CGT2
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1430/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
IE DA, RE
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3580/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Tribunale Napoli - Via Diaz 11 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministero Della Giustizia Tribunale Benevento - Via Raffaele De Caro 7 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Ader C/o Avv. Murri Dello Diago 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1223/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 17/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000808457000 TOT TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000808457000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000808457000 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000808457000 IRPEF-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000808457000 IRPEF-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000808457000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000808457000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000808457000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720110014948243000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010102076/2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010300259/2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010300443/2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010200200/2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 404/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: Le parti appellate, rispettivamente, si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato alla Corte di Giustizia di Primo Grado di Benevento l'avviso di intimazione n. 01720249000808457000 notificato il 22.3.2024, unitamente a quattro cartelle di pagamento e quattro avvisi di accertamento allo stesso sottesi, per euro complessivi 273.820,91 eccependo pregiudizialmente la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 codice civile, essendo intervenuta la sentenza n. 216/2023 dalla C.G.T. di Primo Grado di Benevento in data 27.2.2023, avente ad oggetto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso l'avviso d'iscrizione ipotecaria n. 01720191460000072004, relativa all'avviso di accertamento n. TFM010200202/2016, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Benevento, atto sotteso anche all'avviso di intimazione opposto. L'ADER aveva intrapreso un'azione esecutiva illegittima ed era responsabile ex art. 96 c.p.c. Ha ancora dedotto la decadenza, ex art. 25 DPR
n. 602/73, per tardività delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento, l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione quinquennale dei tributi, delle sanzioni ed interessi per mancanza di atti interruttivi, la nullità dell'intimazione per difetto del contraddittorio preventivo, il difetto di sottoscrizione del ruolo, la violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa, del divieto della doppia imposizione regolamentato dall'art. 163 D.P.R. n.917/1986 in combinato disposto con l'articolo
67 del D.P.R. n. 600/73, in quanto l'atto opposto intimava alla ricorrente il pagamento dell'imposta IRPEF con due avvisi di accertamento sottesi, per la medesima annualità 2011, la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa allegazione dei documenti e per difetto di motivazione.
Si sono costituite l'A.F. e l'ADER chiedendo il rigetto del ricorso. Successivamente, l'odierna appellante ha depositato una memoria illustrativa, con la quale ha disconosciuto tutta la documentazione ex adverso depositata in copia non conforme all'originale.
I primi giudici, con sentenza n. 1223/2024, depositata il 17.10.2024 hanno declinato la giurisdizione in ordine alle tre cartelle emesse per iscrizione a ruolo di spese processuali e ritenuto che non sussistesse il precedente giudicato relativamente all'avviso di accertamento suindicato, per non avere l'Amministrazione
Finanziaria partecipato al giudizio e non essendo possibile pretendere dall'ADER che non procedesse alla riscossione di un credito che l'Ufficio, non partecipe del precedente giudizio, gli aveva trasmesso. Hanno escluso che fosse maturata la prescrizione, anche quinquennale, considerato che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione (l'intimazione di pagamento n. 017 2018 90028176 70000 era stato notificato il 23 novembre
2018 e la disciplina della sospensione della riscossione per la pandemia da COVID-19. Hanno respinto l'eccezione del disconoscimento della produzione documentale dell'ADER in quanto generica e, relativamente alle firme apposte sulle relate di notifiche, hanno osservato che alle cartelle e agli avvisi era seguita un'intimazione di pagamento precedente quella impugnata, sì che dette doglianze e le altre formulate avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di impugnazione di quella intimazione.
La contribuente ha appellato la pronunzia, premettendo di avere riassunto la causa innanzi all'Autorità
Giudiziaria Ordinaria relativamente alle cartelle di pagamento n. 017 2015 00036561 49000, n. 017 2016
00006820 51000 e n. 017 2016 00006821 52000, e deducendo l'error in iudicando in ordine all'eccezione di giudicato, applicabile anche all'Agenzia delle Entrate, sostenendo che il comma 6-bis all'articolo 14, D. lgs. 546/1992, per il quale “ In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti” non era vigente al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio e che era compito dell'ADER chiamare in causa l'ente impositore, in quanto l'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 (in vigore fino al 4 gennaio 2024) statuiva che “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. Sul punto si era espressa anche la Suprema
Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 16412/2007. Ha sostenuto che aderire alla tesi della CGT di primo
Grado avrebbe comportato la possibilità per l'Ufficio di pretendere dalla contribuente il pagamento di somme portate da atti mai notificatile, come accertato da sentenza passata in giudicato. Per contro, i giudici di appello avrebbero dovuto porre a fondamento della propria decisione l'esistenza dei c.d. effetti riflessi del giudicato che, nel caso in esame, si riverberavano sull'A.F., pur non essendo quest'ultima stata “parte” del relativo giudizio.
Con un secondo motivo di appello la Ricorrente_1 ha riproposto il motivo della prescrizione deli crediti iscritti a ruolo e delle sanzioni ed interessi, sostenendo che dell'intimazione di pagamento n. 017 2018 90028176
70000), asseritamente notificata il 23 novembre 2018, non era stata prodotta la CAD (Cassazione, SS.UU., sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021), per cui non poteva essere considerata valido atto interruttivo della prescrizione.
Con un terzo motivo di gravame ha dedotto la decadenza degli enti impositori, per violazione dell'art. 25 del
DPR 602/73, che al punto c) prevedeva, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio, che la cartella dovesse essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo.
Ancora si è doluta dell'erronea pronunzia in ordine al rigetto della eccezione di disconoscimento della produzione documentale, precisando che, essendo state prodotte delle copie fotostatiche prive di attestazione di conformità agli originali, era sufficiente il disconoscimento della conformità della copia all'originale e in relazione alla CAD, ha rappresentato di essersi riferito a tutta la documentazione nella quale era riportato un numero di raccomandata diverso da quello apposto sull'avviso di ricevimento. Tale discrasia era agevolmente verificabile mediante una semplice consultazione della avversa produzione documentale.
Ha censurato la pronunzia in ordine alla ritenuta
Per le ulteriori doglianze - decadenza e quelle attinenti al ruolo, agli interessi, al contraddittorio preventivo, alla violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa, sollevate in prime cure e disattese dai primi giudici si è riportato a quanto dedotto in primo grado in merito al difetto di prova di una rituale notifica dell'intimazione di pagamento.
Con altro motivo di appello ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva escluso la duplicazione d'imposta, essendo stata, per contro, la pretesa creditoria relativa alla cartella n.01720110014948243000 azionata per tre volte: la prima volta, con sentenza. n. 396/2012; la seconda volta con sentenza n. 195/2023
e la terza volta con l'intimazione impugnata. Ha aggiunto che l'intimazione di pagamento opposta in primo grado, che intimava alla sig.ra Ricorrente_1 il pagamento dell'IRPEF con due avvisi di accertamento sottesi, per la medesima annualità (2011 era infondata.
Ha dedotto l'omessa pronunzia sull'eccezione di violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative, osservando che era stato emanato il d.lgs. n 87/2024 entrato in vigore il 7.6.2024 ed applicabile alle violazioni commesse a partire del primo settembre 2024.La Corte di Giustizia UE riconosceva il potere discrezionale del giudice nazionale di disapplicare le sanzioni sproporzionate rispetto agli standard europei laddove ne ravvisasse la irragionevolezza. Le sanzioni applicate nel caso de quo risultavano palesemente sproporzionate rispetto all'eventuale imposta da pagare, precisamente che la somma era pari ad €. 100.550,00.
Ha riproposto l'eccezione della mancanza del contraddittorio preventivo previsto dall'art 6 bis dello Statuto del contribuente sottolineando che, pur essendo l'atto impugnato precedente rispetto all'entrata in vigore del novellato art.
6- bis del D.lgs. n 546 del 1992 la modifica legislativa non aveva introdotto una assoluta novità, limitandosi a consacrare a livello normativo un principio già consolidato nella prassi giurisprudenziale.
Ha anche dedotto l'omessa pronunzia sul difetto di sottoscrizione dei ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Benevento e sulla richiesta di condanna duplicato la pretesa tributaria. La sentenza doveva essere integralmente riformata, con annullamento dell'intimazione opposta e di ogni altro atto presupposto. In linea gradata, andavano ridotte le sanzioni applicate, col favore delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita l'ADER, contestando la fondatezza del gravame ed osservando che la notifica dell'intimazione era avvenuta in data 23.11.2018 mediante "CONSEGNA A SOGGETTI AUTORIZZATI". Tale modalità di notifica, riconducibile all'art. 139 c.p.c., non richiedeva l'invio della Comunicazione di Avvenuto Deposito
(CAD), che era adempimento previsto per la diversa procedura di cui all'art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa).
La mancata impugnazione dell'intimazione aveva determinato la "cristallizzazione" della pretesa, sanando eventuali vizi degli atti precedenti e rendendo inopponibili le eccezioni che si sarebbero dovute far valere in quella sede, inclusa la prescrizione maturata anteriormente. (Cass. Civ., Sez. 5, N.16427 del 18-06-2025) il termine di prescrizione era iniziato a decorrere nuovamente dal 23.11.2018 e non era spirato alla data di notifica dell'odierna intimazione (22.03.2024), tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di 541 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) disposto dalla normativa emergenziale COVID. I crediti erariali
(IRPEF e addizionali) avevano un termine di prescrizione decennale e inammissibili erano le eccezioni
(decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/73, vizi di notifica e di motivazione delle cartelle e degli avvisi di accertamento presupposti).
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate controdeducendo che l'avviso di accertamento era stato ritualmente notificato in data 22.6.2016 e, relativamente alla sentenza n 216/2023, che la nullità dell'avviso di iscrizione ipotecaria non si era estesa all'avviso di accertamento (rectius cartella di pagamento). Non era maturata alcuna forma di prescrizione, neppure quinquennale, considerato che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione (l'intimazione di pagamento n. 017 2018 90028176 70000) era stato notificato, come dedotto e documentato dall'ADER il 23 novembre 2018 e mercè la disciplina della sospensione della riscossione.
Anche il disconoscimento genericamente dedotto era impedito dalla avvenuta notifica di un'intimazione di pagamento precedente quella impugnata. Generica era, infine, l'eccezione della C.A.D. (Comunicazione di
Avvenuto Deposito) delle raccomandate. Non si era verificata nessuna prescrizione o decadenza, atteso che per gli anni d'imposta oggetto dell'accertamento (2010, 2011, 2012) i termini per la prescrizione erano rispettivamente gli anni 2020, 2021 e 2022 e per la decadenza 31/12/2015; 31/12/2016; 31/12/2017. Tali termini erano stati rispettati con la regolare notifica dei seguenti avvisi di accertamento: n.
TFM010102076/2014 (a.i. 2010) notificato 12/02/2015, n. TFM010300443/2015 (a.i. 2011) notificato
09/04/2015, n. TFM010300259/2015 (a.i. 2012) notificato 07/03/2015, n. TFM010200202/2016 (a.i. 2011) notificato 22/02/2016. Alcuni dei predetti crediti erano stati impugnati dalla Ricorrente_1, come di seguito specificato: - ricorso presentato avverso la cartella n. 01720110014948243 (anni di imposta 2006 e 2007), rigettato dalla CTP bn con sentenza n. 396/03/2012 depositata il 12/11/2012 e ormai definitiva;
ricorso presentato avverso l'iscrizione ipotecaria n. 01776201900000107 relativa all'avviso di accertamento n. TFM010102076/2014. tale ricorso è stato rigettato dalla CGT di Primo Grado di Benevento con sentenza n. 195/01/2023 depositata il 20/02/2023, divenuta definitiva. Inoltre, la prescrizione era stata interrotta da parte dell'Ente della riscossione sia con la notifica della cartella n. 01720110014948243 sia con la notifica dell'avviso di intimazione n.
0172018900281767 avvenuta in data 23/11/2018, contenente la cartella e gli avvisi di accertamenti presenti nell'intimazione impugnata. Il termine prescrizionale era stato sospeso a seguito della disciplina emergenziale dagli artt. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del dl 18/2020 e 12 D.LGS n.159/2015 dall'8 marzo 2020 (ovvero il
21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) al 31 agosto 2021. Gli avvisi di accertamento, corredati da relata di notifica e ricevute raccomandate erano stati depositati in primo grado, notificati nelle mani proprie o a familiari conviventi della ricorrente Ricorrente_1 e infondate o inammissibili le altre doglianze.
Si è costituito altresì il Tribunale di Benevento rilevando l'infondatezza dell'appello in quanto tre delle cartelle esattoriali oggetto di contestazione (n. 01720150003656149000, n. 01720160000682051000 e n.
01720160000682152000 erano relative a partite di credito attivate per titoli giudiziari definitivi (decreti penali e sentenza penale irrevocabile) ed aventi ad oggetto pene pecuniarie e spese processuali rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario. L'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Benevento si era limitato all'apertura delle partite di credito e alla formazione e validazione dei ruoli, poi trasmessi all'Agenzia delle
Entrate Riscossione e ha chiesto in via preliminare, che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da Ricorrente_1 per difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alle cartelle n. 01720150003656149000, n. 01720160000682051000 e n. 01720160000682152000 e, nel merito, che fosse respinto l'appello proposto dalla contribuente, con vittoria delle spese del grado di giudizio.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello della Ricorrente_1 relativamente alle cartelle n. 01720150003656149000, n. 01720160000682051000 e n. 01720160000682152000 aventi ad oggetto il pagamento di spese processuali formulata dal Tribunale di Benevento è sufficiente osservare che la contribuente non ha appellato tale capo della pronunzia, avendo specificato di avere provveduto a riassumere il giudizio innanzi al G.O., per cui la richiesta è inammissibile.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato e in tali limi ti merita accoglimento.
Fondata è l'eccezione di giudicato sollevata dall'appellante.
Occorre premettere che il concetto di giudicato trova la propria ratio nel principio della certezza dei rapporti giuridici, il quale richiede che il provvedimento del giudice, che statuisce sul processo sia definitivo, ossia non più suscettibile di modifica. Questa esigenza viene soddisfatta garantendo che l'accertamento contenuto nella sentenza, non soggetta alle impugnazioni ordinarie, non possa più essere rimesso in discussione. Per tale ragione si parla di immutabilità, irretrattabilità o intangibilità dell'accertamento. In odine ai limiti soggettivi del giudicato l'art. 2909 c.c. prevede che il giudicato fa stato tra le parti del processo, i loro eredi e gli aventi causa. Gli eredi e aventi causa sono terzi, ossia soggetti che non hanno preso parte al processo, che subentrano al de cuius o al dante causa dopo la formazione del giudicato sul rapporto stesso, in quanto succedono nella medesima posizione giuridica del loro predecessore o in una situazione giuridica più limitata rispetto a quella originaria. La giurisprudenza ha elaborato, nel solco della dottrina, il principio degli effetti riflessi del giudicato partendo da alcune disposizioni dei codici civile e di procedura civile, che stabiliscono esplicitamente o presuppongono la produzione degli effetti del giudicato anche nei confronti di terzi, quale per esempio l'artt. 1595, comma 3, c.c., in tema di effetti della sentenza di nullità o risoluzione del contratto di locazione nei confronti del sub conduttore, l'art. 111, comma 4, c.p.c. in tema di efficacia della sentenza pronunziata contro l'alienante e il successore universale nei confronti del successore a titolo particolare o l'art 1306 comma 2 c.c., che disciplina gli effetti della sentenza pronunziata tra i creditore e uno dei debitori in solido o tra il debitore e uno dei creditori in solido, prevedendo che gli altri debitori possano opporla al creditore e che gli altri creditori nei confronti del debitore. In tutti questi casi i terzi possono avvalersi del giudicato altrui. In tema di effetti riflessi del giudicato vanno menzionate le pronunzie della Corte di Cassazione
n. 4864/2007e n. 11213/2007 e più di recente le ordinanze della Corte di Cassazione n. 18062/2019 e n.
11365 del 12 giugno 2020, secondo cui: “il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità – dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto”, Si ritiene, pertanto, che per efficacia riflessa si deve intendere quella che deriva dalla sentenza, quale affermazione oggettiva di verità, in grado di produrre effetti nei confronti di terzi, cioè di soggetti estranei al processo ma titolari di un diritto dipendente rispetto al rapporto accertato o comunque subordinato ad esso. Per contro, questa efficacia riflessa va esclusa, a priori, nei confronti di quei soggetti terzi che facciano valere un diritto autonomo, con un titolo diverso rispetto a quello accertato o comunque siano titolari di un diritto totalmente incompatibile rispetto a quello accertato mediante giudicato. In tale evenienza, infatti, non è ammissibile che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, possa avvalersene a fondamento della sua pretesa e neppure possa riceverne un pregiudizio - Cassazione ordinanza n. 32717 depositata il 24 novembre 2023. Negli stessi sensi Cassazione sentenza n 7406/ 2024 e Cass. 11/06/2019 n. 15599.
Ciò premesso, si osserva che, nel caso in esame, tra il presente giudizio e quello giudicato in via definitiva in relazione all'avviso di accertamento n. TFM010200202/201, oggetto della sentenza n 216 /2023, sussiste un rapporto di pregiudizialità - dipendenza, in quanto l'intimazione opposta si fonda, tra gli altri, su tale avviso di accertamento, che è stato annullato con sentenza divenuta definitiva e l'accertamento compiuto con autorità di giudicato su tale avviso si riverbera nel presente processo, non potendo l'intimazione essere fatta valere per un titolo annullato. Sussistono ancora gli effetti del giudicato riflesso in relazione all'avviso di accertamento n. TFM010200202/201, oggetto della sentenza n 216 /2023, dell'avviso n.
TFM010200202/2016, oggetto della sentenza n 195/01/23 emessa il 20.2.2023 dalla CTP di Benevento, divenuta definitiva e della cartella n. 01720110014948243000 oggetto della sentenza 396/03/2012, del pari definitiva. È la stessa Agenzia delle Entrate ad avere dedotto l'avvenuta formazione del giudicato in ordine a detti atti, con la conseguenza che l'avviso di intimazione va annullato anche in relazione a detti atti, ex art
2909 c.c. E ciò in quanto una volta che gli atti siano stati impugnati e i relativi giudizi si siano conclusi con una pronunzia definitiva nasce l'actio iudicati con prescrizione decennale e non è più azionabile l'atto impugnato in sede giudiziaria, come se il giudizio non si fosse svolto e l'autorità giudiziaria non avesse statuito in ordine alla legittimità dell'atto (avviso di accertamento o cartella di pagamento), occorrendo, per contro, azionare la sentenza irrevocabile. Deve solo aggiungersi che il termine decennale dell'actio iudicati può essere interrotto con atti che esplicitino la pretesa tributaria e intimino l'adempimento.
Occorre ora passare ad esaminare la ritualità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 017 2018
90028176 70000. Detto atto è stato ritualmente notificato in data 23/11/2018 ad opera del messo notificatore a mani del compagno della Ricorrente_1 Nominativo_2. È seguita la spedizione, in data 1.12.2018, dell'avviso di avvenuta notifica, ex art 60 DPR n 600/73, con raccomandata n 5731266935-6, all'indirizzo di Indirizzo_1. Osserva il collegio che l'art. 60, comma 1, lett. b-bis) del D.P.R. n. 600/73 stabilisce che, se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo ne dà atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta, mentre il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso a mezzo di lettera raccomandata. Ciò significa che, per espressa previsione normativa, il perfezionamento della procedura di notifica di un atto tributario comporta il necessario invio della raccomandata, non occorrendo la raccomandata con ricevuta di consegna. In tali sensi è l'indirizzo di legittimità cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022, per la quale “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine. Pertanto, alcun obbligo di depositare la CAN vi era. Detta intimazione era relativa, fra gli altri, agli avvisi di accertamento n. TFM010102076/2014 e n. TFM010300259/2015, che sono gli unici atti che residuano a seguito del riconoscimento del giudicato relativamente agli avvisi di accertamento
TFM010300443/2015 e n TFM010200202/2016 e alla cartella di pagamento n. 0172011001494824300, nonché considerata l'avvenuta declaratoria di difetto di giurisdizione per le restanti tre cartelle operata dai primi giudici. La contribuente non ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 017 2018 90028176 70000, rendendo inopponibili le eccezioni che avrebbe dovuto far valere in quella sede, inclusa la prescrizione maturata anteriormente, per cui l'esame degli altri motivi di gravame è precluso dalla mancata impugnazione di detto atto. Secondo l'orientamento di legittimità infatti “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”. Cass Sez. 5 -, Sentenza n. 20476 del 21/07/2025.
Resta da esaminare la questione della prescrizione dei tributi, delle sanzioni e degli interessi. La Corte condivide quanto osservato dai primi giudici in ordine al termine decennale di prescrizione dei tributi erariali e a quello quinquennale delle sanzioni ed interessi, che non risulta decorso, considerato il periodo di sospensione per l'emergenza da Covid 19.
Non ricorrono le condizioni di legge per la condanna dell'ADER per lite temeraria, stante la parziale fondatezza della pretesa avanzata.
Quanto alle spese di lite il parziale accoglimento dell'appello giustifica la loro compensazione.
P.Q.M.
In accoglimento parziale dell'appello, annulla l'atto impositivo impugnato nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
IE DA, RE
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3580/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della Giustizia Tribunale Napoli - Via Diaz 11 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministero Della Giustizia Tribunale Benevento - Via Raffaele De Caro 7 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Benevento - Ader C/o Avv. Murri Dello Diago 82100 Benevento BN
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1223/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 17/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000808457000 TOT TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000808457000 IRPEF-ALIQUOTE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000808457000 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000808457000 IRPEF-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000808457000 IRPEF-ALIQUOTE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000808457000 IRPEF-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000808457000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000808457000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720110014948243000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010102076/2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010300259/2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010300443/2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFM010200200/2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 404/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: Le parti appellate, rispettivamente, si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato alla Corte di Giustizia di Primo Grado di Benevento l'avviso di intimazione n. 01720249000808457000 notificato il 22.3.2024, unitamente a quattro cartelle di pagamento e quattro avvisi di accertamento allo stesso sottesi, per euro complessivi 273.820,91 eccependo pregiudizialmente la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 codice civile, essendo intervenuta la sentenza n. 216/2023 dalla C.G.T. di Primo Grado di Benevento in data 27.2.2023, avente ad oggetto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso l'avviso d'iscrizione ipotecaria n. 01720191460000072004, relativa all'avviso di accertamento n. TFM010200202/2016, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Benevento, atto sotteso anche all'avviso di intimazione opposto. L'ADER aveva intrapreso un'azione esecutiva illegittima ed era responsabile ex art. 96 c.p.c. Ha ancora dedotto la decadenza, ex art. 25 DPR
n. 602/73, per tardività delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento, l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione quinquennale dei tributi, delle sanzioni ed interessi per mancanza di atti interruttivi, la nullità dell'intimazione per difetto del contraddittorio preventivo, il difetto di sottoscrizione del ruolo, la violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa, del divieto della doppia imposizione regolamentato dall'art. 163 D.P.R. n.917/1986 in combinato disposto con l'articolo
67 del D.P.R. n. 600/73, in quanto l'atto opposto intimava alla ricorrente il pagamento dell'imposta IRPEF con due avvisi di accertamento sottesi, per la medesima annualità 2011, la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa allegazione dei documenti e per difetto di motivazione.
Si sono costituite l'A.F. e l'ADER chiedendo il rigetto del ricorso. Successivamente, l'odierna appellante ha depositato una memoria illustrativa, con la quale ha disconosciuto tutta la documentazione ex adverso depositata in copia non conforme all'originale.
I primi giudici, con sentenza n. 1223/2024, depositata il 17.10.2024 hanno declinato la giurisdizione in ordine alle tre cartelle emesse per iscrizione a ruolo di spese processuali e ritenuto che non sussistesse il precedente giudicato relativamente all'avviso di accertamento suindicato, per non avere l'Amministrazione
Finanziaria partecipato al giudizio e non essendo possibile pretendere dall'ADER che non procedesse alla riscossione di un credito che l'Ufficio, non partecipe del precedente giudizio, gli aveva trasmesso. Hanno escluso che fosse maturata la prescrizione, anche quinquennale, considerato che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione (l'intimazione di pagamento n. 017 2018 90028176 70000 era stato notificato il 23 novembre
2018 e la disciplina della sospensione della riscossione per la pandemia da COVID-19. Hanno respinto l'eccezione del disconoscimento della produzione documentale dell'ADER in quanto generica e, relativamente alle firme apposte sulle relate di notifiche, hanno osservato che alle cartelle e agli avvisi era seguita un'intimazione di pagamento precedente quella impugnata, sì che dette doglianze e le altre formulate avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di impugnazione di quella intimazione.
La contribuente ha appellato la pronunzia, premettendo di avere riassunto la causa innanzi all'Autorità
Giudiziaria Ordinaria relativamente alle cartelle di pagamento n. 017 2015 00036561 49000, n. 017 2016
00006820 51000 e n. 017 2016 00006821 52000, e deducendo l'error in iudicando in ordine all'eccezione di giudicato, applicabile anche all'Agenzia delle Entrate, sostenendo che il comma 6-bis all'articolo 14, D. lgs. 546/1992, per il quale “ In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti” non era vigente al momento del deposito del ricorso introduttivo del giudizio e che era compito dell'ADER chiamare in causa l'ente impositore, in quanto l'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 (in vigore fino al 4 gennaio 2024) statuiva che “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. Sul punto si era espressa anche la Suprema
Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 16412/2007. Ha sostenuto che aderire alla tesi della CGT di primo
Grado avrebbe comportato la possibilità per l'Ufficio di pretendere dalla contribuente il pagamento di somme portate da atti mai notificatile, come accertato da sentenza passata in giudicato. Per contro, i giudici di appello avrebbero dovuto porre a fondamento della propria decisione l'esistenza dei c.d. effetti riflessi del giudicato che, nel caso in esame, si riverberavano sull'A.F., pur non essendo quest'ultima stata “parte” del relativo giudizio.
Con un secondo motivo di appello la Ricorrente_1 ha riproposto il motivo della prescrizione deli crediti iscritti a ruolo e delle sanzioni ed interessi, sostenendo che dell'intimazione di pagamento n. 017 2018 90028176
70000), asseritamente notificata il 23 novembre 2018, non era stata prodotta la CAD (Cassazione, SS.UU., sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021), per cui non poteva essere considerata valido atto interruttivo della prescrizione.
Con un terzo motivo di gravame ha dedotto la decadenza degli enti impositori, per violazione dell'art. 25 del
DPR 602/73, che al punto c) prevedeva, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio, che la cartella dovesse essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo.
Ancora si è doluta dell'erronea pronunzia in ordine al rigetto della eccezione di disconoscimento della produzione documentale, precisando che, essendo state prodotte delle copie fotostatiche prive di attestazione di conformità agli originali, era sufficiente il disconoscimento della conformità della copia all'originale e in relazione alla CAD, ha rappresentato di essersi riferito a tutta la documentazione nella quale era riportato un numero di raccomandata diverso da quello apposto sull'avviso di ricevimento. Tale discrasia era agevolmente verificabile mediante una semplice consultazione della avversa produzione documentale.
Ha censurato la pronunzia in ordine alla ritenuta
Per le ulteriori doglianze - decadenza e quelle attinenti al ruolo, agli interessi, al contraddittorio preventivo, alla violazione del principio di proporzionalità della sanzione amministrativa, sollevate in prime cure e disattese dai primi giudici si è riportato a quanto dedotto in primo grado in merito al difetto di prova di una rituale notifica dell'intimazione di pagamento.
Con altro motivo di appello ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva escluso la duplicazione d'imposta, essendo stata, per contro, la pretesa creditoria relativa alla cartella n.01720110014948243000 azionata per tre volte: la prima volta, con sentenza. n. 396/2012; la seconda volta con sentenza n. 195/2023
e la terza volta con l'intimazione impugnata. Ha aggiunto che l'intimazione di pagamento opposta in primo grado, che intimava alla sig.ra Ricorrente_1 il pagamento dell'IRPEF con due avvisi di accertamento sottesi, per la medesima annualità (2011 era infondata.
Ha dedotto l'omessa pronunzia sull'eccezione di violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative, osservando che era stato emanato il d.lgs. n 87/2024 entrato in vigore il 7.6.2024 ed applicabile alle violazioni commesse a partire del primo settembre 2024.La Corte di Giustizia UE riconosceva il potere discrezionale del giudice nazionale di disapplicare le sanzioni sproporzionate rispetto agli standard europei laddove ne ravvisasse la irragionevolezza. Le sanzioni applicate nel caso de quo risultavano palesemente sproporzionate rispetto all'eventuale imposta da pagare, precisamente che la somma era pari ad €. 100.550,00.
Ha riproposto l'eccezione della mancanza del contraddittorio preventivo previsto dall'art 6 bis dello Statuto del contribuente sottolineando che, pur essendo l'atto impugnato precedente rispetto all'entrata in vigore del novellato art.
6- bis del D.lgs. n 546 del 1992 la modifica legislativa non aveva introdotto una assoluta novità, limitandosi a consacrare a livello normativo un principio già consolidato nella prassi giurisprudenziale.
Ha anche dedotto l'omessa pronunzia sul difetto di sottoscrizione dei ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Benevento e sulla richiesta di condanna duplicato la pretesa tributaria. La sentenza doveva essere integralmente riformata, con annullamento dell'intimazione opposta e di ogni altro atto presupposto. In linea gradata, andavano ridotte le sanzioni applicate, col favore delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita l'ADER, contestando la fondatezza del gravame ed osservando che la notifica dell'intimazione era avvenuta in data 23.11.2018 mediante "CONSEGNA A SOGGETTI AUTORIZZATI". Tale modalità di notifica, riconducibile all'art. 139 c.p.c., non richiedeva l'invio della Comunicazione di Avvenuto Deposito
(CAD), che era adempimento previsto per la diversa procedura di cui all'art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa).
La mancata impugnazione dell'intimazione aveva determinato la "cristallizzazione" della pretesa, sanando eventuali vizi degli atti precedenti e rendendo inopponibili le eccezioni che si sarebbero dovute far valere in quella sede, inclusa la prescrizione maturata anteriormente. (Cass. Civ., Sez. 5, N.16427 del 18-06-2025) il termine di prescrizione era iniziato a decorrere nuovamente dal 23.11.2018 e non era spirato alla data di notifica dell'odierna intimazione (22.03.2024), tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di 541 giorni (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) disposto dalla normativa emergenziale COVID. I crediti erariali
(IRPEF e addizionali) avevano un termine di prescrizione decennale e inammissibili erano le eccezioni
(decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/73, vizi di notifica e di motivazione delle cartelle e degli avvisi di accertamento presupposti).
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate controdeducendo che l'avviso di accertamento era stato ritualmente notificato in data 22.6.2016 e, relativamente alla sentenza n 216/2023, che la nullità dell'avviso di iscrizione ipotecaria non si era estesa all'avviso di accertamento (rectius cartella di pagamento). Non era maturata alcuna forma di prescrizione, neppure quinquennale, considerato che l'ultimo atto interruttivo della prescrizione (l'intimazione di pagamento n. 017 2018 90028176 70000) era stato notificato, come dedotto e documentato dall'ADER il 23 novembre 2018 e mercè la disciplina della sospensione della riscossione.
Anche il disconoscimento genericamente dedotto era impedito dalla avvenuta notifica di un'intimazione di pagamento precedente quella impugnata. Generica era, infine, l'eccezione della C.A.D. (Comunicazione di
Avvenuto Deposito) delle raccomandate. Non si era verificata nessuna prescrizione o decadenza, atteso che per gli anni d'imposta oggetto dell'accertamento (2010, 2011, 2012) i termini per la prescrizione erano rispettivamente gli anni 2020, 2021 e 2022 e per la decadenza 31/12/2015; 31/12/2016; 31/12/2017. Tali termini erano stati rispettati con la regolare notifica dei seguenti avvisi di accertamento: n.
TFM010102076/2014 (a.i. 2010) notificato 12/02/2015, n. TFM010300443/2015 (a.i. 2011) notificato
09/04/2015, n. TFM010300259/2015 (a.i. 2012) notificato 07/03/2015, n. TFM010200202/2016 (a.i. 2011) notificato 22/02/2016. Alcuni dei predetti crediti erano stati impugnati dalla Ricorrente_1, come di seguito specificato: - ricorso presentato avverso la cartella n. 01720110014948243 (anni di imposta 2006 e 2007), rigettato dalla CTP bn con sentenza n. 396/03/2012 depositata il 12/11/2012 e ormai definitiva;
ricorso presentato avverso l'iscrizione ipotecaria n. 01776201900000107 relativa all'avviso di accertamento n. TFM010102076/2014. tale ricorso è stato rigettato dalla CGT di Primo Grado di Benevento con sentenza n. 195/01/2023 depositata il 20/02/2023, divenuta definitiva. Inoltre, la prescrizione era stata interrotta da parte dell'Ente della riscossione sia con la notifica della cartella n. 01720110014948243 sia con la notifica dell'avviso di intimazione n.
0172018900281767 avvenuta in data 23/11/2018, contenente la cartella e gli avvisi di accertamenti presenti nell'intimazione impugnata. Il termine prescrizionale era stato sospeso a seguito della disciplina emergenziale dagli artt. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del dl 18/2020 e 12 D.LGS n.159/2015 dall'8 marzo 2020 (ovvero il
21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) al 31 agosto 2021. Gli avvisi di accertamento, corredati da relata di notifica e ricevute raccomandate erano stati depositati in primo grado, notificati nelle mani proprie o a familiari conviventi della ricorrente Ricorrente_1 e infondate o inammissibili le altre doglianze.
Si è costituito altresì il Tribunale di Benevento rilevando l'infondatezza dell'appello in quanto tre delle cartelle esattoriali oggetto di contestazione (n. 01720150003656149000, n. 01720160000682051000 e n.
01720160000682152000 erano relative a partite di credito attivate per titoli giudiziari definitivi (decreti penali e sentenza penale irrevocabile) ed aventi ad oggetto pene pecuniarie e spese processuali rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario. L'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Benevento si era limitato all'apertura delle partite di credito e alla formazione e validazione dei ruoli, poi trasmessi all'Agenzia delle
Entrate Riscossione e ha chiesto in via preliminare, che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da Ricorrente_1 per difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alle cartelle n. 01720150003656149000, n. 01720160000682051000 e n. 01720160000682152000 e, nel merito, che fosse respinto l'appello proposto dalla contribuente, con vittoria delle spese del grado di giudizio.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello della Ricorrente_1 relativamente alle cartelle n. 01720150003656149000, n. 01720160000682051000 e n. 01720160000682152000 aventi ad oggetto il pagamento di spese processuali formulata dal Tribunale di Benevento è sufficiente osservare che la contribuente non ha appellato tale capo della pronunzia, avendo specificato di avere provveduto a riassumere il giudizio innanzi al G.O., per cui la richiesta è inammissibile.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato e in tali limi ti merita accoglimento.
Fondata è l'eccezione di giudicato sollevata dall'appellante.
Occorre premettere che il concetto di giudicato trova la propria ratio nel principio della certezza dei rapporti giuridici, il quale richiede che il provvedimento del giudice, che statuisce sul processo sia definitivo, ossia non più suscettibile di modifica. Questa esigenza viene soddisfatta garantendo che l'accertamento contenuto nella sentenza, non soggetta alle impugnazioni ordinarie, non possa più essere rimesso in discussione. Per tale ragione si parla di immutabilità, irretrattabilità o intangibilità dell'accertamento. In odine ai limiti soggettivi del giudicato l'art. 2909 c.c. prevede che il giudicato fa stato tra le parti del processo, i loro eredi e gli aventi causa. Gli eredi e aventi causa sono terzi, ossia soggetti che non hanno preso parte al processo, che subentrano al de cuius o al dante causa dopo la formazione del giudicato sul rapporto stesso, in quanto succedono nella medesima posizione giuridica del loro predecessore o in una situazione giuridica più limitata rispetto a quella originaria. La giurisprudenza ha elaborato, nel solco della dottrina, il principio degli effetti riflessi del giudicato partendo da alcune disposizioni dei codici civile e di procedura civile, che stabiliscono esplicitamente o presuppongono la produzione degli effetti del giudicato anche nei confronti di terzi, quale per esempio l'artt. 1595, comma 3, c.c., in tema di effetti della sentenza di nullità o risoluzione del contratto di locazione nei confronti del sub conduttore, l'art. 111, comma 4, c.p.c. in tema di efficacia della sentenza pronunziata contro l'alienante e il successore universale nei confronti del successore a titolo particolare o l'art 1306 comma 2 c.c., che disciplina gli effetti della sentenza pronunziata tra i creditore e uno dei debitori in solido o tra il debitore e uno dei creditori in solido, prevedendo che gli altri debitori possano opporla al creditore e che gli altri creditori nei confronti del debitore. In tutti questi casi i terzi possono avvalersi del giudicato altrui. In tema di effetti riflessi del giudicato vanno menzionate le pronunzie della Corte di Cassazione
n. 4864/2007e n. 11213/2007 e più di recente le ordinanze della Corte di Cassazione n. 18062/2019 e n.
11365 del 12 giugno 2020, secondo cui: “il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità – dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l'affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto”, Si ritiene, pertanto, che per efficacia riflessa si deve intendere quella che deriva dalla sentenza, quale affermazione oggettiva di verità, in grado di produrre effetti nei confronti di terzi, cioè di soggetti estranei al processo ma titolari di un diritto dipendente rispetto al rapporto accertato o comunque subordinato ad esso. Per contro, questa efficacia riflessa va esclusa, a priori, nei confronti di quei soggetti terzi che facciano valere un diritto autonomo, con un titolo diverso rispetto a quello accertato o comunque siano titolari di un diritto totalmente incompatibile rispetto a quello accertato mediante giudicato. In tale evenienza, infatti, non è ammissibile che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, possa avvalersene a fondamento della sua pretesa e neppure possa riceverne un pregiudizio - Cassazione ordinanza n. 32717 depositata il 24 novembre 2023. Negli stessi sensi Cassazione sentenza n 7406/ 2024 e Cass. 11/06/2019 n. 15599.
Ciò premesso, si osserva che, nel caso in esame, tra il presente giudizio e quello giudicato in via definitiva in relazione all'avviso di accertamento n. TFM010200202/201, oggetto della sentenza n 216 /2023, sussiste un rapporto di pregiudizialità - dipendenza, in quanto l'intimazione opposta si fonda, tra gli altri, su tale avviso di accertamento, che è stato annullato con sentenza divenuta definitiva e l'accertamento compiuto con autorità di giudicato su tale avviso si riverbera nel presente processo, non potendo l'intimazione essere fatta valere per un titolo annullato. Sussistono ancora gli effetti del giudicato riflesso in relazione all'avviso di accertamento n. TFM010200202/201, oggetto della sentenza n 216 /2023, dell'avviso n.
TFM010200202/2016, oggetto della sentenza n 195/01/23 emessa il 20.2.2023 dalla CTP di Benevento, divenuta definitiva e della cartella n. 01720110014948243000 oggetto della sentenza 396/03/2012, del pari definitiva. È la stessa Agenzia delle Entrate ad avere dedotto l'avvenuta formazione del giudicato in ordine a detti atti, con la conseguenza che l'avviso di intimazione va annullato anche in relazione a detti atti, ex art
2909 c.c. E ciò in quanto una volta che gli atti siano stati impugnati e i relativi giudizi si siano conclusi con una pronunzia definitiva nasce l'actio iudicati con prescrizione decennale e non è più azionabile l'atto impugnato in sede giudiziaria, come se il giudizio non si fosse svolto e l'autorità giudiziaria non avesse statuito in ordine alla legittimità dell'atto (avviso di accertamento o cartella di pagamento), occorrendo, per contro, azionare la sentenza irrevocabile. Deve solo aggiungersi che il termine decennale dell'actio iudicati può essere interrotto con atti che esplicitino la pretesa tributaria e intimino l'adempimento.
Occorre ora passare ad esaminare la ritualità della notifica dell'intimazione di pagamento n. 017 2018
90028176 70000. Detto atto è stato ritualmente notificato in data 23/11/2018 ad opera del messo notificatore a mani del compagno della Ricorrente_1 Nominativo_2. È seguita la spedizione, in data 1.12.2018, dell'avviso di avvenuta notifica, ex art 60 DPR n 600/73, con raccomandata n 5731266935-6, all'indirizzo di Indirizzo_1. Osserva il collegio che l'art. 60, comma 1, lett. b-bis) del D.P.R. n. 600/73 stabilisce che, se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo ne dà atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta, mentre il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso a mezzo di lettera raccomandata. Ciò significa che, per espressa previsione normativa, il perfezionamento della procedura di notifica di un atto tributario comporta il necessario invio della raccomandata, non occorrendo la raccomandata con ricevuta di consegna. In tali sensi è l'indirizzo di legittimità cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022, per la quale “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine. Pertanto, alcun obbligo di depositare la CAN vi era. Detta intimazione era relativa, fra gli altri, agli avvisi di accertamento n. TFM010102076/2014 e n. TFM010300259/2015, che sono gli unici atti che residuano a seguito del riconoscimento del giudicato relativamente agli avvisi di accertamento
TFM010300443/2015 e n TFM010200202/2016 e alla cartella di pagamento n. 0172011001494824300, nonché considerata l'avvenuta declaratoria di difetto di giurisdizione per le restanti tre cartelle operata dai primi giudici. La contribuente non ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 017 2018 90028176 70000, rendendo inopponibili le eccezioni che avrebbe dovuto far valere in quella sede, inclusa la prescrizione maturata anteriormente, per cui l'esame degli altri motivi di gravame è precluso dalla mancata impugnazione di detto atto. Secondo l'orientamento di legittimità infatti “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”. Cass Sez. 5 -, Sentenza n. 20476 del 21/07/2025.
Resta da esaminare la questione della prescrizione dei tributi, delle sanzioni e degli interessi. La Corte condivide quanto osservato dai primi giudici in ordine al termine decennale di prescrizione dei tributi erariali e a quello quinquennale delle sanzioni ed interessi, che non risulta decorso, considerato il periodo di sospensione per l'emergenza da Covid 19.
Non ricorrono le condizioni di legge per la condanna dell'ADER per lite temeraria, stante la parziale fondatezza della pretesa avanzata.
Quanto alle spese di lite il parziale accoglimento dell'appello giustifica la loro compensazione.
P.Q.M.
In accoglimento parziale dell'appello, annulla l'atto impositivo impugnato nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.