TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 05/05/2026, n. 8323
TAR
Ordinanza cautelare 4 novembre 2024
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TAR
Decreto presidenziale 29 settembre 2025
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TAR
Sentenza 5 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento per travisamento dei presupposti e violazione dell'art. 37 della legge cinema

    La Corte ha ritenuto che l'esclusione quinquennale si applica alle future procedure di assegnazione e che il credito d'imposta non era stato ancora riconosciuto al momento dell'adozione del decreto di esclusione. La locuzione 'medesimi contributi' si riferisce a tutti i contributi previsti dalla legge cinema, incluso il credito d'imposta.

  • Rigettato
    Illegittimità della revoca per insussistenza dei presupposti per l'esercizio della revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990

    La revoca del credito d'imposta non è riconducibile all'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma costituisce un atto obbligato a seguito dell'accertato difetto dei requisiti per il conseguimento del beneficio (decadenza accertativa).

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento di revoca per violazione dei diritti partecipativi di NE

    La revoca era un provvedimento vincolato, pertanto la partecipazione del privato non avrebbe potuto incidere sul contenuto dispositivo. Il decreto presupposto era pienamente efficace al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, non essendo stata adottata alcuna misura cautelare in appello.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento di revoca per carenza assoluta di istruttoria e violazione del principio della 'presunzione di innocenza'

    Il decreto presupposto era pienamente efficace al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, non essendo stata adottata alcuna misura cautelare in appello.

  • Rigettato
    Illegittimità della revoca presupposta per violazione delle garanzie procedimentali

    I motivi di ricorso riguardanti il presupposto decreto n. 3873 del 2023 sono stati respinti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 205 del 2026, che ha confermato la sentenza di rigetto del ricorso di primo grado.

  • Rigettato
    Illegittimità della revoca presupposta per l'abdicazione dai poteri istruttori del MIC

    I motivi di ricorso riguardanti il presupposto decreto n. 3873 del 2023 sono stati respinti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 205 del 2026, che ha confermato la sentenza di rigetto del ricorso di primo grado.

  • Rigettato
    Illegittimità della revoca presupposta: per l'assenza degli elementi costitutivi di cui al d.p.r. n. 445/2000; (in subordine) per l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della legge cinema

    I motivi di ricorso riguardanti il presupposto decreto n. 3873 del 2023 sono stati respinti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 205 del 2026, che ha confermato la sentenza di rigetto del ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato ha respinto i dubbi di costituzionalità.

  • Rigettato
    Illegittimità della revoca presupposta per l'illegittimità del bando e l'assenza del potere sanzionatorio del MIC

    I motivi di ricorso riguardanti il presupposto decreto n. 3873 del 2023 sono stati respinti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 205 del 2026, che ha confermato la sentenza di rigetto del ricorso di primo grado.

  • Rigettato
    Illegittimità della revoca presupposta per mancata applicazione del d.p.r. n. 445/2000 in ordine al trattamento sanzionatorio; (in subordine) per l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 della legge cinema

    I motivi di ricorso riguardanti il presupposto decreto n. 3873 del 2023 sono stati respinti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 205 del 2026, che ha confermato la sentenza di rigetto del ricorso di primo grado. Il Consiglio di Stato ha respinto i dubbi di costituzionalità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 05/05/2026, n. 8323
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8323
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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