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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/12/2025, n. 3918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3918 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3077/2025 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 3077/2025; avente a oggetto: “Opposizione ord. Ingiunzione ex artt.
22 e ss. L. 689/1981 (violazione del codice della strada)”; pronuncia, in udienza, ex artt. 350 comma 3 e 436-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Amoroso
(C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._2 in San Prisco (CE) alla via Firenze, n. 4; appellante
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante
[...]
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli ( C.F.
, presso i cui uffici siti in Napoli, C.F._3 alla via A. Diaz n. 11, domicilia;
Appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e note di trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza 1172/2025, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere.
Si costituiva la chiedendo il Controparte_1 rigetto.
All'udienza del 04.12.2025 viene discussa la causa, mediante le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3 e 436-bis c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
L'appello va accolto.
Deve constatarsi, infatti, come non possa dirsi regolare la rappresentanza in giudizio in primo grado della . CP_1
- 2 -
In proposito si rammenti che in primo grado Parte_1
presentava opposizione in forza del combinato
[...] disposto di cui all'art. 6 d.lgs. 150/2011 e art. 205
d.lgs. 285/1992. Ebbene, occorre evidenziare come l'art. 6 comma 9 d.lgs. 150/2011, in relazione a tale tipologia di opposizione, prescrive sia che il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, sia che quest'ultima vi provvede con propri funzionari appositamente delegati.
In atti, invece, vi è solo una generica delega del prefetto ai corpi di polizia municipale dei comuni per la difesa nelle opposizioni ex art. 205 C.d.S. senza né che vi sia alcuna specificazione in relazione al funzionario Dott. che ha curato la Persona_1 difesa né un successivo provvedimento dell'organo accertatore contenente una specifica (e non generica) apposita delega al Sottotenente di P.M. Dott. Per_1
[...]
Si rammenti, inoltre, che “In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso” (cfr. C.
- 3 -
29244/2021). Poiché già a verbale del 19.05.2025 era stato eccepito, dall'odierna appellante, il “difetto di rappresentanza processuale”, sarebbe stato onere dell'appellata sanare il difetto nella prima difesa utile, ossia la comparsa di costituzione nel presente giudizio;
sanatoria (per la quale si reputava sufficiente il deposito di un'apposita delega al suddetto funzionario) che non è avvenuta, con la conseguenza che la relativa documentazione eccedente gli atti richiesti dall'art. 6 comma 8 d.lgs. 150/2011 (e, tra questi, di certo non vi rientra il Decreto 01/2022 con cui vi sarebbe stata la nomina di Persona_2 accertatore della violazione, come da verbale agli atti , quale ausiliario di sosta) non può essere considerata, sicché l'ordinanza-ingiunzione impugnata va annullata.
Sulle spese
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
Per quanto riguarda il giudizio di primo grado , in virtù dell'art. 91 comma 4 c.p.c., le spese, competenze e onorari non possono superare il valore della domanda.
In riferimento al giudizio di appello, t enuto conto del carattere sintetico degli scritti di parte appellata, nonché della circostanza che il giudizio si è articolato in sole due udienze e senza istruttoria, si ritiene di dover applicare le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1
D.M. 55/2014 e non liquidare la fase istruttoria.
- 4 -
Il tutto con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così provvede:
• Accoglie l'appello;
• Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza-ingiunzione M_IT PR_CESPC
00101196 del 09.10.2023 Area III – riferimento protocollo procedimento M_IT PR_CESPC
00050139 del 27.05.2023, emessa dal Prefetto di
; CP_1
• Condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di
[...] [...]
, delle spese del giudizio di primo Parte_1 grado, pari a € 98,85 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione;
• Condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di
[...] [...]
, delle spese del giudizio di appello, Parte_1 pari a € 70,00 per spese ed € 232,85 oltre IVA,
CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione.
S. Maria C.V., 04.12.2025.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, nella persona del dott. Emanuele Alcidi;
nel procedimento di secondo grado r.g.n. 3077/2025; avente a oggetto: “Opposizione ord. Ingiunzione ex artt.
22 e ss. L. 689/1981 (violazione del codice della strada)”; pronuncia, in udienza, ex artt. 350 comma 3 e 436-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Amoroso
(C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._2 in San Prisco (CE) alla via Firenze, n. 4; appellante
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante
[...]
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli ( C.F.
, presso i cui uffici siti in Napoli, C.F._3 alla via A. Diaz n. 11, domicilia;
Appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e note di trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante impugnava la sentenza 1172/2025, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere.
Si costituiva la chiedendo il Controparte_1 rigetto.
All'udienza del 04.12.2025 viene discussa la causa, mediante le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Questo giudice, tenuto conto della ridotta complessità della causa, decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 comma 3 e 436-bis c.p.c. e, in virtù di quanto statuito dall'art. 350-bis comma 3 c.p.c., motiva sinteticamente la sentenza mediante esclusivo riferimento ai punti di fatto e/o alle questioni di diritto ritenuti risolutivi e/o mediante rinvio a precedenti conformi.
L'appello va accolto.
Deve constatarsi, infatti, come non possa dirsi regolare la rappresentanza in giudizio in primo grado della . CP_1
- 2 -
In proposito si rammenti che in primo grado Parte_1
presentava opposizione in forza del combinato
[...] disposto di cui all'art. 6 d.lgs. 150/2011 e art. 205
d.lgs. 285/1992. Ebbene, occorre evidenziare come l'art. 6 comma 9 d.lgs. 150/2011, in relazione a tale tipologia di opposizione, prescrive sia che il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, sia che quest'ultima vi provvede con propri funzionari appositamente delegati.
In atti, invece, vi è solo una generica delega del prefetto ai corpi di polizia municipale dei comuni per la difesa nelle opposizioni ex art. 205 C.d.S. senza né che vi sia alcuna specificazione in relazione al funzionario Dott. che ha curato la Persona_1 difesa né un successivo provvedimento dell'organo accertatore contenente una specifica (e non generica) apposita delega al Sottotenente di P.M. Dott. Per_1
[...]
Si rammenti, inoltre, che “In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso” (cfr. C.
- 3 -
29244/2021). Poiché già a verbale del 19.05.2025 era stato eccepito, dall'odierna appellante, il “difetto di rappresentanza processuale”, sarebbe stato onere dell'appellata sanare il difetto nella prima difesa utile, ossia la comparsa di costituzione nel presente giudizio;
sanatoria (per la quale si reputava sufficiente il deposito di un'apposita delega al suddetto funzionario) che non è avvenuta, con la conseguenza che la relativa documentazione eccedente gli atti richiesti dall'art. 6 comma 8 d.lgs. 150/2011 (e, tra questi, di certo non vi rientra il Decreto 01/2022 con cui vi sarebbe stata la nomina di Persona_2 accertatore della violazione, come da verbale agli atti , quale ausiliario di sosta) non può essere considerata, sicché l'ordinanza-ingiunzione impugnata va annullata.
Sulle spese
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
Per quanto riguarda il giudizio di primo grado , in virtù dell'art. 91 comma 4 c.p.c., le spese, competenze e onorari non possono superare il valore della domanda.
In riferimento al giudizio di appello, t enuto conto del carattere sintetico degli scritti di parte appellata, nonché della circostanza che il giudizio si è articolato in sole due udienze e senza istruttoria, si ritiene di dover applicare le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1
D.M. 55/2014 e non liquidare la fase istruttoria.
- 4 -
Il tutto con attribuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima
Sezione Civile, definitivamente pronunciando , così provvede:
• Accoglie l'appello;
• Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza-ingiunzione M_IT PR_CESPC
00101196 del 09.10.2023 Area III – riferimento protocollo procedimento M_IT PR_CESPC
00050139 del 27.05.2023, emessa dal Prefetto di
; CP_1
• Condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di
[...] [...]
, delle spese del giudizio di primo Parte_1 grado, pari a € 98,85 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione;
• Condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di
[...] [...]
, delle spese del giudizio di appello, Parte_1 pari a € 70,00 per spese ed € 232,85 oltre IVA,
CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione.
S. Maria C.V., 04.12.2025.
Il giudice dott. Emanuele Alcidi
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