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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2025, n. 5808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5808 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. VE AR
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 6828/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in CORSO ITALIA 8 Parte_1 P.IVA_1
MILANO; rappresentato e difeso dall'avv. BOSURGI MIRIAM giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
(C.F. ), domiciliato in CORSO Controparte_1 P.IVA_2
MARTIRI DELLA LIBERTA' N 38 - CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. BERTONE
TA IA giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIA VERONA N 33 Parte_2 C.F._1
pagina 1 di 22 APPELLATI
Rimessa in decisione all'udienza del 3 novembre 2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec, conveniva in giudizio, Parte_3 innanzi il Tribunale di Catania, n.q. di cessionaria del credito vantato Controparte_2 da e personalmente, per ottenere la riforma della Parte_2 Parte_2 sentenza n. 1118/2024, resa inter partes, nel giudizio R.G. n.2908/2023, emessa e pubblicata in data
16.05.2024, con la quale il Giudice di Pace di Catania, accoglieva integralmente le pretese restitutorie avanzate dalla società ricorrente e quella dell'intervenuto, dichiarando il diritto Controparte_2 alla ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art.2033 c.c., condannando la a rifondere Parte_3 alla cessionaria del credito di , al pagamento della Controparte_2 Parte_2 richiesta somma di € 1.250,60, oltre interessi.
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante duceva che il Giudice Parte_4 di prime cure avesse errato nel condannarlo al pagamento in favore delle parti appellate del rimborso della somma complessiva di euro 1.250,60 oltre interessi oltrechè al pagamento delle spese di lite.
Pertanto, chiedeva a questo Giudice di: “ …- per tutti i motivi di cui al presente atto, nonché per quelli di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.;
- rigettati ogni avversa domanda, ogni eventuale avverso appello incidentale, ogni avversa de-duzione, eccezione ed istanza anche istruttoria;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata:
a) in via preliminare, dichiarare improponibile ogni domanda dell'intervenuto sig. Parte_2
per omessa mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis del d. lgs. n. 28/2010;
[...]
b) sempre in via preliminare, rigettare ogni domanda proposta nei confronti di dalla Parte_3 società attrice quale cessionaria del credito vantato dal sig. Controparte_2 Parte_2
, per difetto di titolarità dell'asserito credito in capo alla società attrice per insussistenza di
[...]
pagina 2 di 22 valida cessione dello stesso, rigettando anche la domanda principale dell'inter-venuto sig. Parte_2
volta all'accertamento della validità della suddetta cessione del credito;
[...]
c) in ogni caso, rigettare ogni domanda proposta nei confronti di dalla società attrice Parte_3
quale cessionaria del credito vantato dal sig. nonché Controparte_2 Parte_2 rigettare ogni domanda proposta da quest'ultimo quale intervenuto, e ciò per tutte le ragioni e difese esposte in atti, previo (ma solo occorrendo) nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sui seguenti quesiti:
1) se, tenuto conto: a) della tutela del diritto di proprietà ex art. 17 della Carta dei diritti dell'Unione
(CDFUE) ed ex art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
(CEDU); b) dell'enunciato contenuto al punto 25 della sentenza 11/09/2019 IT, resa nella causa
C-383/18, EU:C:2019:702, secondo cui “un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista da tale disposizione”; c) della giurisprudenza di codesta
Corte e della Corte EDU che esige, per la nascita di obblighi a carico di privati (nella specie: obblighi di pagamento a carico dei finanziatori ed a beneficio dei finanziati-consumatori), “disposizioni chiare, precise e prevedi-bili nella loro applicazione”; potessero e possano i finanziatori, destinatari di richieste di estinzione anticipata ex art. 16 § 1 della direttiva 2008/48/CE loro pervenute sulla base di contratti di credito stipulati prima della pubblicazione della sentenza IT, essere ritenuti obbligati, sulla base di interpretazione della normativa nazionale di attuazione conforme a detta sentenza, ma opposta rispetto a quella pacificamente recepita in pre-cedenza, a restituire ai consumatori quota parte delle componenti upfront del costo del credito pattuite come non soggette a riduzione al momento della stipulazione del con-tratto;
2) se, tenuto conto della giurisprudenza di codesta Corte che limita l'autorità delle sue de-cisioni a quanto emerge dalla motivazione ed ai punti di fatto e di diritto effettivamente decisi, la sentenza
IT riguardi anche i costi finalizzati alla remunerazione di terzi e la cui entità il finanziatore deve concordare con costoro;
3) in caso di risposta affermativa ai quesiti sub 1 e 2, se, tenuto anche conto del divieto di discriminazione ex art. 21 e 52 § 3 CDFUE, quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU, nonché del principio di proporzionalità che subordina a riscontrata ed effettiva necessità ogni limitazione della libertà di impresa ex art. 16 CDFUE (sentenza 21/12/2021, NK Melli Iran, C-124/20,
EU:C:2021:1035, punti 79 e 82-83), la sentenza 09/02/2023, Uni-credit NK IA di codesta Corte,
pagina 3 di 22 resa nella causa C-555/21, EU:C:2023:78, abbia comportato superamento della statuizione adottata dalla sentenza IT nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito ex art. 16 § 1 della direttiva 2008/48/CE include soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito, perlomeno per quegli ordinamenti che, in sede di attuazione dell'anzidetta di- rettiva, abbiano imposto agli intermediari del credito di esporre separatamente al consu-matore le spese una tantum e quelle periodiche;
d) condannare la società attrice ed il terzo intervenuto sig. Controparte_2 Parte_2
– nonché direttamente i loro rispettivi legali, avv. Gaetano Giuliano TO e avv. Jessica
[...]
Rapisarda, quanto alle rispettive spese di lite incassate quali antistatari – a restituire a Parte_3 quanto da questa pagato in esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Catania n.
[...]
1118/2024 qui impugnata, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo;
e) condannare la società attrice e l'intervenuto sig. a Controparte_2 Parte_2 rifondere a le spese ed i compensi per la difesa in entrambi i gradi di giudizio, oltre Parte_3
IVA (non deducibile per la banca), CPA e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge.”
Si costituivano in giudizio gli appellati, contestavano in fatto e in diritto il fondamento dell'appello e ne chiedevano il rigetto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Acquisito in atti il fascicolo d'ufficio di I grado all'udienza del 30.10.2024 il G.I. rinviava all'udienza del 03.11.2025 per la rimessione in decisione assegnando alle parti i termini a ritroso di cui all'art.189 cpc.
Indi all'udienza suddetta, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione.
Nei fatti, giova premettere che con ricorso ex art. 316 c.p.c. depositato il 21 marzo 2023 e notificato il 5 maggio 2023 la società aveva convenuto in giudizio, avanti il Giudice di Pace Controparte_2 di Catania, la affermando di avere acquistato da il credito di € Parte_3 Parte_2
1.250,60 derivante dall'estinzione anticipata del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. 52.778 stipulato il 23 novembre 2017 e chiedeva quindi al Giudice di Pace di:
“A) Preliminarmente, ritenere e dichiarare valido l'atto di cessione del 30.01.2023 con il quale il sig.
ha ceduto alla società un credito, avente ad oggetto la Parte_2 Controparte_2 quota parte delle commissioni e degli oneri accessori non interamente maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto n. 54717 stipulato con in ragione di tutti i Parte_3 motivi spiegati al paragrafo I;
pagina 4 di 22 B) In subordine e nel merito, ove il Giudice non reputi valida la cessione del credito, ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inoperatività delle clausole contrattuali contenute nel contratto di finanziamento che escludono la ripetibilità dei costi non interamente maturati, in ragione dell'estinzione anticipata del contratto e, per gli effetti, condannare a rimborsare in favore Parte_3 di la somma di € 1.383,73 (NEI LIMITI DELLA COMPETENZA PER VALORE Parte_2
DEL GIUDICE ADITO), oltre interessi legali dall'estinzione del contratto e gli interessi di mora dalla domanda giudiziale (oppure, in subordine, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto al saldo), in ragione di tutti i motivi spiegati al paragrafo II;
C) In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari (spese forfettarie 15%, cpa 4%, iva 22%), da distrarre in favore del difensore anticipatario.”.
costituitasi in Giudizio, aveva chiesto il rigetto delle pretese attoree, eccependo Parte_3
l'insussistenza di una valida cessione del credito per violazione degli artt. 1261 c.c., 115 tulps, 1418 comma 1 c.c., nonché 106 tub;
l'applicabilità dell'art.
6-bis dpr 180/1950; l'inoperatività temporale dei principi IT, nonché il loro superamento e contestava i criteri di calcolo utilizzati dal giudice di pace.
Interveniva volontariamente chiedendo al giudice adito: “….dichiarato Parte_2 preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere:
A) Preliminarmente, ritenere e dichiarare valido l'atto di cessione del 30.01.2023 con il quale il sig.
ha ceduto alla società un credito, avente ad oggetto la Parte_2 Controparte_2 quota parte delle commissioni e degli oneri accessori non interamente maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto n. 54717 stipulato con in ragione di tutti i Parte_3 motivi spiegati al paragrafo I;
B) In subordine e nel merito, ove il Giudice non reputi valida la cessione del credito, ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inoperatività delle clausole contrattuali contenute nel contratto di finanziamento che escludono la ripetibilità dei costi non interamente maturati, in ragione dell'estinzione anticipata del contratto e, per gli effetti, condannare a rimborsare in favore Parte_3 di la somma di € 1.383,73 (NEI LIMITI DELLA COMPETENZA PER VALORE Parte_2
pagina 5 di 22 DEL GIUDICE ADITO), oltre interessi legali dall'estinzione del contratto e gli interessi di mora dalla domanda giudiziale (oppure, in subordine, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto al saldo), in ragione di tutti i motivi spiegati al paragrafo II;
C) In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari (spese forfettarie 15%, cpa 4%, iva 22%), da distrarre in favore del difensore anticipatario.”
Il Giudice di prime cure, con la sentenza n. 1118 del 2024, oggetto di appello, accoglieva integralmente le pretese restitutorie avanzate dalla società ricorrente ed in particolare, rigettava Controparte_2
l'eccezione preliminare in ordine alla procedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione, riteneva infondata l'eccezione in ordine al difetto di legittimazione attiva in capo alla società ricorrente. Nel merito, riteneva fondata la domanda avanzata dalla società appellata, sulla base dei principi dettati dalla Corte di Giustizia Europea, mediante la nota sentenza IT, e sulla base di quanto disposto dall'art. 125 sexies TUB.
Indi accoglieva la domanda della ricorrente e quella principale dell'intervenuto, dichiarando il diritto alla ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art.2033 c.c., condannando la a rifondere Parte_3 alla cessionaria del credito di , al pagamento della Controparte_2 Parte_2 richiesta somma di € 1.250,60, oltre interessi oltre spese del giudizio.
In diritto si ritiene di dover trattare singolarmente le singole questioni prospettate agli atti di causa.
A. Sull'improcedibilità della domanda dell'intervenuto per omessa mediazione.
A dire dell'appellante il Giudice di pace di Catania avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di improcedibilità della domanda del terzo intervenuto, formulata in atti dalla banca in ragione dell'omesso esperimento della mediazione obbligatoria (“le questioni pregiudiziali dedotte dalla resi-stente sono destituite di fondamento… in ordine alla procedibilità dell'azione… a norma dell'art. 5 cc. 1 e 2 D.lgs. 04 marzo 2010, n. 28”).
Ciò in palese violazione dell'art. 5, comma 2 d. lgs. n. 28/2010, che non consentirebbe di sottrarre all'incombente la domanda proposta dal terzo intervenuto nel corso del giudizio;
peraltro qualificandosi, a suo dire, come domanda ulteriore e distinta rispetto a quella della società ricorrente.
pagina 6 di 22 Esaminando il giudizio di primo grado, la condizione di procedibilità risultava già soddisfatta con il procedimento di mediazione n. 597/2023 instaurato da avanti Controparte_2 all'organismo conclusosi al primo incontro del 31 luglio 2023 Controparte_3 con verbale negativo di mancato accordo.
Pertanto, il giudice di prime cure correttamente rigettava tale eccezione, considerando il tentativo di mediazione obbligatoria più che soddisfatto anche riguardo all'azione avanzata dall'intervenuto Parte_2
Invero, in accordo con quanto statuito in seno alla sentenza, anche questo G.I. ritiene che la condizione di procedibilità è collegata non già alla domanda, bensì, con funzione deflattiva, al processo ormai pendente, risultando aliena al fine perseguito dalla norma, la imposizione, per ogni ulteriore domanda introdotta nel giudizio, di successivi tentativi obbligatori di conciliazione, peraltro non potendo l'improcedibilità essere eccepita dal resistente, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio, a norma dell'art.5 c.2 D.lgs. cit., oltre la prima udienza.
(Cass.,SS.UU., 07 febbraio 2024, n.3452).
La intervenendo nel processo pendente, ha avanzato una domanda che ha natura Pt_2 adesiva dipendente, limitandosi a sostenere le ragioni già prospettate da senza CP_2 introdurre domande nuove o autonome. La giurisprudenza ha chiarito che in tali casi non è necessario un nuovo autonomo esperimento della procedura di mediazione, essendo sufficiente il tentativo già esperito dalla parte principale, al fine di evitare una proliferazione irragionevole di fasi di mediazione, con inevitabile rallentamento del processo e aggravio dei costi per le parti
Ogni eccezione sul punto va rigettata.
B. Sull'invalidità del contratto di cessione del credito.
L'appellante contesta la statuizione del Giudice di prime cure, laddove nella sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione di invalidità del contratto di cessione del credito, riconoscendo la piena legittimazione ad agire della ricorrente aldilà delle doglianze sollevate dalla In particolare: CP_4
1. Sull'asserita violazione dell'art. 1261 c.c.
L'appellante, innanzitutto, sostiene che l'atto di cessione del credito intercorso fra la società e il cedente sarebbe affetto da nullità, dato il concreto CP_2 configurarsi dei rapporti tra la società cessionaria ed il suo Controparte_2
pagina 7 di 22 difensore avv. TO. Quest'ultimo risultava rivestire, al contempo, sia la qualità di procuratore che la qualità di socio della società medesima.
Pertanto, ad avviso della società tale circostanza si risolverebbe in Parte_3 una commistione tra attività difensiva e cessione del credito vietata dall'art.1261 c.c. ai sensi del quale “I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori
e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni”.
Tale doglianza deve ritenersi infondata.
Invero, l'art. 1261 c.c. – che vieta l'acquisto di crediti litigiosi a determinati soggetti, tra cui gli avvocati – costituisce norma di carattere eccezionale, la cui ratio è quella di garantire l'imparzialità cui i soggetti ivi elencati sono tenuti per via della propria professione e che potrebbe venire meno se si rendessero cessionari di un credito relativo a una vertenza pendente davanti il loro ufficio.
Nel caso di specie il legale TO, che risulta essere solo un socio all'interno della compagine societaria di ha ottenuto il mandato alle liti per il recupero CP_2 giudiziale delle somme solo successivamente alla stipula dell'atto di cessione del credito.
Non sussiste, alcuna coincidenza soggettiva tra il difensore e la parte processuale:
è un soggetto giuridico autonomo, dotato di distinta personalità Controparte_2 rispetto ai suoi soci, ai sensi dell'art. 2462 c.c. ed inoltre il divieto dell'art.1261 c.c. non si estende automaticamente alla società della quale il professionista è socio, salvo che non vi sia prova concreta di un disegno elusivo della norma o di un intento speculativo sulla lite giudiziaria. Nel caso a mani nessuna prova in tal senso è stata offerta dall'appellante.
Anche tale doglianza andrà coerentemente rigettata.
2. Sulla presunta violazione degli artt. 115 TULPS E 106 TUB da parte di
Controparte_2
A dire dell'appellante, ai sensi dell'art 115 TULPS, l'attività svolta da Controparte_2
doveva qualificarsi come “recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi”, e
[...]
pagina 8 di 22 pertanto doveva essere munita di licenza del questore, nel caso specie pacificamente assente.
Invero, ai sensi dell'art. 115 TUPLS l'attività di “recupero crediti stragiudiziale per conto di terzi” presuppone due elementi costitutivi:
1. Istaurazione di un rapporto di affidamento fra la società di gestione crediti (service) e l'azienda committente (cessionaria e reale titolare del credito) ovvero “l'assunzione di mandati per il servizio di recupero crediti al domicilio dei debitori per conto di Società finanziarie, istituti bancari ed aziende in genere”;
2. Acquisto dei crediti NPL ceduti da banche e da intermediari finanziari.
Concordemente a quanto stabilito nella sentenza impugnata, innanzitutto la società non opera nel settore del recupero di NPL bancari, ma acquisisce crediti futuri contestati da parte di consumatori, estranei alla nozione tecnica e giuridica di NPL.
Inoltre, nel caso in esame la società ha agito nella propria esclusiva qualità di cessionaria del credito, ai sensi dell'art. 1260 c.c., avendo regolarmente notificato la cessione al debitore ceduto e intrapreso un'azione giudiziale e non stragiudiziale.
Ne consegue che ogni eccezione sul punto va rigettata.
Riguardo l'asserita violazione dell'art.106 TUB, sostiene che l'attività svolta Parte_3 da costituirebbe un'attività di concessione dei finanziamenti, invero CP_2 riservata esclusivamente alle Banche e agli Intermediari Finanziari.
L'art. 106, comma 1, del TUB, prevede infatti che “l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca
d'Italia”, mentre il comma 3 prevede che “il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico”.
Secondo l'appellante, parte appellata difetterebbe delle autorizzazioni amministrative richieste dalla detta normativa e non potrebbe quindi operare.
Invero, agisce quale cessionaria del credito di Controparte_5 Parte_2
nei confronti di parte appellante, poiché alla luce della visura camerale e
[...] dell'atto costitutivo della società emerge che la stessa non svolge attività di intermediazione finanziaria o di finanziamento in senso stretto.
pagina 9 di 22 svolge attività di consulenza e assistenza, nel settore finanziario e Controparte_2 bancario, in favore del consumatore, riservandosi altresì di acquisire, volta per volta, crediti derivanti da irregolarità bancarie. opera quale semplice cessionaria di crediti, non soggetta ad alcuna CP_2 autorizzazione ai sensi degli artt. 106 TUB o 115 TULPS e la cessione di credito avente fonte negoziale è stata validamente stipulata ai sensi dell'art. 1260 c.c.
Anche tale eccezione va ritenuta infondata e va respinta.
C. Sulla rimborsabilità dei costi oggetto di causa.
L'appellante, nel merito della controversia, insiste sull'inoperatività temporale dei principi portati dalla sentenza IT, nonché il loro superamento e contesta i criteri di calcolo utilizzati dal Giudice di pace per la determinazione dei costi rimborsati. sostiene, infatti, che la riduzione del costo totale del credito a seguito dell'estinzione Parte_3 anticipata del finanziamento oggetto di causa non doveva includere anche i costi oggetto di causa riferiti alle commissioni di attivazione, alle spese di istruttoria e notifica e alle commissioni rete esterna di cui alle lettere C, E e F del prospetto finanziario di cui al contratto e che pertanto il (e, per lui, la società attrice, cessionaria del relativo credito) non Parte_2 aveva diritto alla ripetizione nei confronti della banca di una quota di detti costi, non potendo dichiarare inefficace e vessatoria la clausola contrattuale che ne escludeva il rimborso.
1) Riguardo la normativa utilizzata, il caso che ci occupa riguarda la questione della mancata restituzione, da parte degli istituti di credito, degli oneri contrattuali, in particolare delle commissioni di istruttoria, attivazione erete esterna, intesi quali commissioni, oneri accessori per la quota parte pagata e non interamente goduta a seguito di estinzione anticipata di finanziamenti.
Occorre preliminarmente ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta all'art. 125sexies TUB, introdotto dal d.lgs. 141/2010 in recepimento dell'art. 16 della direttiva 200/48/CE. Il 1° comma della summenzionata norma stabilisce che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”.
pagina 10 di 22 Prima dell'entrata in vigore della disposizione testé richiamata, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, 2° comma TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il d.m. dell'8.07.1992, il quale all'art. 3 ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e prevedeva che la detta facoltà venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento.
La normativa vigente sino al 2008 prevedeva, inoltre, che, nel caso di estinzione anticipata, il finanziatore fosse tenuto a rimborsare una quota equa del costo complessivo del credito, calcolata sulla base di quanto maturato sino al momento dell'estinzione stessa. Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato, come sopra già, in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal d.lgs. 141/2010, che ha introdotto nel TUB il già menzionato art. 125sexies.
E' assolutamente pacifico quindi che in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
È d'uopo, a questo punto, precisare cosa il legislatore intenda con «costo totale del credito». A tal riguardo, si fa riferimento all'art. 3, lett. g), direttiva 2008/48, ai cui sensi per “costo totale del credito” s'intende “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili [...] inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, e all'art. 121, lett. e), TUB, il quale, conformemente, statuisce che esso “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione pagina 11 di 22 di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Precisato ciò, occorre prendere in considerazione, in merito alla riduzione del costo totale del credito dovuta dal finanziatore al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, una serie di pronunce sia dalla Banca d'Italia che dall'Arbitro Bancario e
Finanziario.
La Banca d'Italia, con riferimento tam alla disciplina previgente quam a quella di cui all'attuale art. 125sexies, ha costantemente interpretato il diritto, spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato, ad una riduzione del costo totale del credito, limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione di rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up- front).
In particolare la Banca d'Italia, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio (rilevante nel caso di specie) e della pensione, ha, per l'appunto, più volte ribadito che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati
[...] comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto
“uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.)”.
D'altro canto, secondo il costante e consolidato orientamento dell'BF, reiteratamente confermato dal Collegio di Coordinamento, “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni pagina 12 di 22 contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.
Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto
(costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato [...] secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente [...].
È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012).” (BF Collegio di Coordinamento, 22 settembre 2014,
n. 6167. Più recentemente, BF Collegio di Coordinamento, 11 novembre 2016, nn. 10003,
10017 e 10035, e 10 maggio 2017, n. 5031).
Orbene il quadro così delineato va rivisto alla luce della recente pronuncia della CGUE dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-383/2018 (c.d. sentenza IT), con la quale la
Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere pagina 13 di 22 interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili)
e costi recurring (da sempre ripetibili).
Successivamente è, altresì, intervenuta, in data 17 dicembre 2019, la decisione n. 26525 del
Collegio di Coordinamento dell'BF, il quale è giunto ad affermare il seguente articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia
Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies
TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'BF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Premesso tutto ciò, alla luce della disciplina richiamata e qui ritenuta applicabile (si precisa, ora, che la recentissima modifica dell'art. 125sexies TUB non può trovare applicazione nel caso di specie, atteso che la citata norma opera per i contratti sottoscritti in epoca successiva all'entrata in vigore della legge di conversione), preso atto del venir meno della distinzione tra costi up-front e costi recurring, ma tenuto fermo il principio della domanda, si condivide quanto statuito dal Giudice di prime cure riguardo la rimborsabilità delle spese richieste da siano esse di natura up front e /o recurring, contrariamente da quanto sostenuto Parte_2 da parte appellante.
In merito alla natura delle voci di costo di cui l'odierno attore chiede il rimborso (spese di istruttoria, commissioni di attivazione e di rete) stante l'estinzione anticipata del pagina 14 di 22 finanziamento, occorre ribadire che, alla luce di quanto sopra, e dunque a seguito della citata sentenza IT della CGUE, il problema relativo alla corretta qualificazione delle singole voci di costo pare superato, attesa la rimborsabilità di tutti i costi sopportati dal consumatore.
Il principio in esame è stato definitivamente consacrato nella recente sentenza n.263/2022 della Corte Costituzionale del 22.12.2022 che accogliendo i dubbi di legittimità ha ritenuto che anche per i contratti di finanziamento anticipatamente estinti prima del 25/07/2021, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del finanziamento non maturati, quindi, sia dei costi indipendenti dalla durata del contratto (c.d. costi up front), sia dei costi collegati alla durata del finanziamento (c.d. costi recurring).
Con la sentenza in oggetto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11- octies, comma 2, del Dl n. 73/2021 (Decreto sostegni bis – convertito con legge n.
106/2021), nella parte in cui veniva limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del Dl 13 agosto 2010, n. 141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE, ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto la normativa europea ed, in particolare, dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia europea con la sentenza C-383/18,
c.d. IT. Con la Sentenza “IT”, la Corte di giustizia europea aveva già stabilito che in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito ai consumatori, il cliente aveva diritto alla riduzione del costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi posti a carico del consumatore, e che la riduzione doveva applicarsi in proporzione alla minore durata del contratto, in conseguenza alla restituzione anticipata. Alla luce della Sentenza della Corte
Costituzionale, viene chiarito definitivamente che i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n.
106/2021.
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza pubblicata in data 06.09.2023
(Numero registro generale 12710/2019 - Numero sezionale 1951/2023 - Numero di raccolta pagina 15 di 22 generale 25977/2023), allineandosi perfettamente alla sentenza della Corte Costituzionale
263-2022, ha ribadito la ripetibilità di tutti i costi non interamente maturati (anche relativamente ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies nella sua nuova versione), confermando uno scenario normativo assolutamente favorevole al consumatore.
Si conferma sempre più quell'orientamento giurisprudenziale che oramai permette un'applicazione estesa, sia temporale che sostanziale, dell'art. 125 sexies TUB.
Premesso tutto ciò, nessun dubbio può essere nutrito in merito alla circostanza per cui, sebbene l'art. 125sexies TUB sia entrato in vigore solo a partire dal settembre 2010, tale norma è ricognitiva di una disciplina preesistente, riconducibile al previgente e summenzionato art. 125, 2° comma TUB.
Nel caso de quo, pertanto, il Giudice di prime cure ha quindi correttamente utilizzato la normativa al fine della decisione della controversia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante.
2) Parte appellante, in un'ulteriore doglianza, ritiene che la sentenza impugnata sia erronea poiché ha affermato la vessatorietà delle clausole del Contratto che escludevano la ripetizione degli oneri upfront per contrarietà agli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo.
Ciò premesso, e in accordo a quanto stabilito dal Giudice di pace, appare di chiara evidenza che la clausola in questione deve necessariamente essere considerata clausola vessatoria ai sensi dell'art 33, 2°comma , lett b) Cod. Consumo, il quale dispone che “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”, e pertanto nulla ai sensi dell'art. 36 Codice del Consumo, secondo il quale “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”.
Tale nullità è stata peraltro confermata da numerose decisioni dell'BF (ex multis, BF
Napoli n. 3415/2013, con la quale il Collegio afferma che “qualsiasi clausola contrattuale che imponga alla controparte consumatrice la limitazione o la negazione [del diritto a un'equa riduzione del costo totaledel credito] è da reputarsi vessatoria, in quanto istitutiva di pagina 16 di 22 un ulteriore e significativo squilibrio tra diritti e obblighi nel rapporto tra professionista e consumatore, quindi nulla”).
Ne consegue che le clausole contrattuali con cui l'intermediario esclude, per i casi di estinzione anticipata del finanziamento, la rimborsabilità delle commissioni bancarie e finanziarie che maturano nel tempo, compresi i costi assicurativi, sono da considerare vessatorie e affette da nullità, rilevabile anche d'ufficio, ai sensi degli artt. 33 e 36 Codice del Consumo.
Diverse le pronunce che hanno escluso che “la sottoscrizione indiscriminata di tutte le condizioni generali di contratto non determinano validità efficacia, ai sensi dell'art 1341 c.c. secondo comma , di quelle onerose, essendo invero necessario che esse siano chiaramente e autonomamente evidenziate dalla parte che le ha predisposte, soltanto in tal modo potendosi ritenere assolto l'obbligo di informazione sul contenuto delle stesse per renderle conoscibili a coloro che le hanno sottoscritte ( Cassaz. Civile, sez III, sent. N. 13890/2005).”
L'odierno appellante non ha provato come tale clausola limitativa del diritto al rimborso degli oneri non interamente maturati, in favore del consumatore, risulti non avere natura vessatoria.
In definitiva quindi, le clausole contrattuali con cui l'intermediario esclude, per i casi di estinzione anticipata del finanziamento, la rimborsabilità delle commissioni bancarie e finanziarie che maturano nel tempo, compresi i costi assicurativi, sono da considerare vessatorie e affette da nullità, rilevabile anche d'ufficio, ai sensi degli artt. 33 e 36 Codice del Consumo.
3) Corretto appare inoltre il criterio di calcolo del pro-rata temporis, statuito dal Giudice di
Pace per definire e quantificare il rimborso delle somme richieste.
L'assunto del Giudice di Pace è da condividere e il calcolo operato per il rimborso delle commissioni richieste è corretto. Difatti è fondamentale la decisione della Corte di
Giustizia, conformemente alla quale è necessario interpretare la normativa nazionale.
Ebbene, nell'interpretare la locuzione “per la restante durata del contratto” come metodo di calcolo al fine di procedere alla riduzione prevista dall'art 16 della Direttiva n. 2008/48, la sentenza IT ci comunica che è la normativa stessa ad indicare all'operatore il criterio in base al quale quantificare l'ammontare dei costi da restituire.
pagina 17 di 22 Infatti, è lo stesso art. 125 sexies TUB a prevedere che l'ammontare dei costi retrocedibili sia calcolato su base proporzionale;
tale metodo deve essere utilizzato per il calcolo della generalità dei costi oggetto di riduzione, ed è considerato il più adeguato, poiché garantisce il rispetto della predetta proporzionalità, in quanto divide l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per il numero delle rate contrattualmente previste, per poi moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata.
Difatti, laddove espressamente pattuito in sede convenzionale, la Banca può liberamente definire il criterio di calcolo applicabile in caso di rimborso, nell'esercizio dell'autonomia negoziale spettante alle parti sottoscriventi l'accordo (da ultimo, si veda BF, Collegio di
Milano, Decisione n. 1211 del 19 gennaio 2022; cfr. pure Decisione N. 10159 del 5 giugno
2020). Tale principio è espresso dall'art. 1322 c.c. ed ha portata generale.
In assenza, quindi, di diversa previsione contrattuale, come nel caso in esame, la Parte_3
è tenuta a rimborsare interamente tali costi richiesti secondo il criterio del c.d. pro-rata
[...] temporis.
Dello stesso avviso la recente sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania n° 304/2024 del 16.02.2024, che ha affermato la rimborsabilità di tutti i costi non interamente maturati, secondo il criterio di calcolo pro-rata temporis, laddove non contrattualmente stabilito diversamente.
Pertanto, il criterio del pro-rata temporis è stato validamente utilizzato dal Giudice di prime cure per la determinazione degli oneri da rimborsare.
Né eventuali conclusioni contrarie possono desumersi a seguito di una pronuncia resa dalla
Corte di Giustizia Europea (sentenza del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, ED NK
IA) con la quale i Giudici di Lussemburgo hanno affermato che: «L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento
(UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito».
pagina 18 di 22 Orbene se una tale conclusione può, di primo acchito, dirsi in contrasto con quanto affermato dalla sentenza IT, in realtà l'approccio «differenziato» preso in esame dalla
Corte nel caso ED NK IA deriva dalla specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori;
e tale specificità si coglierebbe in quella per cui il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, semmai, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato.
In definitiva, la fattispecie tenuta in considerazione dalla Corte di Giustizia non può assimilarsi a quello preso in esame, alla luce della differente natura e delle caratteristiche peculiari sottese al credito immobiliare ai consumatori.
Ne deriva che le doglianze di parte appellante sul superamento dei principi stabiliti in seno alla IT vanno rigettati, poiché non aderenti al caso di specie.
D. Istanza di nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE e contestuale istanza di sospensione.
Va in ultimo rilevato che parte appellante, in seno alla comparsa conclusionale, richiedeva a questo G.I. l'emissione di un'ordinanza per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e conseguente sospensione del presente giudizio, ritenendo la questione di diritto senza dubbio rilevante, stante la perdurante incertezza interpretativa in merito alla disciplina applicabile, al fine dell'emissione di una nuova e definitiva pronuncia sulla corretta interpretazione dell'art.16 della direttiva 2008/48 con riguardo ai costi che devono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento, anche alla luce delle più recenti evoluzioni della giurisprudenza comunitaria di cui proprio alla sentenza ED NK
IA del 09/02/2023, citata sopra.
A parere di questo decidente tale richiesta deve essere rigettata.
Sul punto giova infatti evidenziare che si legge nella citata sentenza della Corte di Giustizia del
9 febbraio 2023 (causa C-555/21, ED NK of IA) che, come sostenuto dal rimettente, l'assimilazione delle due tipologie di credito (credito al consumo e contratti di credito garantiti da ipoteca) appare ardua, poiché “i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17,
pagina 19 di 22 atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio”.
Orbene la Corte di Lussemburgo ha sposato tali considerazioni, mettendo in evidenza che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” e che consistono nel fatto che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa dir. 2014/17, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili. Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo “margine di manovra”.
Dal diverso fatto economico regolato segue la ragionevole conclusione che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, nel contratto di credito immobiliare,
“non può comprendere le spese che, indipendentemente dalla durata del contratto, sono poste a carico del consumatore a favore né del prestatore né di terzi per servizi già integralmente eseguiti al momento di rimborso anticipato”.
Inoltre, riguardo la chiesta sospensione, sebbene Cass. civ., Sez. III, 05.05.2025, n. 11815/25 e
Sez. lav, 09.10.2006, n. 21635 abbiano affermato che è possibile per il giudice nazionale sospendere il procedimento in caso di pendenza di rinvio pregiudiziale alle CGUE su questione rilevante ai fini del giudizio, la recente Cass. civ., Sez. III, 16.01.2025, n. 1139 si è piuttosto attestata nel senso dell'assenza di pregiudizialità rilevante ai sensi dell'art. 295 c.p.c., con la conseguenza che il giudice può solo rinviare l'udienza o disporre egli stesso il rinvio pregiudiziale (in senso analogo Cass. civ., Sez. trib., 07.03.2024, n. 6121 e Sez. I, 14.09.1999,
n. 9813).
In ogni caso, anche la giurisprudenza che riconosce il potere di sospensione considera tale provvedimento come facoltativo, da adottarsi previo vaglio di fondatezza o comunque prognosi sull'esito, e, comunque, solo qualora si tratti di una controversia “la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria”.
pagina 20 di 22 Nel caso di specie, pur trattandosi di rinvio richiesto su una questione astrattamente rilevante ai fini dell'odierno giudizio, non si ravvisa il contrasto tra normativa interna e normativa dell'UE individuato dal Giudice che ha sollevato la questione pregiudiziale.
Ssi ritiene, infatti, che se nella direttiva 2008/48 (oggetto della sentenza CGUE sul caso IT, sopra citata, relativa ai crediti al consumo) la riduzione di “tutti i costi” (sia i costi recurring che i costi up-front) in caso di rimborso anticipato del credito trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna), nella direttiva 2014/17 (oggetto delle sentenze ED NK IA e Santander sopra richiamate, relative a crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore è garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permette al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto;
secondo la stessa Corte di giustizia, la direttiva 2014/17 prevede a favore del consumatore una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto di credito tenuto a fornire allo stesso informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto e l'elemento differenziale tra le due direttive è costituito proprio dal presidio di trasparenza PIES previsto per il credito immobiliare, che giustifica un approccio difforme nelle due fattispecie;
Pertanto nel caso di specie, sebbene la questione rimessa alla CGUE possa risultare astrattamente rilevante ai fini dell'odierno giudizio, non pare comunque ravvisabile il contrasto individuato dal Giudice rimettente e quindi non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 267
TFUE la richiesta di rinvio pregiudiziale va rigettata.
Dalle suesposte argomentazioni discende che l'appello proposto debba essere rigettato integralmente, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite, di questo grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono disposte secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, che sono da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratosi anticipatari.
Si ritengono altresì sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1- quater D.p.r. 115/2002.
PQM
pagina 21 di 22 Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa VE AR, definitivamente pronunciando sull'appello, iscritto al n.
6828/2024 R.G., proposto da in persona del legale rappresentante p.t., avverso la Parte_3 sentenza n. 1118/2024 depositata dal Giudice di Pace di Catania in data 16.05.2024, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado.
2.Condanna parte appellante a rifondere in favore delle parti appellate le spese di lite che si liquidano in € 850,00, per ciascuna parte appellata, per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratosi antistatari.
3.Condanna parte appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.p.r. 115/2002
Così deciso in Catania, il 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. VE AR
pagina 22 di 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
95128 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. LA MELA CARMEN giusta procura in atti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. VE AR
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 6828/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in CORSO ITALIA 8 Parte_1 P.IVA_1
MILANO; rappresentato e difeso dall'avv. BOSURGI MIRIAM giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
(C.F. ), domiciliato in CORSO Controparte_1 P.IVA_2
MARTIRI DELLA LIBERTA' N 38 - CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. BERTONE
TA IA giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIA VERONA N 33 Parte_2 C.F._1
pagina 1 di 22 APPELLATI
Rimessa in decisione all'udienza del 3 novembre 2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec, conveniva in giudizio, Parte_3 innanzi il Tribunale di Catania, n.q. di cessionaria del credito vantato Controparte_2 da e personalmente, per ottenere la riforma della Parte_2 Parte_2 sentenza n. 1118/2024, resa inter partes, nel giudizio R.G. n.2908/2023, emessa e pubblicata in data
16.05.2024, con la quale il Giudice di Pace di Catania, accoglieva integralmente le pretese restitutorie avanzate dalla società ricorrente e quella dell'intervenuto, dichiarando il diritto Controparte_2 alla ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art.2033 c.c., condannando la a rifondere Parte_3 alla cessionaria del credito di , al pagamento della Controparte_2 Parte_2 richiesta somma di € 1.250,60, oltre interessi.
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante duceva che il Giudice Parte_4 di prime cure avesse errato nel condannarlo al pagamento in favore delle parti appellate del rimborso della somma complessiva di euro 1.250,60 oltre interessi oltrechè al pagamento delle spese di lite.
Pertanto, chiedeva a questo Giudice di: “ …- per tutti i motivi di cui al presente atto, nonché per quelli di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.;
- rigettati ogni avversa domanda, ogni eventuale avverso appello incidentale, ogni avversa de-duzione, eccezione ed istanza anche istruttoria;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata:
a) in via preliminare, dichiarare improponibile ogni domanda dell'intervenuto sig. Parte_2
per omessa mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis del d. lgs. n. 28/2010;
[...]
b) sempre in via preliminare, rigettare ogni domanda proposta nei confronti di dalla Parte_3 società attrice quale cessionaria del credito vantato dal sig. Controparte_2 Parte_2
, per difetto di titolarità dell'asserito credito in capo alla società attrice per insussistenza di
[...]
pagina 2 di 22 valida cessione dello stesso, rigettando anche la domanda principale dell'inter-venuto sig. Parte_2
volta all'accertamento della validità della suddetta cessione del credito;
[...]
c) in ogni caso, rigettare ogni domanda proposta nei confronti di dalla società attrice Parte_3
quale cessionaria del credito vantato dal sig. nonché Controparte_2 Parte_2 rigettare ogni domanda proposta da quest'ultimo quale intervenuto, e ciò per tutte le ragioni e difese esposte in atti, previo (ma solo occorrendo) nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sui seguenti quesiti:
1) se, tenuto conto: a) della tutela del diritto di proprietà ex art. 17 della Carta dei diritti dell'Unione
(CDFUE) ed ex art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
(CEDU); b) dell'enunciato contenuto al punto 25 della sentenza 11/09/2019 IT, resa nella causa
C-383/18, EU:C:2019:702, secondo cui “un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista da tale disposizione”; c) della giurisprudenza di codesta
Corte e della Corte EDU che esige, per la nascita di obblighi a carico di privati (nella specie: obblighi di pagamento a carico dei finanziatori ed a beneficio dei finanziati-consumatori), “disposizioni chiare, precise e prevedi-bili nella loro applicazione”; potessero e possano i finanziatori, destinatari di richieste di estinzione anticipata ex art. 16 § 1 della direttiva 2008/48/CE loro pervenute sulla base di contratti di credito stipulati prima della pubblicazione della sentenza IT, essere ritenuti obbligati, sulla base di interpretazione della normativa nazionale di attuazione conforme a detta sentenza, ma opposta rispetto a quella pacificamente recepita in pre-cedenza, a restituire ai consumatori quota parte delle componenti upfront del costo del credito pattuite come non soggette a riduzione al momento della stipulazione del con-tratto;
2) se, tenuto conto della giurisprudenza di codesta Corte che limita l'autorità delle sue de-cisioni a quanto emerge dalla motivazione ed ai punti di fatto e di diritto effettivamente decisi, la sentenza
IT riguardi anche i costi finalizzati alla remunerazione di terzi e la cui entità il finanziatore deve concordare con costoro;
3) in caso di risposta affermativa ai quesiti sub 1 e 2, se, tenuto anche conto del divieto di discriminazione ex art. 21 e 52 § 3 CDFUE, quest'ultimo in relazione all'art. 14 CEDU, nonché del principio di proporzionalità che subordina a riscontrata ed effettiva necessità ogni limitazione della libertà di impresa ex art. 16 CDFUE (sentenza 21/12/2021, NK Melli Iran, C-124/20,
EU:C:2021:1035, punti 79 e 82-83), la sentenza 09/02/2023, Uni-credit NK IA di codesta Corte,
pagina 3 di 22 resa nella causa C-555/21, EU:C:2023:78, abbia comportato superamento della statuizione adottata dalla sentenza IT nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito ex art. 16 § 1 della direttiva 2008/48/CE include soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito, perlomeno per quegli ordinamenti che, in sede di attuazione dell'anzidetta di- rettiva, abbiano imposto agli intermediari del credito di esporre separatamente al consu-matore le spese una tantum e quelle periodiche;
d) condannare la società attrice ed il terzo intervenuto sig. Controparte_2 Parte_2
– nonché direttamente i loro rispettivi legali, avv. Gaetano Giuliano TO e avv. Jessica
[...]
Rapisarda, quanto alle rispettive spese di lite incassate quali antistatari – a restituire a Parte_3 quanto da questa pagato in esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Catania n.
[...]
1118/2024 qui impugnata, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo;
e) condannare la società attrice e l'intervenuto sig. a Controparte_2 Parte_2 rifondere a le spese ed i compensi per la difesa in entrambi i gradi di giudizio, oltre Parte_3
IVA (non deducibile per la banca), CPA e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge.”
Si costituivano in giudizio gli appellati, contestavano in fatto e in diritto il fondamento dell'appello e ne chiedevano il rigetto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Acquisito in atti il fascicolo d'ufficio di I grado all'udienza del 30.10.2024 il G.I. rinviava all'udienza del 03.11.2025 per la rimessione in decisione assegnando alle parti i termini a ritroso di cui all'art.189 cpc.
Indi all'udienza suddetta, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione.
Nei fatti, giova premettere che con ricorso ex art. 316 c.p.c. depositato il 21 marzo 2023 e notificato il 5 maggio 2023 la società aveva convenuto in giudizio, avanti il Giudice di Pace Controparte_2 di Catania, la affermando di avere acquistato da il credito di € Parte_3 Parte_2
1.250,60 derivante dall'estinzione anticipata del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. 52.778 stipulato il 23 novembre 2017 e chiedeva quindi al Giudice di Pace di:
“A) Preliminarmente, ritenere e dichiarare valido l'atto di cessione del 30.01.2023 con il quale il sig.
ha ceduto alla società un credito, avente ad oggetto la Parte_2 Controparte_2 quota parte delle commissioni e degli oneri accessori non interamente maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto n. 54717 stipulato con in ragione di tutti i Parte_3 motivi spiegati al paragrafo I;
pagina 4 di 22 B) In subordine e nel merito, ove il Giudice non reputi valida la cessione del credito, ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inoperatività delle clausole contrattuali contenute nel contratto di finanziamento che escludono la ripetibilità dei costi non interamente maturati, in ragione dell'estinzione anticipata del contratto e, per gli effetti, condannare a rimborsare in favore Parte_3 di la somma di € 1.383,73 (NEI LIMITI DELLA COMPETENZA PER VALORE Parte_2
DEL GIUDICE ADITO), oltre interessi legali dall'estinzione del contratto e gli interessi di mora dalla domanda giudiziale (oppure, in subordine, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto al saldo), in ragione di tutti i motivi spiegati al paragrafo II;
C) In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari (spese forfettarie 15%, cpa 4%, iva 22%), da distrarre in favore del difensore anticipatario.”.
costituitasi in Giudizio, aveva chiesto il rigetto delle pretese attoree, eccependo Parte_3
l'insussistenza di una valida cessione del credito per violazione degli artt. 1261 c.c., 115 tulps, 1418 comma 1 c.c., nonché 106 tub;
l'applicabilità dell'art.
6-bis dpr 180/1950; l'inoperatività temporale dei principi IT, nonché il loro superamento e contestava i criteri di calcolo utilizzati dal giudice di pace.
Interveniva volontariamente chiedendo al giudice adito: “….dichiarato Parte_2 preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere:
A) Preliminarmente, ritenere e dichiarare valido l'atto di cessione del 30.01.2023 con il quale il sig.
ha ceduto alla società un credito, avente ad oggetto la Parte_2 Controparte_2 quota parte delle commissioni e degli oneri accessori non interamente maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto n. 54717 stipulato con in ragione di tutti i Parte_3 motivi spiegati al paragrafo I;
B) In subordine e nel merito, ove il Giudice non reputi valida la cessione del credito, ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inoperatività delle clausole contrattuali contenute nel contratto di finanziamento che escludono la ripetibilità dei costi non interamente maturati, in ragione dell'estinzione anticipata del contratto e, per gli effetti, condannare a rimborsare in favore Parte_3 di la somma di € 1.383,73 (NEI LIMITI DELLA COMPETENZA PER VALORE Parte_2
pagina 5 di 22 DEL GIUDICE ADITO), oltre interessi legali dall'estinzione del contratto e gli interessi di mora dalla domanda giudiziale (oppure, in subordine, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto al saldo), in ragione di tutti i motivi spiegati al paragrafo II;
C) In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari (spese forfettarie 15%, cpa 4%, iva 22%), da distrarre in favore del difensore anticipatario.”
Il Giudice di prime cure, con la sentenza n. 1118 del 2024, oggetto di appello, accoglieva integralmente le pretese restitutorie avanzate dalla società ricorrente ed in particolare, rigettava Controparte_2
l'eccezione preliminare in ordine alla procedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione, riteneva infondata l'eccezione in ordine al difetto di legittimazione attiva in capo alla società ricorrente. Nel merito, riteneva fondata la domanda avanzata dalla società appellata, sulla base dei principi dettati dalla Corte di Giustizia Europea, mediante la nota sentenza IT, e sulla base di quanto disposto dall'art. 125 sexies TUB.
Indi accoglieva la domanda della ricorrente e quella principale dell'intervenuto, dichiarando il diritto alla ripetizione dell'indebito, ai sensi dell'art.2033 c.c., condannando la a rifondere Parte_3 alla cessionaria del credito di , al pagamento della Controparte_2 Parte_2 richiesta somma di € 1.250,60, oltre interessi oltre spese del giudizio.
In diritto si ritiene di dover trattare singolarmente le singole questioni prospettate agli atti di causa.
A. Sull'improcedibilità della domanda dell'intervenuto per omessa mediazione.
A dire dell'appellante il Giudice di pace di Catania avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di improcedibilità della domanda del terzo intervenuto, formulata in atti dalla banca in ragione dell'omesso esperimento della mediazione obbligatoria (“le questioni pregiudiziali dedotte dalla resi-stente sono destituite di fondamento… in ordine alla procedibilità dell'azione… a norma dell'art. 5 cc. 1 e 2 D.lgs. 04 marzo 2010, n. 28”).
Ciò in palese violazione dell'art. 5, comma 2 d. lgs. n. 28/2010, che non consentirebbe di sottrarre all'incombente la domanda proposta dal terzo intervenuto nel corso del giudizio;
peraltro qualificandosi, a suo dire, come domanda ulteriore e distinta rispetto a quella della società ricorrente.
pagina 6 di 22 Esaminando il giudizio di primo grado, la condizione di procedibilità risultava già soddisfatta con il procedimento di mediazione n. 597/2023 instaurato da avanti Controparte_2 all'organismo conclusosi al primo incontro del 31 luglio 2023 Controparte_3 con verbale negativo di mancato accordo.
Pertanto, il giudice di prime cure correttamente rigettava tale eccezione, considerando il tentativo di mediazione obbligatoria più che soddisfatto anche riguardo all'azione avanzata dall'intervenuto Parte_2
Invero, in accordo con quanto statuito in seno alla sentenza, anche questo G.I. ritiene che la condizione di procedibilità è collegata non già alla domanda, bensì, con funzione deflattiva, al processo ormai pendente, risultando aliena al fine perseguito dalla norma, la imposizione, per ogni ulteriore domanda introdotta nel giudizio, di successivi tentativi obbligatori di conciliazione, peraltro non potendo l'improcedibilità essere eccepita dal resistente, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio, a norma dell'art.5 c.2 D.lgs. cit., oltre la prima udienza.
(Cass.,SS.UU., 07 febbraio 2024, n.3452).
La intervenendo nel processo pendente, ha avanzato una domanda che ha natura Pt_2 adesiva dipendente, limitandosi a sostenere le ragioni già prospettate da senza CP_2 introdurre domande nuove o autonome. La giurisprudenza ha chiarito che in tali casi non è necessario un nuovo autonomo esperimento della procedura di mediazione, essendo sufficiente il tentativo già esperito dalla parte principale, al fine di evitare una proliferazione irragionevole di fasi di mediazione, con inevitabile rallentamento del processo e aggravio dei costi per le parti
Ogni eccezione sul punto va rigettata.
B. Sull'invalidità del contratto di cessione del credito.
L'appellante contesta la statuizione del Giudice di prime cure, laddove nella sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione di invalidità del contratto di cessione del credito, riconoscendo la piena legittimazione ad agire della ricorrente aldilà delle doglianze sollevate dalla In particolare: CP_4
1. Sull'asserita violazione dell'art. 1261 c.c.
L'appellante, innanzitutto, sostiene che l'atto di cessione del credito intercorso fra la società e il cedente sarebbe affetto da nullità, dato il concreto CP_2 configurarsi dei rapporti tra la società cessionaria ed il suo Controparte_2
pagina 7 di 22 difensore avv. TO. Quest'ultimo risultava rivestire, al contempo, sia la qualità di procuratore che la qualità di socio della società medesima.
Pertanto, ad avviso della società tale circostanza si risolverebbe in Parte_3 una commistione tra attività difensiva e cessione del credito vietata dall'art.1261 c.c. ai sensi del quale “I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori
e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni”.
Tale doglianza deve ritenersi infondata.
Invero, l'art. 1261 c.c. – che vieta l'acquisto di crediti litigiosi a determinati soggetti, tra cui gli avvocati – costituisce norma di carattere eccezionale, la cui ratio è quella di garantire l'imparzialità cui i soggetti ivi elencati sono tenuti per via della propria professione e che potrebbe venire meno se si rendessero cessionari di un credito relativo a una vertenza pendente davanti il loro ufficio.
Nel caso di specie il legale TO, che risulta essere solo un socio all'interno della compagine societaria di ha ottenuto il mandato alle liti per il recupero CP_2 giudiziale delle somme solo successivamente alla stipula dell'atto di cessione del credito.
Non sussiste, alcuna coincidenza soggettiva tra il difensore e la parte processuale:
è un soggetto giuridico autonomo, dotato di distinta personalità Controparte_2 rispetto ai suoi soci, ai sensi dell'art. 2462 c.c. ed inoltre il divieto dell'art.1261 c.c. non si estende automaticamente alla società della quale il professionista è socio, salvo che non vi sia prova concreta di un disegno elusivo della norma o di un intento speculativo sulla lite giudiziaria. Nel caso a mani nessuna prova in tal senso è stata offerta dall'appellante.
Anche tale doglianza andrà coerentemente rigettata.
2. Sulla presunta violazione degli artt. 115 TULPS E 106 TUB da parte di
Controparte_2
A dire dell'appellante, ai sensi dell'art 115 TULPS, l'attività svolta da Controparte_2
doveva qualificarsi come “recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi”, e
[...]
pagina 8 di 22 pertanto doveva essere munita di licenza del questore, nel caso specie pacificamente assente.
Invero, ai sensi dell'art. 115 TUPLS l'attività di “recupero crediti stragiudiziale per conto di terzi” presuppone due elementi costitutivi:
1. Istaurazione di un rapporto di affidamento fra la società di gestione crediti (service) e l'azienda committente (cessionaria e reale titolare del credito) ovvero “l'assunzione di mandati per il servizio di recupero crediti al domicilio dei debitori per conto di Società finanziarie, istituti bancari ed aziende in genere”;
2. Acquisto dei crediti NPL ceduti da banche e da intermediari finanziari.
Concordemente a quanto stabilito nella sentenza impugnata, innanzitutto la società non opera nel settore del recupero di NPL bancari, ma acquisisce crediti futuri contestati da parte di consumatori, estranei alla nozione tecnica e giuridica di NPL.
Inoltre, nel caso in esame la società ha agito nella propria esclusiva qualità di cessionaria del credito, ai sensi dell'art. 1260 c.c., avendo regolarmente notificato la cessione al debitore ceduto e intrapreso un'azione giudiziale e non stragiudiziale.
Ne consegue che ogni eccezione sul punto va rigettata.
Riguardo l'asserita violazione dell'art.106 TUB, sostiene che l'attività svolta Parte_3 da costituirebbe un'attività di concessione dei finanziamenti, invero CP_2 riservata esclusivamente alle Banche e agli Intermediari Finanziari.
L'art. 106, comma 1, del TUB, prevede infatti che “l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca
d'Italia”, mentre il comma 3 prevede che “il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico”.
Secondo l'appellante, parte appellata difetterebbe delle autorizzazioni amministrative richieste dalla detta normativa e non potrebbe quindi operare.
Invero, agisce quale cessionaria del credito di Controparte_5 Parte_2
nei confronti di parte appellante, poiché alla luce della visura camerale e
[...] dell'atto costitutivo della società emerge che la stessa non svolge attività di intermediazione finanziaria o di finanziamento in senso stretto.
pagina 9 di 22 svolge attività di consulenza e assistenza, nel settore finanziario e Controparte_2 bancario, in favore del consumatore, riservandosi altresì di acquisire, volta per volta, crediti derivanti da irregolarità bancarie. opera quale semplice cessionaria di crediti, non soggetta ad alcuna CP_2 autorizzazione ai sensi degli artt. 106 TUB o 115 TULPS e la cessione di credito avente fonte negoziale è stata validamente stipulata ai sensi dell'art. 1260 c.c.
Anche tale eccezione va ritenuta infondata e va respinta.
C. Sulla rimborsabilità dei costi oggetto di causa.
L'appellante, nel merito della controversia, insiste sull'inoperatività temporale dei principi portati dalla sentenza IT, nonché il loro superamento e contesta i criteri di calcolo utilizzati dal Giudice di pace per la determinazione dei costi rimborsati. sostiene, infatti, che la riduzione del costo totale del credito a seguito dell'estinzione Parte_3 anticipata del finanziamento oggetto di causa non doveva includere anche i costi oggetto di causa riferiti alle commissioni di attivazione, alle spese di istruttoria e notifica e alle commissioni rete esterna di cui alle lettere C, E e F del prospetto finanziario di cui al contratto e che pertanto il (e, per lui, la società attrice, cessionaria del relativo credito) non Parte_2 aveva diritto alla ripetizione nei confronti della banca di una quota di detti costi, non potendo dichiarare inefficace e vessatoria la clausola contrattuale che ne escludeva il rimborso.
1) Riguardo la normativa utilizzata, il caso che ci occupa riguarda la questione della mancata restituzione, da parte degli istituti di credito, degli oneri contrattuali, in particolare delle commissioni di istruttoria, attivazione erete esterna, intesi quali commissioni, oneri accessori per la quota parte pagata e non interamente goduta a seguito di estinzione anticipata di finanziamenti.
Occorre preliminarmente ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta all'art. 125sexies TUB, introdotto dal d.lgs. 141/2010 in recepimento dell'art. 16 della direttiva 200/48/CE. Il 1° comma della summenzionata norma stabilisce che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”.
pagina 10 di 22 Prima dell'entrata in vigore della disposizione testé richiamata, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, 2° comma TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il d.m. dell'8.07.1992, il quale all'art. 3 ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e prevedeva che la detta facoltà venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento.
La normativa vigente sino al 2008 prevedeva, inoltre, che, nel caso di estinzione anticipata, il finanziatore fosse tenuto a rimborsare una quota equa del costo complessivo del credito, calcolata sulla base di quanto maturato sino al momento dell'estinzione stessa. Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato, come sopra già, in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal d.lgs. 141/2010, che ha introdotto nel TUB il già menzionato art. 125sexies.
E' assolutamente pacifico quindi che in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
È d'uopo, a questo punto, precisare cosa il legislatore intenda con «costo totale del credito». A tal riguardo, si fa riferimento all'art. 3, lett. g), direttiva 2008/48, ai cui sensi per “costo totale del credito” s'intende “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili [...] inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, e all'art. 121, lett. e), TUB, il quale, conformemente, statuisce che esso “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione pagina 11 di 22 di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Precisato ciò, occorre prendere in considerazione, in merito alla riduzione del costo totale del credito dovuta dal finanziatore al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, una serie di pronunce sia dalla Banca d'Italia che dall'Arbitro Bancario e
Finanziario.
La Banca d'Italia, con riferimento tam alla disciplina previgente quam a quella di cui all'attuale art. 125sexies, ha costantemente interpretato il diritto, spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato, ad una riduzione del costo totale del credito, limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione di rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up- front).
In particolare la Banca d'Italia, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio (rilevante nel caso di specie) e della pensione, ha, per l'appunto, più volte ribadito che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati
[...] comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto
“uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.)”.
D'altro canto, secondo il costante e consolidato orientamento dell'BF, reiteratamente confermato dal Collegio di Coordinamento, “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni pagina 12 di 22 contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.
Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto
(costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato [...] secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente [...].
È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012).” (BF Collegio di Coordinamento, 22 settembre 2014,
n. 6167. Più recentemente, BF Collegio di Coordinamento, 11 novembre 2016, nn. 10003,
10017 e 10035, e 10 maggio 2017, n. 5031).
Orbene il quadro così delineato va rivisto alla luce della recente pronuncia della CGUE dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-383/2018 (c.d. sentenza IT), con la quale la
Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere pagina 13 di 22 interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili)
e costi recurring (da sempre ripetibili).
Successivamente è, altresì, intervenuta, in data 17 dicembre 2019, la decisione n. 26525 del
Collegio di Coordinamento dell'BF, il quale è giunto ad affermare il seguente articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia
Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies
TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'BF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Premesso tutto ciò, alla luce della disciplina richiamata e qui ritenuta applicabile (si precisa, ora, che la recentissima modifica dell'art. 125sexies TUB non può trovare applicazione nel caso di specie, atteso che la citata norma opera per i contratti sottoscritti in epoca successiva all'entrata in vigore della legge di conversione), preso atto del venir meno della distinzione tra costi up-front e costi recurring, ma tenuto fermo il principio della domanda, si condivide quanto statuito dal Giudice di prime cure riguardo la rimborsabilità delle spese richieste da siano esse di natura up front e /o recurring, contrariamente da quanto sostenuto Parte_2 da parte appellante.
In merito alla natura delle voci di costo di cui l'odierno attore chiede il rimborso (spese di istruttoria, commissioni di attivazione e di rete) stante l'estinzione anticipata del pagina 14 di 22 finanziamento, occorre ribadire che, alla luce di quanto sopra, e dunque a seguito della citata sentenza IT della CGUE, il problema relativo alla corretta qualificazione delle singole voci di costo pare superato, attesa la rimborsabilità di tutti i costi sopportati dal consumatore.
Il principio in esame è stato definitivamente consacrato nella recente sentenza n.263/2022 della Corte Costituzionale del 22.12.2022 che accogliendo i dubbi di legittimità ha ritenuto che anche per i contratti di finanziamento anticipatamente estinti prima del 25/07/2021, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del finanziamento non maturati, quindi, sia dei costi indipendenti dalla durata del contratto (c.d. costi up front), sia dei costi collegati alla durata del finanziamento (c.d. costi recurring).
Con la sentenza in oggetto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11- octies, comma 2, del Dl n. 73/2021 (Decreto sostegni bis – convertito con legge n.
106/2021), nella parte in cui veniva limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del Dl 13 agosto 2010, n. 141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE, ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto la normativa europea ed, in particolare, dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia europea con la sentenza C-383/18,
c.d. IT. Con la Sentenza “IT”, la Corte di giustizia europea aveva già stabilito che in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito ai consumatori, il cliente aveva diritto alla riduzione del costo totale del credito, comprensivo di tutti i costi posti a carico del consumatore, e che la riduzione doveva applicarsi in proporzione alla minore durata del contratto, in conseguenza alla restituzione anticipata. Alla luce della Sentenza della Corte
Costituzionale, viene chiarito definitivamente che i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n.
106/2021.
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza pubblicata in data 06.09.2023
(Numero registro generale 12710/2019 - Numero sezionale 1951/2023 - Numero di raccolta pagina 15 di 22 generale 25977/2023), allineandosi perfettamente alla sentenza della Corte Costituzionale
263-2022, ha ribadito la ripetibilità di tutti i costi non interamente maturati (anche relativamente ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies nella sua nuova versione), confermando uno scenario normativo assolutamente favorevole al consumatore.
Si conferma sempre più quell'orientamento giurisprudenziale che oramai permette un'applicazione estesa, sia temporale che sostanziale, dell'art. 125 sexies TUB.
Premesso tutto ciò, nessun dubbio può essere nutrito in merito alla circostanza per cui, sebbene l'art. 125sexies TUB sia entrato in vigore solo a partire dal settembre 2010, tale norma è ricognitiva di una disciplina preesistente, riconducibile al previgente e summenzionato art. 125, 2° comma TUB.
Nel caso de quo, pertanto, il Giudice di prime cure ha quindi correttamente utilizzato la normativa al fine della decisione della controversia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante.
2) Parte appellante, in un'ulteriore doglianza, ritiene che la sentenza impugnata sia erronea poiché ha affermato la vessatorietà delle clausole del Contratto che escludevano la ripetizione degli oneri upfront per contrarietà agli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo.
Ciò premesso, e in accordo a quanto stabilito dal Giudice di pace, appare di chiara evidenza che la clausola in questione deve necessariamente essere considerata clausola vessatoria ai sensi dell'art 33, 2°comma , lett b) Cod. Consumo, il quale dispone che “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”, e pertanto nulla ai sensi dell'art. 36 Codice del Consumo, secondo il quale “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”.
Tale nullità è stata peraltro confermata da numerose decisioni dell'BF (ex multis, BF
Napoli n. 3415/2013, con la quale il Collegio afferma che “qualsiasi clausola contrattuale che imponga alla controparte consumatrice la limitazione o la negazione [del diritto a un'equa riduzione del costo totaledel credito] è da reputarsi vessatoria, in quanto istitutiva di pagina 16 di 22 un ulteriore e significativo squilibrio tra diritti e obblighi nel rapporto tra professionista e consumatore, quindi nulla”).
Ne consegue che le clausole contrattuali con cui l'intermediario esclude, per i casi di estinzione anticipata del finanziamento, la rimborsabilità delle commissioni bancarie e finanziarie che maturano nel tempo, compresi i costi assicurativi, sono da considerare vessatorie e affette da nullità, rilevabile anche d'ufficio, ai sensi degli artt. 33 e 36 Codice del Consumo.
Diverse le pronunce che hanno escluso che “la sottoscrizione indiscriminata di tutte le condizioni generali di contratto non determinano validità efficacia, ai sensi dell'art 1341 c.c. secondo comma , di quelle onerose, essendo invero necessario che esse siano chiaramente e autonomamente evidenziate dalla parte che le ha predisposte, soltanto in tal modo potendosi ritenere assolto l'obbligo di informazione sul contenuto delle stesse per renderle conoscibili a coloro che le hanno sottoscritte ( Cassaz. Civile, sez III, sent. N. 13890/2005).”
L'odierno appellante non ha provato come tale clausola limitativa del diritto al rimborso degli oneri non interamente maturati, in favore del consumatore, risulti non avere natura vessatoria.
In definitiva quindi, le clausole contrattuali con cui l'intermediario esclude, per i casi di estinzione anticipata del finanziamento, la rimborsabilità delle commissioni bancarie e finanziarie che maturano nel tempo, compresi i costi assicurativi, sono da considerare vessatorie e affette da nullità, rilevabile anche d'ufficio, ai sensi degli artt. 33 e 36 Codice del Consumo.
3) Corretto appare inoltre il criterio di calcolo del pro-rata temporis, statuito dal Giudice di
Pace per definire e quantificare il rimborso delle somme richieste.
L'assunto del Giudice di Pace è da condividere e il calcolo operato per il rimborso delle commissioni richieste è corretto. Difatti è fondamentale la decisione della Corte di
Giustizia, conformemente alla quale è necessario interpretare la normativa nazionale.
Ebbene, nell'interpretare la locuzione “per la restante durata del contratto” come metodo di calcolo al fine di procedere alla riduzione prevista dall'art 16 della Direttiva n. 2008/48, la sentenza IT ci comunica che è la normativa stessa ad indicare all'operatore il criterio in base al quale quantificare l'ammontare dei costi da restituire.
pagina 17 di 22 Infatti, è lo stesso art. 125 sexies TUB a prevedere che l'ammontare dei costi retrocedibili sia calcolato su base proporzionale;
tale metodo deve essere utilizzato per il calcolo della generalità dei costi oggetto di riduzione, ed è considerato il più adeguato, poiché garantisce il rispetto della predetta proporzionalità, in quanto divide l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per il numero delle rate contrattualmente previste, per poi moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata.
Difatti, laddove espressamente pattuito in sede convenzionale, la Banca può liberamente definire il criterio di calcolo applicabile in caso di rimborso, nell'esercizio dell'autonomia negoziale spettante alle parti sottoscriventi l'accordo (da ultimo, si veda BF, Collegio di
Milano, Decisione n. 1211 del 19 gennaio 2022; cfr. pure Decisione N. 10159 del 5 giugno
2020). Tale principio è espresso dall'art. 1322 c.c. ed ha portata generale.
In assenza, quindi, di diversa previsione contrattuale, come nel caso in esame, la Parte_3
è tenuta a rimborsare interamente tali costi richiesti secondo il criterio del c.d. pro-rata
[...] temporis.
Dello stesso avviso la recente sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania n° 304/2024 del 16.02.2024, che ha affermato la rimborsabilità di tutti i costi non interamente maturati, secondo il criterio di calcolo pro-rata temporis, laddove non contrattualmente stabilito diversamente.
Pertanto, il criterio del pro-rata temporis è stato validamente utilizzato dal Giudice di prime cure per la determinazione degli oneri da rimborsare.
Né eventuali conclusioni contrarie possono desumersi a seguito di una pronuncia resa dalla
Corte di Giustizia Europea (sentenza del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, ED NK
IA) con la quale i Giudici di Lussemburgo hanno affermato che: «L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento
(UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito».
pagina 18 di 22 Orbene se una tale conclusione può, di primo acchito, dirsi in contrasto con quanto affermato dalla sentenza IT, in realtà l'approccio «differenziato» preso in esame dalla
Corte nel caso ED NK IA deriva dalla specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori;
e tale specificità si coglierebbe in quella per cui il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, semmai, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato.
In definitiva, la fattispecie tenuta in considerazione dalla Corte di Giustizia non può assimilarsi a quello preso in esame, alla luce della differente natura e delle caratteristiche peculiari sottese al credito immobiliare ai consumatori.
Ne deriva che le doglianze di parte appellante sul superamento dei principi stabiliti in seno alla IT vanno rigettati, poiché non aderenti al caso di specie.
D. Istanza di nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE e contestuale istanza di sospensione.
Va in ultimo rilevato che parte appellante, in seno alla comparsa conclusionale, richiedeva a questo G.I. l'emissione di un'ordinanza per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e conseguente sospensione del presente giudizio, ritenendo la questione di diritto senza dubbio rilevante, stante la perdurante incertezza interpretativa in merito alla disciplina applicabile, al fine dell'emissione di una nuova e definitiva pronuncia sulla corretta interpretazione dell'art.16 della direttiva 2008/48 con riguardo ai costi che devono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento, anche alla luce delle più recenti evoluzioni della giurisprudenza comunitaria di cui proprio alla sentenza ED NK
IA del 09/02/2023, citata sopra.
A parere di questo decidente tale richiesta deve essere rigettata.
Sul punto giova infatti evidenziare che si legge nella citata sentenza della Corte di Giustizia del
9 febbraio 2023 (causa C-555/21, ED NK of IA) che, come sostenuto dal rimettente, l'assimilazione delle due tipologie di credito (credito al consumo e contratti di credito garantiti da ipoteca) appare ardua, poiché “i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17,
pagina 19 di 22 atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio”.
Orbene la Corte di Lussemburgo ha sposato tali considerazioni, mettendo in evidenza che “è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” e che consistono nel fatto che la concessione di credito richiede lo svolgimento di una serie di attività normalmente estranee al credito personale ai consumatori, talune delle quali previste come obbligatorie nella stessa dir. 2014/17, come la valutazione dei beni da parte di un perito, la costituzione della garanzia ipotecaria sull'immobile, i relativi oneri notarili. Ciascuna di queste attività dà luogo a costi indipendenti dalla durata del contratto, non recuperabili nel caso di estinzione anticipata del contratto e sulla cui misura il finanziatore non è normalmente in grado di influire, usando il suo “margine di manovra”.
Dal diverso fatto economico regolato segue la ragionevole conclusione che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, nel contratto di credito immobiliare,
“non può comprendere le spese che, indipendentemente dalla durata del contratto, sono poste a carico del consumatore a favore né del prestatore né di terzi per servizi già integralmente eseguiti al momento di rimborso anticipato”.
Inoltre, riguardo la chiesta sospensione, sebbene Cass. civ., Sez. III, 05.05.2025, n. 11815/25 e
Sez. lav, 09.10.2006, n. 21635 abbiano affermato che è possibile per il giudice nazionale sospendere il procedimento in caso di pendenza di rinvio pregiudiziale alle CGUE su questione rilevante ai fini del giudizio, la recente Cass. civ., Sez. III, 16.01.2025, n. 1139 si è piuttosto attestata nel senso dell'assenza di pregiudizialità rilevante ai sensi dell'art. 295 c.p.c., con la conseguenza che il giudice può solo rinviare l'udienza o disporre egli stesso il rinvio pregiudiziale (in senso analogo Cass. civ., Sez. trib., 07.03.2024, n. 6121 e Sez. I, 14.09.1999,
n. 9813).
In ogni caso, anche la giurisprudenza che riconosce il potere di sospensione considera tale provvedimento come facoltativo, da adottarsi previo vaglio di fondatezza o comunque prognosi sull'esito, e, comunque, solo qualora si tratti di una controversia “la cui soluzione dipende anch'essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria”.
pagina 20 di 22 Nel caso di specie, pur trattandosi di rinvio richiesto su una questione astrattamente rilevante ai fini dell'odierno giudizio, non si ravvisa il contrasto tra normativa interna e normativa dell'UE individuato dal Giudice che ha sollevato la questione pregiudiziale.
Ssi ritiene, infatti, che se nella direttiva 2008/48 (oggetto della sentenza CGUE sul caso IT, sopra citata, relativa ai crediti al consumo) la riduzione di “tutti i costi” (sia i costi recurring che i costi up-front) in caso di rimborso anticipato del credito trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna), nella direttiva 2014/17 (oggetto delle sentenze ED NK IA e Santander sopra richiamate, relative a crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore è garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permette al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto;
secondo la stessa Corte di giustizia, la direttiva 2014/17 prevede a favore del consumatore una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto di credito tenuto a fornire allo stesso informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto e l'elemento differenziale tra le due direttive è costituito proprio dal presidio di trasparenza PIES previsto per il credito immobiliare, che giustifica un approccio difforme nelle due fattispecie;
Pertanto nel caso di specie, sebbene la questione rimessa alla CGUE possa risultare astrattamente rilevante ai fini dell'odierno giudizio, non pare comunque ravvisabile il contrasto individuato dal Giudice rimettente e quindi non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 267
TFUE la richiesta di rinvio pregiudiziale va rigettata.
Dalle suesposte argomentazioni discende che l'appello proposto debba essere rigettato integralmente, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite, di questo grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono disposte secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata, che sono da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratosi anticipatari.
Si ritengono altresì sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1- quater D.p.r. 115/2002.
PQM
pagina 21 di 22 Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa VE AR, definitivamente pronunciando sull'appello, iscritto al n.
6828/2024 R.G., proposto da in persona del legale rappresentante p.t., avverso la Parte_3 sentenza n. 1118/2024 depositata dal Giudice di Pace di Catania in data 16.05.2024, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza di primo grado.
2.Condanna parte appellante a rifondere in favore delle parti appellate le spese di lite che si liquidano in € 850,00, per ciascuna parte appellata, per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario al
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratosi antistatari.
3.Condanna parte appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.p.r. 115/2002
Così deciso in Catania, il 2 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. VE AR
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95128 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. LA MELA CARMEN giusta procura in atti.