Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 27/02/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01628/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01534/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1534 del 2024, proposto da
Wind Tre s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
Comune di Fontegreca;
per l'ottemperanza
- alla sentenza n. 5120/2023, pubblicata il 18.09.2023 e notificata il 08.02.2024, non impugnata, resa dalla VII Sez. del TAR Campania, Napoli, nel giudizio NRG 4798/2022, recante annullamento del diniego paesaggistico per la realizzazione dell'impianto per telefonia mobile CE252.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto, la deducente ha chiesto ordinarsi l’integrale esecuzione dell’epigrafata sentenza n. 5120/2023, recante l’annullamento del diniego paesaggistico per la realizzazione dell'impianto per telefonia mobile CE252.
1.1 Senonché, successivamente alla notificazione e deposito del prefato ricorso, in data 13.6.2024, la Soprintendenza ottemperava alla sentenza, trasmettendo nota prot. 12025-P, con cui esprimeva nuovamente il proprio parere paesaggistico negativo ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n.42/2004 con riferimento all’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata dalla Wind Tre e relativa al progettato impianto a realizzarsi nel tenimento del comunale di Fontegreca (CE), presso Via Marganatella snc. La predetta nota veniva impugnata dalla ricorrente con separato giudizio (r.g. 4314/2024).
1.2 Con memoria depositata in data 10 gennaio 2025 parte ricorrente ha dunque chiesto all’intestato Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
2. Si è costituita in giudizio l’intimata Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento, depositando memoria di stile.
3. Alla Camera del 13 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il giudizio va definito con declaratoria della cessata materia del contendere, atteso che, alla luce dei fatti di causa, risulta integralmente soddisfatta la pretesa azionata con il presente giudizio.
5. Occorre tuttavia procedere ad una sommaria delibazione nel merito della domanda, al limitato fine della pronuncia sulle spese (cosiddetta soccombenza virtuale).
6. Il ricorso in ottemperanza così come incardinato appare fondato.
7. Sul punto deve evidenziarsi, in particolare, il contegno assunto dall’Amministrazione intimata, che, solo a seguito dell’introduzione del giudizio in esame, ha provveduto ad emanare il parere conclusivo del procedimento.
8. Pertanto, vanno poste a carico del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento le spese di lite, liquidate come da dispositivo, tenuto conto, nella loro quantificazione, della minima attività processuale svolta e della assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto ( cfr . art. 4, comma 4, D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 800,00, oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia D'Alterio | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO