la inosservanza del divieto legale quale motivo di inammissibilità ab origine della stessa istanza di ammissione.
2.1. Sotto diverso profilo evidenziava come la revoca con efficacia ex tunc del provvedimento di ammissione al beneficio non poteva che riverberarsi altresì sul decreto di liquidazione delle spese al difensore dal momento che risultava rimosso il provvedimento genetico che presupponeva la liquidazione del compenso, a nulla rilevando la circostanza che tale provvedimento, quale espressione di potere decisorio giurisdizionale fosse suscettibile di autonoma impugnazione attraverso gli strumenti previsti dalla legge, atteso che nel caso in specie non si versava in ipotesi di integrazione o di modifica del provvedimento liquidatorio da parte del giudice che lo aveva emesso, ma di automatico effetto caducatorio conseguente alla rimozione del provvedimento presupposto.
3. Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per cassazione la difesa di SP AN articolando due censure. Con un primo motivo di ricorso denuncia nullità dell'ordinanza per violazione degli art. 74, 76, 79, 95, 96, 99 e 112 DPR 115/2002 e art. 24 Cost. in punto di sussistenza delle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in assenza di accertamento sulla falsità della dichiarazione e di inapplicabilità dell'art.95 Dpr 115/2002 in assenza di sentenza di condanna. In particolar evidenziava come non fosse prevista da alcuna disciplina positiva la revoca del provvedimento di ammissione in assenza dell'accertamento della insussistenza delle condizioni legittimanti laddove la pure riconosciuta incompletezza o parziarietà degli elementi patrimoniali e reddituali indicati nella certificazione allegata all'istanza non erano tali da escluderne la ammissione, ai sensi degli art.76 Dpr 115/2002 o da determinarne la revoca, ai sensi del successivo art.112 in quanto il reddito percepito dal nucleo familiare risultava comunque inferiore ai limiti di legge, né la revoca disposta poteva essere fatta derivare dalla inosservanza della disciplina dell'art.95 Dpr 115/2002, rilevante ai fini penali, atteso ch sul punto era mancato un accertamento, suscettibile di passare in giudicato, sul rilievo penale della condotta della prevenuta, dal momento che il provvedimento opposto si era fondato esclusivamente su accertamenti delegati alla Guardia di Finanza, in assenza di qualsiasi valutazione sulla antidoverosità della dichiarazione dell'istante.
3.2 Con una ulteriore articolazione deduceva violazione di legge con riferimento all'art. 171 Dpr 115/2002 in presenza di definitività e di esecutività del titolo di pagamento a favore del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato, che non poteva essere posto in discussione da un provvedimento dell'autorità giudiziaria fuori dall'ambito dei mezzi di impugnazione previsti contro di esso (art.170 Dpr 115/2002), anche se irregolare o illegittimo, mentre la disciplina del testo unico contemplava il procedimento di recupero nei confronti dell'imputato delle spese liquidate in ipotesi di revoca del beneficio sia con riferimento dell'accertata assenza delle condizioni legittimanti l'ammissione, sia in relazione alla mancanza di condizioni di reddito. Evidenziava inoltre che lo stesso giudice costituzionale aveva posto in rilievo il carattere giurisdizionale del procedimento di liquidazione con la esclusione del potere del giudice di pronunciare in autotutela la revoca dei provvedimenti considerati illegittimi e infondati (Corte Cost sentenza 192/2015). Con memoria difensiva pervenuta in cancelleria in data 4 Gennaio 2018 parte ricorrente, nel ribadire l'assenza dei presupposti di legge per 2 eze Q procedere alla revoca del beneficio ai sensi degli art.112 e 95 Dpr 115/2002 rappresentava altresì che non ricorreva neppure la rilevanza penale dei fatti ascritti e all'uopo depositava provvedimento di archiviazione in relazione alla notizia di reato che era scaturita dagli accertamenti delegati dal Tribunale di Sorveglianza alla Guardia di Finanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è infondato. Invero risulta del tutto improprio il richiamo operato dal ricorrente alle ipotesi di revoca del beneficio fondate sulle disposizioni degli art.95 ultima parte e sull'art. 112 I comma Dpr 115/2002 le quali presuppongono la mancanza originaria sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli art.76 e 92 stesso testo normativo ovvero la intervenuta condanna per il reato di falsità o di omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione.
2. Nel caso in specie, come correttamente indicato nel provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, ha esercitato un potere di revoca in autotutela espressamente riconosciuto dalla legge e in particolare dall'art.112 II comma Dpr 115/2012 ove è previsto che il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'art.96 commi II e III Dpr 115/2002. 2.1 Prevede invero l'art.96 co.II Dpr 115/2002 che il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli art.76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari e delle attività economiche eventualmente volte. A tale fine prima di provvedere i magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di Finanza per le necessarie verifiche.
2.2 Si tratta invero delle verifiche compiute dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso il quale ha ammesso la richiedente SP in via provvisoria al patrocinio a spese dello stato e, all'esito delle verifiche delegate, ha opinato in senso sfavorevole alla richiesta di ammissione in quanto ha ritenuto la non veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione autocertificativa, sia in ordine alla esaustività dei redditi personali dichiarati, sia in relazione ad elementi patrimoniali taciuti, sia con riferimento a contributi patrimoniali di altri familiari conviventi del tutto omessi. 3 gull 2.3 In particolare il magistrato di sorveglianza evidenziava che l'interessata aveva percepito nell'anno di riferimento (2015) redditi per prestazioni sociali, quale assegno di natalità per euro 2.494,45, mentre nella richiesta di ammissione aveva indicato il minore importo di euro 1.762,46; risultava proprietaria di una autovettura Mercedes Classe CDI non indicata nella istanza e risultava altresì che il familiare convivente AR IN aveva percepito un assegno sociale nella misura di euro 5.824,03. 2.4 Rilevava pertanto la sostanziale e complessiva non veridicità dell'autocertificazione e revocava il beneficio (melius revocava l'ammissione provvisoria all'esito degli accertamenti delegati) ravvisando molteplici e fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli art.76 e 92 Dpr 115/2002. Trattasi invero di espressione di un potere discrezionale esercitato dal giudice competente che prescinde invero da un effettivo superamento del tetto reddituale del nucleo familiare richiesto dalla legge per l'ammissione al beneficio ovvero per la conservazione dello stesso, ma che attiene ad una verifica delle complessive condizioni reddituali dell'interessato come filtrate dall'analisi sul tenore di vita e sulle condizioni personali e patrimoniali, in ordine alle quali la interessata ha fornito nella specie un quadro riduttivo, distorto e fallace, in assenza di qualsivoglia contestazione sul punto.
3. In relazione a tale addebito emerge ancora più nitidamente la infondatezza della tesi sostenuta dalla SP, la quale richiama principi normativi che si riferiscono al postumo accertamento dell'assenza originaria delle condizioni reddituali (art.112 I comma lett.d del Dpr 115/2002), ovvero all'accertamento di condotte illecite (art.95 stesso testo) da cui ritenere che soltanto nella ipotesi di condanna, ovvero di superamento dei limiti reddituali, sia possibile la revoca del patrocinio a spese dello Stato.
3.1 Al contrario nella specifica ipotesi di revoca di cui all'art.96 II comma in relazione all'art. 112 II comma Dpr 115/2002 viene in rilievo la preliminare verifica di ammissibilità dell'istanza, che compete al giudice designato a valutare il diritto all'ammissione che, sulla base dell'ausilio della PG e in assenza di alcuna contestazione sulle rilevate criticità, ha avuto esito negativo comportando la revoca dell'ammissione provvisoria, riconoscendo fondati motivi per ritenere che la interessata non versasse nelle condizioni di legge.
4. Sul punto giova ricordare che a norma dell'art. 79, comma 1, lett. b), d.P.R. n.115 del 2002, l'istanza deve contenere le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica...», nonché quin "dichiarazione sostitutiva di certificazione ...con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate dall'art.6". La ratio della norma è quella di valutare, ai sensi dell'art. 76, comma 1, stesso testo normativo, il reddito, quale condizione per l'ammissione al beneficio, «costituito dalla somma dei redditi conseguiti... da ogni componente della famiglia, compreso l'istante». Deve, pertanto, ritenersi sussistente un obbligo dell'istante di produrre una certificazione anagrafica o documentazione equipollente e, comunque, di esplicitare la composizione della sua famiglia, quanto meno quale situazione di fatto comportante la presenza di persone con lui conviventi. A tale proposito è stato affermato da questa Corte che "ai fini dell'ammissibilità al gratuito patrocinio l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne la attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia dell'istanza con l'autocertificazione e la documentazione allegata" (sez. IV, 14.10.1999 Cavarchio Rv. 214882; sez.I, 3.6.2003, Musarò, Rv.225051).
4.1 Peraltro pure partendo da un siffatto principio giurisprudenziale va precisato che, ai sensi dell'art. 76 co.2 D.L.vo 30.5.2002 n.115, non può rilevare soltanto, ai fini del giudizio di ammissibilità o di conferma del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il dato formale della convivenza come emergente dalla residenza anagrafica, che costituisce comunque un significativo dato probatorio. Si deve affermare altresì, in base agli stessi principi emergenti dalla normativa statale e ai fini del giudizio sulla condizione di non abbienza, l'obbligo per il giudice di esaminare le prove che confermino o confutino la sostanziale e fattuale percezione e condivisione di redditi tra familiari idonea ad incidere sulla predetta condizione.
4.2 Invero anche la presunzione astrattamente disciplinata dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n.115/2002 (Corte Cost. n.139 del 14-16 aprile 2010), pur ammettendo la prova contraria, non modifica il procedimento logico che, secondo la regola dettata dall'art.2729 cod. civ., il giudice è tenuto a seguire al fine di affermare l'inversione dell'onere della prova in ordine ai presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Nella giurisprudenza della Suprema Corte è affermato che spetta al ricorrente _ dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, e spetta al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni 5 l il J necessario strumento di indagine;
tale iter argomentativo presuppone, in ogni caso, la previa corretta individuazione delle presunzioni gravi, precise e concordanti che consentano di ritenere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, il superamento dei limiti di reddito prescritti dalla legge.
4.3 A tale fine pertanto è consentito al magistrato, in caso di dubbio, di delegare gli accertamenti di cui all'art.96 II comma DPr 115/2002 per supportare attraverso una verifica familiare e patrimoniale la decisione che, altrimenti, non potrebbe che recepire acriticamente i dati forniti nell'autocertificazione dell'istante, salvi gli approfondimenti demandati agli uffici tributari competenti. Orbene alla stregua di tali accertamenti egli potrà essere confortato nel confermare l'ammissione, ovvero potrà trarre argomento di prova per escludere il beneficio, in ragione degli elementi fattuali, logici e presuntivi di segno opposto.
5. Orbene nella specie gi accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza hanno convinto il magistrato, sulla base di una valutazione articolata di merito che non ha mai formato oggetto di impugnazione, della non accoglibilità della richiesta in quanto fondata su autocertificazione palesemente incompleta e inveritiera e il provvedimento oggi impugnato ha riconosciuto rilievo assorbente ad una siffatta valutazione che attiene, come sopra indicato, all'ambito di ammissibilità dell'istanza e non già al merito e che ne giustifica il rigetto (art. 96 II comma Dpr 115/2002), ovvero, come nel caso in specie, la revoca in autotutela ai sensi dell'art. 112 II comma Dpr 115/2002 (Cfr. in motivazione sez.IV, 14.3.2012 n. 19611, Napoli), ovvero la applicazione della sanzione penale (S.U. 27.11.2008, Infanti, Rv.242152) a prescindere dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione. Il motivo va pertanto disatteso.
6. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso laddove nel caso in specie non viene in considerazione una ipotesi di revoca o di modifica del titolo esecutivo rappresentato dal decreto di liquidazione del compenso al difensore quanto il logico assorbimento del provvedimento liquidatorio nella elisione del provvedimento di ammissione che ne costituiva il presupposto oggettivo. Se pure legittimamente sia intervenuta la liquidazione del compenso a favore del legale, in quanto difensore di un soggetto provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello stato, nel presente procedimento non è in discussione la efficacia esecutiva del decreto di liquidazione (che si trae dall'art. 171 Dpr 115/2002), né la controvertibilità dell'an o del quantum debeatur esclusivamente nell'ambito del procedimento oppositivo (di cui 6 Güell all'art.170), bensì viene in considerazione il mero automatico riflesso della pronuncia che riconosce la insussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio fin dalla data di ammissione. La revoca non può che retroagire, come è previsto dall'art. 112 Dpr 115/2002 alla stessa data di ammissione, a nulla rilevando la circostanza che l'accertamento della originaria carenza dei presupposti per l'ammissione intervenga successivamente (sez.III, 21.4.2010, Borra, Rv.248093). Inoltre tale accertamento e coinvolge sia i diritti dell'imputato che quelli del suo patrocinatore o consulente, in quanto la soddisfazione dell'interesse pubblico che costituisce la "ratio" della legge 30 luglio 1990 non si esaurisce nell'atto iniziale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma si manifesta nella regolarità dell'intero procedimento, condizionata dalla effettiva sussistenza e permanenza delle condizioni di legge in tutte le sue fasi (sez.II, Ordinanza 13.6.2002, Ghidini, Rv.226312; sez. IV, 15.1.2014, Orlando, Rv.259098), fermo restando il potere dell'amministrazione finanziaria, in ipotesi di intervenuto pagamento, di agire per il recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio, successivamente revocato, ai sensi dell'art. 111 Dpr 115/2002. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8 Gennaio 2019 Il consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini Fausto Bellun DESCHATON CANCELLERIA Oggi 19/04/19 FUNZIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa reke Caliendo 7