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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 8834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8834 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO SEZIONE LAVORO
N. 22341/2024 R.Gen. Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15.09.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa T R A
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Valadier n. 53, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. SILVIA ALLEGRA (PEC ), che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'ufficio legale Metropolitano, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti (PEC: t) giusta procura in atti;
Email_2
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 10.06.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per accertare la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della Legge 18/1980 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che il CTU nella precedente fase del giudizio non riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione del suddetto beneficio;
che pertanto l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c.. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di: “1\ Affermi il diritto dell'istante
(L.18/80 e 508/88) previo espletamento di CTU;
2\ Condanni il Parte_2 convenuto a corrispondere in favore dell'istante i ratei maturati e maturandi della predetta prestazione, e alla liquidazione delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi CP_1
l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di una nuova CTU medico legale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento. Il ricorrente ha tempestivamente depositato atto di contestazione entro il termine di legge di trenta giorni ed ha tempestivamente depositato il presente ricorso in data 10.06.2024, entro l'ulteriore termine di 30 gg. decorrente dalla formulazione delle contestazioni. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il C.T.U. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari legittimanti i benefici di cui all'art. 1 della Legge n. 18 del 1980, come risultante dall'espletata CTU. Le denunce mosse alla perizia da parte ricorrente denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, non semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il calore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004). Non si verte, insomma, nell'ipotesi di c.d. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. Alla luce delle suesposte considerazioni, nella presente fase del giudizio è stata disposta nuova perizia medico-legale, all'esito della quale il C.T.U. nominato ha accertato che il ricorrente risulta
“Dall'agosto 2024 la sig.ra , dell'attuale età di 65 anni, si trova nelle condizioni Parte_1 previste dall'art.1 legge 11.2.1980, n.18 per il diritto alla indennità di accompagnamento”. L'accertamento effettuato, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, non avendo ricevuto in questa sede alcuna idonea contestazione ed avendo il C.T.U. tenuto adeguatamente conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali della ricorrente e di pagina 2 di 3 quant'altro utile a tale scopo. Dunque, deve darsi atto che, correttamente, all'odierna ricorrente, era stata negata la prestazione richiesta, in quanto nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, la ricorrente non si trovava ancora nelle condizioni di legge per beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/80, atteso che, dall'espletata CTU, è emerso che l'aggravamento della posizione sanitaria complessiva della ricorrente si è verificato “in un periodo intermedio tra la data della visita effettuata per l'atp ed i nostri rilievi;
periodo che possiamo indicare come l'agosto 2024.” Nel presente giudizio, pertanto, non potrà che darsi atto delle risultanze dell'espletata ctu, dovendosi quindi riconoscere, in capo alla ricorrente, la sussistenza delle condizioni sanitarie previste dall'art. 1 della Legge 18/1980 per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a far data dal mese di agosto 2024. In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono giusti motivi di ordine equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti nonché tenuto conto delle ragioni della decisione, che hanno consentito il solo parziale accoglimento della domanda a far data, si badi bene, da un momento successivo a quello sia della domanda amministrativa sia dalla proposizione del giudizio di ATP, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti. Né a diversa conclusione - ai fini della individuazione di un profilo di soccombenza di parte resistente valutabile in sede di regolamentazione delle spese del giudizio - potrebbe nella specie pervenirsi affermando la sussistenza, in capo all' di un obbligo di procedere d'ufficio ad una verifica circa CP_1 un eventuale aggravamento della posizione sanitaria complessiva di parte ricorrente successivamente al momento della visita medica effettuata in sede amministrativa ed anche nel corso dell'odierno giudizio, e ciò sia in difetto di qualsivoglia obbligo di legge in tal senso, sia in quanto, più a monte, le visite mediche in sede amministrativa (diverse da quelle di verifica) possono essere legittimamente disposte solo previa domanda dell'interessato. Le spese di C.T.U. di entrambe le fasi possono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1 avendo tale incombente istruttorio consentito comunque di accertare un significativo aggravamento della posizione sanitaria complessiva di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 della Legge 18/1980 per usufruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di agosto 2024; compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della presente fase e della fase CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separati decreti.
Roma, 15.09.2025
Il giudice del lavoro
dott. Angela Damiani
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella pagina 3 di 3
N. 22341/2024 R.Gen. Il Giudice designato, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15.09.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa T R A
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Valadier n. 53, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. SILVIA ALLEGRA (PEC ), che la rappresenta e difende Email_1 giusta procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l'ufficio legale Metropolitano, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Teti (PEC: t) giusta procura in atti;
Email_2
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., depositato il 10.06.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per accertare la sussistenza dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della Legge 18/1980 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che il CTU nella precedente fase del giudizio non riconosceva la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione del suddetto beneficio;
che pertanto l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4, c.p.c.. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di: “1\ Affermi il diritto dell'istante
(L.18/80 e 508/88) previo espletamento di CTU;
2\ Condanni il Parte_2 convenuto a corrispondere in favore dell'istante i ratei maturati e maturandi della predetta prestazione, e alla liquidazione delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi CP_1
l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di una nuova CTU medico legale, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento. Il ricorrente ha tempestivamente depositato atto di contestazione entro il termine di legge di trenta giorni ed ha tempestivamente depositato il presente ricorso in data 10.06.2024, entro l'ulteriore termine di 30 gg. decorrente dalla formulazione delle contestazioni. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il C.T.U. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari legittimanti i benefici di cui all'art. 1 della Legge n. 18 del 1980, come risultante dall'espletata CTU. Le denunce mosse alla perizia da parte ricorrente denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, non semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il calore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004). Non si verte, insomma, nell'ipotesi di c.d. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. Alla luce delle suesposte considerazioni, nella presente fase del giudizio è stata disposta nuova perizia medico-legale, all'esito della quale il C.T.U. nominato ha accertato che il ricorrente risulta
“Dall'agosto 2024 la sig.ra , dell'attuale età di 65 anni, si trova nelle condizioni Parte_1 previste dall'art.1 legge 11.2.1980, n.18 per il diritto alla indennità di accompagnamento”. L'accertamento effettuato, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, non avendo ricevuto in questa sede alcuna idonea contestazione ed avendo il C.T.U. tenuto adeguatamente conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali della ricorrente e di pagina 2 di 3 quant'altro utile a tale scopo. Dunque, deve darsi atto che, correttamente, all'odierna ricorrente, era stata negata la prestazione richiesta, in quanto nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, la ricorrente non si trovava ancora nelle condizioni di legge per beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L. 18/80, atteso che, dall'espletata CTU, è emerso che l'aggravamento della posizione sanitaria complessiva della ricorrente si è verificato “in un periodo intermedio tra la data della visita effettuata per l'atp ed i nostri rilievi;
periodo che possiamo indicare come l'agosto 2024.” Nel presente giudizio, pertanto, non potrà che darsi atto delle risultanze dell'espletata ctu, dovendosi quindi riconoscere, in capo alla ricorrente, la sussistenza delle condizioni sanitarie previste dall'art. 1 della Legge 18/1980 per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a far data dal mese di agosto 2024. In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono giusti motivi di ordine equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti nonché tenuto conto delle ragioni della decisione, che hanno consentito il solo parziale accoglimento della domanda a far data, si badi bene, da un momento successivo a quello sia della domanda amministrativa sia dalla proposizione del giudizio di ATP, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti. Né a diversa conclusione - ai fini della individuazione di un profilo di soccombenza di parte resistente valutabile in sede di regolamentazione delle spese del giudizio - potrebbe nella specie pervenirsi affermando la sussistenza, in capo all' di un obbligo di procedere d'ufficio ad una verifica circa CP_1 un eventuale aggravamento della posizione sanitaria complessiva di parte ricorrente successivamente al momento della visita medica effettuata in sede amministrativa ed anche nel corso dell'odierno giudizio, e ciò sia in difetto di qualsivoglia obbligo di legge in tal senso, sia in quanto, più a monte, le visite mediche in sede amministrativa (diverse da quelle di verifica) possono essere legittimamente disposte solo previa domanda dell'interessato. Le spese di C.T.U. di entrambe le fasi possono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1 avendo tale incombente istruttorio consentito comunque di accertare un significativo aggravamento della posizione sanitaria complessiva di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 della Legge 18/1980 per usufruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di agosto 2024; compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della presente fase e della fase CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separati decreti.
Roma, 15.09.2025
Il giudice del lavoro
dott. Angela Damiani
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella pagina 3 di 3