Articolo 7 della Legge 12 giugno 1990, n. 146
Articolo 6Articolo 8
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29 giugno 1990
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26 aprile 2000
Art. 7. 1. La disciplina di cui all' articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attivita' del sindacato contenute negli accordi ((di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, successive modificazioni)) , e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge.
Entrata in vigore il 26 aprile 2000
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