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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 24/09/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1888/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1888/2024
tra
Parte_1
Parte_2
APPELLANTI
e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggi 24 settembre 2025, ore 12 e 30 innanzi al dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi:
Per e l'avv. Lelli Mami Parte_1 Parte_2
Per nessuno Controparte_1
In via preliminare parte appellante rileva di avere depositato in atti le pec di notifica del ricorso a controparte di cui chiede dichiararsi la contumacia
Il Giudice, dato atto, rilevata la regolarità della notifica alla a mezzo pec Controparte_2
alla Avvocatura dello Stato, dichiara la contumacia di Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue: parte appellante come da ricorso in appello.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura
Il Giudice dott. VecchiettiValentina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1888/2024 promossa da:
(C.F. ) (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. LELLI MAMI GIULIANO elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA MATELLICA N.36 CASTIGLIONE DI RAVENNA 48125 RAVENNA
presso il difensore avv. LELLI MAMI GIULIANO
APPELLANTI
contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Tribunale di Forlì, contrariis reiectis,
In via cautelare: - Sospendere, anche inaudita altera parte e con estrema urgenza, l'efficacia esecutiva della Sentenza
del Giudice di Pace di Dott.ssa Milena Laghi n. 207/2024 emessa il 29-2-2024 e depositata il 6- CP_2
3-2024 e degli ulteriori Atti Preesecutivi ed Esecutivi e della Procedura esecutiva attivata a mezzo della Sentenza del Giudice di Pace di Dott.ssa Milena Laghi n. 207/2024 emessa il 29-2-2024 e CP_2
depositata il 6-3-2024 per tutte le ragioni illustrate nel CAPITOLO 3 del presente Atto di Ricorso in
Appello;
Nel Merito e in totale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Dott.ssa Milena Laghi n. CP_2
207/2024 emessa il 29-2-2024 e depositata il 6-3-2024:
-Accertare e dichiarare la nullità della Sentenza del Giudice di Pace di Dott.ssa Milena Laghi n. CP_2
207/2024 emessa il 29-2-2024 e depositata il 6-3-2024 per tutti i motivi illustrati nei CAPITOLI 1-2
del presente Atto di Ricorso in Appello e conseguentemente -Annullare l'Ordinanza di Confisca del
Prefetto di Forlì-Cesena Fasc. SIVeS 215/2023/Area III/C.S. emesso e depositato il 9-6-2023 ma notificato il 20-6-2023 per tutti i motivi illustrati nel CAPITOLO 1-2 del presente Atto di Ricorso in
Appello;
Ovvero ma solo nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale di Forlì volesse ritenerlo corretto:
-Accertare e dichiarare la nullità della Sentenza del Giudice di Pace di Dott.ssa Milena Laghi n. CP_2
207/2024 emessa il 29-2-2024 e depositata il 6-3-2024 per tutti i motivi illustrati nei CAPITOLI 1-2
del presente Atto di Ricorso in Appello e conseguentemente
-Rimettere la causa al Giudice di Pace di affinchè, previa sospensione, annulli l'Ordinanza di CP_2
Confisca del Prefetto di Forlì-Cesena Fasc. SIVeS 215/2023/Area III/C.S. emesso e depositato il 9-6-
2023 ma notificato il 20-6-2023 per tutti i motivi illustrati nel CAPITOLO 1-2 del presente Atto di
Ricorso in Appello;
In ogni caso:
- Condannare la , in persona del Prefetto di Ravenna pro tempore, alla Controparte_4
refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio per tutte le ragioni illustrate nel corpo del presente Atto di Ricorso in Appello. In via istruttoria: Si offrono in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, il seguente Atto:
-Atto di Ricorso + Procura
-Sentenza del Giudice di Pace di Dott.ssa Milena Laghi n. 207/2024 emessa il 29-2-2024 e CP_2
depositata il 6-3-2024
e i seguenti Documenti:
-Fascicolo di parte della Sig.ra e del Sig. relativo alla Causa Parte_1 Persona_1
R.G.n. 5282/2023 contenente tra le altre i seguenti Documenti
A) Ordinanza di Confisca Fasc. del Prefetto di Forlì-Cesena 215/2023/Area III/C.S. emesso e C.F._3
depositato il 9-6-2023 ma notificato il 20-6-2023.
1)Verbale della Polizia Municipale di N. 6363 del 8-4-2023 + Verbale di Sequestro;
CP_2
2)Documento attestante l'avvenuto pagamento della Sanzione del Verbale della Polizia Municipale di
N. 6363 del 8-4-2023. CP_2
3)Dichiarazione Scritta del Sig. Titolare della Agenzia di Assicurazioni Trani Virgilio Persona_2
4)Dichiarazione Scritta della Sig.ra Testimone_1
- Documenti Allegati alle 2 (due) Dichiarazioni Scritte e cioè:
X)Documento Bancario attestante Bonifico Bancario di € 298,00 a titolo di “Pag.to Polizza Auto”
effettuato in data 14-3-2023 dal c/c 66983/1000/00002862 intestato al Sig. e alla Persona_1
Sig.ra ed acceso c/o la Filiale di Civitella di Romagna della Società Banca Intesa Persona_3
Sanpaolo S.p.a. in favore dell'Agenzia di Assicurazioni al suo c/c con “IBAN: IT Persona_2
96V0627013102CC0810160725”
Y)Documento Bancario attestante Bonifico Bancario di € 298,00 a titolo di “Restituzione Premio
Sconosciuto” in favore del c/c 66983/1000/00002862 intestato ai Bonificanti – e cioè il Sig. Per_1
e Sig.ra – ed acceso c/o la Filiale di Civitella di Romagna della Società
[...] Persona_3
Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. effettuato in data 22-3-2023 dall'Agenzia di Assicurazioni . Persona_2
Con ogni riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare ed integrare i mezzi istruttori nei termini di legge. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Gli appellanti e formulavano appello avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace di n. 207/2024 emessa il 29-2-2024 e depositata il 6-3-2024 e definitoria della CP_2
causa R.G. n. 5282/2023, per sentire accertata e dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e conseguentemente annullata l'Ordinanza di Confisca del Prefetto di Forlì-Cesena Fasc. SIVeS
215/2023/Area III/C.S. ovvero in subordine rimesse le parti dinanzi al Giudice di Pace affinchè
questi provveda all'annullamento della ordinanza in questione, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti deducevano che il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto che, nell'occorso, difetterebbe in toto l'elemento soggettivo in capo agli appellanti, posto che il pagamento del premio assicurativo avveniva, ma la agenzia incaricata inopinatamente restituiva il bonifico allegando di non sapere a chi associarlo;
nella prospettazione degli appellanti, emerge con chiarezza la convinzione degli appellanti, in buona fede, di avere provveduto al pagamento del premio, che avrebbe dovuto portare all'accoglimento del ricorso con annullamento della ordinanza di confisca in questione.
L'ordinanza di confisca sarebbe poi illegittima, giacchè la sig.ra effettuava nei cinque Per_1
giorni il pagamento in misura ridotta della sanzione, sì che l'emissione dell'ordinanza di confisca contrasterebbe con l'art. 193 comma 4 del Codice della Strada, e sarebbe dunque viziata per violazione di legge ed eccesso di potere: di questo il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto. In
ogni caso la confisca sarebbe ingiustificata, in quanto durante il periodo di sequestro amministrativo
'autovettura Audi A3 tg. DZ 005 XM sempre restava parcheggiata non di certo sulla pubblica via ma in un luogo privato non soggetto a pubblico passaggio – e cioè in “ Meldola in Strada Gualdo Ribatta
4 ” - e mai circolava;
inopinatamente il Giudice di Pace non teneva conto di tale aspetto, motivando peraltro il proprio convincimento con il richiamo ad una circolare ministeriale che tuttavia non costituisce fonte del diritto. In ogni caso, la circostanza rileverebbe sul piano dell'elemento soggettivo. Per tutti i suesposti motivi, nella prospettazione degli appellanti, il Giudice di Pace avrebbe dovuto accogliere, e non rigettare, il ricorso annullando l'ordinanza contestata.
Non si costituiva la appellata, dichiarata contumace alla udienza del 24 settembre CP_2
2025.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti deducono che il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto dell'insussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie contestata, di cui al comma 2 dell'art. 193 del Codice della Strada, susseguente al convincimento, in capo al ricorrente, in buona fede, che il pagamento del premio assicurativo, effettuato da su incarico di Parte_2 Parte_1
fosse andato a buon fine;
il motivo in questione, deve, tuttavia, essere disatteso, in quanto esso appare, in primis, inammissibile per novità, giacchè, dalla lettura degli atti del procedimento di primo grado, si evince che gli unici motivi posti a fondamento del ricorso furono: 1) l'avvenuto pagamento della sanzione ridotta nei termini previsti e 2) il fatto che la vettura, nel periodo di sequestro, era sempre rimasta in sosta in luogo privato. Come è noto, per il principio del divieto di nuove domande in appello, non è possibile articolare in grado di appello nuovi motivi, non espletati nel procedimento di primo grado;
in ogni caso, nel merito, gli appellanti omettono di considerare che, in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge 689 del 1981, è necessaria e sufficiente la coscienza e volontà della condotta, senza la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacchè la norma pone una presunzione di colpa riservando al trasgressore l'onere di dare prova di avere agito senza colpa, rilevando la buona fede come esimente della responsabilità solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti provato che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge (cfr., Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2007 n. 13610). Nel caso di specie, appare possibile, quanto meno, anche attenendosi alla narrativa di fatto propugnata dagli appellanti, la formulazione di un rimprovero di colpa a carico degli appellanti, per avere omesso di verificare che l'indicato pagamento del premio fosse andato a buon fine consentendo il rinnovo effettivo della polizza assicurativa;
in altre parole, non vi è prova che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge: il primo motivo di appello appare, dunque, inammissibile e comunque infondato.
Con il secondo motivo di appello, si rimprovera al Giudice di Pace di non avere considerato che la sig.ra avesse comunque provveduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, da cui Per_1
l'infondatezza della ordinanza di confisca, e di avere motivato facendo riferimento ad una circolare,
che non costituisce fonte del diritto.
Il motivo è fondato.
Il dato testuale della norma del comma 4 dell'art. 193 del Codice della Strada, come di seguito riportato, testualmente stabilisce quanto segue: “4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213” ;
la norma non lascia spazio a dubbi interpretativi, visto l'insuperabile dato testuale della norma stessa,
sul fatto che la confisca non è prevista, in generale, quale sanzione accessoria della violazione dell'art. sanzione applicata per tale violazione e della mancata proposizione del ricorso nel termine di 60
giorni (cfr., Tribunale di Bergamo, sez. 4, 09.04.2019 n. 759, DeJure); nel caso di specie, invece,
come si evince dalla lettura della comparsa costitutiva della nel giudizio di primo grado, CP_1
quest'ultima dà atto che i ricorrenti avevano effettuato il pagamento del verbale con lo sconto del 30%
nei 5 giorni – circostanza che deve dunque ritenersi pacifica - ma non avevano attivato la copertura assicurativa, da che l'emissione del provvedimento di confisca;
la posizione della non CP_1
appare condivisibile;
come precisato nella giurisprudenza di merito, in assenza di attivazione della polizza, la avrebbe dovuto emettere una ordinanza ingiunzione con fissazione di un CP_1
termine per procedere alla attivazione della polizza e solo dopo procedere nel caso alla confisca;
al contrario, disporre, come nel caso di specie, immediatamente la confisca, senza l'emissione di ordinanza con la fissazione di un termine, è illegittimo in quanto contrasta con il tenore letterale della norma citata (cfr., sentenza Tribunale di Reggio Calabria, n. 721 del 2020, Banca Dati Merito).
Pertanto, il ricorso va accolto e, ad integrale riforma della sentenza appellata, deve disporsi l'annullamento del provvedimento di confisca in oggetto Ordinanza di Confisca del Prefetto di Forlì-
Cesena Fasc. SIVeS 215/2023/Area III/C.S. emessa e depositata il 9-6-2023.
Le spese di ambo i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014, parametri minimi per fasi di studio e introduttiva, scaglione indeterminato di bassa complessità, con applicazione dell'aumento del 10%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello interposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
del Giudice di Pace di n. 207/2024 emessa il 29-2-2024 e depositata il 6-3-2024 RG 5282 CP_2
del 2023 e per l'effetto,
2) Ad integrale riforma della sentenza di cui al punto 1), annulla l'Ordinanza di Confisca del
Prefetto di Forlì-Cesena Fasc. SIVeS 215/2023/Area III/C.S. emessa e depositata il 9-6-2023; 3) Condanna alla integrale refusione a e Controparte_5 Parte_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in complessivi Parte_2
euro 427,90 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge;
4) Condanna alla integrale refusione a e Controparte_5 Parte_1
delle spese di lite del secondo grado di giudizio che liquida in complessivi Parte_2
euro 1598,30 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge.
Forlì, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
193 Codice della Strada, ma quale conseguenza del mancato pagamento in misura ridotta della
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1888/2024
tra
Parte_1
Parte_2
APPELLANTI
e
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggi 24 settembre 2025, ore 12 e 30 innanzi al dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi:
Per e l'avv. Lelli Mami Parte_1 Parte_2
Per nessuno Controparte_1
In via preliminare parte appellante rileva di avere depositato in atti le pec di notifica del ricorso a controparte di cui chiede dichiararsi la contumacia
Il Giudice, dato atto, rilevata la regolarità della notifica alla a mezzo pec Controparte_2
alla Avvocatura dello Stato, dichiara la contumacia di Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue: parte appellante come da ricorso in appello.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura
Il Giudice dott. VecchiettiValentina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1888/2024 promossa da:
(C.F. ) (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. LELLI MAMI GIULIANO elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA MATELLICA N.36 CASTIGLIONE DI RAVENNA 48125 RAVENNA
presso il difensore avv. LELLI MAMI GIULIANO
APPELLANTI
contro
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Tribunale di Forlì, contrariis reiectis,
In via cautelare: - Sospendere, anche inaudita altera parte e con estrema urgenza, l'efficacia esecutiva della Sentenza
del Giudice di Pace di Dott.ssa Milena Laghi n. 207/2024 emessa il 29-2-2024 e depositata il 6- CP_2
3-2024 e degli ulteriori Atti Preesecutivi ed Esecutivi e della Procedura esecutiva attivata a mezzo della Sentenza del Giudice di Pace di Dott.ssa Milena Laghi n. 207/2024 emessa il 29-2-2024 e CP_2
depositata il 6-3-2024 per tutte le ragioni illustrate nel CAPITOLO 3 del presente Atto di Ricorso in
Appello;
Nel Merito e in totale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Dott.ssa Milena Laghi n. CP_2
207/2024 emessa il 29-2-2024 e depositata il 6-3-2024:
-Accertare e dichiarare la nullità della Sentenza del Giudice di Pace di Dott.ssa Milena Laghi n. CP_2
207/2024 emessa il 29-2-2024 e depositata il 6-3-2024 per tutti i motivi illustrati nei CAPITOLI 1-2
del presente Atto di Ricorso in Appello e conseguentemente -Annullare l'Ordinanza di Confisca del
Prefetto di Forlì-Cesena Fasc. SIVeS 215/2023/Area III/C.S. emesso e depositato il 9-6-2023 ma notificato il 20-6-2023 per tutti i motivi illustrati nel CAPITOLO 1-2 del presente Atto di Ricorso in
Appello;
Ovvero ma solo nell'ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale di Forlì volesse ritenerlo corretto:
-Accertare e dichiarare la nullità della Sentenza del Giudice di Pace di Dott.ssa Milena Laghi n. CP_2
207/2024 emessa il 29-2-2024 e depositata il 6-3-2024 per tutti i motivi illustrati nei CAPITOLI 1-2
del presente Atto di Ricorso in Appello e conseguentemente
-Rimettere la causa al Giudice di Pace di affinchè, previa sospensione, annulli l'Ordinanza di CP_2
Confisca del Prefetto di Forlì-Cesena Fasc. SIVeS 215/2023/Area III/C.S. emesso e depositato il 9-6-
2023 ma notificato il 20-6-2023 per tutti i motivi illustrati nel CAPITOLO 1-2 del presente Atto di
Ricorso in Appello;
In ogni caso:
- Condannare la , in persona del Prefetto di Ravenna pro tempore, alla Controparte_4
refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio per tutte le ragioni illustrate nel corpo del presente Atto di Ricorso in Appello. In via istruttoria: Si offrono in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, il seguente Atto:
-Atto di Ricorso + Procura
-Sentenza del Giudice di Pace di Dott.ssa Milena Laghi n. 207/2024 emessa il 29-2-2024 e CP_2
depositata il 6-3-2024
e i seguenti Documenti:
-Fascicolo di parte della Sig.ra e del Sig. relativo alla Causa Parte_1 Persona_1
R.G.n. 5282/2023 contenente tra le altre i seguenti Documenti
A) Ordinanza di Confisca Fasc. del Prefetto di Forlì-Cesena 215/2023/Area III/C.S. emesso e C.F._3
depositato il 9-6-2023 ma notificato il 20-6-2023.
1)Verbale della Polizia Municipale di N. 6363 del 8-4-2023 + Verbale di Sequestro;
CP_2
2)Documento attestante l'avvenuto pagamento della Sanzione del Verbale della Polizia Municipale di
N. 6363 del 8-4-2023. CP_2
3)Dichiarazione Scritta del Sig. Titolare della Agenzia di Assicurazioni Trani Virgilio Persona_2
4)Dichiarazione Scritta della Sig.ra Testimone_1
- Documenti Allegati alle 2 (due) Dichiarazioni Scritte e cioè:
X)Documento Bancario attestante Bonifico Bancario di € 298,00 a titolo di “Pag.to Polizza Auto”
effettuato in data 14-3-2023 dal c/c 66983/1000/00002862 intestato al Sig. e alla Persona_1
Sig.ra ed acceso c/o la Filiale di Civitella di Romagna della Società Banca Intesa Persona_3
Sanpaolo S.p.a. in favore dell'Agenzia di Assicurazioni al suo c/c con “IBAN: IT Persona_2
96V0627013102CC0810160725”
Y)Documento Bancario attestante Bonifico Bancario di € 298,00 a titolo di “Restituzione Premio
Sconosciuto” in favore del c/c 66983/1000/00002862 intestato ai Bonificanti – e cioè il Sig. Per_1
e Sig.ra – ed acceso c/o la Filiale di Civitella di Romagna della Società
[...] Persona_3
Banca Intesa Sanpaolo S.p.a. effettuato in data 22-3-2023 dall'Agenzia di Assicurazioni . Persona_2
Con ogni riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare ed integrare i mezzi istruttori nei termini di legge. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Gli appellanti e formulavano appello avverso la sentenza del Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace di n. 207/2024 emessa il 29-2-2024 e depositata il 6-3-2024 e definitoria della CP_2
causa R.G. n. 5282/2023, per sentire accertata e dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e conseguentemente annullata l'Ordinanza di Confisca del Prefetto di Forlì-Cesena Fasc. SIVeS
215/2023/Area III/C.S. ovvero in subordine rimesse le parti dinanzi al Giudice di Pace affinchè
questi provveda all'annullamento della ordinanza in questione, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti deducevano che il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto che, nell'occorso, difetterebbe in toto l'elemento soggettivo in capo agli appellanti, posto che il pagamento del premio assicurativo avveniva, ma la agenzia incaricata inopinatamente restituiva il bonifico allegando di non sapere a chi associarlo;
nella prospettazione degli appellanti, emerge con chiarezza la convinzione degli appellanti, in buona fede, di avere provveduto al pagamento del premio, che avrebbe dovuto portare all'accoglimento del ricorso con annullamento della ordinanza di confisca in questione.
L'ordinanza di confisca sarebbe poi illegittima, giacchè la sig.ra effettuava nei cinque Per_1
giorni il pagamento in misura ridotta della sanzione, sì che l'emissione dell'ordinanza di confisca contrasterebbe con l'art. 193 comma 4 del Codice della Strada, e sarebbe dunque viziata per violazione di legge ed eccesso di potere: di questo il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto. In
ogni caso la confisca sarebbe ingiustificata, in quanto durante il periodo di sequestro amministrativo
'autovettura Audi A3 tg. DZ 005 XM sempre restava parcheggiata non di certo sulla pubblica via ma in un luogo privato non soggetto a pubblico passaggio – e cioè in “ Meldola in Strada Gualdo Ribatta
4 ” - e mai circolava;
inopinatamente il Giudice di Pace non teneva conto di tale aspetto, motivando peraltro il proprio convincimento con il richiamo ad una circolare ministeriale che tuttavia non costituisce fonte del diritto. In ogni caso, la circostanza rileverebbe sul piano dell'elemento soggettivo. Per tutti i suesposti motivi, nella prospettazione degli appellanti, il Giudice di Pace avrebbe dovuto accogliere, e non rigettare, il ricorso annullando l'ordinanza contestata.
Non si costituiva la appellata, dichiarata contumace alla udienza del 24 settembre CP_2
2025.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con il primo motivo di appello, gli appellanti deducono che il Giudice di Pace non avrebbe tenuto conto dell'insussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie contestata, di cui al comma 2 dell'art. 193 del Codice della Strada, susseguente al convincimento, in capo al ricorrente, in buona fede, che il pagamento del premio assicurativo, effettuato da su incarico di Parte_2 Parte_1
fosse andato a buon fine;
il motivo in questione, deve, tuttavia, essere disatteso, in quanto esso appare, in primis, inammissibile per novità, giacchè, dalla lettura degli atti del procedimento di primo grado, si evince che gli unici motivi posti a fondamento del ricorso furono: 1) l'avvenuto pagamento della sanzione ridotta nei termini previsti e 2) il fatto che la vettura, nel periodo di sequestro, era sempre rimasta in sosta in luogo privato. Come è noto, per il principio del divieto di nuove domande in appello, non è possibile articolare in grado di appello nuovi motivi, non espletati nel procedimento di primo grado;
in ogni caso, nel merito, gli appellanti omettono di considerare che, in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge 689 del 1981, è necessaria e sufficiente la coscienza e volontà della condotta, senza la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacchè la norma pone una presunzione di colpa riservando al trasgressore l'onere di dare prova di avere agito senza colpa, rilevando la buona fede come esimente della responsabilità solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti provato che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge (cfr., Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2007 n. 13610). Nel caso di specie, appare possibile, quanto meno, anche attenendosi alla narrativa di fatto propugnata dagli appellanti, la formulazione di un rimprovero di colpa a carico degli appellanti, per avere omesso di verificare che l'indicato pagamento del premio fosse andato a buon fine consentendo il rinnovo effettivo della polizza assicurativa;
in altre parole, non vi è prova che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge: il primo motivo di appello appare, dunque, inammissibile e comunque infondato.
Con il secondo motivo di appello, si rimprovera al Giudice di Pace di non avere considerato che la sig.ra avesse comunque provveduto al pagamento in misura ridotta della sanzione, da cui Per_1
l'infondatezza della ordinanza di confisca, e di avere motivato facendo riferimento ad una circolare,
che non costituisce fonte del diritto.
Il motivo è fondato.
Il dato testuale della norma del comma 4 dell'art. 193 del Codice della Strada, come di seguito riportato, testualmente stabilisce quanto segue: “4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213” ;
la norma non lascia spazio a dubbi interpretativi, visto l'insuperabile dato testuale della norma stessa,
sul fatto che la confisca non è prevista, in generale, quale sanzione accessoria della violazione dell'art. sanzione applicata per tale violazione e della mancata proposizione del ricorso nel termine di 60
giorni (cfr., Tribunale di Bergamo, sez. 4, 09.04.2019 n. 759, DeJure); nel caso di specie, invece,
come si evince dalla lettura della comparsa costitutiva della nel giudizio di primo grado, CP_1
quest'ultima dà atto che i ricorrenti avevano effettuato il pagamento del verbale con lo sconto del 30%
nei 5 giorni – circostanza che deve dunque ritenersi pacifica - ma non avevano attivato la copertura assicurativa, da che l'emissione del provvedimento di confisca;
la posizione della non CP_1
appare condivisibile;
come precisato nella giurisprudenza di merito, in assenza di attivazione della polizza, la avrebbe dovuto emettere una ordinanza ingiunzione con fissazione di un CP_1
termine per procedere alla attivazione della polizza e solo dopo procedere nel caso alla confisca;
al contrario, disporre, come nel caso di specie, immediatamente la confisca, senza l'emissione di ordinanza con la fissazione di un termine, è illegittimo in quanto contrasta con il tenore letterale della norma citata (cfr., sentenza Tribunale di Reggio Calabria, n. 721 del 2020, Banca Dati Merito).
Pertanto, il ricorso va accolto e, ad integrale riforma della sentenza appellata, deve disporsi l'annullamento del provvedimento di confisca in oggetto Ordinanza di Confisca del Prefetto di Forlì-
Cesena Fasc. SIVeS 215/2023/Area III/C.S. emessa e depositata il 9-6-2023.
Le spese di ambo i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014, parametri minimi per fasi di studio e introduttiva, scaglione indeterminato di bassa complessità, con applicazione dell'aumento del 10%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello interposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
del Giudice di Pace di n. 207/2024 emessa il 29-2-2024 e depositata il 6-3-2024 RG 5282 CP_2
del 2023 e per l'effetto,
2) Ad integrale riforma della sentenza di cui al punto 1), annulla l'Ordinanza di Confisca del
Prefetto di Forlì-Cesena Fasc. SIVeS 215/2023/Area III/C.S. emessa e depositata il 9-6-2023; 3) Condanna alla integrale refusione a e Controparte_5 Parte_1
delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in complessivi Parte_2
euro 427,90 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge;
4) Condanna alla integrale refusione a e Controparte_5 Parte_1
delle spese di lite del secondo grado di giudizio che liquida in complessivi Parte_2
euro 1598,30 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge.
Forlì, 24 settembre 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
193 Codice della Strada, ma quale conseguenza del mancato pagamento in misura ridotta della