Decreto cautelare 16 gennaio 2026
Sentenza breve 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 03/02/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00212/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00066/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 Cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 66 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Soncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizia Senofonte e Silvia Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale, in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52;
per l’annullamento, previa sospensiva,
a) della Determina del Dirigente del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Bologna e Ferrara -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-), notificata in data 31.10.2025 (prot. r_emiro.Giunta - Prot. -OMISSIS-), con cui è stata dichiarata la non ammissibilità della domanda di sostegno AGREA -OMISSIS- presentata dalla ricorrente a valere sull’intervento SRE01 “Insediamento giovani agricoltori”;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi:
- il riferimento tecnico -OMISSIS-;
- la comunicazione di preavviso di rigetto ex articolo 10-bis L. n. 241/1990, -OMISSIS-;
- la comunicazione di preavviso di rigetto integrativa ex articolo 10-bis L. n. 241/1990, -OMISSIS-;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale a quelli impugnati anche non conosciuti;
e per l’accertamento ed il riconoscimento
del diritto della ricorrente all’ammissione al finanziamento richiesto;
e per la condanna in forma specifica ex articoli 30 e 34, comma 1, lettera c), Cod. proc. amm.;
della Regione Emilia Romagna, consistente nell’adozione del provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda di sostegno -OMISSIS-, o, in subordine, nel riesame della stessa secondo i principi dettati dal presente Ecc.mo Tribunale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa SS SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 Cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che la -OMISSIS- ha presentato domanda di sostegno (ID AGREA -OMISSIS-) a valere sull’Intervento SRE01 “Insediamento giovani agricoltori”;
- che la domanda è stata respinta perché
(a) il Piano Colturale (PGC) 2025 non risultava validato in anagrafe al momento della presentazione della domanda di incentivo, così come previsto dal bando;
(b) non era raggiunto il punteggio minimo e il valore di spesa complessiva ammissibile era inferiore al premio richiesto, non potendosi considerare idoneo uno dei tre preventivi di spesa presentati dalla richiedente;
- che la -OMISSIS- ha impugnato l’atto di diniego, unitamente agli atti presupposti (tutti in epigrafe elencati), chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia;
- che si è costituita in giudizio la Regione Emilia Romagna, opponendosi al ricorso avversario e chiedendone il rigetto perché infondato.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui al combinato disposto degli articoli 60 e 74 Codice di rito per la decisione in forma semplificata della causa, come da avviso orale dato dal Presidente ai difensori delle parti presenti all’udienza camerale del 29 gennaio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare.
Ritenuto infatti che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto:
- l’atto di non ammissione alla misura incentivante è un atto plurimotivato, giacché ognuna delle due ragioni indicate a fondamento della determinazione dell’Amministrazione (sintetizzate ai punti a e b) è in grado, autonomamente e indipendentemente dall’altra, di giustificare il diniego (sulla definizione di atto plurimotivato, cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, sentenza n. 8566/2025);
- la validazione del Piano culturale costituisce condizione per la presentazione della domanda di contributo (articolo 2 Avviso pubblico: « Preliminarmente alla presentazione della domanda di premio dovrà necessariamente risultare validato il Piano colturale (PCG) 2025 tramite sottoscrizione dell’apposita scheda di validazione caricata in Anagrafe, che dovrà essere relativo a tutte le particelle risultanti in possesso dell’impresa al momento della presentazione della domanda di premio »);
- è pacifico che tale condizione non è stata soddisfatta dalla ricorrente, essendo intervenuta la validazione del Piano è ben dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, termine che a mente dell’articolo 2 delle disposizioni generali e per il principio di par condicio è da ritenersi perentorio;
- la mancanza della validazione non costituisce una mera irregolarità, ma un elemento ostativo all’accoglimento della domanda, così come chiaramente risulta dalla disciplina della procedura sopra riportata e dalle disposizioni comuni;
- contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la mancanza della validazione del Piano culturale è stata indicata come causa ostativa nella comunicazione ex articolo 10 bis L. n. 241/1990 dell’ 8.09.2025, inviata alla richiedente, così come documentato in atti;
- resistendo il motivo sub (a) al vaglio di legittimità giudiziale, per le ragioni esposte in precedenza, diviene inutile l’esame delle doglianze dedotte contro il motivo ostativo sub (b), la cui eventuale fondatezza comunque non porterebbe all’annullamento dell’atto gravato (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 4743/2023; della Sezione, sentenza n. 280/2024).
Ritenuto, pertanto, di respingere il ricorso e di porre a carico della parte soccombente le spese di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, come da regola generale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente -OMISSIS- a rifondere alla Regione Emilia Romagna le spese di giudizio, che liquida in complessivi €uro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GO Di NE, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
SS SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS SA | GO Di NE |
IL SEGRETARIO