Art. 20.
Le domande di ammissione al contributo di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge dovranno essere presentate alla regione competente per territorio, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto del consorzio o della societa' consortile, dalla documentazione delle spese sostenute, nonche' da una relazione concernente i programmi di attivita'.
Le domande di ammissione al contributo di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge dovranno essere presentate alla regione competente per territorio, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto del consorzio o della societa' consortile, dalla documentazione delle spese sostenute, nonche' da una relazione concernente i programmi di attivita'.