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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 13/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1012/2020 depositato il 31/03/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casarano - P.zza San Domenico 73042 Casarano LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1383/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 31/07/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 161 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 171 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 145 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del contribuente si riporta integralmente ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento.
Nessuno è comparso per il Comune di Casarano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità
2014, 2015 e 2016. La sentenza di primo grado ha discutibilmente confermato la legittimità della pretesa impositiva, trascurando un elemento fattuale decisivo emerso documentalmente nel corso del procedimento, scilicet l'errata identificazione dell'immobile oggetto di tassazione da parte dell'Ente impositore. Gli avvisi di accertamento, invero, fanno riferimento a terreni identificati al Foglio 21, part. 431, sub 2, mentre la proprietà del ricorrente insiste sul Foglio 14, part. 741. In claris non fit interpretatio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Gli avvisi di accertamento, come detto, fanno riferimento a terreni identificati al Foglio 21, part. 431, sub
2, mentre la proprietà del ricorrente insiste sul Foglio 14, part. 741. Tale circostanza, come ampiamente stigmatizzato dall'appellante, non è una mera allegazione difensiva, ma un dato oggettivo espressamente riconosciuto dal Comune di Casarano nel verbale di mediazione del 02.10.2018 la cui produzione deve ritenersi senz'altro ammissibile inerendo alla prova di quanto già affermato nel ricorso introduttivo.
Vale la pena ribadire che l'eccezione relativa all'errata identificazione dell'immobile era già presente nel ricorso originario e, pertanto, il verbale di mediazione del 02.10.2018, prodotto in giudizio, non introduce una nuova domanda (vietata dall'art. 57 D.Lgs. 546/92), ma rappresenta una prova documentale sopravvenuta, formata successivamente alla proposizione del ricorso e destinata a corroborare una doglianza già espressa, e prodotta nei termini di legge.
D'altra parte, gli avvisi originari sono stati dichiarati illegittimi e pertanto annullati dallo stesso Comune. per contro, gli atti correttivi sui quali il Comune vorrebbe fondare la nuova pretesa impositiva e che dovrebbero sostituire quelli rettificati, non risultano validamente notificati. Manca, in definitiva,un atto impositivo valido su cui fondare la pretesa.
Le spese si compensano in ragione della complessità tecnica nell'identificazione delle particelle.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento impugnati in primo grado;
spese compensate
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1012/2020 depositato il 31/03/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casarano - P.zza San Domenico 73042 Casarano LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1383/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 5 e pubblicata il 31/07/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 161 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 171 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 145 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il difensore del contribuente si riporta integralmente ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento.
Nessuno è comparso per il Comune di Casarano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di accertamento IMU relativi alle annualità
2014, 2015 e 2016. La sentenza di primo grado ha discutibilmente confermato la legittimità della pretesa impositiva, trascurando un elemento fattuale decisivo emerso documentalmente nel corso del procedimento, scilicet l'errata identificazione dell'immobile oggetto di tassazione da parte dell'Ente impositore. Gli avvisi di accertamento, invero, fanno riferimento a terreni identificati al Foglio 21, part. 431, sub 2, mentre la proprietà del ricorrente insiste sul Foglio 14, part. 741. In claris non fit interpretatio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Gli avvisi di accertamento, come detto, fanno riferimento a terreni identificati al Foglio 21, part. 431, sub
2, mentre la proprietà del ricorrente insiste sul Foglio 14, part. 741. Tale circostanza, come ampiamente stigmatizzato dall'appellante, non è una mera allegazione difensiva, ma un dato oggettivo espressamente riconosciuto dal Comune di Casarano nel verbale di mediazione del 02.10.2018 la cui produzione deve ritenersi senz'altro ammissibile inerendo alla prova di quanto già affermato nel ricorso introduttivo.
Vale la pena ribadire che l'eccezione relativa all'errata identificazione dell'immobile era già presente nel ricorso originario e, pertanto, il verbale di mediazione del 02.10.2018, prodotto in giudizio, non introduce una nuova domanda (vietata dall'art. 57 D.Lgs. 546/92), ma rappresenta una prova documentale sopravvenuta, formata successivamente alla proposizione del ricorso e destinata a corroborare una doglianza già espressa, e prodotta nei termini di legge.
D'altra parte, gli avvisi originari sono stati dichiarati illegittimi e pertanto annullati dallo stesso Comune. per contro, gli atti correttivi sui quali il Comune vorrebbe fondare la nuova pretesa impositiva e che dovrebbero sostituire quelli rettificati, non risultano validamente notificati. Manca, in definitiva,un atto impositivo valido su cui fondare la pretesa.
Le spese si compensano in ragione della complessità tecnica nell'identificazione delle particelle.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento impugnati in primo grado;
spese compensate