Art. 10.
All'onere relativo al pagamento delle spese postali per la spedizione dei vaglia cambiari di cui all' articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come modificato dalla presente legge, valutato in lire 1.500 milioni annue, si provvede, per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 delle stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere relativo al pagamento delle spese postali per la spedizione dei vaglia cambiari di cui all' articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , come modificato dalla presente legge, valutato in lire 1.500 milioni annue, si provvede, per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 delle stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.