Ordinanza cautelare 4 novembre 2024
Decreto presidenziale 29 settembre 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 05/05/2026, n. 8323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8323 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08323/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09809/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9809 del 2024, proposto da NE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Gamberini, Marco Giustiniani, Antonello Frasca e Alessandro Paccione, con domicilio eletto presso lo studio del secondo (Pavia e Ansaldo) in Roma, via Bocca di Leone n. 78;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
con notifica a :
Società Italiana degli Autori ed Editori (Siae) e Società Cinecittà s.p.a., non costituite in giudizio;
per l’annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare,
del decreto adottato dal Ministero della cultura – Direzione generale Cinema e audiovisivo, con nota DG-CA prot. n. 2415 del 27 giugno 2024, recante il provvedimento di revoca in autotutela del diritto al credito di imposta per un importo pari a euro 1.094.745,17. presentata per l’anno 2023 dalla NE s.r.l. relativamente alla sala cinematografica di AG - DI Cinema AG;
di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 la dott.ssa NI IN e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. Con il decreto indicato in epigrafe il Ministero della cultura (di seguito, per brevità, anche solo “il Ministero”) ha disposto la revoca in autotutela del diritto al credito di imposta che era stato riconosciuto, per l’anno 2023, con decreto n. 2093 del 30 maggio 2024, alla società NE s.r.l. (di seguito anche solo “la Società”) in relazione alla sala cinematografica DI CI AG (ex Cineplex), per un importo di euro 1.094.745,17.
La revoca del credito d’imposta è motivata sulla base del decreto n. 3873 del 20 novembre 2023 con cui il Ministero, contestualmente alla revoca del contributo per l’attività cinematografica d’essai effettuata nel 2021, aveva disposto, nei confronti della stessa NE s.r.l., ai sensi dell’art. 37, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220 (c.d. legge cinema), l’esclusione “ per cinque anni dalle procedure di assegnazione dei contributi previsti dalla medesima legge ”;
2. Avverso il provvedimento di revoca del credito d’imposta, la Società è insorta con il ricorso all’esame del Collegio, notificato il 26 settembre 2024 e depositato il 27 settembre 2024, deducendo sia vizi propri del nuovo provvedimento sia l’illegittimità derivata dal decreto n. 3873 del 2023. A tale ultimo riguardo, la Società precisa in fatto che il ricorso dalla stessa proposto dinnanzi a questo Tribunale contro il decreto presupposto (R.G. n. 515/2024) è stato respinto con sentenza di questa Sezione n. 12394 del 17 giugno 2024, avverso la quale pende appello dinnanzi al Consiglio di Stato (R.G. n. 7201/2024).
2.1. I motivi di censura che denunciano vizi propri del gravato provvedimento di revoca del diritto al credito di imposta (“Sezione A” della parte in diritto del ricorso) sono così rubricati:
- “ 1. Sull’illegittimità del provvedimento per travisamento dei presupposti e per violazione dell’art. 37 della legge cinema ”;
- “ 2. (In via subordinata rispetto al motivo sub 1) Sull’illegittimità della revoca per insussistenza dei presupposti per l’esercizio della revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 ”;
- “ 3. Sull’illegittimità del provvedimento di revoca per violazione dei diritti partecipativi di NE ”;
- “ 4. Sull’illegittimità del provvedimento di revoca per carenza assoluta di istruttoria e violazione del principio della «presunzione di innocenza »” .
2.2. In via derivata dal presupposto decreto n. 3873 del 2023, la Società articola invece i seguenti motivi di censura (“Sezione B” della parte in diritto del ricorso):
“ I. Sull’illegittimità della revoca presupposta per violazione delle garanzie procedimentali ”;
“II . Sull’illegittimità della revoca presupposta per l’abdicazione dai poteri istruttori del MIC ”;
“ III. Sull’illegittimità della revoca presupposta: per l’assenza degli elementi costitutivi di cui al d.p.r. n. 445/2000; (in subordine) per l’illegittimità costituzionale dell’art. 37 della legge cinema ”;
“ IV. Sull’illegittimità della revoca presupposta per l’illegittimità del bando e l’assenza del potere sanzionatorio del MIC ”;
“ V. Sull’illegittimità della revoca presupposta per mancata applicazione del d.p.r. n. 445/2000 in ordine al trattamento sanzionatorio; (in subordine) per l’illegittimità costituzionale dell’art. 37 della legge cinema ”.
3. Il Ministero della cultura si è costituito in resistenza, con atto di mero stile, in data 2 ottobre 2024.
Non risultano invece costituite SIAE e Società Cinecittà s.p.a., cui pure il ricorso è stato notificato.
4. Con ordinanza n. 4947 del 4 novembre 2024, la Sezione, ritenendo insussistente il fumus boni iuris , ha respinto la domanda cautelare.
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza n. 148 del 15 gennaio 2025, ha respinto l’appello cautelare, affermando che “ non si apprezzano consistenti profili di fondatezza del ricorso di primo grado ” in quanto “ il credito di imposta riconosciuto all’appellante con provvedimento del 30 maggio 2024 risulta essere stato concesso, a seguito della riconosciuta legittimità decreto n. 3873 del 20 novembre 2023, in evidente violazione dell’art. 37, comma 2, della L. n. 220/2016 ”.
5. Con decreto presidenziale n. 3376 del 29 settembre 2025, in accoglimento dell’istanza della parte ricorrente, è stato disposto il rinvio dell’udienza pubblica già fissata per il 28 ottobre 2025, stante l’opportunità di attendere la definizione del citato giudizio di appello R.G. n. 7201/2024.
6. Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2026, in vista della quale la ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73, comma 1, c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DI
1. In via preliminare rispetto all’esame delle censure, occorre ricostruire la vicenda che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato, nonché dar conto dell’esito del giudizio di appello avverso la sentenza di questa Sezione n. 12394 del 2024.
In particolare:
- con il decreto direttoriale n. 3873 del 20 novembre 2023, il Ministero della cultura ha disposto: (i) la revoca del contributo assegnato alla NE s.r.l. con decreto n. 12 del 20 dicembre 2022 a valere sul “ Bando relativo alla concessione di contributi alla programmazione di film d’essai ovvero di ricerca e sperimentazione per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017 e successive modificazioni ”, di cui al decreto direttoriale n. 1249 del 7 aprile 2022, motivata in relazione alle incongruenze riscontrate tra i dati delle proiezioni d’essai forniti dalla Società e quelli risultanti agli atti della SIAE, con conseguente ritenuta applicabilità dell’art. 12, comma 5, del d.m. 31 luglio 2017; (ii) l’esclusione della medesima società per cinque anni dalle procedure di assegnazione dei contributi previsti dalla legge n. 220 del 2016, comminata ai sensi dell’art. 37, comma 2, della medesima legge nonché del citato art. 12, comma 5, del d.m. 31 luglio 2017;
- detto decreto n. 3873 del 2023 è stato impugnato dalla Società con ricorso iscritto sub R.G. n. 515/2024, la cui domanda cautelare è stata accolta da questa Sezione con odinanza n. 584 del 14 febbraio 2024;
- nelle more dello svolgimento di tale giudizio e, precisamente, in data 6 febbraio 2024, la Società ha presentato la domanda n. DOM-2023-211144-TCASRI-00001 per il riconoscimento del credito di imposta di cui all’art. 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016, con riferimento ad investimenti effettuati nella sala cinematografica DI CI AG (ex Cineplex), ubicata a AG;
- con decreto direttoriale n. 2093 del 30 maggio 2024, il Ministero della cultura ha riconosciuto, tra gli altri, alla NE s.r.l., in relazione a tale domanda, un credito di imposta per l’anno 2023 pari a euro 1.094.745,17;
- successivamente, è intervenuta la sentenza n. 12394 del 17 giugno 2024 con cui questa Sezione ha respinto il citato ricorso R.G. n. 515/2024 proposto avverso il decreto n. 3873 del 2023;
- in data 27 giugno 2024, quindi, il Ministero della cultura, sulla scorta di tale decreto e tenuto conto dell’esito del giudizio, ha adottato il provvedimento gravato con il ricorso all’odierno esame del Collegio;
- con ricorso iscritto sub R.G. 7201/2024, la Società ha proposto appello avverso la citata sentenza n. 12394 del 2024, respinto dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 205 del 9 gennaio 2026.
Il Giudice di appello, in particolare, nel confermare con motivazione parzialmente diversa la pronuncia resa da questa Sezione, ha ritenuto che nella vicenda relativa al conseguimento del contributo per la programmazione di film d’essai nel corso dell’anno 2021 ricorresse l’ipotesi del mendacio, contemplata dall’art. 37, comma 2, della legge n. 220 del 2016 e dall’art. 12, comma 5, del d.m. 31 luglio 2017 quale causa di revoca del contributo medesimo, avendo la Società autocertificato in sede di domanda iniziale un numero di proiezioni superiore a quello effettivo risultante dai controlli effettuati. Il Consiglio di Stato ha altresì escluso l’illegittimità della sanzione accessoria della esclusione per cinque anni dalle procedure di erogazione del contributo, respingendo tutte le censure formulate sul punto dalla Società e superando i dubbi di costituzionalità avanzati dalla ricorrente in ordine all’art. 37, comma 2, della legge n. 220 del 2016 nella parte in cui prevede tale sanzione. A tale ultimo riguardo, si legge nella sentenza di appello che “ il Collegio non ravvisa una irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto in via generale quale conseguenza dell’uso di dichiarazioni mendaci, né tale sanzione appare sproporzionata o eccessivamente afflittiva, anche nella prospettiva del diritto EDU ”, tenuto conto, da un lato, della “ specialità della materia e della relativa disciplina che può giustificare il fatto che il legislatore, facendo uso della sua discrezionalità, abbia qui inteso prevedere una misura più severa rispetto a quella generale di cui al d.p.r. 445/2000 ” e, dall’altro, che “ la sanzione in discorso non preclude all’operatore di continuare ad esercitare la sua attività imprenditoriale, limitandolo piuttosto, e comunque pur sempre per un periodo temporale definito, nella possibilità di beneficiare di contributi pubblici ”.
2. Tanto ricostruito in fatto, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato per le ragioni di seguito illustrate.
3. Con il primo motivo della “Sezione A” del ricorso, relativa ai vizi propri del gravato provvedimento di revoca, la Società denuncia la violazione dell’art. 37, comma 2, secondo periodo, della legge n. 220 del 2016 sotto due distinti profili.
3.1. In primo luogo, vi sarebbe stata, nella prospettiva attorea, un’illegittima applicazione retroattiva della sanzione accessoria consistente nell’esclusione quinquennale dai contributi, in quanto il Ministero della cultura, nel revocare con il provvedimento impugnato il diritto al credito d’imposta richiesto con la domanda del 6 febbraio 2024, avrebbe inciso su un contributo economico già assegnato e, quindi, su un rapporto già esaurito.
La censura è infondata.
È indubbio, infatti, che, come afferma la ricorrente, l’esclusione quinquennale dai contributi prevista dall’art. 37, comma 2, secondo periodo, della legge n. 220 del 2016 produce effetti esclusivamente sulle future procedure di assegnazione, ma, nel caso di specie, oggetto del provvedimento impugnato con il presente ricorso è, per l’appunto, un vantaggio economico che al momento dell’adozione del provvedimento che ha comminato la sanzione accessoria non era stato ancora riconosciuto e, anzi, a ben guardare, nemmeno richiesto dalla ricorrente. Invero, come emerge dalla ricostruzione in fatto, la presentazione della domanda di tax credit per l’anno 2023 (DOM-2023-211144-TCASRI-00001-06/02/2024) e, quindi, il decreto di riconoscimento di tale beneficio (n. 2093 del 30 maggio 2024) sono successivi al decreto recante l’esclusione della società ricorrente dalle procedure di assegnazione dei contributi di cui alla legge n. 220 del 2016, risalente al 20 novembre 2023.
Ne deriva che, una volta riconosciuta – con la richiamata sentenza di questa Sezione n. 12394 del 2024 – la legittimità di tale decreto di esclusione, la cui efficacia era stata solo interinalmente sospesa con l’ordinanza cautelare n. 584 del 2024, il Ministero della cultura era rigorosamente tenuto all’adozione del provvedimento impugnato, avendo la Società ottenuto un vantaggio economico indebito perché ad essa attribuito nel periodo temporale in cui la stessa era stata esclusa dalla possibilità di beneficiare dei contributi previsti dalla legge n. 220 del 2016.
3.2. In secondo luogo, la violazione dell’art. 37, comma 2, di tale legge deriverebbe, secondo la ricorrente, dal “ rapporto di estraneità e non medesimezza ” tra il primo contributo revocato e il tax credit oggetto del provvedimento impugnato con il presente ricorso. Ad avviso della Società, dunque, “ l’efficacia escludente pro futuro del mendacio riguarda soltanto quei contributi che sono in rapporto di medesimezza con quello oggetto dell’accertata falsa dichiarazione e non altre e diverse agevolazioni ”.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
L’art. 37, comma 2, secondo periodo, della legge n. 220 del 2016 dispone che “ In caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi di cui alla presente legge, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l’esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un’impresa esclusa ai sensi del presente comma ”.
Ora, data tale formulazione, la locuzione “ medesimi contributi ” – che definisce l’oggetto dell’esclusione quinquennale – non può che riferirsi ai “ contributi di cui alla presente legge ” menzionati subito prima, come inequivocabilmente espresso dall’aggettivo “ medesimi ” che viene utilizzato per evitare la ripetizione delle stesse parole (“ di cui alla presente legge ”) nell’ambito di un unico periodo.
D’altra parte, ove il Legislatore avesse inteso prevedere la limitazione prospettata dalla ricorrente avrebbe dovuto utilizzare la locuzione “ medesima tipologia ” e l’avrebbe dovuta riferire al “ contributo concesso ”, non potendosi, per converso, riscontrare nella formulazione letterale sopra richiamata alcun appiglio a sostegno della tesi attorea.
È appena il caso di osservare, peraltro, che, nell’ambito del ricorso R.G. n. 515/2024, respinto da questa Sezione con la sentenza n. 12394 del 2024, confermata dal Consiglio di Stato, è stata la stessa ricorrente ad assumere pacificamente che la sanzione dell’esclusione quinquennale di cui all’art. 37, comma 2, della legge n. 220 del 2016, di cui ha prospettato l’illegittimità costituzionale, riguardasse la generalità dei contributi previsti da tale legge.
In definitiva, quindi, considerato che il credito d’imposta richiesto dalla ricorrente con la domanda del 6 febbraio 2024 costituisce un beneficio disciplinato nel Capo III (“ Finanziamento e fiscalità ”), Sezione II (“ Incentivi fiscali ”), della legge n. 220 del 2016, esso, quale misura economica di sostegno del cinema e dell’audiovisivo, rientra a pieno titolo nella nozione di “ contributi di cui alla presente legge ” contenuta nell’art. 37, comma 2, della stessa legge n. 220 del 2016.
3.3. Quanto, poi, alla condotta del Ministero della cultura consistente nell’aver prima riconosciuto il tax credit e successivamente revocato tale beneficio con il provvedimento gravato, essa, a differenza di quanto lamentato dalla ricorrente sempre nell’ambito del primo motivo di ricorso, non rivela alcuna contraddittorietà dell’azione amministrativa.
Ed invero, al momento dell’adozione del decreto n. 2093 del 2024 di riconoscimento del tax credit , vale a dire il 30 maggio 2024, l’efficacia del decreto n. 3873 del 2023 recante la sanzione accessoria dell’esclusione quinquennale era sospesa per effetto dell’ordinanza cautelare emessa nel giudizio R.G. n. 515/2024, sicché correttamente il Ministero non ne ha tenuto conto, così come, poi, una volta intervenuta la pronuncia di rigetto del ricorso nel merito, legittimamente e doverosamente ha posto tale esclusione alla base del provvedimento qui impugnato.
4. Con il secondo motivo della Sezione A del ricorso, dedotto in via subordinata rispetto al primo, per l’ipotesi in cui “ il Collegio […] ritenga che il caso di specie ricada nell’art. 21-quinquies della legge generale sul procedimento amministrativo ”, la Società lamenta l’insussistenza dei requisiti stabiliti da tale disposizione ai fini della revoca in autotutela, atteso che non sono esplicitati né “ sopravvenuti motivi di pubblico interesse ” né un “ mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento ”.
La censura non può trovare accoglimento in quanto la revoca del riconoscimento del tax credit in questione non è riconducibile all’art. 21- quinquies della legge n. 241 del 1990, venendo in rilievo, al di là del nomen iuris utilizzato, non un tipico provvedimento di autotutela bensì un atto obbligato a seguito dell’accertato difetto dei requisiti richiesti per il conseguimento del beneficio (cfr. Cons. St., Sez. VI, 5 dicembre 2024, n. 9747, che con riferimento all’ipotesi del provvedimento volto al recupero di risorse pubbliche erogate in assenza dei prescritti presupposti parla di “ decadenza accertativa ”; in termini, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 2 settembre 2025, n. 2557).
5. Il terzo motivo della Sezione A del ricorso è incentrato sulla violazione delle garanzie procedimentali previste dagli artt. 7, 10 e 10- bis della legge n. 241 del 1990, il cui rispetto, nell’odierna vicenda, data la natura sostanzialmente penale della sanzione, sarebbe imposto anche dall’art. 6 della CEDU in materia di equo processo.
La censura non è suscettibile di positivo apprezzamento.
Una volta comminata, infatti, con il decreto n. 3873 del 20 novembre 2023 (all’esito, quindi, di un procedimento diverso da quello oggetto del presente giudizio), la sanzione accessoria dell’esclusione quinquennale dai contributi, la revoca del riconoscimento del tax credit costituiva un provvedimento rigorosamente vincolato, sul cui contenuto la partecipazione del privato – in ipotesi a seguito di comunicazione di avvio ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, venendo in rilievo un procedimento d’ufficio – non avrebbe potuto in alcun modo incidere. Trova applicazione, pertanto, l’art. 21- octies , comma 2, primo periodo, della medesima legge, ai sensi del quale “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
6. Con il quarto e ultimo motivo della Sezione A del ricorso, la Società lamenta la carenza di istruttoria e la violazione del principio di “presunzione di innocenza”, per avere il Ministero della cultura fondato il provvedimento impugnato su un decreto che, in considerazione della proposizione dell’appello avverso la sentenza di rigetto n. 12394 del 2024, non poteva considerarsi ancora consolidato.
È sufficiente osservare, al fine di respingere la censura, che il decreto n. 3873 del 2023 era pienamente efficace al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, non essendo stata adottata dal Consiglio di Stato, in seno al giudizio di appello R.G. n. 7201/2024, alcuna misura cautelare ex art. 98 c.p.a., che, invero, non risulta nemmeno essere stata richiesta dalla ricorrente.
7. Esaurito il vaglio delle censure relative ai pretesi vizi propri del decreto gravato, devono essere altresì respinti i motivi di ricorso riguardanti il presupposto decreto n. 3873 del 2023, che sono stati riproposti nel presente ricorso quali censure di illegittimità derivata. Tanto in considerazione della richiamata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 205 del 2026, che ha respinto l’appello dell’odierna ricorrente avverso la sentenza di questa Sezione di rigetto del ricorso avverso lo stesso decreto n. 3873, i cui effetti si sono pertanto definitivamente consolidati.
8. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
9. Le spese di lite possono essere compensate nei rapporti tra la società ricorrente e il Ministero della cultura, tenuto conto della costituzione solo formale di quest’ultimo. Nulla deve invece disporsi in punto di spese nei confronti della SIAE e della società Cinecittà s.p.a. in quanto non costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LL NG, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
NI IN, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NI IN | LL NG |
IL SEGRETARIO