Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2025
Sentenza breve 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 28/01/2026, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00404/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03279/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3279 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Verdini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Melchiorre Gioia 41/A;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento notificato in data 5.6.2025 della Prefettura di Pavia (-OMISSIS-), nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 il dott. AU GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento impugnato lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- ha respinto la domanda presentata in data 6.12.2023 dal ricorrente, volta ad ottenere il nulla osta per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a causa della mancata produzione della documentazione richiesta con l’avviso di cui all’art. 10 bis L. n. 241/90.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha ordinato allo Sportello Unico di -OMISSIS- il riesame del provvedimento impugnato, che vi ha provveduto con nota n. -OMISSIS- del 30.10.25, depositata in giudizio in data 4.11.25, confermando il precedente provvedimento negativo.
Non avendo l’istante impugnato con motivi aggiunti il provvedimento sopravvenuto, che è divenuto pertanto definitivo, né chiesto un termine per la loro proposizione, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, sussistendo i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa., all’esito della fase cautelare.
Il provvedimento impugnato con il ricorso principale ha infatti cessato di produrre i propri effetti in considerazione dell’adozione di quello emanato a seguito di remand, non residuando pertanto alcun interesse allo scrutinio del ricorso.
Quanto alle spese, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le stesse tra le parti, in considerazione delle peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
AU GA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU GA | CH GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.