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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/11/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trapani
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. RI ES - ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, a seguito di discussione orale, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2250 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gaspare Vito Passanante, Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Campobello di Mazara, via Vittorio Emanuele III n. 36; ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Anita Mercadante ed elettivamente domiciliata in Palermo, piazza V.E.
Orlando n. 6; convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Anna Mugnano ed elettivamente domiciliata in Napoli, Via San
Giacomo, n.24; convenuta
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Tiziana Paternò ed Controparte_3 elettivamente domiciliato in Marsala, via Rosolino Pilo, 4
Terzo chiamato
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 28.12.2023, l'attrice ha citato in giudizio CP_1
e per sentirne pronunciare condanna al
[...] Controparte_2 risarcimento del danno asseritamente subito in seguito all'intervento chirurgico ortopedico di sostituzione protesica totale del ginocchio destro. Più precisamente, così riassumeva i fatti di causa: Parte_1 “La signora sopra generalizzata affetta da gonalgia dx in data 21.01.2016 si sottoponeva presso la Parte_1 [...]
ad accertamenti clinici per il trattamento dell'artrosi al ginocchio dx . All'uopo consegnava ai sanitari Controparte_1 della predetta struttura la scheda di accesso redatta dal Dr. , proprio medico curante, dove, come per legge Persona_1
, venivano esposte le patologie di cui ella era affetta. In particolare il predetto Dr. indicava in detta scheda che la Per_1 paziente era affetta da osteoporosi ed assumeva assieme ad altri farmaci il “ fosavance” un farmaco per il trattamento dell'osteoporosi ed era anche obesa.
La signora , consegnava, altresì, alla AS di Cura predetta esami radiologici eseguiti e precisamente una Parte_1
RMN del ginocchio destro e radiografie del ginocchio, bacino, rachide dorsale e lombosacrale che mettevano in evidenza una rarefazione del tenore calcico. CP_ In tale prericovero presso la di cura resistente venivano eseguiti Ecg, visita cardiologica, rx torace, rx ginocchio ed esami di laboratorio e in assenza di altri accertamenti in data 30.01.2016 la signora veniva sottoposta ad intervento Pt_1 chirurgico ortopedico di sostituzione protesica totale del ginocchio dx eseguito dal dott. Controparte_3
La paziente si sottoponeva a numerosi controlli post operatori per la sintomatologia dolorosa che accusava ed in data
06.05.2016 la dott.ssa rilevava un deficit flessorio doloroso del ginocchio dx e le prescriveva una terapia Per_2 farmacologica con oppioide che era costretta ad assumere per moltissimo tempo a causa di incessanti dolori.
In data 10.06.2016 la predetta veniva visitata dal Dr il quale prescriveva l'uso di borsa termica, Controparte_3 mentre in data 07.02.2018, stante il persistere della sintomatologia dolorosa e gli esiti negativi delle terapie, su prescrizione del Dr. , primario dell'ospedale civile di Marsala, eseguiva scintigrafia ossea con tecnezio. Il referto di tale esame Per_3 recita: “nella fase ossea ottenuta due ore dopo la somministrazione del tracciante radioattivo si evidenzia disomogenea iperfissazione del tracciante a livello dei piatti tibiali e delle restanti strutture ossee periprotesiche del ginocchio di destra, riferibili in prima ipotesi a rimaneggiamento osseo - esame, positivo per flogosi e mobilizzazione protesica. collateralmente si segnala disomogenea fissazione del tracciante a livello della colonna vertebrale e delle restanti articolazioni principali riferibili in prima ipotesi a presenza di patologia artrosico-degenerativa “.
In data 08.03.2018 il Dr. dopo l'esame del carteggio e la visita della paziente consigliava intervento Persona_4 chirurgico di revisione protesica.
La signora veniva , inoltre, visitata dal Dr. che rilevava la zoppia dolorosa e le prescriveva una Pt_1 Persona_5 densitometria ossea .
Successivamente veniva controllata anche dal Dr. in servizio presso l'ospedale di Mazara del Vallo, il quale Per_6 prescriveva terapia medica con cortisonici e ghiaccio”.
A sostegno della domanda, in punto di an debeatur, l'attrice lamentava l'incorretta esecuzione del trattamento chirurgico, come peraltro evidenziato nella relazione di CTP a firma del dott. Geo . In Per_7 particolare, sulla base di quanto affermato dal consulente di parte, “In presenza di grave e diffusa osteoporosi di cui era ed è affetta la ricorrente, documentata, peraltro, agli atti del prericovero, negligentemente ed imperitamente veniva confezionata alla paziente un'artroplastica del ginocchio dx attraverso una protesi totale con tecnica invasiva con protesi non vincolata e comunque inadatta alla sig.ra che era obesa ed il cui ginocchio era varo artrosico e osteoporotico . Pt_1 L'intervento nella specie, era controindicato in quanto destinato all'insuccesso sia per l'assenza di grip interfaccia osso-protesi che per il deficit di osteointegrazione da osso osteoporotico che per la tipologia di protesi utilizzata e pertanto esso non doveva essere consigliato”.
Rimaste prive di riscontro le pec inviate dalla alla è stato introdotto il Pt_1 Controparte_1 giudizio ex art. 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Trapani (R.G. 2151/2021), conclusosi con il deposito della consulenza a firma dei CTU nominati dal Tribunale, dott.ri e i Persona_8 Persona_9 professionisti, sconfessando le tesi di parte ricorrente, hanno ritenuto esente da critiche la condotta dei sanitari che ebbero in cura la . Pt_1
Con l'odierno ricorso, ha contestato l'assenza di proposta conciliativa nella summenzionata Pt_1 relazione di CTU e, più in generale, una deficitaria risposta ai quesiti posti dal Tribunale.
In ordine al quantum debeatur, la ricorrente lamenta una invalidità permanente del 20% , un'invalidità temporanea totale di giorni 30 , un'invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 90 ed al 50% di giorni
60; pertanto, tenuto conto della quantificazione della voce di danno morale, è stata chiesta la liquidazione di € 150.000,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
ha richiesto, dunque, al Tribunale di: “1)accertare e dichiarare la responsabilità dei resistenti per i fatti di Pt_1 cui in narrativa e per l'effetto condannarli in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni , danno biologico e morale subito dalla ricorrente quantificato nella complessiva somma di € 150.000,00 od in quell'altra maggiore che dovesse risultare dalla espletanda CTU eche sarà ritenuta di giustizia oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo .
2)Condannare i resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese e dei compensi relativi al presente procedimento.
In via istruttoria si chiede la nomina di un consulente tecnico medico con alta specializzazione in materia ortopedica del ginocchio inserito in strutture ospedaliere di eccellenza posti al di fuori della Regione Sicilia quali l'Istituto Galeazzi o
ET PI in Milano o similari per accettare quanto segue:
Fornire un inquadramento nosologico generale della patologia da cui era affetta la ricorrente al momento della prestazione sanitaria in relazione alle sue possibili cause, alle procedure diagnostiche, alle terapie elettive ed agli esiti statisticamente prevedibili;
dire se sia stata formulata una diagnosi corretta e, in caso contrario, se siano state comunque seguite le linee guida o le pratiche diagnostiche generalmente ritenute valide, o se siano stati omessi esami o analisi che i sintomi lamentati avrebbero consigliato e che avrebbero potuto rivelarsi utili;
Descrivere il trattamento sanitario cui fu sottoposta l'attrice specificando se, in relazione alle condizioni della medesima, alla sua obesità, alla presenza di osetoporosi e ginocchio varo valgo esso fosse indicato avuto riguardo alle leges artis, specialistiche della materia, ai protocolli in vigore all'epoca dello stesso e linee guida accreditate dalla comunità scientifica (linee guida che dovranno essere allegate alla relazione, con specificazione dell'epoca della loro diffusione e dell'organismo autore della loro emanazione / accreditamento), e se potesse considerarsi routinario ovvero come di difficile esecuzione;
Verificare se il trattamento sanitario a cui fu sottoposta la ricorrente nonché la terapia post operatoria risultino eseguiti con adeguata perizia, avuto riguardo alle leges artis specialistiche della materia, ai protocolli in vigore all'epoca dello stesso e alle linee guida accreditate dalla comunità scientifica (linee guida che dovranno essere allegate alla relazione, con specificazione dell'epoca della loro diffusione e dell'organismo autore della loro emanazione / accreditamento);
Accertare se sono stati eseguiti test allergologici in vivo che debbono essere assolutamente eseguiti prima di un intervento di protesizzazione, dal momento che le allergie ne costituiscono le principali complicanze,
Dichiarare se sussista relazione eziologica, sulla base di esplicitate leggi scientifiche / statistiche di copertura, tra l'evento lesivo e la condotta (commissiva od omissiva) dei sanitari.;
Dire se sussista errore sulla scelta dell'inserto mobile e se ques'ultimo fosse compatibile per materiale e misura e quant'altro sulla persona dell'attrice;
Indicare se l'evento lesivo abbia cagionato un peggioramento delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti e, in caso positivo, indicare la durata del periodo nel quale lo stesso non è stato in grado di attendere alle ordinarie occupazioni lavorative ed extralavorative, vale a dire la durata della invalidità temporanea, sia assoluta che relativa, precisandone, in tale ultimo caso, la percentuale (tenendo presente che deve qui intendersi l'invalidità eventualmente scaturita dall'evento lesivo in misura ulteriore rispetto a quella che comunque sarebbe derivata da una corretta esecuzione della prestazione);
Indicare se a seguito dell'evento lesivo si sia verificata una compromissione permanente della integrità psicofisica del soggetto e/o degli aspetti dinamico relazionali con conseguente menomazione del suo stato di benessere, dell'aspetto estetico, della capacità sociale, delle consueta attività, non escluse quelle del tempo libero e di svago, precisandone l'incidenza percentuale e specificando i baremes medico legali di riferimento adottati, indicando il danno permanente che comunque sarebbe derivato al paziente dalla patologia iniziale ed il danno complessivo derivato allo stesso in conseguenza dell'evento lesivo;
Precisare se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante terapie, interventi o protesi, indicandone in tal caso costo, natura e difficoltà; in caso positivo stabilire la eventuale riduzione in termini percentuali del grado di invalidità permanente;
Accertare se i trattamenti medici posti in essere abbiano pregiudicato la possibilità di conseguire per il paziente un risultato utile consistente in una più lunga aspettativa di vita o in maggiori chances di guarigione, o comunque una migliore qualità della vita;
Accertare che il modulo generico predisposto sul consenso infornato contiene sottoscrizioni del medico con penna differente da quella utilizzata dalla paziente che lo ha sottoscritto prima”.
Costituitesi in giudizio, la e hanno contestato le domande Controparte_1 Controparte_2 avanzate da parte ricorrente. Preliminarmente, la ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in CP_1 causa il dott. , specialista che ha posto l'indicazione all'intervento chirurgico di Controparte_3 sostituzione totale del ginocchio destro e ha eseguito l'intervento.
diversamente, lamentava l'inammissibilità dell'azione nei propri confronti, non Controparte_2 essendo possibile per il terzo danneggiato agire nei confronti dell'assicuratore del sedicente danneggiante.
Nel merito entrambe le società convenute contestavano la fondatezza della domanda, sia in punto di an, che di quantum debeatur.
Il terzo chiamato, , ha ugualmente contestato le domande avanzate da Controparte_3 Pt_1
, ribadendo che dalla documentazione in atti non emergono profili di colpa in capo ai Sanitari che
[...] ebbero in cura la ricorrente nel corso del ricovero presso la ed, in specie, in capo Controparte_1 al chirurgo che ha eseguito l'intervento di protesizzazione e/o in capo alla struttura sanitaria.
Con ordinanza del 15.10.2024, il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 16/09/2024, “ritenute superflue le ulteriori richieste delle parti, con particolare riferimento al chiesto rinnovo delle operazioni peritali considerata l'esaustività dell'ATP disposto, ritenuta la causa matura per la decisione”, ha rinviato la causa per la discussione orale e le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, ritiene il Tribunale che la domanda della parte attrice
è infondata, nei termini di cui appresso.
Quanto agli elementi di prova atti a suffragare la fondatezza della domanda in punto di an, parte attrice fonda la sua domanda affermando la sussistenza di profili di responsabilità colposa a carico dei sanitari che la ebbero in cura e, specificamente, l'incorretta scelta chirurgica tenuto conto delle condizioni di salute e delle patologie sofferte.
In punto di diritto, mette conto evidenziare che, in tema di responsabilità medica, nota è la distinzione tra responsabilità della struttura sanitaria, la quale trova fonte nel “contratto di spedalità” che si conclude con l'accettazione del paziente in ospedale ai fini del ricovero e/o visita ambulatoriale, e responsabilità del medico, giustificata in base ad un tradizionale indirizzo interpretativo, in virtù del “contatto sociale” che si instaura tra medico e paziente.
In generale deve, infatti, evidenziarsi che in merito alla responsabilità del medico c.d. “strutturato”, ossia operante all'interno di una struttura sanitaria pubblica o privata, il consolidato diritto vivente riconosceva l'operare del meccanismo della responsabilità di natura contrattuale a fronte del “contatto sociale” tra medico e paziente, cui si affiancava la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria strettamente correlata al c.d. contratto (atipico) di spedalità (Cass. 19670/2016; 20547/2014; 27855/2013; S.U.
589/1999).
Tale principio giurisprudenziale, elaborato nell'ultimo ventennio dalla Suprema Corte, ha continuato a governare la materia della responsabilità sanitaria – malgrado qualche opinione di dissenziente da parte delle corti di merito - pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 del d. l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, avendo la Suprema Corte chiarito, nell'esercizio della propria funzione nomofilattica, che il riferimento all'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile, contenuto nella citata disposizione, non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (Cass.
8940/2014.; in senso conforme, Cass. 27391/2014).
Il delineato regime giuridico che - alla luce della riferita elaborazione giurisprudenziale – accomunava la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata e quella del medico “strutturato” è stato profondamente inciso dalla legge n. 24/2017, c.d. , entrata in vigore l'1.4.2017: il CP_4 provvedimento legislativo, in controtendenza rispetto al diritto vivente di matrice giurisprudenziale, ha inteso creare un doppio binario, confermando, da un lato, che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose;
dall'altro lato, qualificando espressamente la responsabilità del medico come aquiliana ex art. 2043 c.c., con i noti riflessi in termini di aggravamento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato (onerato della dimostrazione di tutti gli elementi – soggettivi e oggettivi - costitutivi dell'illecito) e di riduzione della durata della prescrizione.
Il paziente-danneggiato deve limitarsi a fornire la prova del contratto e/o contatto e dell'aggravamento della situazione patologica o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento e del relativo nesso eziologico con la condotta dei sanitari, “allegando” dunque la colpa medica, mentre rimane a carico dell'obbligato – sia esso il sanitario ovvero la struttura, in base al principio della vicinanza della prova e/o di riferibilità – “provare” che la prestazione professionale è stata eseguita in maniera diligente e che quegli esiti sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile ovvero che, pur se vi è stato inadempimento, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. tra le tante Cass. 15993/2011 e, comunque, Cass. S.U. 577/2008), sebbene in caso di intervento di routine, l'insuccesso o il parziale successo dello stesso implica di per sé la prova del nesso di causalità, consistendo tale nesso, in ambito civilistico, nella relazione probabilistica tra il comportamento e l'evento dannoso secondo il criterio del
“più probabile che non” (cfr. Cass. 975/2009; cfr. anche per il riparto dell'onere probatorio nei termini indicati, nella giurisprudenza più recente Cass. 26517/2017, là dove è ribadito che “l'accertamento della diligenza della condotta del medico forma oggetto dell'accertamento della colpa, ed in tema di responsabilità medica non è onere dell'attore provare la colpa del medico, ma è onere di quest'ultimo provare di avere tenuto una condotta diligente”).
Orbene, in tema di ripartizione dell'onere della prova tra le parti, secondo l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte “il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. 18392/2017), e precisando che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica,
è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. 27606/2019). Non è dunque sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento, pur qualificato, del professionista, essendo onere del paziente provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia)
(Cass. 26907/2020).
Ne discende che nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta attiva o omissiva del medico e il pregiudizio di cui chiede il risarcimento, e tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio c.d. “del più probabile che non”, la causa del danno
(Cass.3704/18).
Peraltro, sul punto, nelle ipotesi di responsabilità di natura omissiva, la giurisprudenza più recente ha chiarito che “l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo- statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto;
non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del “più probabile che non”, utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale” (cfr.
Cass. 16119/2024).
***
Nel caso di specie, la prospettazione di è smentita dalle risultanze della c.t.u. vergata in Parte_1 sede di a.t.p., le cui risultanze, in quanto congruamente motivate e rispondenti ai quesiti sottoposti, devono appieno condividersi e non hanno reso necessario disporre un ulteriore approfondimento peritale.
Preliminarmente, infatti, va dichiarata la piena utilizzabilità degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo prodotto dalle parti. Sul punto, giova evidenziare che “l'acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, ed essendo sufficiente che quel giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la parte che lamenti la irritualità dell'acquisizione e l'impossibilità di esame delle risultanze dell'indagine sia stata posta in grado di contraddire in merito ad esse” (Cass. Civ., III, Ord. 19/3/2021, n. 7907).
Tutti i soggetti dell'odierno giudizio hanno preso parte alle operazioni peritali e hanno avuto modo di contraddire – tanto in sede di ATP, quanto cartolarmente nell'odierno giudizio – in relazione alle conclusioni cui sono giunti i consulenti di ufficio.
Quanto alle doglianze di parte attrice sulla tardività del deposito dell'elaborato e sul mancato esperimento del tentativo di conciliazione, è sufficiente ribadire, da un lato, l'assenza di qualsivoglia “sanzione” al deposito tardivo della consulenza (fatta eccezione per l'eventuale decurtazione del compenso cui i CTU hanno diritto); dall'altro lato, i CTU hanno chiesto ad ognuna delle parti di esprimere la volontà di addivenire a conciliazione prima dell'invio della relazione, come risulta dallo scambio di pec prodotto dalla Controparte_1
Precisati tali aspetti pregiudiziali, i CTU hanno largamente affermato la correttezza dell'approccio seguito dai sanitari che hanno avuto in cura presso la menzionata . Parte_1 CP_1
I dottori e – quest'ultimo specialista in ortopedia e traumatologia – hanno puntualmente Per_9 Per_8 ricostruito la vicenda clinica dell'attrice e, sulla base della documentazione acquisita, così concludevano
“Per tutte le ragioni sopra esposte si ritiene che la mobilizzazione protesica documentata non sia riconducibile ad una condotta colposa messa in atto dai sanitari che ebbero in cura la Sig.ra nel corso del ricovero del 2016 presso Parte_1 la di AS NT ER (TP) ma ad una complicanza dell'intervento prevista e non altrimenti Controparte_1 prevenibile”.
Il collegio peritale compiutamente rispondeva ai quesiti sottoposti dal Tribunale nel seguente modo
“RISPOSTA AI QUESITI DEL GIUDICE
1) l'esistenza di eventuali profili di imperizia o negligenza nella condotta posta in essere dai sanitari del nosocomio convenuto, che ebbero in cura la ricorrente;
2) quale fosse l'iter diagnostico e/o terapeutico corretto secondo le regole della scienza medica (linee guida e buone pratiche) che sarebbe stato possibile e doveroso compiere da parte dei sanitari;
3) se l'intervento eseguito dai sanitari il 30.1.2016, sia stato eseguito a regola d'arte dai sanitari;
4) se l'intervento in questione presentasse problemi di particolare difficoltà;
5) se le terapie prescritte in relazione al decorso post-operatorio siano risultate adeguate, e rispettose delle leges artis;
6) se sussiste un nesso di causalità tra la condotta medica (in ipotesi colposa) dei sanitari e l'insorgenza della patologia subita dalla ricorrente;
Ai precedenti quesiti può essere fornita una risposta congiunta.
Dalla disamina della documentazione posta in atti, sulla base delle considerazioni precedentemente espresse – cui si rimanda per maggiore approfondimento – non si ravvisa la sussistenza di profili di colpa in capo ai che ebbero in cura la CP_5 ricorrente nel corso del ricovero presso la di AS NT ER (TP). Gli stessi, alla luce della Controparte_1 storia clinica della paziente e dei reperti radiologici preoperatori (RX e RMN ginocchio destro), si attenevano alle buone pratiche cliniche valide all'epoca dei fatti, formulando corretta indicazione all'impianto di protesi totale di ginocchio destro.
Lo studio pre-operatorio della paziente è stato conforme alla migliore scienza ed esperienza di settore valida all'epoca dei fatti;
gli accertamenti pre-operatori concretamente messi in atto non hanno documentato un quadro suggestivo di osteoporosi severa;
inoltre, il carattere degenerativo della patologia osteoporotica, la costante assunzione della terapia specifica ed il quadro di osteopenia accertato alla densitometria del 2018 e del 2020, rendono inverosimile l'ipotesi che la paziente fosse affetta da osteoporosi severa durante il ricovero del 2016.
Il tipo di impianto protesico appare in linea con le indicazioni generali per un'artroprotesi primaria. Dalla descrizione dell'intervento riportata in cartella si evince che l'atto chirurgico venne realizzato secondo tecnica;
appare altresì documentato che la protesi sia stata ben impiantata con corretto posizionamento delle componenti protesiche.
Nel corso del successivo iter clinico non venivano evidenziati segni di instabilità articolare tali da far ipotizzare una condizione di instabilità primaria dell'articolazione né tali da suggerire la necessità di procedere ad un differente tipo di impianto protesico.
A parere degli scriventi, l'intervento non comportava la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (intesa quale necessità di risolvere problemi insolubili o assolutamente aleatori ovvero l'esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media o che non siano ancora adeguatamente studiati dalla scienza).
Quindi, a nostro avviso, l'intervento non richiedeva una diligenza qualificata di grado superiore a quella che ci si attenderebbe dai Sanitari componenti un'equipe operatoria.
Le terapie prescritte e somministrate nel post-operatorio dai Sanitari della struttura convenuta sono state adeguate al tipo di intervento ed alle condizioni cliniche della paziente.
Sulla base delle considerazioni precedentemente espresse – cui si rimanda per maggiore approfondimento – non riteniamo che la mobilizzazione protesica postoperatoria sia riconducibile ad una condotta colposa messa in atto dai Sanitari che ebbero in cura la Sig.ra nel corso del ricovero;
nel caso concreto l'evento avverso andrebbe annoverato tra le Parte_1 complicanze dell'intervento previste e non altrimenti prevenibili.
7) l'eventuale percentuale di incidenza, rispetto alla produzione dell'evento lesivo (deficit funzionale dell'arto), dell'eventuale condotta colposa omissiva o commissiva dei sanitari e l'eventuale coincidenza di cause o concause di tipo naturalistico o casuale ovvero l'eventuale ricorrenza di cause, diverse dalla condotta dei sanitari, da sole sufficienti a produrre l'evento dannoso;
8) se, postulando come ammessa una condotta sanitaria diligente e perita da parte dei sanitari, l'evento non si sarebbe verificato secondo l'id quod plerumque accidit, specificando con quale grado di probabilità, secondo la scienza medica, una diversa doverosa condotta da parte dei sanitari avrebbe impedito l'evento lesivo;
9) se dalle lesioni di cui si sia accertato il suddetto nesso eziologico sia derivato un periodo di inabilità temporanea (parziale e/o totale), specificandone eventualmente la durata (di quella parziale e di quella totale);
10) se siano residuati postumi che comportano un'invalidità permanente, indicando il grado percentuale di tale invalidità e precisando i criteri di determinazione di detto grado percentuale, in relazione all'eventuale coesistenza di una pluralità di postumi;
11) se i postumi permanenti siano suscettibili di miglioramento o di emendamento;
12) l'ammontare delle spese rimborsabili in quanto connesse eziologicamente al sinistro;
13) ogni altra circostanza utile ai fini di giustizia.
Anche ai precedenti quesiti può essere fornita una risposta congiunta.
Alla luce di quanto precedentemente rappresentato, non ravvisando elementi colposi nella condotta dei Sanitari né tantomeno nesso causale tra la condotta Sanitaria e le odierni limitazioni funzionali non si può riconoscere alcuna percentuale di danno biologico permanente, periodi di inabilità temporanea totale o parziale o spese rimborsabili. In altri termini gli odierni postumi (ed il corrispettivo danno biologico permanente e temporaneo) sono da addebitare in toto alle complicanze previste e non altrimenti eliminabili dell'intervento chirurgico”.
I consulenti di ufficio hanno, altresì, puntualmente preso posizione sulle contestazioni formulate dal CTP di parte attrice, dott. , così affermando “In risposta alle predette osservazioni, si precisa che Persona_10 in occasione del ricovero presso la di AS NT ER (TP), i Sanitari registravano in Cartella Controparte_1
Clinica alla voce “ESAME OBIETTIVO GENERALE” [pagina 5 della bozza di CTU;
ndr] peso e altezza della sig.ra (altezza 167 e peso 95). Parte_1
Da tali parametri è possibile calcolare un indice di massa corporea (BMI) pari a 34 Kg/m2 che non rappresentava una controindicazione all'intervento (l'intervento sarebbe stato controindicato per BMI > 40 Kg/m2).
Analogamente a quanto già espresso nella bozza di CTU a pag. 56, giova ribadire che a nostro avviso la Sig.ra Pt_1
non manifestava alcuna controindicazione all'esecuzione dell'intervento chirurgico:
[...]
Sebbene l'allegato E indicasse che la paziente fosse affetta da osteoporosi in trattamento farmacologico con SA non vi era alcun riferimento ad una condizione di osteoporosi grave o conclamata;
si rammenta che l'osteoporosi è definita grave quando la densitometria ossea mostra un T score inferiore a -2,5. Inoltre in condizioni di gravità l'osteoporosi è inoltre connotata dal riscontro di fratture spontanee o patologiche [fragility fracture;
fratture secondarie a traumi connotati da una vis lesiva che normalmente non sarebbe in grado di generare una frattura].
A riprova di quanto appena affermato la Radiografia del rachide dorso-lombo-sacrale effettuata in data 21/10/2015 non evidenziava alcuna frattura vertebrale da fragilità osteoporotica [i cc.dd. “crolli vertebrali”; n.d.r.], manifestazione clinica che era lecito attendersi (anche in virtù della sollecitazione meccanica indotta dal peso) qualora la paziente fosse stata realmente affetta da un'osteoporosi severa.
Ad ulteriore sostegno delle precedenti argomentazioni si evidenzia che qualora l'impianto fosse stato eseguito su un'articolazione gravemente osteoporotica si sarebbe realizzato precocemente un evidente affondamento delle componenti protesiche e la paziente avrebbe manifestato tempestivamente i segni ed i sintomi di una carente osteointegrazione. In realtà ciò non è accaduto e, come documentato in atti, già alla visita di controllo del 18 febbraio 2016 si osservava una deambulazione spontanea senza dolore né zoppia (“… deambula senza stampelle e con calza antitrombo senza dolore e senza zoppia …”).
Infine appare francamente inverosimile che una patologia degenerativa possa regredire da una condizione di osteoporosi grave ad una condizione di osteopenia”.
La correttezza e la bontà del ragionamento attuato ed esposto dai consulenti di ufficio ha condotto il
Tribunale a rigettare la richiesta di ulteriore CTU avanzata dagli odierni attori. In relazione alle paventate criticità dell'elaborato, i consulenti tecnici d'ufficio hanno preso posizione già in sede di deposito dell'elaborato peritale.
Sul punto, è opportuno richiamare il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in accordo al quale “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (si veda, Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 33742 del 16/11/2022).
Le conclusioni del collegio peritale convincono e resistono alle osservazioni critiche di parte attrice in ordine alle – indimostrate – negligenze poste in essere dal personale sanitario della casa di cura. Difatti,
con l'odierno ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. non ha fatto altro che reiterare doglianze Parte_1 già espresse in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo, contestando, con le medesime argomentazioni, le risultanze cui sono giunti i CTU.
Infine, quanto all'addotta tardività della costituzione della – eccepita Controparte_2 da parte attrice con le note del 15.9.2024 – deve evidenziarsi che la memoria di costituzione della resistente risulta essere stata depositata ritualmente il 30.5.2024, rispettando così il termine di legge di cui all'art. 281 undiecies, comma 2 c.p.c. e fissato dal Tribunale nel decreto del 2.1.2024.
In definitiva, dovendosi escludere ogni profilo di imprudenza, negligenza e imperizia da parte dei sanitari che ebbero in cura la Sig.ra presso la le domande avanzate da Parte_1 Controparte_1 parte ricorrente debbono essere rigettate.
Le spese di c.t.u. del giudizio R.G. n. 2151/2021 vanno definitivamente poste a carico di parte ricorrente.
Le spese di lite del presente giudizio e di quello ex art. 696-bis cpc R.G. n. 2151/2021 seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, ogni altra domanda assorbita, così provvede:
- rigetta le domande proposte dall'attrice, ; Parte_1
- pone le spese di c.t.u. del giudizio R.G. n. 2151/2021, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'attrice, ; Parte_1
- condanna l'attrice, al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute e del terzo chiamato, che si liquidano, per il giudizio R.G. n. 120/2021, in € 1.914,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge – in favore di ogni soggetto resistente – e, per il presente giudizio, in €
4.217,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge – in favore di ogni soggetto resistente.
Così deciso in Trapani, in data 17.11.2025
Il Giudice
RI ES