CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 20/02/2026, n. 2965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2965 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2965/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16283/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Via A. Palumbo, N° 1 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202474052302982157643545 TARI 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 22416/2025 depositato il 17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il sig. Ricorrente_2 ha inteso impugnare il PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202474052302982157643545 per un importo di € 2.568,33, afferente al mancato pagamento della TARI ANNO 2015,2017,2018
Il ricorrente eccepisce:
1. Omessa notifica atti prodromici
2. Intervenuta prescrizione
3. Nullità cartella per omessa compilazione relata di notifica
4. Difetto di motivazione per omessa indicazione della Corte competente
5. Nullità notifica tramite poste private
Tanto premesso, chiede l' annullamento del ricorso con vittoria di spese
Il Comune di Giugliano, ritualmente convenuto, non si è costituito
Si costituisce MUNICIPIA SPA che chiede il rigetto del ricorso avanzato stante la ritualità della notifica degli atti prodromici
Esibisce e deposita copia degli avvisi di accertamento con le rispettive relate ed insiste per il rigetto del ricorso con vittoria di spese
Il giudice, esaminati gli atti, osserva
Preliminarmente questo giudice ritiene di dover disattendere sia l' eccezione di difetto di motivazione, sia quella relativa alla mancata compilazione della relata di notifica
Di fatto, il contribuente costituendosi ed avanzando correttamente il ricorso innanzi alla adita Corte, ha di fatto sanato ogni presunta irregolarità
Parimenti da disattendere è l' eccezione di nullità della notifica tramite poste private.
La notifica di atti tributari tramite poste private è generalmente valida a partire dal 1° gennaio 2018, purché l'operatore postale privato possieda una licenza speciale individuale rilasciata dal Ministero dello
Sviluppo Economico.
Con l'ordinanza n. 18541 dell'8/7/2024 la Cassazione ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs.
n. 58/2011 riservato a Banca_1 italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.
In ultimo, anche l' eccezione di difetto di notifica degli atti prodromici è da disattendere
Dalla documentazione prodotta è dato desumere che:
l' avviso di accertamento per TARI 2018 è stato notificato a mani del contribuente il 30.03.2023.
l' avviso di accertamento per TARI 2015 è stato notificato a mani del contribuente il 05.02.2021.
l' avviso di accertamento per TARI 2017 è stato notificato mediante immissione in cassetta in data
06.01.2023, riscontrandosi anche l' invio del CAD
Dalla ritualità della notifica degli atti prodromici discende anche l' infondatezza dell' eccezione di prescrizione
In ragione di quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Municipia S.p.A., che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori con attribuzione in favore dell'avv. Difensore_2.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16283/2025 depositato il 27/09/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania - Via A. Palumbo, N° 1 80014 Giugliano In Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202474052302982157643545 TARI 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 22416/2025 depositato il 17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, il sig. Ricorrente_2 ha inteso impugnare il PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202474052302982157643545 per un importo di € 2.568,33, afferente al mancato pagamento della TARI ANNO 2015,2017,2018
Il ricorrente eccepisce:
1. Omessa notifica atti prodromici
2. Intervenuta prescrizione
3. Nullità cartella per omessa compilazione relata di notifica
4. Difetto di motivazione per omessa indicazione della Corte competente
5. Nullità notifica tramite poste private
Tanto premesso, chiede l' annullamento del ricorso con vittoria di spese
Il Comune di Giugliano, ritualmente convenuto, non si è costituito
Si costituisce MUNICIPIA SPA che chiede il rigetto del ricorso avanzato stante la ritualità della notifica degli atti prodromici
Esibisce e deposita copia degli avvisi di accertamento con le rispettive relate ed insiste per il rigetto del ricorso con vittoria di spese
Il giudice, esaminati gli atti, osserva
Preliminarmente questo giudice ritiene di dover disattendere sia l' eccezione di difetto di motivazione, sia quella relativa alla mancata compilazione della relata di notifica
Di fatto, il contribuente costituendosi ed avanzando correttamente il ricorso innanzi alla adita Corte, ha di fatto sanato ogni presunta irregolarità
Parimenti da disattendere è l' eccezione di nullità della notifica tramite poste private.
La notifica di atti tributari tramite poste private è generalmente valida a partire dal 1° gennaio 2018, purché l'operatore postale privato possieda una licenza speciale individuale rilasciata dal Ministero dello
Sviluppo Economico.
Con l'ordinanza n. 18541 dell'8/7/2024 la Cassazione ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs.
n. 58/2011 riservato a Banca_1 italiane solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada.
In ultimo, anche l' eccezione di difetto di notifica degli atti prodromici è da disattendere
Dalla documentazione prodotta è dato desumere che:
l' avviso di accertamento per TARI 2018 è stato notificato a mani del contribuente il 30.03.2023.
l' avviso di accertamento per TARI 2015 è stato notificato a mani del contribuente il 05.02.2021.
l' avviso di accertamento per TARI 2017 è stato notificato mediante immissione in cassetta in data
06.01.2023, riscontrandosi anche l' invio del CAD
Dalla ritualità della notifica degli atti prodromici discende anche l' infondatezza dell' eccezione di prescrizione
In ragione di quanto esposto, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
rigetta il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di Municipia S.p.A., che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori con attribuzione in favore dell'avv. Difensore_2.