Sentenza breve 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 16/04/2026, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00686/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00357/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 357 del 2026, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Murgia, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell'interno e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, e con questa elettivamente domiciliata in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana prot. n. -OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS-, emesso dal Prefetto di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS-;
Vista la memoria depositata dal Ministero dell'interno e dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS- in data 9 aprile 2026;
Vista la memoria depositata dalla ricorrente in data 11 aprile 2026;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il Pres. UL RI e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
Considerato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione (riportandola a verbale) ai difensori presenti delle parti in causa;
Considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 23 marzo 2026 e depositato il successivo 27 marzo la signora -OMISSIS- ha impugnato il diniego della concessione della cittadinanza italiana opposto dal Prefetto di -OMISSIS- con decreto prot. n. -OMISSIS-, notificato il successivo -OMISSIS-.
La signora -OMISSIS- espone, in fatto, di essere residente stabilmente in Italia dal 2012.
In data -OMISSIS- ha presentato, dinanzi alla Prefettura di -OMISSIS-, istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, l. n. 91 del 1992, allegando la certificazione linguistica conseguita il 3 giugno 2018 (Livello B1 presso il Centro -OMISSIS- di -OMISSIS-, che la riteneva idonea ai sensi dell’art. 9.1, l. n. 91 del 1992); il -OMISSIS- la Prefettura ha disposto la proroga del procedimento di concessione della cittadinanza per ulteriori 12 mesi per acquisire tutti i necessari pareri degli organismi coinvolti; il successivo 5 giugno la stessa Prefettura ha chiesto integrazioni documentali a fronte dell’accertamento che la Certificazione Linguistica allegata alla domanda di cittadinanza non era stata emessa da un Ente riconosciuto dal Ministero competente. A seguito di tale richiesta la ricorrente si è iscritta alla prima sessione utile presso l’Università -OMISSIS-. Il -OMISSIS- la Prefettura ha notificato preavviso di rigetto ex art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, contestando la mancanza della certificazione di lingua italiana.
Nonostante le osservazioni inviate dalla ricorrente (il -OMISSIS-), documentando, in data -OMISSIS-, di aver già sostenuto il 17 settembre 2025 l’esame presso l’Università -OMISSIS- e specificando di essere in attesa del rilascio dell’attestato di diploma originale da parte dell’Università riconosciuta dal Ministero, il -OMISSIS- il Prefetto ha negato la concessione della cittadinanza italiana per carenza dei requisiti, sul rilievo che era “emersa una carenza di valido titolo attestante la conoscenza italiana”. Il successivo -OMISSIS- l’Università -OMISSIS- ha notificato alla signora -OMISSIS- il “Certificato di conoscenza della Lingua Italiana Livello B1 CELI 2i Cittadinanza”, trasmesso alla Prefettura prima che le fosse notificato (il -OMISSIS-) il diniego di riconoscimento della cittadinanza.
2. Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto:
a) Violazione di legge (art. 9, l. n. 91 del 1992). Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
Il Prefetto di -OMISSIS- ha motivato il diniego asserendo l’insussistenza del requisito linguistico a fronte “della carenza di valido titolo attestante la conoscenza italiana”. Sennonché, tale assunto è giuridicamente errato e contrastante con il dato letterale dell’art. 9, l. n. 91 del 1992. Infatti, la ricorrente non solo era in attesa della Certificazione attestante il conseguimento delle competenze linguistiche a seguito di un esame sostenuto presso un ente accreditato ma, in virtù dell’art. 9, comma 1, l. n. 91 del 1992, era già in possesso del requisito linguistico fin dal momento della presentazione dell’istanza, il 30 giugno 2023.
b) Violazione di legge (art. 9, l. n. 91 del 1992). Ingiustizia manifesta e irragionevolezza. Violazione di legge (artt. 2 e 3, l. n. 241 del 1990).
Il provvedimento impugnato è viziato anche sotto il profilo dell’irragionevolezza e per ingiustizia manifesta, avendo la Prefettura imposto alla ricorrente un onere sproporzionato e non previsto dalla legge, richiedendole di sostenere un nuovo esame presso un ente universitario, nonostante fosse in possesso di un titolo di pari livello B1, rilasciato da un istituto scolastico pubblico, ente autonomo dello Stato.
c) Violazione di legge (artt. 6, comma 1, lett. b), e 10 -bis , l. n. 241 del 1990). Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e difetto di istruttoria.
L’Amministrazione ha qualificato come “non idonee” le osservazioni inviate il -OMISSIS- – con le quali si preannunciava l’ormai prossima trasmissione del certificato universitario – senza una sostanziale motivazione del successivo diniego e senza dare atto di avere effettivamente tenuto conto di tali osservazioni nel formulare il diniego.
3. Si sono costituti in giudizio il Ministero dell'interno e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di -OMISSIS-, che hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’impugnata sentenza del Tar, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione (riportandola a verbale) ai difensori presenti delle parti in causa.
Il ricorso è fondato.
Afferma la ricorrente che in data -OMISSIS- l’Università -OMISSIS- le ha notificato il “Certificato di conoscenza della Lingua Italiana Livello B1 CELI 2i Cittadinanza” e di aver prontamente provveduto a trasmetterlo alla Prefettura prima che le fosse notificato (il -OMISSIS-) il diniego di riconoscimento della cittadinanza.
Con la memoria depositata il 9 aprile 2026 le Amministrazioni resistenti ritengono privo di “pregio l’argomentazione secondo cui il requisito sarebbe stato comunque posseduto in via sostanziale al momento dell’adozione del diniego.”, trattandosi di fatto successivo alla presentazione della domanda di concessione della cittadinanza.
La conclusione alla quale perviene parte resistente non è suscettibile di positiva valutazione, trovando invece condivisione il motivo secondo cui l’Amministrazione non poteva ignorare tale sopravvenienza, che era stata peraltro anticipata con le osservazioni inviate a seguito di preavviso di rigetto.
Il Collegio richiama, sul punto, la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. III, 17 marzo 2026, n. 2262) secondo cui a differenza di fattispecie procedimentali ben dissimili da quella in oggetto nelle quali i principi concorrenti di par condicio e imparzialità dell’azione amministrativa esigono che la decisione dell’Amministrazione sia effettuata con riguardo alle condizioni esistenti al momento della domanda (tale è il caso, ad esempio, delle procedure di evidenza pubblica come gare o concorsi), nel caso della concessione dello status civitatis , data la struttura di procedimento individuale ad istanza di parte, campeggia in modo preminente il rapporto amministrativo nel suo dipanarsi diacronico, specie ove si ponga mente al fatto della significativa durata preventivata dallo stesso legislatore per l’espletamento di tali procedure. Corollario obbligato di tale premessa è che le sopravvenienze fattuali e giuridiche, che siano in melius o in pejus per l’istante, non possono essere pretermesse o sottaciute dall’Amministrazione procedente, a fortiori se sono desumibili per tabulas o se (come nel caso all’esame del Collegio) sono state portate debitamente alla sua attenzione per mezzo degli apporti partecipativi propri del contraddittorio procedimentale, come la memoria difensiva prevista dall’art. 10- bis , l. n. 241 del 1990.
Nel caso di specie l’Università -OMISSIS- il -OMISSIS- ha notificato alla signora -OMISSIS- il “Certificato di conoscenza della Lingua Italiana Livello B1 CELI 2i Cittadinanza”, acquisito a seguito di esame sostenuto in data 17 settembre 2025; la ricorrente – che con le osservazioni inviate in riscontro al preavviso di rigetto aveva comunicato e documentato alla Prefettura, il -OMISSIS-, di essere in attesa del certificato dall’Università - ha trasmesso il certificato il -OMISSIS-, lo stesso giorno in cui è stato adottato l’impugnato diniego, pervenuto alla ricorrente solo il successivo -OMISSIS-.
A fronte di tale circostanza sopravvenuta rispetto al momento della presentazione della domanda (nel lontano -OMISSIS-) relativa all’acquisizione del titolo della conoscenza della lingua italiana (peraltro sollecitato dalla stessa Amministrazione) la Prefettura non poteva non valutare tale sopravvenienza o, quantomeno, attendere la produzione del certificato, come richiesto dalla interessata.
2. L’accoglimento del terzo motivo esonera il Collegio dall’esaminare gli ulteriori profili di illegittimità che sono stati denunciati.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, con conseguente caducazione del decreto del Prefetto di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, fatti salvi i tratti successivi di riedizione del potere in sede di riesame dell’istanza nel rispetto degli effetti conformativi della presente pronuncia.
4. In considerazione della peculiarità della vicenda contenziosa sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il decreto del Prefetto di -OMISSIS- n. -OMISSIS-.
Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UL RI, Presidente, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
Gabriele Serra, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UL RI |
IL SEGRETARIO