CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Aosta, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Aosta |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AOSTA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE PAOLA PAOLO, Presidente
SISTO NN, Relatore
SURINI DIEGO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 78/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Spa Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ayas - Route Barmasc 11020 Ayas AO
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso N. Ricorrente_1 s.p.a. impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 11/2025emesso dal Comune di Ayas, preceduto dal preavviso di accertamento IMU Prot. 4595, relativo all'anno 2019 (emesso ai sensi dell'art. 6bis, comma 1 L. 212/2000 e contenente lo schema di atto impositivo relativo ad alcuni immobili siti nel Comune di Ayas, Frazione Corbet, Località Champoluc, catastalmente identificati in Cat. F/3.
Società_1 S.p.A. chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU n. 11/2025 per asserita violazione del principio del cd. contraddittorio preventivo ex art. 6bis L. 212/2000, per intervenuta decadenza del potere accertativo del Comune, nonché per difetto di soggettività passiva per il periodo dal 16 gennaio
2019 al 31 dicembre 2019, a seguito della cessione dei cespiti oggetto di accertamento ad xxxx
Si costituiva il Comune di Ayas, il quale respingeva ogni addebito e chiedeva il rigetto del ricorso.
Successivamente, il Comune di Ayas provvedeva alla rettifica in autotutela parziale dell'avviso di accertamento IMU 2019, annullandolo relativamente alle mensilità dell'anno 2019 successive alla cessione a terzi dell'immobile accertato (vendita dei cespiti intervenuta in data 16 gennaio 2019), e impegnandosi a rimborsare quanto prima le somme versate a titolo provvisorio da Società_1 S.p.A. in corso di causa a titolo di imposta, interessi e sanzioni in relazione all'immobile accertato per le 11 mensilità successive alla cessione a terzi, con gli interessi legali maturati e maturandi dal dì dell'indebito pagamento a quello della restituzione.
A fronte di ciò, Società_1 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Comune di Ayas, in persona del Sindaco in carica pro tempore, presentano istanza congiunta di cessazione della materia del contendere relativamente al ricorso proposto avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Aosta nei confronti dell'avviso di accertamento IMU 2019, identificato al numero di R.G.R. 78/2025,
a spese di lite integralmente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della richiesta delle parti, le quali hanno raggiunto una transazione sulla presente controversia ed hanno chiesto la declaratori di cessazione della materia del contendere per estinzione del giudizio, con richiesta di compensazione delle spese di lite, questo Collegio, non può che dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, per estinzione del giudizio, con spese compensate.
P.Q.M.
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo;
2) Compensa integralmente le spese processuali
Aosta, li 24 febbraio 2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AOSTA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DE PAOLA PAOLO, Presidente
SISTO NN, Relatore
SURINI DIEGO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 78/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Spa Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ayas - Route Barmasc 11020 Ayas AO
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso N. Ricorrente_1 s.p.a. impugnava l'avviso di accertamento IMU n. 11/2025emesso dal Comune di Ayas, preceduto dal preavviso di accertamento IMU Prot. 4595, relativo all'anno 2019 (emesso ai sensi dell'art. 6bis, comma 1 L. 212/2000 e contenente lo schema di atto impositivo relativo ad alcuni immobili siti nel Comune di Ayas, Frazione Corbet, Località Champoluc, catastalmente identificati in Cat. F/3.
Società_1 S.p.A. chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU n. 11/2025 per asserita violazione del principio del cd. contraddittorio preventivo ex art. 6bis L. 212/2000, per intervenuta decadenza del potere accertativo del Comune, nonché per difetto di soggettività passiva per il periodo dal 16 gennaio
2019 al 31 dicembre 2019, a seguito della cessione dei cespiti oggetto di accertamento ad xxxx
Si costituiva il Comune di Ayas, il quale respingeva ogni addebito e chiedeva il rigetto del ricorso.
Successivamente, il Comune di Ayas provvedeva alla rettifica in autotutela parziale dell'avviso di accertamento IMU 2019, annullandolo relativamente alle mensilità dell'anno 2019 successive alla cessione a terzi dell'immobile accertato (vendita dei cespiti intervenuta in data 16 gennaio 2019), e impegnandosi a rimborsare quanto prima le somme versate a titolo provvisorio da Società_1 S.p.A. in corso di causa a titolo di imposta, interessi e sanzioni in relazione all'immobile accertato per le 11 mensilità successive alla cessione a terzi, con gli interessi legali maturati e maturandi dal dì dell'indebito pagamento a quello della restituzione.
A fronte di ciò, Società_1 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Comune di Ayas, in persona del Sindaco in carica pro tempore, presentano istanza congiunta di cessazione della materia del contendere relativamente al ricorso proposto avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Aosta nei confronti dell'avviso di accertamento IMU 2019, identificato al numero di R.G.R. 78/2025,
a spese di lite integralmente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della richiesta delle parti, le quali hanno raggiunto una transazione sulla presente controversia ed hanno chiesto la declaratori di cessazione della materia del contendere per estinzione del giudizio, con richiesta di compensazione delle spese di lite, questo Collegio, non può che dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, per estinzione del giudizio, con spese compensate.
P.Q.M.
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del processo;
2) Compensa integralmente le spese processuali
Aosta, li 24 febbraio 2026